Sentenza 15 dicembre 2022
Massime • 1
In caso di reato permanente, i termini di durata delle indagini preliminari e delle successive proroghe sono quelli stabiliti dagli artt. 405, comma 2, 406 e 407 cod. proc. pen., collegati ad ineludibili garanzie per il soggetto indagato, con la conseguenza che non può mai superarsi il termine massimo biennale di cui all'art. 407, comma 2, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a procedimento iscritto per associazione sovversiva, soggetto alla disciplina antecedente alle modifiche operate dalla riforma "Cartabia" ai sensi dell'art. 88-bis, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2022, n. 12080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12080 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
Testo completo
12080-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da IO Fidelbo -Presidente - sent. n. sez. 1837/22 Enrico Gallucci -Relatore - C.C. 15/12/2022 R.G. N. 30988/2022 Martino Rosati Paola Di Nicola Travaglini Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. SS IO, nato il [...] a [...];
2. NT LA, nata il [...] a [...];
3. LA NA, nata il [...] in [...];
4. NA CO, nata il [...] a [...];
5. AD RE, nato il [...] a [...];
6. VA RI, nato il [...] a [...];
7. OS PE MA, nata il [...] a [...];
8. RZ IA, nato il [...] a [...];
9. LA DO, nato il [...] a [...]; 10. OL TO, nato il [...] a [...]; 11. ON IC, nata il [...] a [...]; avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del Tribunale di Torino;
visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati;
sentiti gli avvocati Claudio Novaro difensore di NT LA, LA NA, NA CO, VA RI, OS PE MA, LA DO, OL TO e ON IC, AL ET difensore di LA NA, AD RE, OL TO e ON IC;
nonché Roberto Lamacchia difensore di SS IO, AD RE e RZ IA che hanno tutti insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Torino con ordinanza del 26 maggio 2022 (motivazione depositata il successivo 11 luglio), accogliendo parzialmente l'appello presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino avverso l'ordinanza cautelare genetica emessa dal Gip del Tribunale di Torino il 23 febbraio 2022, ha per quanto concerne gli indagati che hanno presentato ricorsi oggetto della presente sentenza stabilito: - a) l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di SS - già disposta dal Gip per altre ipotesi di reato anche per la contestazione di - cui ai capi nn. 1 (riqualificato il fatto rubricato dal PM come associazione sovversiva art. 270 cod. pen. in associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen.), 75 (atti di violenza con lanci di pietre ed ordigni
contro
PP.UU. avvenuti la notte tra il 16 e il 17 aprile 2021) e 95 (episodi analoghi avvenuti il 31 luglio 2021); b) l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di RZ per la contestazione di cui al capo n. 1, come riqualificata;
già c) l'applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di OL disposti dal Gip per altre ipotesi di reato- anche per le contestazioni di cui ai capi nn. 1, come riqualificata, 7 (lancio di pietre a danno del cantiere TAV 2 aw avvenuto il 17 luglio 2020), 70 (scontro con agenti di polizia avvenuto il 13 aprile 2021) e 75, come sopra già indicato;
d) l'applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di AD, per le contestazioni di cui ai capi nn. 1, come riqualificato, 71 (episodio di violenza e minaccia a pubblico ufficiale in concorso, avvenuto il 13 aprile 2021), 70 e 75 (già indicati); e) l'applicazione nei confronti di LA degli arresti domiciliari, per la contestazione di cui al capo n. 1, come riqualificata;
f) l'applicazione nei confronti di NT degli arresti domiciliari, per la contestazione di cui al capo n. 1, come riqualificata;
g) l'applicazione nei confronti di ON degli arresti domiciliari già disposti dal Gip per altre ipotesi di reato anche per le contestazioni di cui ai - capi nn. 46 (azione violenta posta in essere nei pressi del cantiere TAV il 5 settembre 2020) e 6, previa riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 110 e 605 cod. pen.; -nei cui confronti il Gip h) la riqualificazione dei fatti contestati a LA aveva già disposto gli arresti domiciliari ai capi nn. 3 (ai sensi degli artt. 628 - e 61 n. 2 cod. pen.) e 6 (ai sensi degli artt. 110 e 605 cod. pen), respingendo però la richiesta del PM di applicazione della custodia in carcere;
i) l'applicazione nei confronti di OS PE - già sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG per altre ipotesi di reato della - misura del divieto di dimora e dell'obbligo di presentazione alla PG, per la contestazione di cui ai capi n. 6 (riqualificata ai sensi degli artt. 110 e 605 cod. pen.) e 22 (fuoco appiccato il 19 luglio 2020 a una catasta di legna posizionata davanti alla struttura metallica a protezione di un cantiere dell'alta velocità. riqualificata ai sensi dell'art. 635 comma 3 cod. pen.); I) l'applicazione nei confronti di VA già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora e di quello di presentazione alla PG per altre ipotesi di reato delle analoghe misure in riferimento alle contestazioni di cui - ai capi nn. 6 (riqualificato ai sensi degli artt. 110 e 605 cod. pen.) e 70, già indicato sopra;
m) l'applicazione nei confronti di NA già sottoposta alla misura cautelare degli obblighi di dimora e di presentazione alla PG per altre ipotesi di reato delle analoghe misure in riferimento alle contestazioni di cui ai capi nn. 6 (riqualificata ai sensi degli artt. 110 e 605 cod. pen.) e 70. mb 3 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale torinese gli indagati, a mezzo dei propri difensori, hanno presentato ricorsi i cui motivi vengono di seguito sinteticamente riportati.
