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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1181/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5377/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170011187681000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170031920924000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 232/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18/06/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso le cartelle di pagamento, n. 29320170011187681000 e n.
29320170031920924000, aventi ad oggetto “l'omesso versamento della tassa automobilistica per la
Regione Sicilia” per l'anno 2012, la prima, per un importo di € 451.83, inclusi interessi, sanzioni, maggiorazioni, oneri di riscossione e diritti di notifica e per l'anno 2013, la seconda, per un importo di
€ 447.76, inclusi interessi, sanzioni, maggiorazioni, oneri di riscossione e diritti di notifica.
Eccepiva:
In via Preliminare - l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata dall'AdER e, dunque, del credito vantato. Rilevava che, la pretesa creditoria portata e richiesta con le cartelle citate, è palesemente illegittima in quanto, i tributi richiesti (bollo auto 2012 e 2013), sono ormai prescritti e la suddetta pretesa creditoria estinta per legge. Ribadiva che la prescrizione, in questi casi, è triennale e decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla vigenza dell'imposta (rispettivamente il 2013 e 2014)
e l'iscrizione a ruolo del tributo non è atto idoneo a mutare il termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. In buona sostanza, la pretesa creditoria dell'Ader risulta prescritta già nel lontano 2016, per il bollo del 2012 e 2017, per il bollo del 2013. Citava giurisprudenza di legittimità. Rilevava, inoltre che, in materia di prescrizione, annullata o dichiarata inefficace la violazione principale, le sanzioni accessorie e gli interessi seguono la stessa sorte e, pertanto, non potranno essere legittimamente pretesi. Ciò comporta, dunque, che anche la pretesa creditoria relativa alle sanzioni ed agli interessi è oggi prescritta.
Sottolineava che nel caso in esame vige l'esclusione della proroga dei termini di accertamento per emergenza Covid-19; • inapplicabilità della scissione della notifica;
• inapplicabilità del D.L. 18/2020. In particolare, l'art. 67 del D.L. 18/2020 non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle attività di controllo, liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti citati, precisamente nel periodo emergenziale;
attività, dunque, che fa riferimento a cartelle, intimazioni, ingiunzioni e accertamenti già in precedenza notificati. Per quanto detto, quindi, l'atto impugnato è nullo per intervenuta prescrizione.
Inoltre, le disposizioni sulla scissione tra emissione e notifica degli atti di accertamento, introdotte con il coronavirus, non si applica a quegli atti emanati dagli enti locali, in particolare, come espressamente previsto dal comma 7 bis del decreto Ristori, accogliendo l'interpretazione restrittiva da taluno fondata sul riferimento testuale alle sole Agenzie fiscali, presente in altri commi del medesimo art. 157 , citava giurisprudenza di merito.
Concludeva chiedendo: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto del creditore all'esazione dei tributi oggetto di impugnazione, comprensivi di sanzioni e interessi. dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione da parte dell'AdER, di conseguenza, dichiarare nulli ed illegittimi tutti gli atti su specificatamente menzionati;
- per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Entrate alla cancellazione dagli estratti di ruolo del debito prescritto. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge da distrarsi al sottoscritto procuratore ex art. 93 C.p.c, per avere lo stesso anticipato le prime e non riscosse le seconde.
Allegava: 1) Procura speciale. 2) cartelle di pagamento n. 29320170011187681000 e n.
29320170031920924000.
Faceva riserva di articolare prove e produrre documenti in relazione alle difese di controparte.
Chiedeva che l'Ente della Riscossione esibisca e produca gli originali delle relate di notifica dei menzionati atti impugnati.