2.1. Nell'interesse degli indagati SS, RZ, AD, ON e LA si eccepisce in via preliminare l'inutilizzabilità, con particolare riferimento alla fattispecie associativa, degli atti di indagini compiuti quando era già scaduto il termine di durata delle indagini preliminari di cui agli artt. 405 ss. cod. proc. pen. (questione sollevata in sede di appello e respinta dal Tribunale).
2.2. Nell'interesse degli indagati nei cui confronti il Tribunale ha disposto, in relazione alla contestazione di cui al capo n. 1 riqualificata come - associazione per delinquere: art. 416 cod. pen. - le misure cautelari coercitive della custodia in carcere (SS e RZ) e degli arresti domiciliari (OL, AD, LA e NT) si deduce altresì violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità della fattispecie associativa, in ordine alla quale il Tribunale del riesame non è stato in grado di individuare i necessari elementi costitutivi e la riferibilità di una specifica condotta partecipativa in capo ai predetti indagati, indebitamente sovrapponendo il profilo relativo al loro ruolo nell'ambito del centro sociale Askatasuna ad una presunta partecipazione dei predetti indagati ad un supposto "gruppo criminale" che si sarebbe illecitamente infiltrato nel predetto centro sociale.
2.3. Nell'interesse degli indagati LA, OS PE, VA, NA e ON si denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all'art. 605 cod. pen. in riferimento alla contestazione di cui al capo n. 6, risultando sul punto contraddittoria l'argomentazione del Tribunale (che da un lato ha ritenuto che gli indagati abbiano privato della libertà personale alcune persone presenti nello stabile denominato Spazio Popolare Neruda impedendo loro di uscire e dall'altro lato ha sostenuto che l'azione degli stessi indagati era finalizzata ad impedire l'ingresso delle forze di Polizia nello stabile).
2.4. Nell'interesse di AD si deduce altresì:
2.4.1. l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'applicazione da parte del Tribunale della misura cautelare in ordine alla contestazione di cui al capo n. 70, per la quale il PM nulla aveva chiesto al Gip in sede di formulazione della richiesta cautelare ex art. 291 cod. proc. pen.; 4 my 2.4.2. l'inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari e alla scelta della misura coercitiva (avendo il Gip delineato le condotte dell'indagato come di "bassa gravità");
2.4.3. la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alle contestazioni sub nn. 71 e 75, dal momento che per i fatti ivi considerati nei confronti dell'indagato non emergono concreti elementi in ordine ad una sua partecipazione alle azioni violente.
2.5. Nell'interesse di LA e NT si deduce altresì violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto il Tribunale del riesame ha in modo assertivo affermato l'esistenza di un concreto pericolo di recidivanza a fronte dello stato di incensuratezza della LA e dell'esistenza a carico della NT di due soli precedenti, per fatti non gravi (un imbrattamento commesso nel 2009 in ordine al quale è stata applicata la pena pecuniaria e una resistenza commessa nel 2015).
2.6. Nell'interesse di OL si eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito alla contestazione di cui al capo n. 75, deducendosi in particolare l'erronea interpretazione data dal Tribunale ad alcune espressioni - di tenore equivoco - utilizzate dall'indagato la mattina antecedente l'episodio (portate le "bombe" in realtà da ritenersi spinelli e i "cd. quelli verdi", oggetti questi mai compiutamente individuati).
2.7. Nell'interesse di SS si deduce altresì violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito sia al capo n. 75 che a quello sub 95, per il quale ultimo il Tribunale ha irragionevolmente valorizzato l'elemento rappresentato dall'avere l'indagato semplicemente parlato, prima che gli scontri avessero inizio, con una persona completamente travisata.