In data 09/09/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale controdeduceva: che nel caso di specie sono intervenuti alcuni pagamenti eseguiti da parte ricorrente, che costituiscono ammissione del debito nei confronti della Pubblica Amministrazione, per cui il ricorso è inammissibile;
che i termini di prescrizione e decadenza delle notifiche degli atti di riscossione devono intendersi sospesi in virtù della normativa emergenziale emanata per far fronte alla epidemia da Covid – 19, come di seguito si precisa. Infatti, sia il Decreto Cura Italia (art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020), che il Decreto Sostegni
(art. 4 del D.L. n. 41/2021), hanno sospeso tutti i termini di prescrizione e di decadenza dall'8/03/2020 al
31/08/2021, prorogando di 24 mesi i termini di prescrizione e di decadenza della notifica degli avvisi di accertamento e/o dei vari atti di riscossione. Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 ha sancito che:
“ 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione. In particolare,
l'art. 12, comma 1 del D.lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…” Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il
31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Va da sé, dunque, come la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e riscuotitiva dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Quanto, in particolare, al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c., a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi (Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994). Per dirla diversamente: costituisce fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione di un diritto l'impossibilità di farlo valere, derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e che - nel caso d'interesse- vanno rintracciate nell'inibitoria legale emergenziale sopra richiamata. In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.” Si aggiunga che deve ritenersi operante la sospensione dei termini introdotta dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da
Covid 19. Ai sensi dell'art. 68 D.L. n. 18 del 2020 è stata stabilita la sospensione dei termini previsti per i versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. Tale sospensione rende automaticamente operativa la parallela sospensione dell'attività di riscossione prevista ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015, in base al quale le diposizioni in tema di sospensione dei termini di versamento comporta, per un corrispondente periodo, anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione. Pertanto, deve ritenersi che nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 siano rimasti sospesi anche i termini previsti per le attività di recupero. Inoltre, va osservato che, ai sensi del comma 4bis, lett. b) dello stesso art. 68 D.L. n. 18 del 2020, per i carichi affidati all'agente della riscossione durante il suddetto periodo di sospensione è prevista la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione afferenti alle stesse entrate, anche in deroga alle disposizioni dell'art.3, comma 3, L. n. 212 del 2000 e a ogni altra disposizione di legge. In tal modo non risulta maturato neppure il termine triennale di prescrizione previsto per la riscossione delle tasse automobilistiche relative alle cartelle di pagamento ex adverso impugnate.
Concludeva chiedendo: dichiarare l'inammissibilità della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto stante il riconoscimento del debito attraverso i pagamenti degli importi eseguiti come si evince dagli estratti di ruolo che ivi si allegano;
rigettare l'eccezione di prescrizione stante l'intervenuto periodo di sospensione dovuto allo stato di emergenza COVID19.
Allegava: - Procura ad litem;
- Relate cartelle di pagamento;
- Estratti di ruolo;
- Certificazione istruttoria.
All'udienza del 23/1/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la pretesa di pagamento ascende a tassa auto riconducibile agli anni 2012 e 2013;
che l'avviso di accertamento relativo alla tassa auto 2012 è stato reso esecutivo il 13/12/2026, per cui ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983, n. 53, la prescrizione è maturata il 31/12/2019, considerando che non può trovare applicazione nessuna sospensione dei termini così come disposta con la normativa varata in occasione della pandemia covid 19, posto che, detta prescrizione è maturata prima della citata normativa covid 19;
che l'avviso di accertamento relativo alla tassa auto 2013 è stato reso esecutivo il 4/08/2027, per cui la pretesa di pagamento è prescritta il 31/1\2/2023, sia in virtù della citata normativa: art. 5, comma 51, D.L.
30 dicembre 1982, n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983, n. 53, sia in virtù della sospensione dei termini disposta in occasione della pandemia covid, che nel caso di specie trova applicazione. Invero,
l'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18 (emesso per far fronte all'emergenza COVID) ha previsto la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”.
L'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 statuisce che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi … a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori”. È, quindi, evidente che dal combinato disposto dell'art.12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015
e dell'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), il termine di prescrizione per la riscossione delle imposte deve intendersi sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Inoltre, ai sensi dell'art. 68 comma 4 bis del D.L. 17/03/2020 n. 18, i termini di prescrizione e di decadenza sono prorogati di ventiquattro mesi con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021. Nel caso di specie il carico tributario non risulta affidato durante il periodo di emergenza sanitaria, atteso che si tratta di pretesa di pagamento risalente all'anno 2017, per cui non è applicabile la proroga del termine di prescrizione di cui all'art.68 comma 4 bis suindicato pari a 24 mesi, rimanendo, invece, applicabile la disciplina di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del
D.L. 17/03/2020 n. 18, con la conseguenza che il termine di prescrizione risulta sospeso dall'08/03/2020 al 31/08/2021, riprendendo a decorrere a far data dall'01/09/2021 per spirare il 31/12/2023.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. La particolarità della fattispecie e i diversi orientamento a cui è pervenuta la giurisprudenza di merito, giustifica la compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese. Così deciso in Catania il 23/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5377/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170011187681000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170031920924000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 232/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18/06/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso le cartelle di pagamento, n. 29320170011187681000 e n.