2.8. Nell'interesse di ON si eccepisce - oltre all'erronea qualificazione del capo n. 6 negli artt. 110 e 605 cod. pen. con argomentazioni simili a quelle contenute nei ricorsi in favore dei suindicati indagati (n. 3.3.) - altresì:
2.8.1. in riferimento sempre all'episodio di cui al capo n. 6 la violazione di norme processuali (art. 143 ss. cod. proc. pen.) essendo stata la persona offesa AR incaricata di svolgere la funzione di interprete della moglie, in sede di verbalizzazione di denuncia querela;
l'erronea valutazione di quanto riferito dalla sig.ra Obi, persona informata dei fatti e le cui dichiarazioni sono state 5 то valorizzate dal Tribunale al fine di effettuare la indicata riqualificazione, atteso che, come risulta da attività di indagini difensive, il cui verbale è allegato al ricorso, quest'ultima comprende poco la lingua italiana;
2.8.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il capo n. 46, in quanto l'unico elemento a carico è rappresentato dalla circostanza che l'indagata "batteva con pietre" la recinzione del cantiere, mentre il taglio della rete e le azioni violente sono state poste in essere non da lei;
2.8.3. illegittimità dell'applicazione, senza alcuna motivazione, da parte del Tribunale in relazione alla disposta misura degli arresti domiciliare (già - disposta dal Gip per altri capi di contestazione) dell'aggravamento rappresentato dal "divieto di comunicare con persone diverse dai coabitanti e dal difensore".
4. All'udienza del 24 novembre 2022 il Collegio, esaurita la discussione delle parti, ha, ai sensi dell'art. 615 comma 1 cod. proc. pen., differito la deliberazione all'odierna udienza camerale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine per superamento del termine ex art. 405 c.p.p. che ha natura pregiudiziale in riferimento all'addebito cautelare sub capo n. 1 - è fondata.
1.1. La questione è relativa alla contestazione cautelare originariamente rubricata come associazione sovversiva e riqualificata dal Tribunale del riesame quale art. 416 cod. pen. Dall'ordinanza impugnata risulta che nell'udienza in cui è stato discusso l'appello del PM le difese avevano eccepito che per la fattispecie di cui all'art. 270 cod. pen. il PM aveva iscritto nel registro degli indagati SS, RZ, OL, AD, LA e NT (oltre a numerosi altri soggetti) in data 11 novembre 2019; che, non essendo intervenute proroghe, il termine delle indagini, di durata semestrale, era decorso il 10 maggio 2020 ed i successivi atti di indagine erano dunque inutilizzabili.
1.2. L'ordinanza impugnata (pag. 27 s.) ha risposto nei seguenti termini: il termine di durata delle indagini in riferimento all'art. 270 cod. proc. è di un anno e non di sei mesi;
pen. 6 то comunque, "la natura permanente del reato autorizza l'esecuzione delle indagini preliminari per tutta la sua durata" e all'originaria iscrizione per art. 270 cod. pen. sono seguite ulteriori iscrizioni relative ai singoli delitti scopo e, secondo la giurisprudenza di legittimità, in questo caso possono essere comunque utilizzati gli atti acquisiti prima della nuova iscrizione;
- l'eccezione è comunque tardiva in relazione agli indagati che già avevano presentato precedente richiesta di riesame avverso l'ordinanza del Gip applicativa nei loro confronti di misura cautelare (SS, LA, OL, ON) senza avere eccepito detta questione.
2. La motivazione del Tribunale del riesame sul punto non risulta condivisibile.
2.1. Preliminarmente, rileva la Corte che la eccezione difensiva formulata in sede di riesame non è tardiva. Invero, il precedente di legittimità citato nell'ordinanza impugnata (Sez. 6, n. 40500 del 24 settembre 2019, Barletta, Rv. 277345) a sostegno dell'affermata tardività della eccezione non è perspicuo. Invero, detta pronuncia ha ritenuto che l'inutilizzabilità nel giudizio cautelare degli atti compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini è rilevabile esclusivamente su eccezione di parte, che deve essere proposta immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella "prima occasione utile", da individuarsi non nell'interrogatorio di garanzia, che ha una funzione meramente difensiva e che è preceduto dal solo deposito degli atti, ma nel riesame, al quale è demandato l'esercizio dinamico delle prerogative difensive in funzione delle quali è anche previsto il diritto al rilascio delle copie degli atti depositati con la richiesta cautelare. (Fattispecie in cui l'eccezione di inutilizzabilità di consulenze tecniche depositate oltre la scadenza del termine di cui all'art. 407 cod. proc. pen. non sollevata in sede di interrogatorio, è stata ritenuta tempestivamente proposta in sede di riesame).
2.1.1. L'interesse a dedurre l'inutilizzabilità in ordine alla contestazione associativa non poteva ritenersi concreto e attuale a fronte del provvedimento con il quale il Gip aveva rigettato la richiesta di custodia cautelare per detto capo. A seguito della proposizione dell'appello da parte del PM avverso tale rigetto, le difese hanno tempestivamente eccepito, dinanzi al Tribunale del riesame, la inutilizzabilità. Dunque, la deduzione formulata nell'udienza in cui - si è discusso l'appello del PM e reiterata nei ricorsi per cassazione avverso l'ordinanza emessa all'esito di esso va considerata tempestiva. 7 то 2.2. Corretta è l'affermazione del Tribunale secondo cui per la fattispecie -di cui all'art. 270 cod. pen. - originariamente contestata dal PM il termine di durata massima delle indagini è di un anno, anche se deve essere rettificata, ai sensi dell'art. 619 comma 1 cod. proc. pen., la motivazione sul punto.
2.2.1. Preliminarmente va precisato che per il procedimento in questione opera la disciplina processuale sui termini delle indagini precedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022. Ai sensi dell'art. 88 bis comma 2 d.lg. n. 150, infatti, nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento continuano ad applicarsi tra le altre le disposizioni degli articoli 405, 406, 407 del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo.
2.3. L'ordinanza impugnata ha argomentato in ordine alla durata annuale delle indagini preliminari sulla base della previsione contenuta nel comma 2, seconda parte, dell'art. 405 cod. proc. pen., secondo cui il termine di durata delle indagini preliminari è di un anno (e non di sei mesi) se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen. Ha poi precisato che al n. 7 del cit. articolo è indicato il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza. E poiché l'art. 380 comma 2 lett. a) cod. proc. pen. prevede l'arresto obbligatorio per i reati commessi contro la personalità dello Stato di cui al titolo I del libro II del codice penale - tra i quali è compreso l'art. 270 cod. pen. ha concluso che anche per - l'associazione sovversiva il termine per le indagini è di un anno.
2.4. In realtà, la previsione indicata dal Tribunale del riesame si riferisce esclusivamente alla fattispecie di associazione per delinquere e nei soli casi in cui per questa sia obbligatorio l'arresto in flagranza (casi indicati nella lettera m dell'art. 380 cod. proc. pen.). Per il delitto di associazione sovversiva opera invece la previsione contenuta nella diversa ipotesi di cui al n. 4 della lettera a) dell'art. 407 citato (anch'essa richiamata dall'art. 405 comma 2 cod. proc. pen. e per la quale, dunque, opera il raddoppio del termine delle indagini). Tale lettera contempla i delitti commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale - tra i quali pacificamente rientra l'associazione sovversiva per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore - nel minimo a cinque anni e nel massimo a dieci anni, nonché i delitti di cui all'art. 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale. L'associazione sovversiva è punita con la reclusione da cinque a dieci anni e 8 ть rientra quindi nella disciplina ora indicata. Né in senso contrario può rilevare la circostanza che il legislatore indichi nel n. 4 specificamente l'ipotesi aggravata di cui al terzo comma dell'art. 270 cod. pen., dal che potrebbe sostenersi che solo per questa - e non per la fattispecie base - operi la disciplina derogatoria sui termini di indagine. Invero, la specifica menzione del terzo comma si spiega in quanto prima dell'intervento della legge n. 85 del 2006 che ha riformulando - tale comma introducendo in esso l'aggravante a carico di chi ricostituisce le associazioni sovversive delle quali sia stato ordinato lo scioglimento nello stesso veniva punito con la pena da uno a tre anni - inferiore, dunque, al limite generale sopra riportato il partecipante alle associazioni sovversive. Il - riferimento al terzo comma dell'art. 270 aveva dunque il fine di estendere anche ai procedimenti per mera partecipazione ad associazione sovversiva il raddoppio del termine di durata delle indagini preliminari. In conclusione, va affermato che il termine di durata delle indagini preliminari ex art. 405 cod. proc. pen. in relazione alla iscrizione relativa alla fattispecie di cui all'art. 270 cod. pen. è di un anno. -3. Il Tribunale torinese ha poi richiamato a sostegno del rigetto dell'eccezione formulata dalla difesa degli indagati in merito alla tardività degli atti di indagine una sentenza, non recente, di questa Sezione secondo cui in caso di reato permanente i termini delle indagini hanno durata per il tempo in cui permane la consumazione (Sez 6, 7 ottobre 2008 n. 38865, Magri, Rv. 241751, nella quale in riferimento alla fattispecie di associazione di stampo mafioso la Corte ebbe a rigettare l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, secondo il ricorrente compiute dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari stabilito dall'art. 405 cod. pen.).
3.1. Ritiene la Corte che tale arresto non possa essere condiviso in quanto il principio da esso dettato che non sembra tenere in adeguata considerazione - le previsioni di cui agli artt. 405 ss. cod. proc. pen. avrebbe l'effetto di - cancellare, nei reati permanenti, il termine di durata delle indagini preliminari termine che è collegato ad ineludibili garanzie per il soggetto indagato. Più recentemente - in riferimento alla iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. del reato di cui all'art. 416 cod. pen. e al superamento dei termini di svolgimento delle indagini preliminari protratto di fatto fino alla cessazione della consumazione del reato - questa Sezione (sent. n. 13844 del 24 gennaio 2018, Lupini, non massimata) ha precisato che anche nel procedimento relativo a reati 9 permanenti opera tutto il sistema processuale delle decorrenze e delle proroghe delle scadenze previste dagli artt. 405, comma 2, 406 e 407 cod. proc. pen., così che, comunque, non potrebbe mai superarsi il termine massimo biennale di cui all'art. 407, comma 2 cod. proc. pen.>>.
3.2. Ricollegandosi alle argomentazioni di questo più recente arresto, va dunque precisato che la possibilità di procrastinare il termine di durata delle indagini sino al massimo di due anni è comunque subordinata al meccanismo delle proroghe che nel caso di specie non risulta essere stato attivato. In tal senso va anche rilevato che la necessità che le indagini preliminari si svolgano entro i termini stabiliti dalla legge è ora ulteriormente evidenziata dalla nuova disciplina della "retrodatazione dell'iscrizione" volta appunto ad evitare che una iscrizione ritardata del nominativo della persona indagata possa consentire lo svolgimento, di fatto, di indagini per un periodo più lungo di quello fissato dalla legge (art. 335 quater cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022).
4. Per quanto poi riguarda l'argomentazione del Tribunale del riesame circa l'effetto di "allungamento" del termine derivante dalle successive iscrizioni per taluni delitti scopo, va condiviso l'opposto principio, già affermato da questa Corte (tra le altre, v. Sez. 6, n. 22016 del 6 marzo 2019, Nicotra, Rv. 276965), secondo cui nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell'accertamento di circostanze aggravanti deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle - notizie di reato sia quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona, sia quando raccolga elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato a carico di persone diverse dall'originario indagato;
ne consegue che il termine per le indagini preliminari decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momento dell'iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione».
4.1. Nel caso oggetto dei presenti ricorsi, all'originaria iscrizione per art. 270 cod. pen. (poi qualificato ex art. 416 cod. pen.) a quanto risulta non è seguita alcuna ulteriore iscrizione per la fattispecie associativa mentre l'intervento di successive iscrizioni per altri reati "scopo" non può determinare ex se l'utilizzabilità dei relativi atti anche per l'art. 416 cod. pen. rispetto al quale essi risultano comunque "tardivi". 10 то 5. Infine sul punto va evidenziato che: 1) la questione non concerne l'indagata ON nel cui interesse pure in questa sede di legittimità è stata eccepita la inutilizzabilità - atteso che la misura disposta nei suoi confronti non ha ad oggetto la fattispecie associativa, ma contestazioni per le quali non si pone problema di superamento della durata delle indagini;
2) che, invece, la questione non risulta sollevata nel ricorso proposto nell'interesse di NT, alla quale la misura cautelare degli arresti domiciliari è stata invece applicata per il capo n. 1, come riqualificato.
5.1. A tale ultimo proposito rileva il Collegio che è comunque applicabile al caso in esame il principio secondo il quale nei confronti dei soggetti non impugnanti opera, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., l'effetto estensivo della impugnazione proposta da altri ricorrenti ed afferente alla oggettiva inutilizzabilità di atti probatori, trattandosi di motivo non esclusivamente personale (così, Sez.un., n. 30347 del 12 luglio 2007, Aguneche, Rv. 236756).
6. Pertanto, in riferimento alla contestazione cautelare relativa alla fattispecie associativa di cui all'art. 416 cod. pen., rubricata a carico di SS, NT, LA, AD, RZ e OL, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio affinchè il Tribunale del riesame verifichi quali atti risultano, in relazione all'addebito associativo, utilizzabili (in quanto compiuti prima della scadenza del termine delle indagini di un anno dall'iscrizione dei nominativi dei predetti indagati nel registri delle notizie di reato in relazione all'ipotesi ex art. 270 cod. pen., poi riqualificata come art. 416 cod. pen.) e quali no e, all'esito di detta operazione, valuti se, eliminati dalla piattaforma indiziaria gli atti di indagine "tardivi", possa ancora ritenersi configurabile a carico dei predetti la fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen.
7. Ritiene la Corte opportuno precisare che appare corretta la decisione del primo giudice che ha comunque escluso la sussistenza degli estremi dell'art. 270 cod. pen. Ciò in quanto ai fini della configurabilità del reato di associazione sovversiva è necessaria l'esistenza di una struttura organizzata avente un programma finalizzato a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e dotata di mezzi strumentali idonei a perseguire tale risultato, non essendo sufficiente il mero perseguimento di un'idea eversiva (così, Sez. 6, n. 39810 del 12 giugno 2019, Cattaneo, Rv. 277063: fattispecie di esclusione della sussistenza del reato in relazione alla partecipazione ad un'associazione finalizzata ad ottenere l'indipendenza di alcune regioni, i cui aderenti si erano 11 тво limitati a compiere gesti eclatanti, quali la simbolica occupazione di piazza San Marco a Venezia, senza disporre in concreto di finanziamenti e beni strumentali idonei a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 270 cod. pen.). Presupposto, questo, che con motivazione adeguata già il primo giudice cautelare aveva escluso.
8. Per quanto poi riguarda l'associazione per delinquere -- ipotesi ritenuta dall'ordinanza impugnata e avuto riguardo ai motivi di ricorso dedotti dagli indagati sul punto, va ribadito che la fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. presuppone l'esistenza di una stabile struttura organizzativa volta alla realizzazione di un programma criminoso oggetto del vincolo associativo, in modo da consentire di escludere la sussistenza del mero concorso di persone nel reato (Sez. 6, n. 8694 del 9 gennaio 2018, Chiariello, Rv. 272385) mentre tale delitto non è configurabile quando, pur in presenza di plurime condotte delittuose, siano stati predisposti complessi accorgimenti organizzativi al solo fine di perseguire lo scopo criminoso preventivamente individuato, e non di realizzare una struttura stabile, funzionalmente destinata alla commissione di una serie indeterminata di delitti (Sez. 6, n. 19783 del 16 aprile 2013, De Caro, Rv. 255471).
8.1. Per la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. è quindi indispensabile che gli elementi indiziari utilizzabili siano idonei a dimostrare l'esistenza di un reale vincolo associativo, con la precisa individuazione dei diversi ruoli rivestiti dagli indagati ritenuti partecipi, e di una struttura organizzativa che, ancorchè non necessariamente cornplessa, presenti caratteri di stabilità e di finalizzazione alla commissione di una serie indeterminata di delitti. A tale riguardo, non ritiene la Corte che possano essere valorizzati gli elementi indicati nell'ordinanza impugnata e relativi alla organizzazione del centro sociale (l'esistenza della "cassa di resistenza" e il c.d. legal team), che, sulla base di quanto esposto nel medesimo provvedimento, risultano del tutto neutri rispetto al profilo dell'ipotizzato reato associativo.
9. Fondato è il motivo dedotto nell'interesse di AD e relativo alla violazione dell'art. 291 cod. proc. pen. in merito all'applicazione da parte del Tribunale della misura cautelare in relazione alla contestazione di cui al capo n. 70. L'ordinanza impugnata dà atto che la contestazione del PM a carico del predetto era relativa, tra l'altro, anche al capo n. 70, per il quale il Gip non ha 12 d n a ritenuto sussistenti esigenze cautelari (pag. 46) e che il PM ha proposto appello anche in relazione a detta contestazione (pag. 22 da cui risulta che per AD è stata richiesta la custodia in carcere). Peraltro, dal provvedimento genetico del Gip - che la Corte ha esaminato essendo stata dedotta una nullità di natura processuale afferente all'iniziativa cautelare del PM risulta che, in - effetti, per tale contestazione il PM nulla aveva chiesto al Gip in sede di formulazione della richiesta cautelare custodiale (la richiesta è relativa ai capi n. 1, 27, 28, 71, 74 e 75). Dunque, per detta contestazione non è ammissibile l'appello del PM e conseguentemente è, in parte qua, invalida l'ordinanza del riesame che ha accolto il relativo motivo di gravame. 10. In riferimento ai motivi di ricorso proposti nell'interesse di ON (e relativi solo alla predetta), infondato è quello in cui si deduce inutilizzabilità - o comunque radicale inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie contenute - nella denuncia querela sporta da ER SI in relazione alla fattispecie di sequestro di persona (capo n. 6, come riqualificato). E ciò in quanto si eccepisce nel ricorso la PG si è avvalsa per la verbalizzazione dell'atto - dell'ausilio del AR AR, marito e connazionale della donna, nonché persona offesa del reato di violenza privata ascritto anche all'indagata. 10.1. Invero, dall'atto di denuncia querela della SI, allegato al ricorso dalla difesa della ON ai fini di dimostrarne l'autosufficienza, risulta che il presente verbale è stato redatto alla presenza del CA che parla e comprende la lingua italiana che ha prestato ausilio al verbalizzante nella traduzione delle domande e delle risposte ivi contenute». Non si riesce quindi a comprendere quale ipotesi di nullità sarebbe stata nella specie integrata. Per quanto poi concerne le dichiarazioni della ER SI, anche dal verbale delle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dall'ex compagno di quest'ultima non risulta affatto che la donna non riuscisse ad esprimersi in italiano, ma solo che aveva difficoltà con alcune parole (d'altronde la donna vive in Italia da almeno otto anni, età della figlia avuta con la persona, italiana, sentita dal difensore). 10.2. Fondato è, invece, il motivo proposto sempre nell'interesse della ON, che già era agli arresti domiciliari per altra contestazione, in relazione alla prescrizione, aggiunta dall'ordinanza impugnata, del divieto di comunicare con persone diverse dai coabitanti e dal difensore. Infatti, il Tribunale di Torino nell'applicare in relazione agli ulteriori capi (nn. 46 e 6 riqualificato) gli arresti 13 mp domiciliari connotati dal divieto sopra indicato non ha indicato le ragioni che rendono necessaria l'adozione di queste ulteriori cautele. In tal modo, l'ordinanza impugnata non ha rispettato il principio secondo cui in tema di prescrizioni relative all'applicazione degli arresti domiciliari, il divieto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare, pur accedendo alla misura coercitiva, ha una sua propria autonomia, trattandosi di una prescrizione dotata di specifica ed aggiuntiva efficacia afflittiva, di talché il giudice è tenuto ad una espressa e motivata statuizione in ordine alla sua adozione o a successive modifiche, che non possono ritenersi implicite in altre statuizioni (da ultimo, Sez. 1, n. 6934 dell'8 settembre 2020 - dep. 2021, Scarabeo Nicandro, Rv. 280530). Va quindi disposto, in relazione a dette prescrizioni, l'annullamento dell'ordinanza impugnata affinchè il Tribunale del riesame motivi circa le ragioni per le quali ritiene necessaria l'applicazione delle stesse. 11. Infondati sono, invece, gli ulteriori motivi di ricorso formulati dai diversi indagati in riferimento ai singoli "reati fine" oggetto delle ulteriori contestazioni cautelari. Su di essi, la motivazione del provvedimento impugnato risulta adeguata, sia per quel che riguarda la qualificazione giuridica dei fatti, sia in riferimento alla posizione dei singoli indagati. 12. Così, in relazione alla riqualificazione del fatto rubricato al capo n.