29320170031920924000, aventi ad oggetto “l'omesso versamento della tassa automobilistica per la
Regione Sicilia” per l'anno 2012, la prima, per un importo di € 451.83, inclusi interessi, sanzioni, maggiorazioni, oneri di riscossione e diritti di notifica e per l'anno 2013, la seconda, per un importo di
€ 447.76, inclusi interessi, sanzioni, maggiorazioni, oneri di riscossione e diritti di notifica.
Eccepiva:
In via Preliminare - l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata dall'AdER e, dunque, del credito vantato. Rilevava che, la pretesa creditoria portata e richiesta con le cartelle citate, è palesemente illegittima in quanto, i tributi richiesti (bollo auto 2012 e 2013), sono ormai prescritti e la suddetta pretesa creditoria estinta per legge. Ribadiva che la prescrizione, in questi casi, è triennale e decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla vigenza dell'imposta (rispettivamente il 2013 e 2014)
e l'iscrizione a ruolo del tributo non è atto idoneo a mutare il termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. In buona sostanza, la pretesa creditoria dell'Ader risulta prescritta già nel lontano 2016, per il bollo del 2012 e 2017, per il bollo del 2013. Citava giurisprudenza di legittimità. Rilevava, inoltre che, in materia di prescrizione, annullata o dichiarata inefficace la violazione principale, le sanzioni accessorie e gli interessi seguono la stessa sorte e, pertanto, non potranno essere legittimamente pretesi. Ciò comporta, dunque, che anche la pretesa creditoria relativa alle sanzioni ed agli interessi è oggi prescritta.
Sottolineava che nel caso in esame vige l'esclusione della proroga dei termini di accertamento per emergenza Covid-19; • inapplicabilità della scissione della notifica;
• inapplicabilità del D.L. 18/2020. In particolare, l'art. 67 del D.L. 18/2020 non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle attività di controllo, liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti citati, precisamente nel periodo emergenziale;
attività, dunque, che fa riferimento a cartelle, intimazioni, ingiunzioni e accertamenti già in precedenza notificati. Per quanto detto, quindi, l'atto impugnato è nullo per intervenuta prescrizione.
Inoltre, le disposizioni sulla scissione tra emissione e notifica degli atti di accertamento, introdotte con il coronavirus, non si applica a quegli atti emanati dagli enti locali, in particolare, come espressamente previsto dal comma 7 bis del decreto Ristori, accogliendo l'interpretazione restrittiva da taluno fondata sul riferimento testuale alle sole Agenzie fiscali, presente in altri commi del medesimo art. 157 , citava giurisprudenza di merito.
Concludeva chiedendo: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto del creditore all'esazione dei tributi oggetto di impugnazione, comprensivi di sanzioni e interessi. dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione da parte dell'AdER, di conseguenza, dichiarare nulli ed illegittimi tutti gli atti su specificatamente menzionati;
- per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Entrate alla cancellazione dagli estratti di ruolo del debito prescritto. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge da distrarsi al sottoscritto procuratore ex art. 93 C.p.c, per avere lo stesso anticipato le prime e non riscosse le seconde.
Allegava: 1) Procura speciale. 2) cartelle di pagamento n. 29320170011187681000 e n.
29320170031920924000.
Faceva riserva di articolare prove e produrre documenti in relazione alle difese di controparte.
Chiedeva che l'Ente della Riscossione esibisca e produca gli originali delle relate di notifica dei menzionati atti impugnati.