3 - impossessamento da parte di LA del cellulare di un occupante che voleva chiamare la polizia, fatto dal Gip ritenuto "assorbito" nel delitto di violenza privata quale rapina, l'argomentazione del Tribunale del riesame è conforme all'orientamento giurisprudenziale prevalente di questa Corte, secondo cui nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (ex plurimis Sez. 2, n. 11467 del 10 marzo 2015, Carbone, Rv. 263163). -13. In ordine al capo n. 6 qualificato dal Tribunale del riesame come sequestro di persona la motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta vizi logici, atteso che la condotta degli indagati cui tale addebito viene provvisoriamente contestato (LA, OS PE, VA, NA e ON) appare espressiva della volontà di impedire agli occupanti che 14 тво6 intendevano abbandonare lo stabile di uscire dallo stesso. A tale fine, non rileva che il "movente" dell'azione fosse quello di evitare l'ingresso della polizia giacchè le persone che intendevano uscire sono state private - per un periodo di tempo apprezzabile - della propria libertà di movimento. In proposito, in alcuni risalenti arresti di legittimità, i cui principi di diritto mantengono a giudizio di questo Collegio piena validità, per un verso si è precisato che per la realizzazione del reato di sequestro di persona non occorre che la privazione della libertà sia attuata in modo da rendere assolutamente impossibile il recupero della libertà di locomozione;
è sufficiente, infatti, che il soggetto passivo non possa superare agevolmente e con immediatezza, da sè medesimo, l'ostacolo posto all'attuabilità della sua libertà di movimento (Sez. 5, n. 3255 del 18 febbraio 1986, Brucceri, Rv. 172534); per altro verso si è ritenuto che la privazione della libertà personale (libertà di locomozione) non va intesa in senso assoluto e pertanto il delitto sussiste anche quando il soggetto passivo, pur libero di circolare in un determinato ambiente, viene privato della libertà di uscirne (Sez. 5, n. 8408 del 20 marzo 1978, Maimone, Rv. 139494). Condizioni, queste, ravvisabili nel caso in questione. 14. Ugualmente, in riferimento alle deduzioni difensive contenute nei ricorsi proposti in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nell'interesse, rispettivamente, di OL - relativamente al capo n.
7 - e della ON per il capo n. 46 la motivazione dell'ordinanza che ha deciso l'appello cautelare su detti profili è conforme all'orientamento di questa Sezione secondo cui integra il concorso morale nel delitto di cui all'art. 337 cod. pen. la condotta di chi, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con violenza da altra persona nei confronti di pubblici ufficiali, rafforzi l'altrui azione offensiva, o ne aggravi gli effetti, pronunciando espressioni intimidatorie all'indirizzo di taluno dei soggetti passivi (Sez. 6, n. 13160 del 5 marzo 2020, Mirabile, Rv. 279030). Nella specie, le azioni poste in essere dai due indagati (presenza a volto scoperto nei pressi della cancellata del cantiere, proprio nei frangenti nei quali si consumava lo scontro delle frange estremiste dei manifestanti "No Tav" per OL;
"battere le pietre" contro la rete di protezione del cantiere dell'alta velocità per la ON) sono state ritenute dal Tribunale dell'appello cautelare, con motivazione immune da vizi logico giuridici, quanto meno istigatrici o rafforzatrici delle condotte violente degli altri manifestanti. 15 мо 15. Anche le censure oggetto dei motivi di ricorso proposti nell'interesse di VA, OL e NA, in ordine al capo n. 70 non colgono nel segno, atteso che, come già ritenuto da Sez. 6, n. 18485 del 27 aprile 2012, Carta, Rv. 252690, integra il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 110 e 337 cod. pen.) la condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine. 16. Infondati sono anche i motivi del ricorso nell'interesse di SS e relativi ai capi n. 75 e 95 (relativi a due distinte contestazioni di violenza e minaccia a pubblico ufficiale aggravata, caratterizzata da atti di violenza con lanci di pietre ed ordigni
contro
PP.UU.). Per il primo episodio - avvenuto la notte tra il 16 e il 17 aprile 2021 - la motivazione del provvedimento impugnato indica la presenza del predetto indagato, unitamente a OL e alla NA, nell'area di parcheggio dove in ora notturna si sono verificati violenti scontri con le forze di polizia;
incontro preceduto da conversazioni - intercettate - nella quale si parla di portare le "bombe" e di dar corso ad azioni violente (poi realizzatesi). Pertanto, in modo certamente non illogico, il Tribunale del riesame ravvisa i gravi indizi di colpevolezza nel tenore inequivoco dei dialoghi e nel fatto che i predetti sono stati osservati nel luogo concordato nei dialoghi poche ore prima del verificarsi degli scontri violenti che hanno visto proprio l'impiego di bombe carta. 16.1. Per quanto concerne la contestazione sub n. 95 (fatti accaduti il 31 luglio 2021 nell'ambito del "Festival Alta velocità") valgono le medesime considerazioni già esposte in riferimento alle deduzioni difensive di OL e ON (retro, § 12.4.). Pacifica la presenza nel luogo in cui si sono scatenati violenti scontri con le forze di polizia di SS che a volto scoperto era intento a parlare con un soggetto completamente travisato subito prima che iniziassero gli attacchi al cantiere;
non illogica anche in questo caso la argomentazione secondo cui egli, anche in considerazione del suo ruolo di leader degli antagonisti "No Tav", abbia comunque fornito un contributo, quanto meno a titolo di rafforzamento morale, nelle condotte violente poste in essere da una frangia dei manifestanti. 16 то 17. Infondato ai limiti della inammissibilità è il motivo dedotto nell'interesse di OL nel quale si eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico in merito alla contestazione di cui al già indicato capo n. 75, deducendosi in particolare l'erronea interpretazione data dal Tribunale alle espressioni - di cui si evidenzia il "tenore equivoco" - utilizzate dall'indagato la mattina antecedente l'episodio (... "portate le bombe - che secondo il ricorrente non sarebbero ordigni esplosivi ma spinelli e i cd. quelli verdi", oggetti questi ultimi mai compiutamente individuati). 17.1. Con il motivo in esame si vorrebbe in realtà sovrapporre alla ricostruzione dei fatti operata dall'ordinanza impugnata con motivazione - certamente non illogica una versione alternativa degli stessi (peraltro - obiettivamente meno plausibile, quanto meno in riferimento alle "bombe", tenuto conto dell'effettivo rinvenimento di ordigni esplosivi). In tal modo si travalica l'ambito oggettivo del ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (da ultimo, v. Sez. 2, n. 27866 del 17 giugno 2019, Mazzelli, Rv. 276976). 18. Infine, in riferimento ai motivi di ricorso che criticano la ravvisata sussistenza delle esigenze cautelari o deducono la sproporzione tra le stesse e le misure applicate, va rilevato che le censure proposte in relazione alla contestazione associativa risultano ovviamente assorbite nell'annullamento con rinvio disposto in merito a detto addebito cautelare. Le residue doglianze sul punto risultano infondate, avendo il Tribunale motivato adeguatamente ed in modo non illogico in ordine all'oggettiva non modesta gravità dei fatti ascritti ai diversi indagati, fatti a connotazione violenta contro cose e persone da cui è desunto il concreto pericolo di reiterazione delle condotte stato provvisoriamente accertate. Adeguata risulta anche la motivazione in relazione 17 m alla scelta delle misure applicate, diversamente graduate in relazione alla gravità degli addebiti contestati ai diversi indagati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di AD RE in relazione al reato contestato al capo 70. Annulla altresì la medesima ordinanza nei confronti di SS IO, NT LA, LA NA, AD RE, RZ IA e OL TO con riferimento al reato di cui all'art. 416 cod. pen. loro contestato al capo 1 e rinvia per nuovo giudizio su tale capo al Tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.; rigetta nel resto i ricorsi di SS, AD e OL. Annulla, inoltre, l'ordinanza impugnata nei confronti di ON IC limitatamente alle prescrizioni sul divieto di comunicazione e rinvia per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di Torino come sopra individuato;
rigetta nel resto il ricorso della ON. Rigetta, infine, i ricorsi di NA CO, VA RI, OS PE MA e LA DO che condanna al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. con riferimento alle posizioni di SS IO e RZ IA. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore ItPresidente IO Fidelbo Enrico you miro Depositato in Cancelleria 22 MAR 2023 naai, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Donsss Gruseppina Cirimele 18