In data 09/09/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale controdeduceva: che nel caso di specie sono intervenuti alcuni pagamenti eseguiti da parte ricorrente, che costituiscono ammissione del debito nei confronti della Pubblica Amministrazione, per cui il ricorso è inammissibile;
che i termini di prescrizione e decadenza delle notifiche degli atti di riscossione devono intendersi sospesi in virtù della normativa emergenziale emanata per far fronte alla epidemia da Covid – 19, come di seguito si precisa. Infatti, sia il Decreto Cura Italia (art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020), che il Decreto Sostegni
(art. 4 del D.L. n. 41/2021), hanno sospeso tutti i termini di prescrizione e di decadenza dall'8/03/2020 al
31/08/2021, prorogando di 24 mesi i termini di prescrizione e di decadenza della notifica degli avvisi di accertamento e/o dei vari atti di riscossione. Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 ha sancito che:
“ 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione. In particolare,
l'art. 12, comma 1 del D.lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…” Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il
31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Va da sé, dunque, come la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e riscuotitiva dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Quanto, in particolare, al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente, tra l'altro, con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c., a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi (Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994). Per dirla diversamente: costituisce fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione di un diritto l'impossibilità di farlo valere, derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e che - nel caso d'interesse- vanno rintracciate nell'inibitoria legale emergenziale sopra richiamata. In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.” Si aggiunga che deve ritenersi operante la sospensione dei termini introdotta dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da
Covid 19. Ai sensi dell'art. 68 D.L. n. 18 del 2020 è stata stabilita la sospensione dei termini previsti per i versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. Tale sospensione rende automaticamente operativa la parallela sospensione dell'attività di riscossione prevista ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015, in base al quale le diposizioni in tema di sospensione dei termini di versamento comporta, per un corrispondente periodo, anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione. Pertanto, deve ritenersi che nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 siano rimasti sospesi anche i termini previsti per le attività di recupero. Inoltre, va osservato che, ai sensi del comma 4bis, lett. b) dello stesso art. 68 D.L. n. 18 del 2020, per i carichi affidati all'agente della riscossione durante il suddetto periodo di sospensione è prevista la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione afferenti alle stesse entrate, anche in deroga alle disposizioni dell'art.3, comma 3, L. n. 212 del 2000 e a ogni altra disposizione di legge. In tal modo non risulta maturato neppure il termine triennale di prescrizione previsto per la riscossione delle tasse automobilistiche relative alle cartelle di pagamento ex adverso impugnate.
Concludeva chiedendo: dichiarare l'inammissibilità della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto stante il riconoscimento del debito attraverso i pagamenti degli importi eseguiti come si evince dagli estratti di ruolo che ivi si allegano;
rigettare l'eccezione di prescrizione stante l'intervenuto periodo di sospensione dovuto allo stato di emergenza COVID19.
Allegava: - Procura ad litem;
- Relate cartelle di pagamento;
- Estratti di ruolo;
- Certificazione istruttoria.
All'udienza del 23/1/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la pretesa di pagamento ascende a tassa auto riconducibile agli anni 2012 e 2013;
che l'avviso di accertamento relativo alla tassa auto 2012 è stato reso esecutivo il 13/12/2026, per cui ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983, n. 53, la prescrizione è maturata il 31/12/2019, considerando che non può trovare applicazione nessuna sospensione dei termini così come disposta con la normativa varata in occasione della pandemia covid 19, posto che, detta prescrizione è maturata prima della citata normativa covid 19;
che l'avviso di accertamento relativo alla tassa auto 2013 è stato reso esecutivo il 4/08/2027, per cui la pretesa di pagamento è prescritta il 31/1\2/2023, sia in virtù della citata normativa: art. 5, comma 51, D.L.
30 dicembre 1982, n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983, n. 53, sia in virtù della sospensione dei termini disposta in occasione della pandemia covid, che nel caso di specie trova applicazione. Invero,
l'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18 (emesso per far fronte all'emergenza COVID) ha previsto la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”.
L'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 statuisce che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi … a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori”. È, quindi, evidente che dal combinato disposto dell'art.12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015
e dell'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), il termine di prescrizione per la riscossione delle imposte deve intendersi sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Inoltre, ai sensi dell'art. 68 comma 4 bis del D.L. 17/03/2020 n. 18, i termini di prescrizione e di decadenza sono prorogati di ventiquattro mesi con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021. Nel caso di specie il carico tributario non risulta affidato durante il periodo di emergenza sanitaria, atteso che si tratta di pretesa di pagamento risalente all'anno 2017, per cui non è applicabile la proroga del termine di prescrizione di cui all'art.68 comma 4 bis suindicato pari a 24 mesi, rimanendo, invece, applicabile la disciplina di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del
D.L. 17/03/2020 n. 18, con la conseguenza che il termine di prescrizione risulta sospeso dall'08/03/2020 al 31/08/2021, riprendendo a decorrere a far data dall'01/09/2021 per spirare il 31/12/2023.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. La particolarità della fattispecie e i diversi orientamento a cui è pervenuta la giurisprudenza di merito, giustifica la compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese. Così deciso in Catania il 23/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES