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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/12/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 1 di 32
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1769 del 2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Responsabilità professionale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a AR (CS), in [...] Parte_1 C.F._1 07.03.1981, rappresentata e difesa dagli avv.ti MARIANGELA GOLIA e GIOVANNI ACCOTI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTTRICE - E
, P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CAROLINA LUSSANA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTA –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 12.08.2017,
ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
. La difesa della parte attrice ha dedotto che:
[...]
- in data 04.04.2013, , giunta alla quarantesima settimana di gestazione, Parte_1 lamentando algie pelviche, è stata ricoverata presso la U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia dello Stabilimento Ospedaliero di NO CA (ora NO- Rossano) con diagnosi di accettazione “Gravidanza a termine”;
- dall'anamnesi raccolta dai medici in fase di ricovero, la visita ostetrica ha evidenziato
“[…] G.E e V di Donna che ha partorito. Collo raccorciato del 40%. Dilatazione centimetri due. Membrane integre, Presentazione cefalica adagiata. BCF regolare”;
- dalle indagini ecografiche eseguite è emerso la presenza di “Feto singolo dotato di BCF, HHF in pres. cefalica dorso a su DBP 95 HC340 AC 366 Placenta anteriore III grado L.A. attualmente flussimetria AO PI 0,71”;
- nel corso della predetta giornata, tutto è proseguito regolarmente con assenza di contrazioni e, nel diario clinico, è stato annotato “Induzione al travaglio con Propess ore 7,30 domani 5/4/13”; alle ore 21:40, la paziente è stata nuovamente sottoposta a visita ed è stato scritto in cartella “[...] Assenza di attività […] - Indecifrabile”;
- il giorno successivo, per come già stabilito dai sanitari - e senza, peraltro, aver sottoposto all'attenzione della paziente e fatto sottoscrivere alla predetta il modulo informativo specifico relativo all'induzione farmacologica del travaglio di parto – è stato indotto il travaglio mediante la somministrazione di Propess e, infatti, il 5.04.2013, alle ore 7:30, i sanitari hanno scritto in cartella “[...] Reperto invariato rispetto la visita di ingresso. É stata stimolata col Propess – BCF regolare”; R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 2 di 32
- alle ore 9:30, la somministrazione del farmaco de quo è stata interrotta senza indicazione alcuna del motivo, riscontrandosi in cartella soltanto “Propess rimosso”;
- come si evince dalla lettura della documentazione clinica, alle ore 15:15 i medici hanno rilevato “Dilatazione di centimetri quattro. Rottura spontanea delle membrane con fuoriuscita di liquido. BCF regolare”;
- alle ore 16:30 è stato annotato in cartella “Dilatazione completa BCF
[indecifrabile]…non impegnata”;
- tuttavia, a causa del mancato impegno del feto nel canale del parto, i medici, che avevano in cura l'attrice, hanno deciso di praticare l'intervento di taglio cesareo;
- si legge nel diario clinico “Dilatazione completa, mancato impegno della p. p. verificatosi decelerazione del BFC profonda e prolungata si decide per TC”;
- l'intervento de quo è iniziato alle ore 17:00 del 05.04.2013 ed è stato eseguito dalla dott.ssa e dal secondo operatore dott. ; Per_1 Per_2
- l'intervento di taglio cesareo è stato così descritto in cartella “[…] incisione secondo Pfannenstiell, apertoli peritoneo si reperto da utero granitico incisione scollamento della plica vescica uterina. Incisione traversa sul segmento inferiore dell'utero. Estrazione di un di tale che presenta giro di cordone attorno al piede. Secondamento fisiologico favorito dalla spremitura manuale. Sutura della breccia in doppio strato. Dopo la sutura della breccia uterina si verifica profusa emorragia da atonia uterina nonostante i ripetuti massaggi su utero e terapia uterotonica. In considerazione delle condizioni emodinamiche della paziente che indicano sospetto clinico del verificarsi di un'incipiente CID, in via precauzionale e prudenziale, atteso perdurare dell'atonia uterina in atto malgrado la terapia farmacologica e i presidi cliniche messi in atto, si procede ad isterectomia per arrestare processo emorragico innescatosi. Si procede ad isterectomia secondo tecnica abituale, con conservazione degli annessi. In considerazione del perdurare della perdita che non si riesce a controllare con punti di sutura, si avvisa il primario che interviene prontamente portando a termine l'intervento. Applicazione drenaggio addominale chiusura delle pareti a strati. Durante l'intervento vengono effettuati emotrasfusioni. Al termine dell'intervento si esegue profilassi
[indecifrabile]”;
- dall'esame della cartella clinica, con particolare riferimento alla scheda anestesiologica, emerge che, nel corso dell'atto operatorio, per l'insorgenza di un'emorragia post partum, è stata praticata infusione di emazie concentrate (ore 17:45, 18:30, 19:05, 19:35, 20:05), trasfuse due sacche di plasma, somministrato 5 unità in bollo, seguito da CP_2 infusione di 25 unità di in 500 CC di soluzione fisiologica;
effettuato, CP_2 inoltre, un esame emogasanalisi alle ore 17:28 che ha evidenziato “[…]HCT 24%, THBC 7,4 G/DL…”;
- al termine dell'intervento, la paziente è stata ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dello stesso nosocomio e alle ore 00:00, poiché il drenaggio presentava ancora sangue, i sanitari hanno deciso di trasferirla presso il reparto di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Cosenza, dove è rimasta degente fino all'8.04.2013;
- nei giorni successivi, presso l'Ospedale di il decorso è stato pressoché regolare CP_1
e, in data 15.04.2013, la paziente è stata dimessa;
- nel corso degli anni, la paziente si è sottoposta ad una serie di esami e controlli di routine, sia di natura clinica che strumentali a causa di diversi fastidi e problemi legati al post-intervento, lamentando sintomatologia dolorosa a carico della regione addominale, nonché ulteriori disturbi anche legati alla sfera sessuale, avvertiti, questi ultimi, con molta intensità emotiva;
- in particolare, in data 03.11.2015, ha effettuato ennesima visita Parte_1 ginecologica presso l'Azienda Sanitaria n. 3 di Rossano dove le è stata diagnosticata
“[…] cistocele con incontinenza urinaria da sforzo […]”; R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 3 di 32
- in data 18.10.2017, a causa del perdurare di dolori e di sintomi infiammatori invalidanti, l'attrice si è sottoposta ad intervento chirurgico di salpingectomia destra per ascesso tubo ovarico destro, secondario a salpingite cronica, presso l'Unità Operativa Complessa di Ginecologia ed Ostetricia dell' ; Controparte_3
- in particolare, l'ascesso del tubo ovarico destro si era formato come complicanza della salpingite cronica, quest'ultima evidente all'esame istopatologico effettuato sui frammenti di tessuto prelevati nel corso dell'intervento chirurgico di salpingectomia destra che evidenziava “salpingite cronica”;
- nel mese di settembre 2018, in occasione di un controllo ginecologico, legato ai noti problemi di cui sopra e in conseguenza dell'intervento di isterectomia ed annessiectomia sinistra dell'aprile 2013, è stata riscontrata una cisti endometriosica e, in data 23.10.2018, l'attrice è ricoverata presso l'Unità Operativa Complessa di Ginecologia e Ostetricia dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza Stabilimento Ospedaliero dell'Annunziata, con diagnosi di entrata “Pregresso K mammella, cisti ovarica destra, sindrome cicatriziale”;
- dalla lettura dell'estratto della cartella clinica, rilasciata in occasione del predetto ricovero, si rinviene, tra le altre cose, “diagnosi: cisti endometriosica destra, aderenze pelviche peritoneali femminili (postchirurgiche, post infettive, tumori benigni dell'ovaio)”;
- il giorno successivo, la è stata, quindi, sottoposta ad intervento chirurgico di Pt_1
“enucleazione di cisti endemetriosica e di sierocele di destra, adesiolisi) lisi laparoscopiche di aderenze delle ovaie e tube, rimozione laparoscopica dell'ovaio residuo […] la pelvi appare come segue: presenza di diffuse aderenze […] parietali esito di pregressi interventi chirurgici (isterectomia + annessiectomia sinistra + salpiningectomia destra che si provvede cautamente a limare. In sede annessiale destra si reperta formazione cistica indossata tra aderenze viscero parietali […]”;
- questa è la vicenda clinica subita dall'attrice, in seguito all'intervento di isterectomia e annessiectomia sinistra, sulla stessa praticati dai sanitari della U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia dello Stabilimento Ospedaliero di NO – Rossano, che la ebbero in cura;
- il comportamento posto in essere dai sanitari si è dimostrato assolutamente inopportuno in relazione alle condizioni cliniche della paziente, ma, soprattutto, alquanto demolitivo rispetto ad altro intervento che si sarebbe pure potuto effettuare sulla persona dell'attrice;
- quanto testé affermato, emerge chiaramente dalle deduzioni contenute nella perizia di parte, a firma del dott. e del dott. “…visto il Persona_3 Persona_4 mancato impegno del feto nel canale del parto si decideva di procedere con intervento di taglio cesareo. Detto intervento… Si complicava con l'insorgenza di un'atonia uterina. A questo punto i sanitari… Decidevano di effettuare un intervento di isterectomia e annessiectomia sinistra. Intervento quest'ultimo che, risulta essere più demolitivo rispetto a quello che si sarebbe potuto effettuare considerato il fatto che nel corso dell'atto operatorio non vi era né uno scompenso emodinamico in atto né un quadro di incipiente coagulazione intravasale disseminata (CID) e tenuto conto della giovane età della donna che risultava essere ancora in età fertile”; i sanitari dello Stabilimento Ospedaliero di NO CA, “di fronte ad un esame EGA come quello refertato nel corso dell'atto operatorio, avrebbero dovuto eseguire un trattamento più conservativo, come il ballon tamponade, la sutura compressiva oppure un intervento di devascolarizzazione pelvica che risultavano essere i trattamenti più indicati nel caso in questione in quanto avrebbero permesso alla donna di preservare l'utero e conseguentemente la capacità di procreare”;
- l'intervento dei sanitari fu alquanto irragionevole, per come desumibile dalla circostanza che “il sanguinamento insorto dopo l'espletamento del parto mediante taglio cesareo risultava essere di entità moderata, come si evince sia dagli esami laboratoristici R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 4 di 32
effettuati nel corso dell'atto operatorio che dalla scheda anestesiologica che evidenziava una perdita ematica di 1300 cc”;
- di fronte ad un sanguinamento post partum moderato come quello presentato dalla
, i sanitari avrebbero dovuto applicare o un ballon tamponade che avrebbe risolto Pt_1 il sanguinamento con una probabilità pari al 50% oppure effettuare una sutura compressiva o effettuare un intervento di devascolarizzazione;
- pur non essendoci indicazioni ad un intervento così demolitivo, i predetti sanitari praticavano un intervento di isterectomia e di annessiectomia sinistra;
- detto intervento non trovava neanche indicazione di fronte al quadro di sospetta CID, coagulazione intravasale disseminata e ciò emerge anche dall'analisi dell'esame istopatologico che evidenziava “[…] uterino sede di edema a carico del miometrio con aspetti di sofferenza ischemica...ovaio sede di corpi follicolari, tuba nella norma…”;
- quanto sostenuto trova riscontro in ampia Letteratura scientifica in materia ed è corroborato, altresì, dalle Raccomandazioni e Linee Guida nazionali ed internazionali in base alle quali è stata prevista una gestione codificata del trattamento dell'emorragia uterina post-partum che, alla luce degli eventi fattuali, sono state completamente disattese dai sanitar;
- l'attrice, inoltre, ha subito anche l'asportazione dell'ovaio sinistro, senza che ve ne fosse necessità alcuna e di questo ulteriore intervento nulla è stato riportato all'interno della cartella clinica;
- infatti, proprio con riferimento a quest'ultimo nella descrizione dell'intervento chirurgico di taglio cesareo in cartella clinica, è stato riportato che gli annessi venivano conservati;
infatti, si legge “[...] Tc+laparoisterectomia con conservazione degli annessi[...]”;
- invero, come si evince dal referto istopatologico e dagli accertamenti strumentali successivamente effettuati dalla donna, la conservazione degli annessi non è avvenuta, atteso che, nel corso del suddetto intervento, i medici hanno asportato pure l'ovaio sinistro;
- nel referto de quo, a firma del patologo dott. Responsabile del Persona_5
Dipartimento di Anatomia e Istocitopatologia P.O. Rossano – del 10- CP_4 16.04.2013, si legge “[…] Notizie cliniche metrorragia post partum in pz affetta da CID, descrizione macroscopica campione di utero gravidico da isterectomia subtotale di 18X14X12 cm;
al taglio ampia cavità uterina da post partum ove il miometrio si mostra in gran parte sede di diffusioni emorragiche e di consistenza ridotta;
ovaio di 3,5 cm, tuba di 7 cm. Campionamento 1>4: corpo uterino;
5: ovaio;
6: tuba. DIAGNOSI campione di corpo uterino sede di edema a carico del miometrio con assetti di sofferenza ischemica, associata ad aree di vacuolizzazione e lisi cellulare;
ovaio sede di corpi follicolari, tuba nella norma”;
- i sanitari che ebbero in cura la , anziché eseguire un trattamento conservativo e Pt_1 trattare l'atonia uterina secondo le modalità e le tempistiche previste dalle Linee Guida sulla gestione dell'emorragia post-partum, hanno effettuato, invece, un intervento demolitivo, non tenendo in considerazione un dato estremamente importante, ovvero la giovane età della donna che, all'epoca dei fatti, era in età fertile e aveva soli 32 anni;
- l'erronea e inadeguata gestione dell'atonia uterina da parte dei sanitari, che hanno agito con condotta non conforme alle linee guida della buona pratica medica in relazione al caso clinico de quo, ha determinato nell'attrice gravi ed evidenti danni alla di lei persona, consistenti, innanzitutto, nell'incapacità di procreare;
è residuata, altresì, l'asportazione dell'ovaio sinistro, una sindrome ansiosa depressiva, una turbe funzionale caratterizzata da incontinenza urinaria da sforzo ed altri problemi afferenti l'ambito uro- ginecologico;
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- ancora oggi, la continua a subire, sia per le loro peculiarità che per il tempo Pt_1 trascorso dall'evento, gravi danni fisici e psichici che possono essere considerati a tutti gli effetti permanenti e, che si concretizzano, pertanto, in un grave danno biologico, inteso come danno alla salute;
- i danni de quibus hanno inciso e incidono, tuttora, negativamente sull'integrità psicofisica della di lei persona, rappresentando un'indubbia modificazione peggiorativa dello stato anteriore della stessa, avendone modificato le dinamiche relazionali, sia quelle connesse al suo nucleo familiare sia a quelle associative e determinando una marcata modificazione peggiorativa della vita dei familiari del soggetto che si sono visti alterare l'equilibrio domestico;
- infatti, quanto accaduto ha notevolmente inciso anche sulla vita di relazione del soggetto, essendo presenti “[…] ruminazioni sui fatti riferiti che vengono vissuti con senso di impotenza e di impossibilità al cambiamento […] tono dell'umore orientato in senso depressivo soprattutto nel rievocare i fatti e l'esperienza del passato”, e tanto con tutte le conseguenze inimmaginabili, in termini di danni patrimoniali e non, tra cui, quindi, anche il danno alla vita di relazione, alla sfera sessuale di cui la riferisce Pt_1 disturbi;
- nell'Ottobre del 2017 l'attrice, a causa del perdurare di dolori e sintomi infiammatori invalidanti, è stata sottoposta ad altro intervento chirurgico di “salpingectomia destra per ascesso tubo ovarico destro secondario a salpingite cronica” presso l'Unità operativa complessa di Ginecologia ed Ostetricia dell' risultato Controparte_5 necessario proprio a causa delle aderenze formatesi a seguito dell'intervento chirurgico di istero-annessiectomia effettuato dai medici dell'Ospedale di NO-Rossano;
- per i medesimi motivi, l'attrice è stata sottoposta anche ad altro intervento chirurgico, nel settembre del 2018, per come sopra ampiamente evidenziato;
- a nulla sono valsi i numerosi solleciti diretti ad una composizione bonaria della lite e, da ultimo, è pure rimasto senza esito il tentativo obbligatorio di mediazione, tenutosi in data 14.10.2019, innanzi al mediatore designato, a seguito di alcuni rinvii;
- in detta sede, presente la parte istante, nessuno era presente per le parti convenute e anzi la faceva pervenire comunicazione di Controparte_6 non voler aderire alla mediazione, sostenendo che l' aveva ritenuto di CP_4 CP_1 rigettare l'ipotesi transattiva non ravvisandosi all'esito dell'indagine espletata profili di responsabilità medica, e veniva, quindi, redatto verbale negativo;
- il danno riconducibile alla parte attrice, per i fatti esposti, ha, certamente, natura contrattuale nei confronti e a carico dell'odierna convenuta, per violazione e grave inadempimento degli obblighi di cura adeguata e puntuale e secondo corretta arte medica, direttamente scaturente dal rapporto di ricovero, presso l'Ospedale di NO;
inadempimento caratterizzato dalla circostanza che nel caso di specie, il parto prima e, l'intervento chirurgico di taglio cesareo, dopo, benché frutto di esigenza terapeutica, fosse di tale natura e prassi da costituire un'attività chirurgica standardizzata e dal risultato positivo doveroso;
- quanto alla corretta qualificazione della responsabilità dell'ente ospedaliero, a seguito della c.d. Legge LD (L. n. 189 del 2012) e della successiva Legge Gelli (L. n. 24 del 2017), i recenti interventi legislativi non hanno in alcun modo inciso sulla qualificazione come contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria e rimane, quindi, fermo il consolidato orientamento della Suprema Corte che individua il fondamento della responsabilità dell'ente ospedaliero nel contratto atipico di spedalità che viene concluso con il paziente una volta che quest'ultimo viene preso in carico dalla struttura;
- l'ente ospedaliero convenuto dal danneggiato può essere, quindi, responsabile per fatto proprio, ai sensi dell'art. 1218 c.c., ove i danni siano dipesi dall'inadeguatezza della R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 6 di 32
struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove tali danni siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale;
- l'accettazione, in data 04.04.2013, della , presso l'Ospedale di NO Pt_1
Rossano, ai fini del ricovero per effettuare il parto, ha comportato tra le parti la conclusione di un contratto atipico c.d. di “spedalità o di assistenza sanitaria”, perfezionatosi sulla base di fatti concludenti - con la sola accettazione della paziente con il ricovero - per effetto del quale l'ente si è impegnato ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nell'effettuazione delle cure mediche, ma si estende ad una serie di altre prestazioni secondarie ed accessorie quali la messa a disposizione di personale medico, personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature necessarie, nonché di quelle lato senso alberghiere;
- in presenza di contratto di spedalità, quindi, la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti di inadempimento che, per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti e/o collaboratori, a norma dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché anche non alle sue dipendenze, risponde dei fatti dolosi o colposi dei medesimi;
- a questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria, comunque, si avvalga dell'opera di un medico;
- pertanto, la struttura ospedaliera risponde nei confronti del paziente anche delle condotte dolose o colpose del personale, in particolare di quello medico, di cui si avvale, secondo la disciplina dettata dall'art. 1228 c.c., il quale trova fondamento nel rischio, ricadente sul debitore, connaturato all'utilizzazione di terzi nell'adempimento dell'obbligazione;
- in tema di responsabilità contrattuale della struttura, l'attore/paziente danneggiato, ai fini del riparto probatorio, deve: 1) provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale (e pertanto, tendenzialmente, occorre dimostrare il contatto con la struttura e/o con i sanitari), 2) provare l'insorgenza o l'aggravamento della patologia (e pertanto occorre dimostrare la sussistenza di un danno risarcibile), 3) allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato (e pertanto descrivere l'azione/omissione dei sanitari e/o struttura che avrebbe astrattamente comportato il danno lamentato);
- serve l'allegazione di un “inadempimento qualificato”, ossia l'indicazione di un comportamento e/o di una omissione che (astrattamente) possa costituire una causa (o anche una concausa) del danno, che non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno, con la conseguenza che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno;
- sul danneggiato grava, dunque, solo l'onere di allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a porsi come causa o concausa del danno, nella prestazione del medico inserita nella sequenza eziologica da cui è scaturito il lamentato pregiudizio;
- nessun dubbio può, ovviamente, sorgere in relazione all'intervenuto perfezionamento del contratto di spedalità tra l'attrice e l'ospedale di NO Rossano, avvenuto in data 04.04.2013, con l'accettazione della predetta ai fini del ricovero;
- da quel momento, è sorto l'obbligo, in capo ai sanitari della struttura, di utilizzare la diligenza particolarmente qualificata di cui all'art. 1176 c.c.;
- parimenti provato, documentalmente, è l'intervento chirurgico di taglio cesareo, con isterectomia e annessiectomia sinistra, praticato dai sanitari, sulla persona dell'attrice, in data 05.04.2013, quest'ultimo richiamato dall'esame istopatologico;
- indiscutibile è, poi, l'inadempimento e la responsabilità dei danni subiti dall'attrice, dovuta ai fatti gravemente colposi dei sanitari che la ebbero in cura, per come R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 7 di 32
ampiamente descritto nella parte in fatto, nel sottoporla ad un intervento chirurgico demolitivo, non necessario e, quindi, certamente evitabile;
- ci si riferisce al comportamento posto in essere dai sanitari nell'esecuzione dell'atto terapeutico, che ha condotto all'evento lesivo, i quali non hanno gestito in modo adeguato, appropriato, tempestivo e corretto l'emorragia post partum, secondo le modalità e le tempistiche proprie dei Protocolli, Raccomandazione e Linee Guida nazionali ed internazionali;
- alla luce del quadro clinico della signora , (che aveva un sanguinamento Pt_1 modesto, pari ad 1300 cc di sangue), i sanitari avrebbero potuto e dovuto porre in essere tutte le procedure codificate per preservare l'utero e, quindi, la capacità procreativa in una donna in età fertile di 32 anni, applicando o un ballon tamponade che avrebbe risolto il sanguinamento con una probabilità pari al 50% oppure effettuare una sutura compressiva o effettuare un intervento di devascolarizzazione evitando di eseguire, quindi, un intervento demolitivo di isterectomia ed annessiectomia sinistra;
- per effetto degli interventi demolitivi de quibus, vi è stato, altresì, un aggravamento delle condizioni di salute della , avendo la stessa nel corso degli anni dovuto Pt_1 sottoporsi a diversi e successivi interventi chirurgici (salpingectomia destra, lisi di aderenze pelviche dovute ad interventi post-chirurgici e post-infettivi, rimozione laparoscopica destra in presenza di aderenze dovute a pregressi interventi chirurgici), con tutte le conseguenze immaginabili sulla qualità della vita;
- a fronte di questi dati incontrovertibili, è fuori dubbio che i sanitari dell'ospedale di NO Rossano non hanno agito secondo lo standard di diligenza richiesto dalle circostanze del caso concreto, essendo, invero, tangibili elementi da cui arguire una negligenza, imprudenza o imperizia nell'atto operatorio e degli atti preliminari e successivi;
- la prova del nesso causale nei giudizi di responsabilità medica deve seguire la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”;
- nell'ambito della causalità da contatto sociale, il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza (“oltre ogni ragionevole dubbio”), ma è quello civilistico e probabilistico (“più probabile che non”);
- in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari;
- per ritenere sussistente un nesso causale tra l'inadempimento del medico e il danno patito dal paziente, occorre stabilire se, qualora l'inadempimento fosse mancato, quest'ultimo avrebbe conseguito, o avrebbe avuto la possibilità di conseguire, il risultato sperato;
- dunque, si può affermare l'esistenza del nesso causale tra illecito e danno anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio;
- in presenza di più possibili e diverse concause di un medesimo fatto, nessuna delle quali appaia né del tutto inverosimile, né risulti con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto all'evento, è compito del giudice valutare quale di esse appaia “più probabile che non” rispetto alle altre nella determinazione dell'evento, e non già negare l'esistenza della prova del nesso causale, per il solo fatto che il danno sia teoricamente ascrivibile a varie alternative ipotesi;
- quando un evento dannoso sia teoricamente ascrivibile a più cause, solo alcune delle quali implicanti una responsabilità civile, il giudice non può rigettare la domanda di risarcimento per il solo fatto che le possibili cause siano più d'una, ma deve accertare in R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 8 di 32
concreto quale, tra le varie possibili cause, appaia la più probabile e tale giudizio va compiuto non in astratto e in assoluto, ma in concreto e in relazione alla probabilità relativa che ciascuna ipotetica causa può avere rispetto alle altre;
- nel caso di specie, il momento dell'accertamento del nesso di causalità è essenzialmente legato alle modalità e alle cause per cui vi è stato un errore che ha determinato un danno e, in particolare, ci si riferisce essenzialmente al tempo e al modo di trattazione dell'atonia uterina;
ovvero se l'atonia è stata trattata secondo le modalità e le tempistiche dei protocolli in materia e se tutte le cure, gli esami e le terapie adottate dai medici che ebbero in cura la Parrotta, sono state appropriate e corrette, adottate tempestivamente e se furono state messe in atto tutte le condizioni che consentivano di individuare eventuali fattori di rischio e a mettere in atto le dovute precauzioni;
e ancora, se dal punto di vista organizzativo l'ospedale era in possesso di tutti gli strumenti necessari a far fronte alle situazioni imprevedibili;
- non risulta dalla lettura della cartella clinica che siano stati adottati tutti i protocolli in materia di emorragia post partum, atteso che la descrizione dell'intervento è alquanto generica e lacunosa e non sono riportati, in modo dettagliato e preciso, i tempi e le modalità prescritte dai protocolli, dalle raccomandazioni e dalle Linee Guida in materia, stilate dalla società scientifiche nazionali ed internazionali;
- l'aver eseguito un intervento di isterectomia e annessiectomia sinistra, visto il quadro clinico dell'attrice, che faceva propendere per un intervento conservativo e non demolitivo come invece è stato, l'omessa applicazione di adeguate e mirate procedure previste per il trattamento di emorragia post partum, costituiscono elementi cui va eziologicamente connesso l'evento dannoso ripotato dall'attrice;
- un corretto iter terapeutico avrebbe consentito di evitare o comunque, ridurre grandemente, l'isterectomia e l'annessiectomia sinistra secondo il criterio del “più probabile che non”;
- in presenza di un quadro clinico, come quello dell'attrice, che giova precisare, nel corso dell'atto operatorio non presentava né uno scompenso emodinamico in atto, né un quadro di incipiente Coagulazione Intravasale Disseminata (CID), in quanto il sanguinamento insorto dopo l'espletamento del parto mediante taglio cesareo risultava essere di entità moderata (perdita ematica di 1300 cc), tenuto conto della giovane età della stessa, ancora in età fertile, avrebbe dovuto spingere i medici, quanto meno, a porre in essere tutte quelle manovre codificate e prodromiche ad un intervento demolitivo come l'isterectomia e annessiectomia sinistra;
- se i sanitari dello Stabilimento ospedaliero di NO Rossano di fronte ad un sanguinamento post partum come quello presentato dalla avessero applicato o Pt_1 un ballon tamponade che avrebbe risolto il sanguinamento con una probabilità pari al 50% oppure effettuato una sutura compressiva o effettuato un intervento di devascolarizzazione, avrebbero potuto permettere alla donna di preservare l'utero e conseguentemente, di conservare la capacità riproduttiva;
- nessuno dei trattamenti codificati è stato posto in essere dai medici che ebbero in cura la;
Pt_1
- se l'attrice, di 32 anni in buone condizioni di salute, fosse stata assistita secondo il giusto protocollo medico, non avrebbe dovuto subire un'isterectomia e annessiectomia sinistra con tutte i danni sopra descritti;
- ulteriori profili di responsabilità in capo ai sanitari che ebbero in cura l'attrice, sono ravvisabili, altresì, nell'inesatta predisposizione e tenuta della cartella clinica;
- nel caso che ci occupa, infatti, questa è stata redatta in maniera lacunosa, incompleta e addirittura contenente circostanze non veritiere;
- ci si riferisce, in primis, alla descrizione delle modalità con cui sia stata trattata l'emorragia post partum; R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 9 di 32
- in secundis, gli stessi sanitari hanno del tutto omesso di descrivere le modalità dettagliate e gli atti terapeutici specifici per preservare l'utero secondo modi e tempi stabiliti dai protocolli, prima di procedere all'intervento di isterectomia e annessiectomia sinistra e, anzi, proprio con riferimento particolare e specifico a quest'ultimo intervento, i sanitari affermano addirittura il contrario e cioè “… Si procede ad isterectomia secondo tecnica abituale, con conservazione degli annessi”;
- la predetta circostanza è smentita dall'esame istopatologico, a firma del dott. Per_5
il quale nel proprio referto afferma, tra l'altro, “…ovaio sede di corpi
[...] follicolari, tuba nella norma”;
- è evidente, dunque, che i sanitari che sono intervenuti chirurgicamente sulla persona dell'attrice e che hanno, poi, redatto la cartella clinica, hanno riportato una circostanza non veritiera e, come tale, fonte di responsabilità civile;
- la mancata o irregolare tenuta della cartella clinica integra responsabilità civile per la violazione da parte del medico o struttura sanitaria di un obbligo specifico posto a suo carico da una norma giuridica;
- con riferimento alla imperfetta compilazione della cartella clinica, le omissioni imputabili al medico nella redazione della cartella clinica rilevano sia come figura sintomatica di inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale contenuta nell'art. 1176, c. 2, c.c., sia come nesso eziologico presunto, posto che l'imperfetta compilazione della stessa non può, in via di principio, risolversi in danno di colui che vanti un diritto in relazione alla prestazione;
- se la ricostruzione delle modalità e della tempistica della condotta del medico non può giovarsi delle annotazioni contenute nella cartella clinica, a causa della lacunosa redazione della stessa, ne vanno addossati al professionista gli effetti, vuoi attribuendo alle omissioni nella compilazione della cartella il valore nesso eziologico presunto, vuoi ravvisandovi una figura sintomatica di inesatto adempimento, essendo obbligo del medico - ed esplicazione della particolare diligenza richiesta nell'esecuzione delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale ex art. 1176 c.c. - controllare la completezza e l'esattezza delle cartelle cliniche e dei referti allegati;
- parimenti, non risultano presenti all'interno della predetta cartella clinica né il consenso informato all'induzione al travaglio di parto né quello relativo all'adeguatezza della struttura sanitaria presso cui avvenne il ricovero con riferimento ad eventuali complicanze, come poi effettivamente è avvenuto;
- infatti, è dovere del medico di informare anche sulla situazione ospedaliera, la cui omissione si configura come negligenza grave;
- la responsabilità e i doveri del medico non riguardano solo l'attività propria e dell'eventuale “equipe” che a lui risponda, ma si estende allo stato di efficienza e al livello di dotazioni della struttura sanitaria in cui presta la sua attività, e si traduce in un ulteriore dovere di informazione del paziente;
- il consenso informato - personale del paziente o di un proprio familiare - in vista di un intervento chirurgico o di altra terapia specialistica o accertamento diagnostico invasivi, non riguardano soltanto i rischi oggettivi e tecnici in relazione alla situazione soggettiva e allo stato dell'arte della disciplina, ma riguardano anche la concreta, magari momentaneamente carente situazione ospedaliera, in rapporto alle dotazioni e alle attrezzature, e al loro regolare funzionamento, in modo che il paziente possa non soltanto decidere se sottoporsi o meno all'intervento, ma anche se farlo in quella struttura ovvero chiedere di trasferirsi in un'altra;
- l'omessa informazione sul punto può configurare una negligenza grave, della quale il medico risponderà in concorso con l'ospedale sul piano della responsabilità civile, quindi, del risarcimento del danno, ed eventualmente anche sul piano professionale, deontologico-disciplinare; R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 10 di 32
- in relazione alla quantificazione del danno risarcibile a , sulla base della Parte_1 consulenza specialistica medico legale di parte, a firma dei dott.ri e Per_3 Per_4 si evince: - incapacità temporanea assoluta di 90 giorni;
- incapacità temporanea parziale al 50% di 90 giorni - invalidità permanente, intesa come danno alla capacità relazionale del soggetto e quindi come danno alla salute o danno biologico, nella misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) della totale invalidità;
- alla luce di tutto quanto suesposto, si chiede, quale risarcimento dei danni non patrimoniali, morali, psichici, alla serenità familiare, parentali patiti dalla Parrotta, sulla base delle Tabelle di , la liquidazione della somma complessiva che si indica in: - CP_6
€ 266.956,00 quale danno base, con aumento personalizzato max 25% pari ad € 333.695,00 - € 8.820,00 a titolo di invalidità temporanea assoluta al 90% - € 4410,00 a titolo di invalidità parziale al 50% - Totale danno biologico temporaneo 13.230,00; per un totale generale con personalizzazione massima di € 346.925,00 ovvero della maggiore o minore somma che verrà determinata, anche in via equitativa, in considerazione della gravità del danno irreparabile e della compromissione arrecata all'integrità della famiglia. Tanto premesso, la parte attrice ha chiesto a questo Tribunale di: a. accertare e dichiarare la responsabilità dell' , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, nella causazione dell'evento occorso all'attrice in occasione del ricovero ospedaliero, presso la U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia dello Stabilimento Ospedaliero di NO CA (ora NO Rossano) per tutte le motivazioni ampiamente esposte in narrativa;
b. accertare e dichiarare la responsabilità dell' , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, di tutti i danni diretti e riflessi dalla stessa subiti, nessuno escluso, ivi compreso il danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale comunque connessi all'intervento chirurgico per cui è causa eseguito presso la U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia dello Stabilimento Ospedaliero di NO CA, (ora NO Rossano) per tutte le motivazioni ampiamente esposte in narrativa;
c. per l'effetto, condannare dell' , in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti da Parte_1
, nessuno escluso, che si quantificano in € 346.925,00, per come meglio
[...] specificati in narrativa, ovvero in quella maggiore o minore che si riterrà equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto e sino al soddisfo;
d. con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso del C.U., con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori costituiti. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.04.2021 si è costituita l' , in persona legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, eccependo, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo provato il nesso di causalità tra la prestazione sanitaria erogata dalla stessa e i danni lamentati, atteso che il nosocomio di NO, presso il quale l'attrice è stata ricoverata in data 04.04.2013, a causa di algie pelviche e per le cure del caso e dove ha partorito appartiene all' Controparte_4 che è un ente giuridico distinto dall' . La sua difesa ha, altresì, dedotto che: Controparte_5
- in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento, non è l'inadempimento in sé che è oggetto di risarcimento, ma il danno conseguente e ciò comporta che deve essere fornita in concreto la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale con l'inadempimento;
- la prova del danno lamentato e del nesso causale tra lo stesso e l'inadempimento grava sull'attore secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c.; R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 11 di 32
- l'inadempimento del professionista, in relazione alla propria obbligazione, e la conseguente responsabilità dell'ente presso il quale egli presta la propria opera, deve essere valutato alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato inerente lo svolgimento della sua attività professionale, sicché è configurabile un nesso causale tra il suo comportamento, anche omissivo, e il pregiudizio subito da un paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi;
- nella fattispecie in esame, la difesa dell'attore non ha offerto alcuna prova in merito al nesso causale tra l'inadempimento dedotto e il presunto danno conseguito;
- ai fini della causalità materiale, un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. “teoria della condicio sine qua non”), mentre in un secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c., per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite che siano conseguenza immediata e diretta del fatto lesivo (c.d. causalità giuridica), selezionando le conseguenze dannose risarcibili;
- ai fini dell'accertamento della sussistenza e della misura dell'obbligo risarcitorio occorre accertare un duplice nesso causale: quello tra la condotta illecita e la concreta lesione dell'interesse (c.d. causalità materiale), e quello tra quest'ultima e i danni che ne sono derivati (c.d. causalità giuridica);
- nel caso di responsabilità per danno alla salute in ipotesi derivante da colpa del medico, occorre, in primo luogo, stabilire se dalla azione od omissione del medico sia derivata una lesione della salute (causalità materiale), quindi - in caso affermativo - accertare quali conseguenze dannose (in termini di sofferenza, compromissione della validità psicofisica, pregiudizi patrimoniali) ne siano derivate (causalità giuridica);
- l'obbligo risarcitorio sorge, dunque, allorché siano positivamente accertati tre fattori giuridici (condotta, lesione e danno), legati da due nessi causali (causalità materiale tra la condotta e la lesione, causalità giuridica tra quest'ultima ed il danno);
- per quanto riguarda, i criteri di accertamento della colpa, la legge all'art. 5, CP_7 co. 1, stabilisce che il medico nello svolgimento della sua attività «si attiene alle raccomandazioni previste dalle linee guida», e che il giudice, nella determinazione del risarcimento, «tiene conto» del fatto che il medico si sia attenuto a quelle linee guida;
- la legge ha introdotto un sistema di raccolta, catalogazione e aggiornamento delle linee guida: il medico, infatti, dovrà attenersi non già a ogni e qualsiasi linea guida od opinione, ma solo a quelle presenti nel «Sistema nazionale per le linee guida (SNLG)», ovvero un grande archivio gestito dal nel quale tutte le Controparte_8 associazioni professionali, che abbiano ottenuto l'iscrizione in un apposito elenco, avranno diritto di far confluire le leges artis da essi elaborate;
- per effetto della riforma, il primo parametro di valutazione della condotta del medico deve essere la conformità di essa alle linee guida debitamente raccolte nel Sistema nazionale per le linee guida;
- per poter affermare la responsabilità di un medico che a quelle linee guida si sia attenuto, sarà necessario dimostrare che il caso concreto presentava specificità tali da suggerire o addirittura imporre uno scostamento dalle linee guida “ufficiali”;
- nel caso in esame, non vi sono elementi tali da porre in relazione quanto contestato dalla difesa di controparte con violazioni di regole professionali da parte dei sanitari operanti presso il reparto di ginecologia del nosocomio di NO;
- non si può affermare alcuna responsabilità autonoma e diretta della struttura sanitaria convenuta, in quanto il danno subito dall'attrice non è riconducibile ad una inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico;
R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 12 di 32
- l'azione proposta da parte attrice, a parte i rilievi pregiudiziali appena formulati, è comunque infondata in fatto ed in diritto;
- deve escludersi anche solo la configurabilità del fatto storico così come dedotto dall'attore nel proprio libello introduttivo, in quanto assolutamente non rispondente all'effettivo svolgimento dell'evento per cui è causa;
- nella specie, la difesa di controparte si limita ad offrire una ricostruzione dei fatti generica e priva di sostegno probatorio, quindi, inattendibile;
- invero, l'attore ha l'onere di fornire prova certa del comportamento colposo dell'azienda convenuta, che a suo dire è responsabile dell'evento dannoso;
- la domanda attorea è incentrata sulla supposta responsabilità per colpa medica per condotta imperita, negligente e imprudente dei sanitari della convenuta Controparte_1
che hanno avuto in cura la in occasione del parto avvenuto presso il
[...] Pt_1 nosocomio di NO il 5.04.2013;
- basta una mera lettura della documentazione versata in atti per constatare che si tratta di censure infondate oltre che pretestuose;
- al riguardo, si produce la perizia dei consulenti del P.M. in cui si accerta chiaramente che
“gli elementi che emergono dalla documentazione clinica (peraltro chiara e dettagliata in relazione alle modalità ed ai tempi di insorgenza della complicanza e delle conseguenti decisioni terapeutiche) inducono ad affermare che gli operatori sanitari che ebbero in cura la sig.ra agirono nel pieno rispetto delle regole dell'arte, Pt_1 fronteggiando la grave improvvisa complicanza emorragica nei tempi e nei modi previsti;
riuscendo anche per questo a salvare la vita della paziente pur a prezzo dell'inevitabile asportazione dell'utero”;
- il danno lamentato dall'odierno istante non è ascrivibile alla negligenza e/o imperizia e/o imprudenza della comparente azienda sanitaria, la quale ha posto in essere un comportamento adeguato;
- in mancanza della dovuta rigorosa prova sul comportamento colposo dei sanitari dell' , la pretesa attorea dovrà essere ovviamente rigettata con tutte le Controparte_4 conseguenti declaratorie accessorie;
- la parte attrice opera una quantificazione del danno sommaria e non motivata, risultando così la domanda giudiziale incerta e generica anche in ordine al quantum e perciò affetta da nullità, ai sensi dell'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c., richiamati dall'art. 164, co. 4, c.p.c.;
- l'indicazione del danno così come formulata dalla parte istante appare carente ed inadeguata, oltre che priva riscontri medici;
- la documentazione depositata dalla difesa attorea, in quanto atto di parte, non costituisce prova in ordine ad un effettivo riscontro del danno patito dall'attore;
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, voglia l'adito giudice ridurre la pretesa risarcitoria avversa, anche allo scopo di evitare eventuali tentativi speculatori ai danni della comparente azienda. Ciò posto, l' ha chiesto a questo Controparte_1 Tribunale di: a. accertare la carenza di legittimazione passiva dell' e per l'effetto Controparte_4 dichiararne l'estromissione dal presente giudizio;
b. rigettare la domanda attorea nei confronti dell' poiché infondata in Controparte_4 fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
c. nella denegata ipotesi di accoglimento della medesima domanda, accertare la responsabilità dell' nella produzione dell'evento lesivo e per l'effetto CP_5 condannarla al ristoro dei danni subiti dall'attore; d. in via gradata, accertare il concorso della condotta dei sanitari dell' nella Controparte_5 produzione dell'evento lesivo, determinarne il grado della colpa e per l'effetto ridurre R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 13 di 32
proporzionalmente quanto l' fosse condannata a pagare in favore Controparte_4 dell'attore; e. sempre con vittoria di spese e competenze di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., depositate le relative memorie, disposta ed espletata CTU medico-legale sulla persona di , le parti hanno precisato le Parte_1 conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti di parte e nei verbali di causa, chiedendone l'accoglimento con vittoria di compensi e di spese. La causa è stata, quindi, assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. In quella sede, la parte attrice ha insistito nella richiesta di rinnovazione della CTU.
2. In rito. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva spiegata dall' convenuta. Controparte_1 Nel presente giudizio, infatti, correttamente è stata convenuta l' , atteso che Controparte_4
l'attrice ha espressamente allegato l'inadempimento - nel corso dell'intervento di taglio cesareo cui è stata sottoposta in data 05.04.2013 - dei sanitari della struttura ospedaliera di NO-Rossano, la quale, per come emerso dagli atti ed espressamente riferito dalla stessa convenuta nel proprio atto di costituzione, appartiene all' . Controparte_4 Non è, invece, stato allegato alcun inadempimento dei sanitari dell' Controparte_3
che pure ebbero in cura l'attrice, dapprima, a seguito delle complicanze post-operatorie
[...] Co sofferte dalla medesima per le quali è stata ricoverata presso l'U.O. e, Controparte_9 successivamente, in occasione di altri interventi chirurgici. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva è, pertanto, infondata.
3. La domanda attorea e il thema decidendum del presente giudizio. 3.1. La parte attrice agisce in giudizio per l'accertamento della responsabilità, dell'
[...]
per i danni dalla stessa subiti, per negligenza nelle cure prestate nei Controparte_1 suoi confronti dai sanitari dell'ospedale di NO-Rossano, in occasione dell'intervento chirurgico di taglio cesareo eseguito in data 05.04.2013, concludendo per la condanna della medesima al risarcimento di tutti i danni subiti, nella misura complessiva di € 346.925,00 (comprensivi di danno morale) o nella somma ritenuta di giustizia. Come noto, nei giudizi di responsabilità civile da colpa medica la scelta del legittimato passivo contro cui agire è rimessa al paziente danneggiato;
pertanto, la domanda risarcitoria rivolta nei confronti della sola è stata correttamente proposta da , Controparte_4 Parte_1 essendo la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria coobbligati solidali nei confronti del paziente (creditore), ai sensi degli articoli 1228, 1292 e 2055 c.c., a prescindere dalla eventuale diversità del titolo di responsabilità dei due soggetti. 3.2. L'attrice deduce la negligenza e l'imperizia del personale sanitario dell'Ospedale di NO-Rossano, in quanto, secondo la prospettazione evidenziata sin dall'atto introduttivo, i sanitari errarono nella gestione dell'emorragia post partum verificatasi nel corso dell'intervento di taglio cesareo, sottoponendo la paziente a isterectomia e annessiectomia sinistra (quest'ultima neppure riportata nella cartella clinica) in difformità a quanto previsto dalle linee guida della buona pratica medica per il trattamento dell'atonia uterina. A causa dell'inadeguato trattamento medico prestato dal personale sanitario dell' CP_4 convenuta, ossia della scelta dei sanitari di non adottare un approccio conservativo degli organi riproduttivi, la avrebbe riportato danni biologici gravi, quali incapacità a procreare, Pt_1 asportazione ovaio sinistro, sindrome ansioso depressiva, turba funzionale caratterizzata da incontinenza urinaria da sforzo e problemi afferenti all'ambito uro-ginecologico, che hanno comportato il ricorso, negli anni successivi, ad ulteriori interventi chirurgici. Inoltre, secondo la narrazione dei fatti offerta dall'attrice, i medici della struttura ospedaliera sarebbero, altresì, responsabili per omissione dell'obbligo dell'informativa della paziente in ordine R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 14 di 32
all'induzione al travaglio di parto - trattamento eseguito prima del ricorso al taglio cesareo - e all'adeguatezza della struttura sanitaria con riferimento ad eventuali complicanze, nonché per l'errata tenuta della cartella clinica. In tal modo la parte attrice ha delimitato il petitum e la causa petendi della propria pretesa, dal momento che – vale rammentare – l'individuazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda avente ad oggetto diritti eterodeterminati rileva per l'identificazione dei termini oggettivi e soggettivi di essa, con la conseguente necessità di una espressa indicazione dei fatti storici sui quali è fondata la causa petendi, non essendo sufficiente una mera attività narrativa senza esplicitazione di quali fatti rappresentano la ragione della domanda (cfr. Cass. Civ. n. 10577 del 2018, proprio in materia di responsabilità medica). Ad ogni modo, prima di affrontare la soluzione delle problematiche sottese al caso di specie, vanno premesse alcune considerazioni di carattere generale in materia di responsabilità civile nell'ambito dell'attività medica.
4. La natura della responsabilità e le norme applicabili. 4.1. Preliminarmente, va richiamata la giurisprudenza consolidatasi in materia di responsabilità sanitaria, nonché valutata l'incidenza che sulla stessa può assumere la legge del 17.03.2017 n. 24 (c.d. legge Gelli), entrata in vigore il 1° aprile 2017, che a breve distanza dalla c.d. legge LD (art. 3, comma 1, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge dì conversione 8 novembre 2012, n. 189) ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria. E, invero, sin dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 577 del 2008, il regime della responsabilità della struttura sanitaria – unica convenuta in questo giudizio - è stato strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità” e che può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, non è mutato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass. Civ. n. 27285 del 2013). L'art. 7 della c.d. Legge Gelli, infatti, ha pienamente recepito tale indirizzo giurisprudenziale prevedendo, al primo comma, che «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose», ed estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina. Da ciò deriva che, non essendo intervenuto il legislatore in senso innovativo, non si pone - a tacer d'altro - alcuna questione di diritto intertemporale in materia di responsabilità della struttura sanitaria. 4.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi sin dagli ultimi anni dello scorso millennio, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal personale della struttura (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella dell'ausiliario vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 15 di 32
comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con l'ausiliario, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c.., della violazione di siffatto obbligo. Per quanto specificamente riguarda la responsabilità della struttura sanitaria, la distinzione delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario assume rilievo classificatorio con riguardo al contenuto della prestazione di volta in volta erogata, ma ad essa non corrisponde un diverso titolo di responsabilità, in quanto l'inadempimento delle prime, al pari di quello delle seconde, si traduce nella violazione della medesima regola contrattuale stipulata tra le parti e consistente nel contratto di spedalità. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, lo stesso riferimento all'art. 1228 c.c. (quale regola che “aggancia” la responsabilità della struttura, per l'inadempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto la prestazione sanitaria in senso stretto, ai fatti dolosi o colposi del personale sanitario), va inteso, non già nel senso in cui tradizionalmente è stata intesa la fattispecie della responsabilità per il fatto degli ausiliari (quale fattispecie di responsabilità oggettiva per fatto altrui), bensì nel senso di responsabilità per fatto proprio e, dunque, soggettiva e diretta (v. Cass. Civ. n. 28987 del 2019); ciò, sul rilievo che la distinzione tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario si mostra imprecisa sia per eccesso che per difetto, atteso, da un lato, che tutte le obbligazioni della struttura, quale formazione entificata, vengono adempiute per il tramite delle persone fisiche che agiscono per essa;
e considerato, dall'altro lato, che le condotte del personale sanitario, ove riguardate come fatti di adempimento o di inadempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di spedalità, vanno imputate non alle persone fisiche che ne sono autrici, bensì direttamente alla struttura sanitaria. Per quanto, invece, specificamente concerne la responsabilità del professionista sanitario operante in una struttura pubblica, la costruzione giurisprudenziale del contatto sociale, ad una attenta analisi dogmatica, è certamente strumentale al risarcimento dei c.d. danni contrattuali da inadempimento in senso proprio. Ma, d'altro canto, si traduce in una estensione soggettiva della responsabilità contrattuale (non del debito) in capo all'ausiliario del debitore (il quale – secondo la regola generale – non dovrebbe rispondere personalmente dell'inadempimento della parte contraente l'obbligazione, giusta l'art. 1228 c.c.).
5. La prova dell'illecito, del nesso causale e del danno. Più in dettaglio va esaminato il regime dell'onere della prova dell'illecito, del nesso di causalità e del danno. 5.1. Dalla natura contrattuale della responsabilità discende una applicazione (invero temperata e tarata sulle peculiarità della responsabilità sanitaria) dei più generali principi affermati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha, poi, confermato, con la nota sentenza n. 577 del 2008 l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica prevedendo che «in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante». Ciò comporta che «l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 16 di 32
efficiente alla produzione del danno», gravando sul debitore la prova o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno. Da un lato, dunque, il paziente danneggiato ha l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la condotta del personale, nonché di allegare la colpa del medico;
dall'altro, quest'ultimo dovrà dimostrare che l'insuccesso rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile è dipeso da causa a sé non imputabile (tra le tante Cass. Civ. n. 21021 del 2014; Cass. Civ. n. 17143 del 2012). In altri termini, è onere del paziente provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria (e, quindi, il nesso causale con essa), restando a carico del medico o della struttura sanitaria la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento (cfr. Cass. Civ. n. 28989 del 2019; Cass. Civ. n. 21177 del 2015; Cass. Civ. n. 17413 del 2012; Cass. Civ. n. 12274 del 2011; Cass. Civ. n. 4210 del 2004). 5.2. Il nesso causale tra la prestazione professionale eseguita e il danno lamentato, in quanto fatto costitutivo della domanda risarcitoria, deve essere provato dalla parte attrice (con mirabile approfondimento in ordine ai rapporti tra inadempimento, causalità e danno, cfr. Cass. Civ. n. 28991 del 2019). Alla luce della evoluzione della giurisprudenza si è, infatti, meglio chiarito che spetta all'attore danneggiato provare non solo il contratto e l'aggravamento della situazione patologica, ma anche il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ. n. 16366 del 2018; da ultimo sentenza di San Martino del settembre 2019). Con la conseguenza che se la causa rimane incerta, la domanda deve essere finanche rigettata (cfr. Cass. Civ. Sent. n.29315 del 2017, secondo cui “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata”). Quanto al criterio del “più probabile che non”, si rammenta che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 576 del 2008, scrutinando una ipotesi di responsabilità extracontrattuale, hanno affrontato non solo la complessa questione del nesso di causalità da condotta omissiva, ma hanno anche individuato i principi regolatori generali della materia, riferibili sia a condotte attive che passive, applicabili nel processo civile e nel processo penale, enunciando il principio di diritto, secondo il quale «In tema di responsabilità civile aquilana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preferenza dell'evidenza o “del più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”». In altri termini, ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità aquiliana, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, in applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 c.p., ritengono che un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 17 di 32
desumibile dall'art. 41 c.p., comma 2, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quella similare della cd. regolarità causale (ex multis: Cass. Civ. n. 4791 del 2007; Cass. Civ. n. 15384 del 2006; Cass. Civ. n. 21020 del 2006). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata - con cui va integrata la teoria della “condicio sine qua non” - a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante” (di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un. n. 581 del 2008). 5.3. Si tratta di un approfondimento che merita riflessione. Ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta, attiva o omissiva, che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. La valutazione della prevedibilità obiettiva deve compiersi ex ante, nel momento in cui la condotta è stata posta in essere, operandosi una “prognosi postuma”, nel senso che si deve accertare se, al momento in cui è avvenuta l'azione, era del tutto imprevedibile che ne sarebbe potuta discendere una data conseguenza. Tale prevedibilità obiettiva va esaminata in astratto e non in concreto ed il metro di valutazione da adottare non è quello della conoscenza dell'uomo medio, ma quello delle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale). In altri termini ciò che rileva è che l'evento sia prevedibile non da parte dell'agente, ma secondo regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento. Il principio della regolarità causale diviene la misura della relazione probabilistica in astratto (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento ed evento dannoso (nesso causale) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale andrà più propriamente ad iscriversi entro l'elemento soggettivo (la colpevolezza). Si tratta di assunto pacificamente condiviso (da ultimo anche Cass. Civ. n. 28991 del 2019 sullo scopo della norma violata e sull'aumento del rischio tipico), che ha, ad avviso del Tribunale, enorme pregio. In primo luogo, coglie appieno la necessità per cui anche il giudizio di causalità, che scorge il legame e le connessioni tra i fatti, è relativo e, inevitabilmente, condizionato dal fattore temporale, che lo compenetra e desacralizza. L'eziologia dei fatti e delle loro connessioni, in base a cognizioni scientifiche, non disvela ciò che è immutabile ed eterno in natura, ma coglie rapporti di causalità secondo una scienza di carattere umano, come tale mutevole e variabile a seconda del periodo storico e delle cognizioni dell'epoca in cui si compie l'analisi, suscettibile, quindi, di essere approfondita e/o rivalutata in tempi diversi. In secondo luogo, evidenzia l'importanza, quindi, che il collegamento eziologico sia valutato sulla base delle cognizioni scientifiche del tempo in cui si è verificata la condotta. Infatti, il nesso causale è utile, sotto il profilo giuridico, non già a valutare un mero collegamento R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 18 di 32
naturalistico tra fatti, ma ad operare una imputazione dell'evento dannoso, al fine di un giudizio di responsabilità. Come correttamente rilevato dalla Suprema Corte (cfr. S.U. n. 576 del 2008) [“se l'accertamento della prevedibilità dell'evento, ai fini della regolarità causale fosse effettuato ex post, il nesso causale sarebbe rimesso alla variabile del tempo intercorrente tra il fatto dannoso ed il suo accertamento, nel senso che quanto maggiore è quel tempo tanto maggiore è la possibilità di sviluppo delle conoscenze scientifiche e quindi dell'accertamento positivo del nesso causale (con la conseguenza illogica che della lunghezza del processo, segnatamente nelle fattispecie a responsabilità oggettiva, potrebbe giovarsi l'attore, sul quale grava l'onere della prova del nesso causale)”]. Con tali precisazioni e gli opportuni adattamenti, le sezioni unite giungono alla conclusione che i principi generali che regolano la causalità in materia penale, delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale, sono applicabili anche in materia civile poiché non è possibile introdurre o creare regole diverse da quelle di cui l'ordinamento già dispone Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. un. n. 581 del 2008), stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (nel medesimo senso vedi anche Cass. Civ. n. 21619 del 2007). Ciò rappresenta, del resto, il logico corollario del generale principio dell'autonomia del giudizio civile da quello penale, sicché nel giudizio civile è necessaria un'autonoma valutazione delle prove e l'adozione dei diversi principi civilistici sopra richiamati di valutazione probatoria (vedi sul punto Cass. Civ. n. 10285 del 2009; Cass. Civ. n. 11293 del 2005). In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 867 del 2008; Cass. civ. n. 19133 del 2004). Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito dei sanitari avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale. Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto. 5.4. Occorre integrare l'analisi evidenziando che, con specifico riferimento alla causalità omissiva, l'omissione di un certo comportamento rileva solo allorquando una data condotta sia imposta da una norma di legge (omissione specifica), ovvero sia da considerarsi doverosa in considerazione della posizione assunta dal soggetto al quale si addebita l'omissione che implichi un suo dovere d'intervento (omissione generica), in funzione dell'impedimento poi verificatosi. Ne consegue che prima di procedere al giudizio relativo al nesso causale occorre individuare l'obbligo, cioè quel dovere generico o specifico di tenere la condotta omessa imposto al soggetto;
in assenza, non è possibile apprezzare l'omissione del comportamento sul piano causale. R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 19 di 32
Ai fini dell'accertamento del rapporto di causalità omissiva, poi, deve essere operato il riferimento al criterio controfattuale, la cui formula dovrà essere strutturata in modo tale da accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato. Il concetto di omissione giuridicamente rilevante postula, infatti, una relazione con un modello alternativo di comportamento attivo, specifico ed imposto dall'ordinamento, che, in chiave euristica, deve essere dapprima ricercato. Nella omissione colposa, poi, il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto, dovendosi, quindi, accertare se il danno sia concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire. Inoltre, non può mai riconoscersi la responsabilità per omissione quando il comportamento omesso, ove fosse stato tenuto, non avrebbe, comunque, impedito l'evento (o non lo avrebbe ritardato). E ciò perché l'omissione di un comportamento dovuto non è di per sé un comportamento antigiuridico, ma lo diventa solo laddove sia causa di danno: se la condotta, laddove tenuta, non elimini, comunque, il danno non vi è nesso di causalità tra omissione ed evento. 5.5. In una visione più ampia, si tratta di approdi coerenti anche con il principio generale per cui nell'illecito civile il nesso causale da accertare sia duplice (tra le tante Cass. Civ. n. 23328 del 2019). L'illecito civile ha una struttura diversa da quello penale, dove occorre accertare se la condotta umana abbia prodotto l'evento che costituisce il fatto-reato. Nell'ambito di responsabilità civile, invece, tale verifica è insufficiente, poiché occorre accertare anche se da quella lesione siano derivate conseguenze pregiudizievoli. In sede civile, infatti, la lesione dell'interesse protetto non costituisce il danno, ma la causa del danno. E la struttura dell'illecito civile non si esaurisce con l' “eventus-damni”, e cioè con la violazione del diritto o dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma richiede altresì per la insorgenza della responsabilità (con la relativa corrispondente venuta ad esistenza, da un lato, del credito del danneggiato, avente ad oggetto la pretesa risarcitoria della perdita subita e, dall'altro, della obbligazione del responsabile, avente ad oggetto la prestazione reintegratoria - in forma specifica o per equivalente - della “deminutio” cagionata al danneggiato) della prova della esistenza di una
“determinata conseguenza pregiudizievole” di natura patrimoniale o non patrimoniale, ricollegabile
- secondo un nesso di diretta immediatezza ex art. 1223 c.c. – all' “eventum-damni” (cfr. Corte Cass. Ordinanza n. 907 del 2018 e Cass. civ. Ord. n. 5807 del 2019, entrambe con riferimento al danno parentale da perdita del congiunto - id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31233 del 2018; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 11203 del 2019 - entrambe relative al danno da lesione di diritto assoluto -; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7594 del 2018 - in tema di danno da lesione di diritto della personalità -; id. Sez. 3, Sentenza n. 15240 del 2014 - in tema di danno derivante da violazione della privacy). Pertanto, in ambito civile occorre sostanzialmente accertare due nessi di causalità: quello tra la condotta illecita e la lesione dell'interesse e quello, successivo, tra la lesione dell'interesse e il danno risarcibile. La prima verifica attiene alla causalità materiale e trova disciplina negli articoli 40 e 41 del codice penale, mentre la seconda riguarda la causalità giuridica e si fonda sull'articolo 1223 c.c. La causalità materiale o causalità fondativa è quella che fonda la responsabilità, mentre la causalità giuridica è quella descrittiva della responsabilità. Ove ricorra la prima è possibile parlare di illecito, ove sussista anche la seconda è configurabile anche il danno. È pertanto necessario per l'accertamento dell'obbligo risarcitorio il positivo accertamento di entrambi i profili che riguardano la condotta, la lesione e il danno. R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 20 di 32
Per la causalità materiale, in ambito civilistico e sul piano della prova, opera il criterio – come già esposto in precedenza - della preponderanza dell'evidenza ovvero del “più probabile che non” (Cass. Civ. S.U. n. 581 del 2008) inteso sotto il profilo della probabilità anche logica, oltre che statistica. Per la causalità giuridica che riguarda il rapporto dell'interesse leso dal fatto illecito e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, occorre fare riferimento alla regola stabilita dall'articolo 1223 c.c. che consente il risarcimento dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Il filtro dell'articolo 1223 c.c. prevede la risarcibilità della sola causalità immediata e diretta, da valutare sulla base dei medesimi parametri della preponderanza dell'evidenza (più probabile che non). Occorre, infatti, distinguere la relazione eziologica “tra condotta ed evento lesivo”, che deve essere indagata sul piano della cd. “causalità materiale” (che richiede la copertura di leggi scientifiche o statistiche, o della applicazione del principio di conseguenzialità logica espresso dalla teoria cd. della causalità adeguata articolata in base alla “causa prevalente” ovvero alla causa “più probabile che non”, e che trova fondamento normativo negli artt. 40 e 41 c.p. e nell'art. 1227 c.c., comma 1) dalla relazione eziologica “tra evento-lesivo e conseguenze dannose”, che va invece indagata sul piano della cd. “causalità giuridica” (ossia applicando il criterio di regolarità inteso come riconoscibilità della perdita di capacità o della perdita patrimoniale tra le ipotizzabili situazioni che possono attendersi - secondo un criterio di vicinanza fondato sull' “id quod prelumque accidit” - da quel determinato evento lesivo, e che trova fondamento giuridico nell'art. 1223 c.c., rimanendo, quindi, escluse quelle sole situazioni che si caratterizzano per l'assoluta abnormità o per la eccezionale sproporzione della loro dimensione - art. 1225 c.c. che pone a carico del responsabile anche queste ultime in caso di condotta dolosa). L'accoglimento d'una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento di due nessi di causalità (così testualmente Cass. Civ. 28986 del 2019): a) il nesso tra la condotta e l'evento di danno - inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato -, o nesso di causalità materiale;
b) il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica. L'accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità ed a chi vada imputata;
l'accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento. Il nesso di causalità materiale è, dunque, un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità; il nesso di causalità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento. L'accertamento del nesso di causalità materiale, in definitiva, va compiuto in base all'art. 41 c.p. L'accertamento del nesso di causalità giuridica ha una funzione ben diversa: delimitare l'area del danno risarcibile. Sotto questo aspetto spetterà al giudice, dopo avere accertato la causalità materiale e la colpa dell'offensore, stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dall'evento di danno (la lesione del diritto), costituiscano conseguenza “immediata e diretta” di quello, e quali no, comparando le condizioni del danneggiato precedenti l'illecito, quelle successive all'evento imputabile, e quelle che si sarebbero determinate a prescindere da questo. In definitiva, il sistema della legge (gli artt. 40 e 41 c.p. da un lato, l'art. 1223 c.c. dall'altro) impone la distinzione tra l'imputazione causale dell'evento di danno e la successiva indagine volta all'individuazione e quantificazione delle singole conseguenze pregiudizievoli. Il principio di causalità giuridica (art. 1223 c.c.) impone di espungere dal novero delle conseguenze dannose risarcibili quelle preesistenti all'infortunio, e che il nesso di causalità giuridica tra evento lesivo e conseguenze dannose risarcibili va accertato:
- sul piano del criterio di giudizio, con l'accertamento controfattuale: e cioè ipotizzando quale sarebbe potuta essere la condizione di salute della vittima, al momento della liquidazione, se R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 21 di 32
l'illecito non ci fosse stato (ex multis, Cass. Civ. Ord. n. 23197 del 2018; Cass. Civ. Sent. n. 47 del 2017; Cass. civ. n. 2085 del 2012);
- sul piano della prova, con la regola c.d. della “preponderanza dell'evidenza”, e cioè valutando se tra l'evento lesivo e le conseguenze dannose da esso causate sussista un legame probabilistico "relativo": se, cioè, tra tutte le cause astrattamente idonee a produrre il danno, l'evento lesivo rappresenti la meno improbabile nel caso specifico (ex multis, Cass. Civ. n. 25112 del 2017 e Cass. Civ. n. 25113 del 2017). 5.6. Si tratta – è bene evidenziare – di approdi concernenti il doppio nesso di causalità (una relativa l'evento pregiudizievole, l'altra concernente il danno conseguenziale) comuni ad ogni fattispecie di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione tra causalità ed imputazione (v. in motivazione Cass. Civ. 28992 del 2019). Anche in ambito contrattuale, infatti, lo sviluppo della fattispecie illecita dannosa prevede un nesso causale tra l'inadempimento della obbligazione (errore nella esecuzione della prestazione professionale) e l'evento lesivo della salute (determinazione o aggravamento dello stato patologico) nonché un ulteriore nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno conseguenza (invalidità temporanea o permanente derivata). 5.7. Infine, quanto al profilo della diligenza nell'esercizio di una prestazione medica, occorre dare conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di onere della prova e colpa in riferimento ai problemi di speciale difficoltà. Secondo la giurisprudenza tradizionale devono essere applicate, sia per il medico sia per l'ente (vedi Cass. Civ. n. 6386 del 2001) le norme che regolano la responsabilità in esecuzione di un contratto d'opera professionale e, in particolare, il disposto di cui all'art. 2236 c.c. a mente del quale la responsabilità per danni derivante dall'inesatto adempimento della prestazione professionale che ci si è obbligati a compiere è limitata alle ipotesi di dolo o colpa grave unicamente se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà. La giurisprudenza ha, però, correttamente precisato che la limitazione di responsabilità del medico ai casi di dolo e colpa grave attiene esclusivamente alla perizia necessaria appunto per la soluzione dei problemi tecnici di particolare difficoltà, ma non ai danni causati per imprudenza o negligenza rispetto alle quali la limitazione di responsabilità non sussisteva anche con riferimento agli interventi particolarmente difficili (vedi ex plurimis Cass. Civ. 4852 del 1999: “il medico, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale, è tenuto alla diligenza specifica del debitore qualificato ex art. 1176 c.c., comma 2, e come tale è obbligato al rispetto di tutte le regole e di tutti gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica. Pertanto, il medico che per omissione di diligenza o inadeguata preparazione provochi un danno nell'esecuzione della propria prestazione professionale risponde anche per colpa lieve atteso che la limitazione di responsabilità alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, di cui all'art. 2236 c.c., si applica esclusivamente ai casi di particolare complessità tecnica e dunque attiene unicamente al requisito della perizia e non invece a quelli della negligenza e imprudenza”). In altri termini, la limitazione della responsabilità del medico alle sole ipotesi di dolo o colpa grave si applica, secondo tale orientamento, unicamente alle ipotesi che trascendono la preparazione media, ovvero perché la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato con sufficienza ovvero non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare. Tanto premesso, accertata la esistenza del nesso causale, secondo un orientamento tradizionale e ormai superato, l'onere probatorio in ordine alla esistenza del profilo soggettivo della colpa variava a seconda che l'esecuzione dell'intervento fosse facile e abituale, ovvero implicasse la soluzione di problemi di particolare complessità: in base a tale orientamento se l'intervento era di facile o routinaria esecuzione si applicava il principio della “res ipsa loquitur” con la conseguenza che il medico per superare la presunzione di colpa a suo carico – colpa che, come detto non soffre limitazioni in tali casi - doveva dimostrare che l'insuccesso dell'operazione non è dipeso da un difetto di diligenza proprio;
se l'intervento era di difficile esecuzione, era il paziente a dover R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 22 di 32
dimostrare il dolo o la colpa grave del medico ex art. 2236 c.c. (vedi ex plurimis Cass. Civ. n. 598 del 1999). Tali posizioni, come accennato, hanno subito nel tempo una importante evoluzione. È, infatti, stata superata dalla giurisprudenza la distinzione tra intervento routinario o di difficile esecuzione con specifico riferimento all'onere della prova;
il regime della prova è, infatti, sempre il medesimo, dovendo il creditore allegare l'inadempimento che è considerato “qualificato” in caso di intervento difficile, e dimostrare il nesso di causalità, mentre sarà il sanitario a dover dimostrare sempre il suo diligente adempimento [vedi anche Cass. Civ. n. 12362 del 2006: “In tema di responsabilità professionale del medico - chirurgo, sussistendo un rapporto contrattuale (quand'anche fondato sul solo contatto sociale), in base alla regola di cui all'art. 1218 cod. civ. il paziente ha l'onere di allegare l'inesattezza dell'inadempimento, non la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico”]. In definitiva, quindi, per ottenere il risarcimento il creditore danneggiato deve limitarsi ad allegare l'inadempimento, che deve essere specifico, dimostrare il nesso di causalità, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento e, dunque, l'assenza di colpa propria o del personale preposto alla struttura, secondo il paradigma tipico di cui all'art. 1218 c.c. In altri termini, il paziente danneggiato che chiede il risarcimento deve limitarsi a provare il contratto con la struttura sanitaria (o il “contatto sociale” con il medico), l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione, il nesso di causalità; al paziente-creditore basterà allegare un inadempimento del debitore che sia “qualificato”, cioè astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato: starà poi al debitore dimostrare che l'inadempimento non c'è stato o che, pur esistendo, esso non è stato rilevante sotto il profilo eziologico (Cass. Civ. n. 24791 del 2008 nonché Cass. Civ. n. 15993 del 2011, secondo cui “In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”) o provando, ancora, che l'inesatto/mancato adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. In punto, dunque, di responsabilità del medico e della struttura sanitaria e di onere della prova, la posizione della giurisprudenza è ormai precisa. 5.8. Ovviamente la diligenza va misurata sulla base dell'art. 1176 c.c. e l'impossibilità della prestazione per una causa non imputabile secondo il paradigma dell'art. 1218 c.c. Ne consegue che l'assenza di una colpa tecnicamente intesa – nella sua base normativo oggettiva – sussisterà ove l'operatore si sia uniformato alle regole della scienza medica previste per casi simili e le peculiarità del caso concreto non avrebbero giustificato un contegno diverso. Ovvero quando le c.d. complicanze o l'insuccesso dell'intervento/trattamento siano dipesi non dalla diligente prestazione professionale, ma da un evento imprevedibile e, quindi, inevitabile. Del resto, oggetto della prestazione medica non è lo stato di salute in termini di guarigione o di impedimento della sopravvenienza dell'aggravamento o di nuove patologie, ma un comportamento idoneo per il conseguimento di un risultato utile. E il parametro per valutare se c'è stato inadempimento della obbligazione professionale è fornito pur sempre dall'art. 1176 c.c. La guarigione o l'impedimento della sopravvenienza dell'aggravamento o di nuove patologie dipendono troppo poco dalla volontà del medico e dalla collaborazione del malato perché possano essere dedotte in obbligazione. L'obbligazione, quindi, resta quella di diligenza professionale (cfr. Cass. Civ. n. 28991 del 2019). E la valutazione va sempre compiuta ex ante, al momento della prestazione o della omissione. Non è sufficiente, quindi, l'inadempimento, ma deve trattarsi di un inadempimento R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 23 di 32
colposo, che ricorre quando il medico si comporta in maniera diversa da come si sarebbe comportato un agente modello. 5.9. Vale soggiungere, secondo le più evolute teorie che limano la imputazione obiettiva dell'evento in un contesto di complessità post-moderna, che per meglio ricostruire la responsabilità nell'esercizio di una prestazione sanitaria non può non delinearsi ex ante l'area del rischio consentito. Si vuol dire che la imputazione colposa del medico, che è una delle colpe speciali o professionali proprie delle attività giuridicamente autorizzate perché socialmente utili anche se per loro natura rischiose, ha come caratteristica principale l'inosservanza delle regole di condotta – le leges artis – che delimitano l'area e il perimetro del rischio consentito. Infatti, tali regole cautelari sono commisurate al parametro del modello di agente, dell'homo eiusdem professionis et condicionis, arricchito dalle eventuali conoscenze dell'agente concreto. Regole cautelari che, come tali, sono idonee a prevenire ed evitare l'evento lesivo o, meglio, la concretizzazione del rischio che l'ordinamento intende evitare. All'interno dell'area del rischio consentito – e, quindi, nel pieno rispetto delle leges artis, con gli opportuni adattamenti al caso concreto – l'evento dannoso, pur astrattamente realizzabile, non è riconducibile causalmente alla condotta del medico (che, quindi, non sarà in colpa), ma al rischio insito in una attività intrinsecamente pericolosa e accettata dall'ordinamento perché socialmente utile. Oltre l'area del rischio consentito, si apre, invece, la strada per la imputazione colposa del medico, il quale, violando le regole cautelari che avrebbero impedito il realizzarsi dell'evento lesivo, ha concorso a determinare con la sua condotta colposa il fatto dannoso, concretizzando proprio quello specifico rischio che la norma cautelare astratta mirava ad evitare. È questa, ad avviso del Tribunale, la più evoluta ricostruzione che consente di allocare rischi e danni anche in ambito civilistico e che valorizza anche la c.d. causalità della colpa evocata dall'art. 43 c.p. In sostanza, il medico risponderà per colpa solo dei danni prevedibili e prevenibili mediante l'osservanza delle leges artis, non anche di quelli, pur prevedibili, ma verificatisi nonostante la fedele osservanza delle regole tecniche, trattandosi, in tale ultimo caso, di concretizzazione di un rischio consentito che l'ordinamento si è accollato nel momento in cui ha autorizzato l'attività rischiosa. 5.10. E il riferimento, anche temporale, per segnare le delimitazioni di tali sfere non può, come sopra chiarito, che essere quello della diligenza qualificata e delle leges artis esistenti in base alle conoscenze tecnico scientifiche del momento (cfr. Cass. Civ. 20806 del 2009).
6. Nel merito In applicazione dei principi sopra delineati devono essere risolte le questioni poste nel caso di specie. 6.1. Come già sopra emerso, è pacifico che l'attore, in materia di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria debba provare, in primo luogo, l'esistenza del contratto o del contatto sociale con la struttura o con i sanitari. Sotto tale profilo, il fatto non solo è emerso pacificamente dalla istruttoria espletata, ma non è neppure specificamente contestato. In secondo luogo, l'attore deve provare l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, quale evento lesivo prodottosi per effetto della condotta altrui. In terzo luogo, deve allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato;
pertanto, egli è onerato di descrivere in maniera specifica l'azione o l'omissione dei sanitari o della struttura che avrebbe causato l'evento lesivo prodottosi. È indispensabile, come già anticipato, l'allegazione di un inadempimento qualificato, ossia l'indicazione di un comportamento e/o di una omissione che possa costituire causa o concausa del danno. Il paziente ha, infatti, l'onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 24 di 32
come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (Cass. Civ. n. 15993 del 2011). Infine, l'attore è onerato della prova del nesso causale tra l'inadempimento della obbligazione (errore nella esecuzione della prestazione professionale) e l'evento lesivo (determinazione o aggravamento dello stato patologico), nonché di quello tra evento dannoso e conseguenze pregiudizievoli sofferte (danno conseguenza). Per le ragioni sopra esposte in tema di rischio consentito e causalità della colpa, è altresì necessario che il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postuli pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché l'art. 1228 c.c. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (cfr. in tal senso, anche Cass. civ. n. 5846 del 2007). Ciò posto, quindi, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni dei sanitari dipendenti dell' convenuta e le lesioni subite da Controparte_1 Parte_1 ; b) se la condotta dei sanitari dell' sia stata conforme alle “leges artis” e alla
[...] CP_4 diligenza dell'“homo eiusdem generis et condicionis”, misurando, quindi, se l'evento dannoso verificatosi sia concretizzazione proprio del rischio che la norma cautelare violata intendeva evitare. L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle “leges artis”. Ovviamente, come sopra esposto, tale asserzione deve tener conto, poi, delle complesse interferenze che si innestano tra il nesso di causalità e la colpa, anche ai fini della imputazione obiettiva dell'evento. 6.2. Da una attenta disamina della documentazione in atti, delle cartelle cliniche e degli accertamenti del collegio peritale nominato dal Tribunale si evince che:
- in data 04.04.2013, alla quarantesima settimana di gestazione, lamentando Parte_1 algie pelviche, è stata ricoverata presso l'U.O. di ostetricia e ginecologia di NO-Rossano con diagnosi di “gravidanza a termine”;
- il giorno successivo (05.04.2013), alle ore 7:30, in assenza di contrazioni, è stato indotto il travaglio mediante somministrazione del farmaco “Propess”;
- alle ore 16:30 è stato eseguito taglio cesareo e, dopo la nascita del feto (ore 17:05), al termine della sutura della breccia uterina, è stata riscontrata un'emorragia, resistente a presidi meccanici e farmacologici, e la paziente è stata sottoposta a isterectomia totale e annessiectomia sinistra (quest'ultima non riportata in cartella clinica, ma risultante dall'esame istopatologico del 10.04.2013 in atti). Circa quattro anni dopo, a causa del perdurare di dolori e sintomi infiammatori, Parte_1
si è, poi, sottoposta, in data 18.10.2017, a intervento chirurgico di “salpingectomia destra
[...] per ascesso tubo ovarico destro, secondario a salpingite cronica” e, in data 23.10.2018, a intervento di “enucleazione di cisti endometriosica e di sierocele di destra, (adesiolisi) lisi laparoscopiche di aderenze delle ovaie e tube, rimozione laparoscopica dell'ovaio residuo” presso il P.O. dell'Annunziata di CP_1 6.3. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte attrice, qualificando così petitum e causa petendi della presente domanda, lamenta sostanzialmente che i sanitari dell'
[...]
non avrebbero operato diligentemente nel corso dell'intervento di taglio Controparte_10 cesareo del 5.04.2013, errando nell'intervenire sull'emorragia post partum con isterectomia totale e annessiectomia sinistra, così determinando esiti lesivi in capo alla paziente, quali incapacità a procreare dell'attrice, ancora in età fertile (32 anni), asportazione dell'ovaio sinistro, disturbi in ambito uro-ginecologico e disturbi psichici incidenti anche sulla vita di relazione e afferenti anche alla sfera sessuale. R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 25 di 32
A causa dell'inadeguatezza delle cure prestate e, dunque, dell'errata scelta dell'intervento per arrestare il processo emorragico innescatosi nel corso dell'intervento di taglio cesareo, l'attrice avrebbe, quindi, riportato una inabilità temporanea totale di 90 giorni e parziale di 90 giorni, con postumi permanenti pari al 40%. Tanto premesso, esaminati gli atti di causa e le risultanze istruttorie - in particolare, le risultanze della CTU medico-legale a firma dei dott.ri specialista in medicina legale, Persona_6 e specialista in ostetricia e ginecologia, consulenti tecnici d'ufficio nominati in Persona_7 corso di causa, assolutamente rigorose sul piano logico-scientifico, prive di lacune o contraddizioni e, dunque, pienamente condivisibili – deve ritenersi che la domanda della parte attrice meriti parziale accoglimento, in quanto sorretta da un adeguato riscontro probatorio. 6.4. In primo luogo, sotto il profilo dell'imputazione colposa dell'evento, è stato riscontrato che le cure prestate dai sanitari dell'U.O. di Ostetricia dell'ospedale di NO- CP_11 Rossano, in occasione dell'intervento chirurgico di taglio cesareo, e l'iter clinico-diagnostico- chirurgico seguito – per come risultanti dalla compiuta istruttoria – non sono risultati pienamente corretti e conformi alle regole dell'arte medica con riferimento alla gestione della complicanza operatoria verificatasi, ed è, altresì, emerso che il peggioramento delle condizioni di salute della paziente, con particolare riferimento alle lesioni post-operatorie dovute all'asportazione dell'ovaio sinistro, sia eziologicamente riconducibile, almeno in parte, alla condotta dei sanitari medesimi. In particolare, nel corso del giudizio è risultato, in maniera inequivocabile, che le cure prestate dai sanitari dell'ospedale di NO-Rossano sono state inadeguate alla gravità della complicanza post partum insorta, atteso che, mentre l'asportazione dell'utero è stato un intervento necessario per risolvere l'emorragia uterina, l'asportazione dell'ovaio sinistro non è, invece, risultata necessaria e, quindi, conforme alle leges artis, essendo stata posta in essere in assenza di condizioni patologiche degli annessi. Pertanto, non essendosi i sanitari attenuti alle leges artis, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, possono ritenersi provati l'inadempimento e il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari dell' dell'ospedale di NO-Rossano e l'aggravarsi del Controparte_12 quadro clinico della paziente, la quale ha riportato postumi anatomo-funzionali più gravi, e precisamente una ulteriore lesione post-chirurgica, dovuta all'annessiectomia sinistra, che si sarebbe evitata adottando un approccio più conservativo e adeguato alla gestione della complicanza post partum, ossia ricorrendo solo all'asportazione dell'utero. L'incapacità procreandi, pure residuata all'attrice all'esito dell'intervento del 5.04.2013, invece, essendo direttamente connessa all'isterectomia, considerata, nella fattispecie, intervento salva vita, non è imputabile a inadempimento dei sanitari. Di contro, attesa la genericità assertiva delle deduzioni attoree e la lacunosità probatoria, difetta qualunque nesso di causalità tra l'intervento di taglio cesareo con isterectomia e annessiectomia sinistra e l'insorgenza degli ulteriori disturbi lamentati dall'attrice, quali sindrome ansioso depressiva, incontinenza urinaria da sforzo e altri problemi afferenti all'ambito uro- ginecologico, per i quali ha fatto ricorso – circa quattro anni dopo – a ulteriori Parte_1 interventi chirurgici. Sul punto, dirimenti sono le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici medico-legali nell'elaborato peritale, logicamente, scientificamente e analiticamente argomentato, alla luce delle indagini espletate e della documentazione allegata. È opportuno osservare che, nelle valutazioni di profili di responsabilità medica, la CTU è, di norma, consulenza percipiente, a causa delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo per la comprensione dei fatti, ma per la rilevabilità stessa di questi, che anche solo per essere individuati necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche, atteso che, proprio gli accertamenti in sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale (Cass. Civ. n. 5487 del 2019, Cass. Civ. n. 22225 del 2014). R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 26 di 32
Gli ausiliari del giudice hanno evidenziato che nel corso dell'intervento di taglio cesareo cui
è stata sottoposta in data 05.04.2013, dopo la nascita del feto e al termine della Parte_1 sutura della breccia uterina si è verificata un'emorragia post partum, trattata mediante isterectomia totale e annessiectomia sinistra, attesa la resistenza a presidi meccanici e farmacologici e conseguente sospetto di ingravescente CID. I consulenti d'ufficio, dopo aver descritto e analizzato la successione degli interventi oggetto di causa e la condizione clinica della paziente, hanno accertato, innanzitutto, la correttezza della condotta dei sanitari nel trattamento della complicanza post partum mediante l'intervento di isterectomia, affermando che “Pur derogando dalle LG in proposito (Emorragia Post Partum LG AOGOI) che avrebbero dovuto prevedere il ricorso a tecniche alternative all'isterectomia, l'asportazione dell'utero nel caso di specie è da ritenere intervento salva-vita attesa l'incipiente Cont CID e che l' è tra le prime cause di mortalità materna”; mentre hanno ritenuto, imperita la condotta dei sanitari con riferimento all'asportazione dell'ovaio sinistro in corso di isterectomia post partum, rilevando che “l'asportazione della gonade sana non era né giustificata né tanto meno indicata”, e che la stessa “non trovava indicazione e come tale è censurabile quale condotta chirurgica imperita da parte dei sanitari”. In particolare, i dott.ri e hanno ritenuto censurabile l'operato dei sanitari Per_6 Per_7 dell' soltanto in relazione all'annessiectomia della gonade sana, definendo Controparte_4
“ingiustificato l'aver asportato anche l'ovaio di sn in corso di isterectomia post partum”, osservando, invece, quanto all'eseguita isterectomia, che “Se è pur vero che furono omesse le misure alternative all'isterectomia previste dalle LG, ragionando in termini controfattuali i vari tentativi potenzialmente esperibili (suture compressive B-Lynch, legatura arteria ipogastrica, embolizzazione delle arterie uterine) avevano rispetto all'asportazione dell'utero tassi di successo inferiori e quindi non vi era certezza di risoluzione della criticità clinica non di meno trascurando le complicanze legate ad alcune delle tecniche anzi citate (possibile rischio di lesione delle vene ipogastriche e delle arterie glutee nella legatura dell'arteria ipogastrica)”. Il Collegio peritale ha, quindi, concluso affermando che “Allo stato attuale residua un'incapacità procreandi in considerazione dell'asportazione dell'utero (non imputabile ad
“errore” medico) e una riduzione del potenziale riproduttivo attesa la ingiustificata asportazione di una gonade (imputabile a condotta imperita da parte dei sanitari)”. I consulenti d'ufficio hanno, quindi, accertato la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività prestata dai sanitari dell'ospedale di NO-Rossano, risultata inadeguata in relazione alle condizioni della paziente e alla gravità della complicanza insorta – atteso che per il trattamento dell'emorragia post partum era stata eseguita isterectomia, ritenuta adeguata al caso di specie, nonché intervento salva vita - e l'aggravamento dello stato di salute dell'attrice, seppur soltanto in termini di lesione post-chirurgica più grave. Pertanto, gli ausiliari del giudice hanno concluso riconoscendo che l'errato trattamento chirurgico – asportazione ingiustificata di gonade sana - è stato causa diretta di maggiori postumi anatomo-funzionali, rispetto a quelli che sarebbero residuati in capo all'attrice nel caso del solo intervento di isterectomia, da solo adeguato e sufficiente alla risoluzione della complicanza post partum sofferta da . Parte_1 Con riguardo agli ulteriori postumi lamentati dall'attrice, invece, il Collegio peritale ha ritenuto non sussistano né conseguenze a breve e medio termine collegate all'intervento chirurgico, i cui esiti sono ben stabilizzati, né reliquati psicologici o sofferenza psichica connessi alla perdita dell'organo riproduttivo. Questo Giudice reputa di condividere appieno le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal Collegio peritale nominato, in quanto motivate in modo logico, scientifico ed analitico e fondate sulle indagini espletate e sulla documentazione allegata. Non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia – come nel caso di specie - tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 27 di 32
l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 1815 del 2015; Cass. civ. n. 282 del 2009). Del resto, le osservazioni alla relazione di CTU, formulate dai consulenti tecnici di parte attrice, relative ad una diversa valutazione della condotta dei sanitari dell'U.O. Controparte_12 del P.O. di NO-Rossano nel trattamento della complicanza post parto sofferta
[...] dall'attrice, ritenuta non conforme alle linee guida che prescrivono un trattamento più conservativo, come il ballon tamponade, la sutura compressiva oppure un intervento di devascolarizzazione pelvica, più indicati nel caso in questione in quanto avrebbero permesso alla donna di preservare l'utero e conseguentemente la capacità di procreare, non colgono per nulla nel segno. Infatti, come già rilevato dallo stesso Collegio peritale, il ricorso a tecniche alternative all'isterectomia, pure previste dalle linee guida per il trattamento dell'emorragia post partum e che sono comunque a rischio di complicanze, avevano, rispetto all'asportazione dell'utero, tassi di successo inferiori e, quindi, non vi era certezza di risoluzione dell'emergenza ostetrica verificatasi;
inoltre, tenuto conto che “l'EPP è una delle cause più frequenti di mortalità e morbidità nella popolazione ostetrica a livello globale, responsabile di circa un quarto delle morti materne all'anno e rappresentando la prima causa di morte materna nel mondo”, i consulenti tecnici hanno precisato che “nella EPP è mandatorio intervenire nella cosiddetta “golden hour” (letteralmente ora d'oro) ovvero il periodo di tempo che va da pochi minuti al massimo di un'ora durante il quale vi è la più alta probabilità che un pronto intervento è in grado di aumentare la probabilità di sopravvivenza della paziente”. 6.5. Deve, quindi, ritenersi soddisfatto il requisito del “più probabile che non” in riferimento al collegamento causale del peggioramento della condizione patologia dell'attrice – con riferimento ai soli postumi anatomo-funzionali per asportazione dell'ovaio sinistro - con la condotta colposa dei sanitari del presidio ospedaliero di NO-Rossano. Quanto al profilo della colpa, in applicazione dei suesposti principi di diritto, l'
[...]
convenuta, che ne era onerata, non ha, da parte sua, dimostrato che alcun rimprovero di CP_1 scarsa diligenza o imperizia poteva essere elevato nei confronti dei sanitari dell' Controparte_12 dell'ospedale di NO CA o che, pur essendovi stata un'errata condotta
[...] medica da parte degli stessi, questa non ha avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno. 6.6. Di conseguenza, deve ritenersi i suindicati esiti lesivi sofferti da , Parte_1 conseguenti all'aggravarsi del suo quadro clinico, sono eziologicamente imputabili alla condotta dei sanitari della dell'ospedale di NO-Rossano, atteso che è Controparte_12 CP_11 stata riscontrata una relazione causale diretta tra i maggiori postumi anatomo-funzionali riportati dall'attrice all'esito dell'intervento del 5.04.2013 (asportazione della gonade sinistra) e la condotta dei sanitari che la ebbero in cura. Inoltre, per come emerso dalla compiuta istruttoria, se la complicanza post partum sofferta dall'attrice fosse stata adeguatamente trattata nella sua gravità – con l'adozione di un approccio conservativo degli annessi - le lesioni post-chirurgiche sarebbero state meno severe. Pertanto, provato il nesso causale tra la condotta colposa (asportazione gonade sana) e l'evento lesivo (postumi anatomo-funzionali) e allegando, poi, l'altrui inadempimento, non vi è dubbio che l'attrice abbia correttamente assolto al proprio onere probatorio, gravando invece, sul debitore (odierno convenuto) l'onere di provare che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale per una causa esterna imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza (arg. ex art. 1218 c.c. e 1176 c.c.). R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 28 di 32
Ma non vi è alcuna prova né che – nel trattamento chirurgico della complicanza post partum
- il personale sanitario si sia conformato alle leges artis o, meglio, alle regole di comune prudenza richieste né che l'evento sia riconducibile ad una causa esterna imprevedibile. Pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
nei confronti della convenuta deve essere accolta,
[...] Controparte_1 nei limiti di seguito indicati. 6.7. Quanto all'ulteriore profilo di inadempienza, pure dedotto dalla parte attrice, inerente all'omissione dell'obbligo informativo da parte dei sanitari dell' convenuta, in ordine CP_4 all'induzione farmacologica del travaglio di parto - trattamento eseguito prima del ricorso al taglio cesareo - e all'adeguatezza della struttura sanitaria con riferimento ad eventuali complicanze, deve rilevarsi che l'acquisizione da parte del medico del consenso informato – secondo i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità - costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente (Cass. Civ. n. 2854 del 2015; Cass. Civ. n. 11950 del 2013). In particolare, la responsabilità del sanitario, in caso di violazione dell'obbligo del consenso informato, sorge:
- dalla condotta omissiva tenuta in relazione all'adempimento dell'obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto;
- dal verificarsi in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa, o di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente (danno alla salute) o un danno da lesione del diritto alla autodeterminazione, ma solo ove sussistente un serio pregiudizio autonomo e diverso da quello alla salute. Il consenso informato, infatti, attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e, quindi, alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (anche quest'ultima non potendo, peraltro, in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: art. 32, 2° comma, Cost.); mentre il trattamento medico terapeutico ha riguardo alla tutela del diverso diritto fondamentale alla salute (ex art. 32, 1° comma, Cost.). Tuttavia, affinché l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente sia rilevante ai fini risarcitori, è necessario che il paziente dia prova dell'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto all'autodeterminazione e che tali pregiudizi non siano futili, non si traducano, cioè, in meri disagi o fastidi, dovendo superare la soglia minima di tollerabilità (secondo l'insegnamento di cui a Cass. Civ. Sezioni Unite n. 26972 del 2008 e Cass. Civ. n. 26975 del 2008 che esprimono il principio per cui il diritto leso, per essere oggetto di tutela risarcitoria, deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità). Grava, dunque, grava sul paziente l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la lesione del suo diritto alla autodeterminazione e la lesione della salute derivante da una prevedibile conseguenza di un intervento medico correttamente eseguito ma non correttamente assentito dal paziente (dovendo il paziente provare, anche mediante presunzioni, che ove adeguatamente informato avrebbe rifiutato l'intervento), nonché la sussistenza del danno derivante dalla mancata informazione, danno declinabile sia in termini di lesione del diritto alla salute (per le conseguenze invalidanti derivate dall'intervento) sia in termini di lesione del diritto all'autodeterminazione (purché ne sia derivato un pregiudizio non patrimoniale di apprezzabile entità). Ebbene, sotto tale profilo, la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice non è meritevole di accoglimento. La stessa, invero, sconta una intrinseca genericità assertiva, dal momento che nulla viene precisato – nei rigorosi termini di preclusione scanditi dal codice di rito – in ordine agli effettivi pregiudizi (danno alla salute e/o lesione del diritto all'autodeterminazione) che sarebbero derivati dall'omessa informazione e, quindi, al nesso di causalità. R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 29 di 32
, infatti, si è limitata a dedurre genericamente che “non risultano presenti Parte_1 all'interno della predetta cartella clinica né il consenso informato all'induzione al travaglio di parto né quello relativo all'adeguatezza della struttura sanitaria presso cui avvenne il ricovero con riferimento ad eventuali complicanze” (pag. 18 atto di citazione), senza nulla allegare in relazione alle conseguenze pregiudizievoli derivate dalle predette omissioni. Inoltre, il danno alla salute è stato ricondotto dall'attrice, esclusivamente, all'intervento chirurgico di taglio cesareo e al trattamento dell'emergenza ostetrica (cfr. atto di citazione e memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.:
“l'evento dannoso subito dalla signora e, per cui oggi è causa, è solo ed esclusivamente Pt_1 conseguenza dell'intervento di isterectomia ed annessiectomia sinistra praticato durante il ricovero presso l'ospedale di NO dal 4 al 5 Aprile 2013, giorno in cui, appunto, poi, avveniva il parto”, quindi, non all'induzione farmacologica del travaglio, né alle cure post-operatorie per le quali è stata trasferita presso il P.O di CP_1 Alla genericità assertiva corrisponde, poi, una evidente lacunosità probatoria, dal momento che la non ha formulato istanze istruttorie sul punto, limitandosi alla produzione in atti Pt_1 della cartella clinica relativa al ricovero presso l'ospedale di NO Rossano. Sotto il profilo del danno da inadempimento dell'obbligo di informativa del paziente, pertanto, la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice è infondata e deve essere rigettata.
7. Il risarcimento del danno. Come già precisato, la necessità del doppio nesso di causalità (materiale e giuridica) che governa il sistema della responsabilità civile, trova spazio anche in ambito contrattuale, con riferimento alle obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni professionali. Occorre, ora, indagare il nesso sussistente tra l'evento lesivo e le conseguenze non patrimoniali lesive subite, selezionando quelle ristorabili quali danno conseguenza. Ovviamente, la lesione alla integrità psicofisica non rappresenta il danno, ma solo un presupposto del danno: quest'ultimo, giuridicamente, consiste in una menomazione suscettibile di accertamento medico-legale, la quale, a sua volta, si sia tradotta in una forzosa rinuncia. 7.1. Anche sotto tale profilo, il Tribunale reputa di condividere appieno le considerazioni svolte dal nominato collegio peritale e le conclusioni raggiunte dai dottori e Per_6 Per_7
Gli ausiliari del giudice, infatti, sono giunti alle conclusioni riassunte al termine della relazione tecnica, dopo aver visitato l'attrice ed esaminato la documentazione sanitaria prodotta in atti, verificando la sussistenza – anche se soltanto in parte - delle conseguenze pregiudizievoli Cont lamentate dall'attrice e la connessione causale delle stesse con la condotta dei sanitari dell' convenuta, secondo i criteri medico-legali del nesso di causalità. I consulenti hanno affermato che, pur non comportando una maggiore durata dell'invalidità temporanea della paziente, l'errata asportazione dell'ovaio sinistro è stata causa diretta di postumi anatomo-funzionali più gravi, rispetto a quelli che sarebbero residuati in capo all'attrice qualora l'emorragia post partum fosse stata idoneamente trattata con isterectomia con conservazione degli annessi. I dott.ri e hanno, infatti, riscontrato che “L'inadeguato trattamento, che ha Per_6 Per_7 comportato l'ingiustificata asportazione di una gonade e imputabile a condotta imperita, ha comportato la riduzione del potenziale riproduttivo, valutabile in ossequio alle indicazioni emergenti dalla disamina dei barrems valutativi comunemente in uso nella pratica medico legale, nella misura dell'8%”; “L'inadeguato trattamento chirurgico, così come precedentemente rilevato, non ha comportato un allungamento del periodo di inabilità totale e/o parziale”; “L'obiettività ginecologica attuale evidenzia esiti ben stabilizzati dell'atto chirurgico ed è quindi presumibile l'assenza di sequele breve e medio termine”; “Non è sembrato essere evidenti reliquati psicologici o sofferenza psichica connessi alla perdita dell'organo riproduttivo (utero) anche in considerazione della parità paziente e di un processo riproduttivo già completato”. R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 30 di 32
Il nominato Collegio peritale ha, quindi, accertato e quantificato il danno biologico, inteso come alterazione peggiorativa della vita di relazione della paziente, e l'invalidità permanente nella misura del 8%. Quanto all'inabilità temporanea, invece, i consulenti d'ufficio hanno ritenuto che l'asportazione dell'ovaio sinistro in corso di isterectomia post partum non ha comportato un periodo di inabilità totale e/o parziale maggiore. Rispetto alla diversa misura del danno biologico, invece, richiesta da parte attrice, ci si deve, in questa sede, limitare ad osservare che le ragioni per cui va ritenuta condivisibile la congruamente motivata C.T.U. sono già state sufficientemente illustrate, per cui non è necessario soffermarsi sulle diverse valutazioni. 7.2. Si rileva, poi, che la menomazione dell'integrità psicofisica in sé considerata generalmente si liquida equitativamente, come voce ontologicamente unitaria;
tale lesione integra il c.d. “danno biologico”, dotato, secondo la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, di un significato così totalizzante da far rifluire in esso numerose figure di danno, in passato considerate autonome, quali il danno estetico, il danno alla vita di relazione etc. A tanto si aggiunga che, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza, il risarcimento ipotizzato deve essere parametrato all'età dell'infortunato atteso che occorre ristorare il pregiudizio subito non solo nel suo profilo statico (corrispondente alla lesione fisiologica in sé considerata), ma anche dinamico (e proiettato negli anni di effettiva sopravvivenza), in quanto e se incidente sulle utilità della vita e sulle corrispondenti occupazioni quotidiane. Per liquidare il danno alla persona vanno applicate, quindi, le tabelle di cui all'art. 139 del d.lgs. 209/2005, così come da ultimo aggiornate con il D.M. 18 luglio 2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2025. I nuovi importi decorrono dal mese di aprile 2025. Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura dell'8%, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età di 32 anni della danneggiata (nata in data [...]) al momento del fatto (05.04.2013), appare equo determinare il quantum debeatur dovuto per il danno residuato alla parte attrice, nella somma astratta di € 14.404,76 per i postumi permanenti, importo già rivalutato alla attualità. Per le motivazioni suesposte, nulla va, invece, riconosciuto a titolo di invalidità temporanea. Peraltro, va verificato se tale danno vada personalizzato. Ebbene, in tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un fatto costitutivo della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ. n. 24471 del 2014). E, secondo i più recenti approdi della Suprema Corte, il danno permanente alla salute va liquidato nella misura indicata dal grado percentuale di invalidità permanente previsto dalla legge, dal momento che il danno dinamico relazionale è già compreso nella liquidazione del danno biologico, salvo conseguenze straordinarie. In presenza, quindi, di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). Infatti, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Civ. 28988 del 2019; Cass. Civ. n. 23778 del 2014; Cass. Civ. n. 24471 del 2014). R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 31 di 32
Nel caso di specie nessuna allegazione specifica ha posto in essere la difesa di Parte_1
entro i termini per la formazione delle preclusioni assertive, al fine di giustificare
[...] l'applicazione della personalizzazione in aumento dell'importo standard. Nulla può, dunque, essere riconosciuto a questo titolo. Nessuna somma, poi, deve essere liquidata a titolo di danno morale. Benché, infatti, il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, sia astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni micropermanenti, esso deve essere allegato nella sua consistenza e provato dal soggetto danneggiato, non potendosi ammettere automatismi basati, in particolare, sull'ipotizzabilità di un danno in re ipsa pari ad una quota proporzionale del valore del danno biologico (solo, infatti, in presenza di prova da parte del danneggiato circa la sofferenza morale conseguente al fatto, può ricorrersi al metodo percentuale come parametro equitativo di liquidazione: cfr. Cass. Civ. n. 3260 del 2016 e Cass. Civ. n. 23469 del 2018). Qualunque componente di danno non patrimoniale, inoltre, può essere considerata risarcibile solo se non futile, ovvero non consistita in meri disagi o fastidi e tale da superare la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale (Cass. Civ. n. 29206 del 2019). Considerandosi, pertanto, le carenze assertive nel caso specifico (posto che non è stato specificato in che modo il danno morale si sarebbe estrinsecato nel caso di specie), ma anche il carattere lieve delle lesioni fisiche riportate e l'impossibilità, in mancanza di prova specifica, di presumere da esse una sofferenza soggettiva di particolare intensità ristorabile, non può riconoscersi l'ulteriore voce di danno pretesa dalla Parrotta. Pertanto, andrebbero riconosciuti a € 14.404,76 a titolo di postumi Parte_1 permanenti, importo già rivalutato all'attualità per effetto della applicazione delle tabelle vigenti per la liquidazione.
8. Liquidazione del danno. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro, dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio (in questo senso tra le tante Cass., SS. UU. n. 1712 del 1995, nonché Cass. Civ. n. 2796 del 2000). Può farsi ricorso, quindi, al tasso legale degli interessi per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui il danneggiato ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite. Tali interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dovranno calcolarsi – trattandosi di risarcimento conseguente ad un inadempimento di obbligazione non avente ab origine natura pecuniaria - con riferimento all'arco temporale intercorso tra la data dell'inadempimento e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data del fatto (05.04.2013) e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, con divieto di anatocismo (si veda per l'adottato metodo di liquidazione la già citata Cass. civ., Sez. Un. n. 1712 del 1995). Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ. n. 10884 del 2007; Cass. civ. n. 13463 del 1999). Si rammenta, del resto, che rivalutazione ed interessi compensativi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 32 di 32
ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (cfr. Cass. Civ. n. 20943 del 2009; Cass. civ. n. 15711 del 2019; con specifico riferimento all'inadempimento contrattale Cass. civ. n. 10193 del 2010, relativamente agli interessi;
Cass. Civ. n. 5843 del 2010, relativamente alla svalutazione monetaria).
9. Il regime delle spese. La complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, la natura della presente controversia, l'esito della stessa - considerato che la domanda attorea è stata accolta solo in parte ed in misura notevolmente inferiore rispetto alle conclusioni formulate dalla parte attrice, nonché l'oggettiva difficoltà di accertamento dei fatti dedotti in giudizio, costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., ad eccezione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, da porsi definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. ACCOGLIE parzialmente la domanda risarcitoria proposta da e, per Parte_1
l'effetto, CONDANNA la convenuta Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...] parte attrice della somma di € 14.404,76, già rivalutata alla attualità, oltre interessi al tasso annuo legale ex art. 1284 c.c., decorrenti dalla data del fatto (05.04.2013) e calcolati sul valore delle somme devalutate (come precisate in parte motiva) alla data suindicata e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità, fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo, secondo il procedimento descritto in parte motiva;
B. COMPENSA integralmente le spese di lite;
C. PONE definitivamente a carico della parte convenuta le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 09.04.2023; D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 8 dicembre 2025 Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1769 del 2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Responsabilità professionale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a AR (CS), in [...] Parte_1 C.F._1 07.03.1981, rappresentata e difesa dagli avv.ti MARIANGELA GOLIA e GIOVANNI ACCOTI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTTRICE - E
, P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CAROLINA LUSSANA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTA –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 12.08.2017,
ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
. La difesa della parte attrice ha dedotto che:
[...]
- in data 04.04.2013, , giunta alla quarantesima settimana di gestazione, Parte_1 lamentando algie pelviche, è stata ricoverata presso la U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia dello Stabilimento Ospedaliero di NO CA (ora NO- Rossano) con diagnosi di accettazione “Gravidanza a termine”;
- dall'anamnesi raccolta dai medici in fase di ricovero, la visita ostetrica ha evidenziato
“[…] G.E e V di Donna che ha partorito. Collo raccorciato del 40%. Dilatazione centimetri due. Membrane integre, Presentazione cefalica adagiata. BCF regolare”;
- dalle indagini ecografiche eseguite è emerso la presenza di “Feto singolo dotato di BCF, HHF in pres. cefalica dorso a su DBP 95 HC340 AC 366 Placenta anteriore III grado L.A. attualmente flussimetria AO PI 0,71”;
- nel corso della predetta giornata, tutto è proseguito regolarmente con assenza di contrazioni e, nel diario clinico, è stato annotato “Induzione al travaglio con Propess ore 7,30 domani 5/4/13”; alle ore 21:40, la paziente è stata nuovamente sottoposta a visita ed è stato scritto in cartella “[...] Assenza di attività […] - Indecifrabile”;
- il giorno successivo, per come già stabilito dai sanitari - e senza, peraltro, aver sottoposto all'attenzione della paziente e fatto sottoscrivere alla predetta il modulo informativo specifico relativo all'induzione farmacologica del travaglio di parto – è stato indotto il travaglio mediante la somministrazione di Propess e, infatti, il 5.04.2013, alle ore 7:30, i sanitari hanno scritto in cartella “[...] Reperto invariato rispetto la visita di ingresso. É stata stimolata col Propess – BCF regolare”; R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 2 di 32
- alle ore 9:30, la somministrazione del farmaco de quo è stata interrotta senza indicazione alcuna del motivo, riscontrandosi in cartella soltanto “Propess rimosso”;
- come si evince dalla lettura della documentazione clinica, alle ore 15:15 i medici hanno rilevato “Dilatazione di centimetri quattro. Rottura spontanea delle membrane con fuoriuscita di liquido. BCF regolare”;
- alle ore 16:30 è stato annotato in cartella “Dilatazione completa BCF
[indecifrabile]…non impegnata”;
- tuttavia, a causa del mancato impegno del feto nel canale del parto, i medici, che avevano in cura l'attrice, hanno deciso di praticare l'intervento di taglio cesareo;
- si legge nel diario clinico “Dilatazione completa, mancato impegno della p. p. verificatosi decelerazione del BFC profonda e prolungata si decide per TC”;
- l'intervento de quo è iniziato alle ore 17:00 del 05.04.2013 ed è stato eseguito dalla dott.ssa e dal secondo operatore dott. ; Per_1 Per_2
- l'intervento di taglio cesareo è stato così descritto in cartella “[…] incisione secondo Pfannenstiell, apertoli peritoneo si reperto da utero granitico incisione scollamento della plica vescica uterina. Incisione traversa sul segmento inferiore dell'utero. Estrazione di un di tale che presenta giro di cordone attorno al piede. Secondamento fisiologico favorito dalla spremitura manuale. Sutura della breccia in doppio strato. Dopo la sutura della breccia uterina si verifica profusa emorragia da atonia uterina nonostante i ripetuti massaggi su utero e terapia uterotonica. In considerazione delle condizioni emodinamiche della paziente che indicano sospetto clinico del verificarsi di un'incipiente CID, in via precauzionale e prudenziale, atteso perdurare dell'atonia uterina in atto malgrado la terapia farmacologica e i presidi cliniche messi in atto, si procede ad isterectomia per arrestare processo emorragico innescatosi. Si procede ad isterectomia secondo tecnica abituale, con conservazione degli annessi. In considerazione del perdurare della perdita che non si riesce a controllare con punti di sutura, si avvisa il primario che interviene prontamente portando a termine l'intervento. Applicazione drenaggio addominale chiusura delle pareti a strati. Durante l'intervento vengono effettuati emotrasfusioni. Al termine dell'intervento si esegue profilassi
[indecifrabile]”;
- dall'esame della cartella clinica, con particolare riferimento alla scheda anestesiologica, emerge che, nel corso dell'atto operatorio, per l'insorgenza di un'emorragia post partum, è stata praticata infusione di emazie concentrate (ore 17:45, 18:30, 19:05, 19:35, 20:05), trasfuse due sacche di plasma, somministrato 5 unità in bollo, seguito da CP_2 infusione di 25 unità di in 500 CC di soluzione fisiologica;
effettuato, CP_2 inoltre, un esame emogasanalisi alle ore 17:28 che ha evidenziato “[…]HCT 24%, THBC 7,4 G/DL…”;
- al termine dell'intervento, la paziente è stata ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dello stesso nosocomio e alle ore 00:00, poiché il drenaggio presentava ancora sangue, i sanitari hanno deciso di trasferirla presso il reparto di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Cosenza, dove è rimasta degente fino all'8.04.2013;
- nei giorni successivi, presso l'Ospedale di il decorso è stato pressoché regolare CP_1
e, in data 15.04.2013, la paziente è stata dimessa;
- nel corso degli anni, la paziente si è sottoposta ad una serie di esami e controlli di routine, sia di natura clinica che strumentali a causa di diversi fastidi e problemi legati al post-intervento, lamentando sintomatologia dolorosa a carico della regione addominale, nonché ulteriori disturbi anche legati alla sfera sessuale, avvertiti, questi ultimi, con molta intensità emotiva;
- in particolare, in data 03.11.2015, ha effettuato ennesima visita Parte_1 ginecologica presso l'Azienda Sanitaria n. 3 di Rossano dove le è stata diagnosticata
“[…] cistocele con incontinenza urinaria da sforzo […]”; R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 3 di 32
- in data 18.10.2017, a causa del perdurare di dolori e di sintomi infiammatori invalidanti, l'attrice si è sottoposta ad intervento chirurgico di salpingectomia destra per ascesso tubo ovarico destro, secondario a salpingite cronica, presso l'Unità Operativa Complessa di Ginecologia ed Ostetricia dell' ; Controparte_3
- in particolare, l'ascesso del tubo ovarico destro si era formato come complicanza della salpingite cronica, quest'ultima evidente all'esame istopatologico effettuato sui frammenti di tessuto prelevati nel corso dell'intervento chirurgico di salpingectomia destra che evidenziava “salpingite cronica”;
- nel mese di settembre 2018, in occasione di un controllo ginecologico, legato ai noti problemi di cui sopra e in conseguenza dell'intervento di isterectomia ed annessiectomia sinistra dell'aprile 2013, è stata riscontrata una cisti endometriosica e, in data 23.10.2018, l'attrice è ricoverata presso l'Unità Operativa Complessa di Ginecologia e Ostetricia dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza Stabilimento Ospedaliero dell'Annunziata, con diagnosi di entrata “Pregresso K mammella, cisti ovarica destra, sindrome cicatriziale”;
- dalla lettura dell'estratto della cartella clinica, rilasciata in occasione del predetto ricovero, si rinviene, tra le altre cose, “diagnosi: cisti endometriosica destra, aderenze pelviche peritoneali femminili (postchirurgiche, post infettive, tumori benigni dell'ovaio)”;
- il giorno successivo, la è stata, quindi, sottoposta ad intervento chirurgico di Pt_1
“enucleazione di cisti endemetriosica e di sierocele di destra, adesiolisi) lisi laparoscopiche di aderenze delle ovaie e tube, rimozione laparoscopica dell'ovaio residuo […] la pelvi appare come segue: presenza di diffuse aderenze […] parietali esito di pregressi interventi chirurgici (isterectomia + annessiectomia sinistra + salpiningectomia destra che si provvede cautamente a limare. In sede annessiale destra si reperta formazione cistica indossata tra aderenze viscero parietali […]”;
- questa è la vicenda clinica subita dall'attrice, in seguito all'intervento di isterectomia e annessiectomia sinistra, sulla stessa praticati dai sanitari della U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia dello Stabilimento Ospedaliero di NO – Rossano, che la ebbero in cura;
- il comportamento posto in essere dai sanitari si è dimostrato assolutamente inopportuno in relazione alle condizioni cliniche della paziente, ma, soprattutto, alquanto demolitivo rispetto ad altro intervento che si sarebbe pure potuto effettuare sulla persona dell'attrice;
- quanto testé affermato, emerge chiaramente dalle deduzioni contenute nella perizia di parte, a firma del dott. e del dott. “…visto il Persona_3 Persona_4 mancato impegno del feto nel canale del parto si decideva di procedere con intervento di taglio cesareo. Detto intervento… Si complicava con l'insorgenza di un'atonia uterina. A questo punto i sanitari… Decidevano di effettuare un intervento di isterectomia e annessiectomia sinistra. Intervento quest'ultimo che, risulta essere più demolitivo rispetto a quello che si sarebbe potuto effettuare considerato il fatto che nel corso dell'atto operatorio non vi era né uno scompenso emodinamico in atto né un quadro di incipiente coagulazione intravasale disseminata (CID) e tenuto conto della giovane età della donna che risultava essere ancora in età fertile”; i sanitari dello Stabilimento Ospedaliero di NO CA, “di fronte ad un esame EGA come quello refertato nel corso dell'atto operatorio, avrebbero dovuto eseguire un trattamento più conservativo, come il ballon tamponade, la sutura compressiva oppure un intervento di devascolarizzazione pelvica che risultavano essere i trattamenti più indicati nel caso in questione in quanto avrebbero permesso alla donna di preservare l'utero e conseguentemente la capacità di procreare”;
- l'intervento dei sanitari fu alquanto irragionevole, per come desumibile dalla circostanza che “il sanguinamento insorto dopo l'espletamento del parto mediante taglio cesareo risultava essere di entità moderata, come si evince sia dagli esami laboratoristici R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 4 di 32
effettuati nel corso dell'atto operatorio che dalla scheda anestesiologica che evidenziava una perdita ematica di 1300 cc”;
- di fronte ad un sanguinamento post partum moderato come quello presentato dalla
, i sanitari avrebbero dovuto applicare o un ballon tamponade che avrebbe risolto Pt_1 il sanguinamento con una probabilità pari al 50% oppure effettuare una sutura compressiva o effettuare un intervento di devascolarizzazione;
- pur non essendoci indicazioni ad un intervento così demolitivo, i predetti sanitari praticavano un intervento di isterectomia e di annessiectomia sinistra;
- detto intervento non trovava neanche indicazione di fronte al quadro di sospetta CID, coagulazione intravasale disseminata e ciò emerge anche dall'analisi dell'esame istopatologico che evidenziava “[…] uterino sede di edema a carico del miometrio con aspetti di sofferenza ischemica...ovaio sede di corpi follicolari, tuba nella norma…”;
- quanto sostenuto trova riscontro in ampia Letteratura scientifica in materia ed è corroborato, altresì, dalle Raccomandazioni e Linee Guida nazionali ed internazionali in base alle quali è stata prevista una gestione codificata del trattamento dell'emorragia uterina post-partum che, alla luce degli eventi fattuali, sono state completamente disattese dai sanitar;
- l'attrice, inoltre, ha subito anche l'asportazione dell'ovaio sinistro, senza che ve ne fosse necessità alcuna e di questo ulteriore intervento nulla è stato riportato all'interno della cartella clinica;
- infatti, proprio con riferimento a quest'ultimo nella descrizione dell'intervento chirurgico di taglio cesareo in cartella clinica, è stato riportato che gli annessi venivano conservati;
infatti, si legge “[...] Tc+laparoisterectomia con conservazione degli annessi[...]”;
- invero, come si evince dal referto istopatologico e dagli accertamenti strumentali successivamente effettuati dalla donna, la conservazione degli annessi non è avvenuta, atteso che, nel corso del suddetto intervento, i medici hanno asportato pure l'ovaio sinistro;
- nel referto de quo, a firma del patologo dott. Responsabile del Persona_5
Dipartimento di Anatomia e Istocitopatologia P.O. Rossano – del 10- CP_4 16.04.2013, si legge “[…] Notizie cliniche metrorragia post partum in pz affetta da CID, descrizione macroscopica campione di utero gravidico da isterectomia subtotale di 18X14X12 cm;
al taglio ampia cavità uterina da post partum ove il miometrio si mostra in gran parte sede di diffusioni emorragiche e di consistenza ridotta;
ovaio di 3,5 cm, tuba di 7 cm. Campionamento 1>4: corpo uterino;
5: ovaio;
6: tuba. DIAGNOSI campione di corpo uterino sede di edema a carico del miometrio con assetti di sofferenza ischemica, associata ad aree di vacuolizzazione e lisi cellulare;
ovaio sede di corpi follicolari, tuba nella norma”;
- i sanitari che ebbero in cura la , anziché eseguire un trattamento conservativo e Pt_1 trattare l'atonia uterina secondo le modalità e le tempistiche previste dalle Linee Guida sulla gestione dell'emorragia post-partum, hanno effettuato, invece, un intervento demolitivo, non tenendo in considerazione un dato estremamente importante, ovvero la giovane età della donna che, all'epoca dei fatti, era in età fertile e aveva soli 32 anni;
- l'erronea e inadeguata gestione dell'atonia uterina da parte dei sanitari, che hanno agito con condotta non conforme alle linee guida della buona pratica medica in relazione al caso clinico de quo, ha determinato nell'attrice gravi ed evidenti danni alla di lei persona, consistenti, innanzitutto, nell'incapacità di procreare;
è residuata, altresì, l'asportazione dell'ovaio sinistro, una sindrome ansiosa depressiva, una turbe funzionale caratterizzata da incontinenza urinaria da sforzo ed altri problemi afferenti l'ambito uro- ginecologico;
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- ancora oggi, la continua a subire, sia per le loro peculiarità che per il tempo Pt_1 trascorso dall'evento, gravi danni fisici e psichici che possono essere considerati a tutti gli effetti permanenti e, che si concretizzano, pertanto, in un grave danno biologico, inteso come danno alla salute;
- i danni de quibus hanno inciso e incidono, tuttora, negativamente sull'integrità psicofisica della di lei persona, rappresentando un'indubbia modificazione peggiorativa dello stato anteriore della stessa, avendone modificato le dinamiche relazionali, sia quelle connesse al suo nucleo familiare sia a quelle associative e determinando una marcata modificazione peggiorativa della vita dei familiari del soggetto che si sono visti alterare l'equilibrio domestico;
- infatti, quanto accaduto ha notevolmente inciso anche sulla vita di relazione del soggetto, essendo presenti “[…] ruminazioni sui fatti riferiti che vengono vissuti con senso di impotenza e di impossibilità al cambiamento […] tono dell'umore orientato in senso depressivo soprattutto nel rievocare i fatti e l'esperienza del passato”, e tanto con tutte le conseguenze inimmaginabili, in termini di danni patrimoniali e non, tra cui, quindi, anche il danno alla vita di relazione, alla sfera sessuale di cui la riferisce Pt_1 disturbi;
- nell'Ottobre del 2017 l'attrice, a causa del perdurare di dolori e sintomi infiammatori invalidanti, è stata sottoposta ad altro intervento chirurgico di “salpingectomia destra per ascesso tubo ovarico destro secondario a salpingite cronica” presso l'Unità operativa complessa di Ginecologia ed Ostetricia dell' risultato Controparte_5 necessario proprio a causa delle aderenze formatesi a seguito dell'intervento chirurgico di istero-annessiectomia effettuato dai medici dell'Ospedale di NO-Rossano;
- per i medesimi motivi, l'attrice è stata sottoposta anche ad altro intervento chirurgico, nel settembre del 2018, per come sopra ampiamente evidenziato;
- a nulla sono valsi i numerosi solleciti diretti ad una composizione bonaria della lite e, da ultimo, è pure rimasto senza esito il tentativo obbligatorio di mediazione, tenutosi in data 14.10.2019, innanzi al mediatore designato, a seguito di alcuni rinvii;
- in detta sede, presente la parte istante, nessuno era presente per le parti convenute e anzi la faceva pervenire comunicazione di Controparte_6 non voler aderire alla mediazione, sostenendo che l' aveva ritenuto di CP_4 CP_1 rigettare l'ipotesi transattiva non ravvisandosi all'esito dell'indagine espletata profili di responsabilità medica, e veniva, quindi, redatto verbale negativo;
- il danno riconducibile alla parte attrice, per i fatti esposti, ha, certamente, natura contrattuale nei confronti e a carico dell'odierna convenuta, per violazione e grave inadempimento degli obblighi di cura adeguata e puntuale e secondo corretta arte medica, direttamente scaturente dal rapporto di ricovero, presso l'Ospedale di NO;
inadempimento caratterizzato dalla circostanza che nel caso di specie, il parto prima e, l'intervento chirurgico di taglio cesareo, dopo, benché frutto di esigenza terapeutica, fosse di tale natura e prassi da costituire un'attività chirurgica standardizzata e dal risultato positivo doveroso;
- quanto alla corretta qualificazione della responsabilità dell'ente ospedaliero, a seguito della c.d. Legge LD (L. n. 189 del 2012) e della successiva Legge Gelli (L. n. 24 del 2017), i recenti interventi legislativi non hanno in alcun modo inciso sulla qualificazione come contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria e rimane, quindi, fermo il consolidato orientamento della Suprema Corte che individua il fondamento della responsabilità dell'ente ospedaliero nel contratto atipico di spedalità che viene concluso con il paziente una volta che quest'ultimo viene preso in carico dalla struttura;
- l'ente ospedaliero convenuto dal danneggiato può essere, quindi, responsabile per fatto proprio, ai sensi dell'art. 1218 c.c., ove i danni siano dipesi dall'inadeguatezza della R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 6 di 32
struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove tali danni siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale;
- l'accettazione, in data 04.04.2013, della , presso l'Ospedale di NO Pt_1
Rossano, ai fini del ricovero per effettuare il parto, ha comportato tra le parti la conclusione di un contratto atipico c.d. di “spedalità o di assistenza sanitaria”, perfezionatosi sulla base di fatti concludenti - con la sola accettazione della paziente con il ricovero - per effetto del quale l'ente si è impegnato ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nell'effettuazione delle cure mediche, ma si estende ad una serie di altre prestazioni secondarie ed accessorie quali la messa a disposizione di personale medico, personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature necessarie, nonché di quelle lato senso alberghiere;
- in presenza di contratto di spedalità, quindi, la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti di inadempimento che, per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti e/o collaboratori, a norma dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché anche non alle sue dipendenze, risponde dei fatti dolosi o colposi dei medesimi;
- a questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria, comunque, si avvalga dell'opera di un medico;
- pertanto, la struttura ospedaliera risponde nei confronti del paziente anche delle condotte dolose o colpose del personale, in particolare di quello medico, di cui si avvale, secondo la disciplina dettata dall'art. 1228 c.c., il quale trova fondamento nel rischio, ricadente sul debitore, connaturato all'utilizzazione di terzi nell'adempimento dell'obbligazione;
- in tema di responsabilità contrattuale della struttura, l'attore/paziente danneggiato, ai fini del riparto probatorio, deve: 1) provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale (e pertanto, tendenzialmente, occorre dimostrare il contatto con la struttura e/o con i sanitari), 2) provare l'insorgenza o l'aggravamento della patologia (e pertanto occorre dimostrare la sussistenza di un danno risarcibile), 3) allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato (e pertanto descrivere l'azione/omissione dei sanitari e/o struttura che avrebbe astrattamente comportato il danno lamentato);
- serve l'allegazione di un “inadempimento qualificato”, ossia l'indicazione di un comportamento e/o di una omissione che (astrattamente) possa costituire una causa (o anche una concausa) del danno, che non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno, con la conseguenza che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno;
- sul danneggiato grava, dunque, solo l'onere di allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a porsi come causa o concausa del danno, nella prestazione del medico inserita nella sequenza eziologica da cui è scaturito il lamentato pregiudizio;
- nessun dubbio può, ovviamente, sorgere in relazione all'intervenuto perfezionamento del contratto di spedalità tra l'attrice e l'ospedale di NO Rossano, avvenuto in data 04.04.2013, con l'accettazione della predetta ai fini del ricovero;
- da quel momento, è sorto l'obbligo, in capo ai sanitari della struttura, di utilizzare la diligenza particolarmente qualificata di cui all'art. 1176 c.c.;
- parimenti provato, documentalmente, è l'intervento chirurgico di taglio cesareo, con isterectomia e annessiectomia sinistra, praticato dai sanitari, sulla persona dell'attrice, in data 05.04.2013, quest'ultimo richiamato dall'esame istopatologico;
- indiscutibile è, poi, l'inadempimento e la responsabilità dei danni subiti dall'attrice, dovuta ai fatti gravemente colposi dei sanitari che la ebbero in cura, per come R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 7 di 32
ampiamente descritto nella parte in fatto, nel sottoporla ad un intervento chirurgico demolitivo, non necessario e, quindi, certamente evitabile;
- ci si riferisce al comportamento posto in essere dai sanitari nell'esecuzione dell'atto terapeutico, che ha condotto all'evento lesivo, i quali non hanno gestito in modo adeguato, appropriato, tempestivo e corretto l'emorragia post partum, secondo le modalità e le tempistiche proprie dei Protocolli, Raccomandazione e Linee Guida nazionali ed internazionali;
- alla luce del quadro clinico della signora , (che aveva un sanguinamento Pt_1 modesto, pari ad 1300 cc di sangue), i sanitari avrebbero potuto e dovuto porre in essere tutte le procedure codificate per preservare l'utero e, quindi, la capacità procreativa in una donna in età fertile di 32 anni, applicando o un ballon tamponade che avrebbe risolto il sanguinamento con una probabilità pari al 50% oppure effettuare una sutura compressiva o effettuare un intervento di devascolarizzazione evitando di eseguire, quindi, un intervento demolitivo di isterectomia ed annessiectomia sinistra;
- per effetto degli interventi demolitivi de quibus, vi è stato, altresì, un aggravamento delle condizioni di salute della , avendo la stessa nel corso degli anni dovuto Pt_1 sottoporsi a diversi e successivi interventi chirurgici (salpingectomia destra, lisi di aderenze pelviche dovute ad interventi post-chirurgici e post-infettivi, rimozione laparoscopica destra in presenza di aderenze dovute a pregressi interventi chirurgici), con tutte le conseguenze immaginabili sulla qualità della vita;
- a fronte di questi dati incontrovertibili, è fuori dubbio che i sanitari dell'ospedale di NO Rossano non hanno agito secondo lo standard di diligenza richiesto dalle circostanze del caso concreto, essendo, invero, tangibili elementi da cui arguire una negligenza, imprudenza o imperizia nell'atto operatorio e degli atti preliminari e successivi;
- la prova del nesso causale nei giudizi di responsabilità medica deve seguire la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”;
- nell'ambito della causalità da contatto sociale, il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza (“oltre ogni ragionevole dubbio”), ma è quello civilistico e probabilistico (“più probabile che non”);
- in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari;
- per ritenere sussistente un nesso causale tra l'inadempimento del medico e il danno patito dal paziente, occorre stabilire se, qualora l'inadempimento fosse mancato, quest'ultimo avrebbe conseguito, o avrebbe avuto la possibilità di conseguire, il risultato sperato;
- dunque, si può affermare l'esistenza del nesso causale tra illecito e danno anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio;
- in presenza di più possibili e diverse concause di un medesimo fatto, nessuna delle quali appaia né del tutto inverosimile, né risulti con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto all'evento, è compito del giudice valutare quale di esse appaia “più probabile che non” rispetto alle altre nella determinazione dell'evento, e non già negare l'esistenza della prova del nesso causale, per il solo fatto che il danno sia teoricamente ascrivibile a varie alternative ipotesi;
- quando un evento dannoso sia teoricamente ascrivibile a più cause, solo alcune delle quali implicanti una responsabilità civile, il giudice non può rigettare la domanda di risarcimento per il solo fatto che le possibili cause siano più d'una, ma deve accertare in R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 8 di 32
concreto quale, tra le varie possibili cause, appaia la più probabile e tale giudizio va compiuto non in astratto e in assoluto, ma in concreto e in relazione alla probabilità relativa che ciascuna ipotetica causa può avere rispetto alle altre;
- nel caso di specie, il momento dell'accertamento del nesso di causalità è essenzialmente legato alle modalità e alle cause per cui vi è stato un errore che ha determinato un danno e, in particolare, ci si riferisce essenzialmente al tempo e al modo di trattazione dell'atonia uterina;
ovvero se l'atonia è stata trattata secondo le modalità e le tempistiche dei protocolli in materia e se tutte le cure, gli esami e le terapie adottate dai medici che ebbero in cura la Parrotta, sono state appropriate e corrette, adottate tempestivamente e se furono state messe in atto tutte le condizioni che consentivano di individuare eventuali fattori di rischio e a mettere in atto le dovute precauzioni;
e ancora, se dal punto di vista organizzativo l'ospedale era in possesso di tutti gli strumenti necessari a far fronte alle situazioni imprevedibili;
- non risulta dalla lettura della cartella clinica che siano stati adottati tutti i protocolli in materia di emorragia post partum, atteso che la descrizione dell'intervento è alquanto generica e lacunosa e non sono riportati, in modo dettagliato e preciso, i tempi e le modalità prescritte dai protocolli, dalle raccomandazioni e dalle Linee Guida in materia, stilate dalla società scientifiche nazionali ed internazionali;
- l'aver eseguito un intervento di isterectomia e annessiectomia sinistra, visto il quadro clinico dell'attrice, che faceva propendere per un intervento conservativo e non demolitivo come invece è stato, l'omessa applicazione di adeguate e mirate procedure previste per il trattamento di emorragia post partum, costituiscono elementi cui va eziologicamente connesso l'evento dannoso ripotato dall'attrice;
- un corretto iter terapeutico avrebbe consentito di evitare o comunque, ridurre grandemente, l'isterectomia e l'annessiectomia sinistra secondo il criterio del “più probabile che non”;
- in presenza di un quadro clinico, come quello dell'attrice, che giova precisare, nel corso dell'atto operatorio non presentava né uno scompenso emodinamico in atto, né un quadro di incipiente Coagulazione Intravasale Disseminata (CID), in quanto il sanguinamento insorto dopo l'espletamento del parto mediante taglio cesareo risultava essere di entità moderata (perdita ematica di 1300 cc), tenuto conto della giovane età della stessa, ancora in età fertile, avrebbe dovuto spingere i medici, quanto meno, a porre in essere tutte quelle manovre codificate e prodromiche ad un intervento demolitivo come l'isterectomia e annessiectomia sinistra;
- se i sanitari dello Stabilimento ospedaliero di NO Rossano di fronte ad un sanguinamento post partum come quello presentato dalla avessero applicato o Pt_1 un ballon tamponade che avrebbe risolto il sanguinamento con una probabilità pari al 50% oppure effettuato una sutura compressiva o effettuato un intervento di devascolarizzazione, avrebbero potuto permettere alla donna di preservare l'utero e conseguentemente, di conservare la capacità riproduttiva;
- nessuno dei trattamenti codificati è stato posto in essere dai medici che ebbero in cura la;
Pt_1
- se l'attrice, di 32 anni in buone condizioni di salute, fosse stata assistita secondo il giusto protocollo medico, non avrebbe dovuto subire un'isterectomia e annessiectomia sinistra con tutte i danni sopra descritti;
- ulteriori profili di responsabilità in capo ai sanitari che ebbero in cura l'attrice, sono ravvisabili, altresì, nell'inesatta predisposizione e tenuta della cartella clinica;
- nel caso che ci occupa, infatti, questa è stata redatta in maniera lacunosa, incompleta e addirittura contenente circostanze non veritiere;
- ci si riferisce, in primis, alla descrizione delle modalità con cui sia stata trattata l'emorragia post partum; R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 9 di 32
- in secundis, gli stessi sanitari hanno del tutto omesso di descrivere le modalità dettagliate e gli atti terapeutici specifici per preservare l'utero secondo modi e tempi stabiliti dai protocolli, prima di procedere all'intervento di isterectomia e annessiectomia sinistra e, anzi, proprio con riferimento particolare e specifico a quest'ultimo intervento, i sanitari affermano addirittura il contrario e cioè “… Si procede ad isterectomia secondo tecnica abituale, con conservazione degli annessi”;
- la predetta circostanza è smentita dall'esame istopatologico, a firma del dott. Per_5
il quale nel proprio referto afferma, tra l'altro, “…ovaio sede di corpi
[...] follicolari, tuba nella norma”;
- è evidente, dunque, che i sanitari che sono intervenuti chirurgicamente sulla persona dell'attrice e che hanno, poi, redatto la cartella clinica, hanno riportato una circostanza non veritiera e, come tale, fonte di responsabilità civile;
- la mancata o irregolare tenuta della cartella clinica integra responsabilità civile per la violazione da parte del medico o struttura sanitaria di un obbligo specifico posto a suo carico da una norma giuridica;
- con riferimento alla imperfetta compilazione della cartella clinica, le omissioni imputabili al medico nella redazione della cartella clinica rilevano sia come figura sintomatica di inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale contenuta nell'art. 1176, c. 2, c.c., sia come nesso eziologico presunto, posto che l'imperfetta compilazione della stessa non può, in via di principio, risolversi in danno di colui che vanti un diritto in relazione alla prestazione;
- se la ricostruzione delle modalità e della tempistica della condotta del medico non può giovarsi delle annotazioni contenute nella cartella clinica, a causa della lacunosa redazione della stessa, ne vanno addossati al professionista gli effetti, vuoi attribuendo alle omissioni nella compilazione della cartella il valore nesso eziologico presunto, vuoi ravvisandovi una figura sintomatica di inesatto adempimento, essendo obbligo del medico - ed esplicazione della particolare diligenza richiesta nell'esecuzione delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale ex art. 1176 c.c. - controllare la completezza e l'esattezza delle cartelle cliniche e dei referti allegati;
- parimenti, non risultano presenti all'interno della predetta cartella clinica né il consenso informato all'induzione al travaglio di parto né quello relativo all'adeguatezza della struttura sanitaria presso cui avvenne il ricovero con riferimento ad eventuali complicanze, come poi effettivamente è avvenuto;
- infatti, è dovere del medico di informare anche sulla situazione ospedaliera, la cui omissione si configura come negligenza grave;
- la responsabilità e i doveri del medico non riguardano solo l'attività propria e dell'eventuale “equipe” che a lui risponda, ma si estende allo stato di efficienza e al livello di dotazioni della struttura sanitaria in cui presta la sua attività, e si traduce in un ulteriore dovere di informazione del paziente;
- il consenso informato - personale del paziente o di un proprio familiare - in vista di un intervento chirurgico o di altra terapia specialistica o accertamento diagnostico invasivi, non riguardano soltanto i rischi oggettivi e tecnici in relazione alla situazione soggettiva e allo stato dell'arte della disciplina, ma riguardano anche la concreta, magari momentaneamente carente situazione ospedaliera, in rapporto alle dotazioni e alle attrezzature, e al loro regolare funzionamento, in modo che il paziente possa non soltanto decidere se sottoporsi o meno all'intervento, ma anche se farlo in quella struttura ovvero chiedere di trasferirsi in un'altra;
- l'omessa informazione sul punto può configurare una negligenza grave, della quale il medico risponderà in concorso con l'ospedale sul piano della responsabilità civile, quindi, del risarcimento del danno, ed eventualmente anche sul piano professionale, deontologico-disciplinare; R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 10 di 32
- in relazione alla quantificazione del danno risarcibile a , sulla base della Parte_1 consulenza specialistica medico legale di parte, a firma dei dott.ri e Per_3 Per_4 si evince: - incapacità temporanea assoluta di 90 giorni;
- incapacità temporanea parziale al 50% di 90 giorni - invalidità permanente, intesa come danno alla capacità relazionale del soggetto e quindi come danno alla salute o danno biologico, nella misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) della totale invalidità;
- alla luce di tutto quanto suesposto, si chiede, quale risarcimento dei danni non patrimoniali, morali, psichici, alla serenità familiare, parentali patiti dalla Parrotta, sulla base delle Tabelle di , la liquidazione della somma complessiva che si indica in: - CP_6
€ 266.956,00 quale danno base, con aumento personalizzato max 25% pari ad € 333.695,00 - € 8.820,00 a titolo di invalidità temporanea assoluta al 90% - € 4410,00 a titolo di invalidità parziale al 50% - Totale danno biologico temporaneo 13.230,00; per un totale generale con personalizzazione massima di € 346.925,00 ovvero della maggiore o minore somma che verrà determinata, anche in via equitativa, in considerazione della gravità del danno irreparabile e della compromissione arrecata all'integrità della famiglia. Tanto premesso, la parte attrice ha chiesto a questo Tribunale di: a. accertare e dichiarare la responsabilità dell' , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, nella causazione dell'evento occorso all'attrice in occasione del ricovero ospedaliero, presso la U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia dello Stabilimento Ospedaliero di NO CA (ora NO Rossano) per tutte le motivazioni ampiamente esposte in narrativa;
b. accertare e dichiarare la responsabilità dell' , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, di tutti i danni diretti e riflessi dalla stessa subiti, nessuno escluso, ivi compreso il danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale comunque connessi all'intervento chirurgico per cui è causa eseguito presso la U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia dello Stabilimento Ospedaliero di NO CA, (ora NO Rossano) per tutte le motivazioni ampiamente esposte in narrativa;
c. per l'effetto, condannare dell' , in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti da Parte_1
, nessuno escluso, che si quantificano in € 346.925,00, per come meglio
[...] specificati in narrativa, ovvero in quella maggiore o minore che si riterrà equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto e sino al soddisfo;
d. con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso del C.U., con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori costituiti. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.04.2021 si è costituita l' , in persona legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, eccependo, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo provato il nesso di causalità tra la prestazione sanitaria erogata dalla stessa e i danni lamentati, atteso che il nosocomio di NO, presso il quale l'attrice è stata ricoverata in data 04.04.2013, a causa di algie pelviche e per le cure del caso e dove ha partorito appartiene all' Controparte_4 che è un ente giuridico distinto dall' . La sua difesa ha, altresì, dedotto che: Controparte_5
- in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento, non è l'inadempimento in sé che è oggetto di risarcimento, ma il danno conseguente e ciò comporta che deve essere fornita in concreto la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale con l'inadempimento;
- la prova del danno lamentato e del nesso causale tra lo stesso e l'inadempimento grava sull'attore secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c.; R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 11 di 32
- l'inadempimento del professionista, in relazione alla propria obbligazione, e la conseguente responsabilità dell'ente presso il quale egli presta la propria opera, deve essere valutato alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato inerente lo svolgimento della sua attività professionale, sicché è configurabile un nesso causale tra il suo comportamento, anche omissivo, e il pregiudizio subito da un paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi;
- nella fattispecie in esame, la difesa dell'attore non ha offerto alcuna prova in merito al nesso causale tra l'inadempimento dedotto e il presunto danno conseguito;
- ai fini della causalità materiale, un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. “teoria della condicio sine qua non”), mentre in un secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c., per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite che siano conseguenza immediata e diretta del fatto lesivo (c.d. causalità giuridica), selezionando le conseguenze dannose risarcibili;
- ai fini dell'accertamento della sussistenza e della misura dell'obbligo risarcitorio occorre accertare un duplice nesso causale: quello tra la condotta illecita e la concreta lesione dell'interesse (c.d. causalità materiale), e quello tra quest'ultima e i danni che ne sono derivati (c.d. causalità giuridica);
- nel caso di responsabilità per danno alla salute in ipotesi derivante da colpa del medico, occorre, in primo luogo, stabilire se dalla azione od omissione del medico sia derivata una lesione della salute (causalità materiale), quindi - in caso affermativo - accertare quali conseguenze dannose (in termini di sofferenza, compromissione della validità psicofisica, pregiudizi patrimoniali) ne siano derivate (causalità giuridica);
- l'obbligo risarcitorio sorge, dunque, allorché siano positivamente accertati tre fattori giuridici (condotta, lesione e danno), legati da due nessi causali (causalità materiale tra la condotta e la lesione, causalità giuridica tra quest'ultima ed il danno);
- per quanto riguarda, i criteri di accertamento della colpa, la legge all'art. 5, CP_7 co. 1, stabilisce che il medico nello svolgimento della sua attività «si attiene alle raccomandazioni previste dalle linee guida», e che il giudice, nella determinazione del risarcimento, «tiene conto» del fatto che il medico si sia attenuto a quelle linee guida;
- la legge ha introdotto un sistema di raccolta, catalogazione e aggiornamento delle linee guida: il medico, infatti, dovrà attenersi non già a ogni e qualsiasi linea guida od opinione, ma solo a quelle presenti nel «Sistema nazionale per le linee guida (SNLG)», ovvero un grande archivio gestito dal nel quale tutte le Controparte_8 associazioni professionali, che abbiano ottenuto l'iscrizione in un apposito elenco, avranno diritto di far confluire le leges artis da essi elaborate;
- per effetto della riforma, il primo parametro di valutazione della condotta del medico deve essere la conformità di essa alle linee guida debitamente raccolte nel Sistema nazionale per le linee guida;
- per poter affermare la responsabilità di un medico che a quelle linee guida si sia attenuto, sarà necessario dimostrare che il caso concreto presentava specificità tali da suggerire o addirittura imporre uno scostamento dalle linee guida “ufficiali”;
- nel caso in esame, non vi sono elementi tali da porre in relazione quanto contestato dalla difesa di controparte con violazioni di regole professionali da parte dei sanitari operanti presso il reparto di ginecologia del nosocomio di NO;
- non si può affermare alcuna responsabilità autonoma e diretta della struttura sanitaria convenuta, in quanto il danno subito dall'attrice non è riconducibile ad una inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico;
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- l'azione proposta da parte attrice, a parte i rilievi pregiudiziali appena formulati, è comunque infondata in fatto ed in diritto;
- deve escludersi anche solo la configurabilità del fatto storico così come dedotto dall'attore nel proprio libello introduttivo, in quanto assolutamente non rispondente all'effettivo svolgimento dell'evento per cui è causa;
- nella specie, la difesa di controparte si limita ad offrire una ricostruzione dei fatti generica e priva di sostegno probatorio, quindi, inattendibile;
- invero, l'attore ha l'onere di fornire prova certa del comportamento colposo dell'azienda convenuta, che a suo dire è responsabile dell'evento dannoso;
- la domanda attorea è incentrata sulla supposta responsabilità per colpa medica per condotta imperita, negligente e imprudente dei sanitari della convenuta Controparte_1
che hanno avuto in cura la in occasione del parto avvenuto presso il
[...] Pt_1 nosocomio di NO il 5.04.2013;
- basta una mera lettura della documentazione versata in atti per constatare che si tratta di censure infondate oltre che pretestuose;
- al riguardo, si produce la perizia dei consulenti del P.M. in cui si accerta chiaramente che
“gli elementi che emergono dalla documentazione clinica (peraltro chiara e dettagliata in relazione alle modalità ed ai tempi di insorgenza della complicanza e delle conseguenti decisioni terapeutiche) inducono ad affermare che gli operatori sanitari che ebbero in cura la sig.ra agirono nel pieno rispetto delle regole dell'arte, Pt_1 fronteggiando la grave improvvisa complicanza emorragica nei tempi e nei modi previsti;
riuscendo anche per questo a salvare la vita della paziente pur a prezzo dell'inevitabile asportazione dell'utero”;
- il danno lamentato dall'odierno istante non è ascrivibile alla negligenza e/o imperizia e/o imprudenza della comparente azienda sanitaria, la quale ha posto in essere un comportamento adeguato;
- in mancanza della dovuta rigorosa prova sul comportamento colposo dei sanitari dell' , la pretesa attorea dovrà essere ovviamente rigettata con tutte le Controparte_4 conseguenti declaratorie accessorie;
- la parte attrice opera una quantificazione del danno sommaria e non motivata, risultando così la domanda giudiziale incerta e generica anche in ordine al quantum e perciò affetta da nullità, ai sensi dell'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c., richiamati dall'art. 164, co. 4, c.p.c.;
- l'indicazione del danno così come formulata dalla parte istante appare carente ed inadeguata, oltre che priva riscontri medici;
- la documentazione depositata dalla difesa attorea, in quanto atto di parte, non costituisce prova in ordine ad un effettivo riscontro del danno patito dall'attore;
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, voglia l'adito giudice ridurre la pretesa risarcitoria avversa, anche allo scopo di evitare eventuali tentativi speculatori ai danni della comparente azienda. Ciò posto, l' ha chiesto a questo Controparte_1 Tribunale di: a. accertare la carenza di legittimazione passiva dell' e per l'effetto Controparte_4 dichiararne l'estromissione dal presente giudizio;
b. rigettare la domanda attorea nei confronti dell' poiché infondata in Controparte_4 fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
c. nella denegata ipotesi di accoglimento della medesima domanda, accertare la responsabilità dell' nella produzione dell'evento lesivo e per l'effetto CP_5 condannarla al ristoro dei danni subiti dall'attore; d. in via gradata, accertare il concorso della condotta dei sanitari dell' nella Controparte_5 produzione dell'evento lesivo, determinarne il grado della colpa e per l'effetto ridurre R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 13 di 32
proporzionalmente quanto l' fosse condannata a pagare in favore Controparte_4 dell'attore; e. sempre con vittoria di spese e competenze di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., depositate le relative memorie, disposta ed espletata CTU medico-legale sulla persona di , le parti hanno precisato le Parte_1 conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti di parte e nei verbali di causa, chiedendone l'accoglimento con vittoria di compensi e di spese. La causa è stata, quindi, assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. In quella sede, la parte attrice ha insistito nella richiesta di rinnovazione della CTU.
2. In rito. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva spiegata dall' convenuta. Controparte_1 Nel presente giudizio, infatti, correttamente è stata convenuta l' , atteso che Controparte_4
l'attrice ha espressamente allegato l'inadempimento - nel corso dell'intervento di taglio cesareo cui è stata sottoposta in data 05.04.2013 - dei sanitari della struttura ospedaliera di NO-Rossano, la quale, per come emerso dagli atti ed espressamente riferito dalla stessa convenuta nel proprio atto di costituzione, appartiene all' . Controparte_4 Non è, invece, stato allegato alcun inadempimento dei sanitari dell' Controparte_3
che pure ebbero in cura l'attrice, dapprima, a seguito delle complicanze post-operatorie
[...] Co sofferte dalla medesima per le quali è stata ricoverata presso l'U.O. e, Controparte_9 successivamente, in occasione di altri interventi chirurgici. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva è, pertanto, infondata.
3. La domanda attorea e il thema decidendum del presente giudizio. 3.1. La parte attrice agisce in giudizio per l'accertamento della responsabilità, dell'
[...]
per i danni dalla stessa subiti, per negligenza nelle cure prestate nei Controparte_1 suoi confronti dai sanitari dell'ospedale di NO-Rossano, in occasione dell'intervento chirurgico di taglio cesareo eseguito in data 05.04.2013, concludendo per la condanna della medesima al risarcimento di tutti i danni subiti, nella misura complessiva di € 346.925,00 (comprensivi di danno morale) o nella somma ritenuta di giustizia. Come noto, nei giudizi di responsabilità civile da colpa medica la scelta del legittimato passivo contro cui agire è rimessa al paziente danneggiato;
pertanto, la domanda risarcitoria rivolta nei confronti della sola è stata correttamente proposta da , Controparte_4 Parte_1 essendo la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria coobbligati solidali nei confronti del paziente (creditore), ai sensi degli articoli 1228, 1292 e 2055 c.c., a prescindere dalla eventuale diversità del titolo di responsabilità dei due soggetti. 3.2. L'attrice deduce la negligenza e l'imperizia del personale sanitario dell'Ospedale di NO-Rossano, in quanto, secondo la prospettazione evidenziata sin dall'atto introduttivo, i sanitari errarono nella gestione dell'emorragia post partum verificatasi nel corso dell'intervento di taglio cesareo, sottoponendo la paziente a isterectomia e annessiectomia sinistra (quest'ultima neppure riportata nella cartella clinica) in difformità a quanto previsto dalle linee guida della buona pratica medica per il trattamento dell'atonia uterina. A causa dell'inadeguato trattamento medico prestato dal personale sanitario dell' CP_4 convenuta, ossia della scelta dei sanitari di non adottare un approccio conservativo degli organi riproduttivi, la avrebbe riportato danni biologici gravi, quali incapacità a procreare, Pt_1 asportazione ovaio sinistro, sindrome ansioso depressiva, turba funzionale caratterizzata da incontinenza urinaria da sforzo e problemi afferenti all'ambito uro-ginecologico, che hanno comportato il ricorso, negli anni successivi, ad ulteriori interventi chirurgici. Inoltre, secondo la narrazione dei fatti offerta dall'attrice, i medici della struttura ospedaliera sarebbero, altresì, responsabili per omissione dell'obbligo dell'informativa della paziente in ordine R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 14 di 32
all'induzione al travaglio di parto - trattamento eseguito prima del ricorso al taglio cesareo - e all'adeguatezza della struttura sanitaria con riferimento ad eventuali complicanze, nonché per l'errata tenuta della cartella clinica. In tal modo la parte attrice ha delimitato il petitum e la causa petendi della propria pretesa, dal momento che – vale rammentare – l'individuazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda avente ad oggetto diritti eterodeterminati rileva per l'identificazione dei termini oggettivi e soggettivi di essa, con la conseguente necessità di una espressa indicazione dei fatti storici sui quali è fondata la causa petendi, non essendo sufficiente una mera attività narrativa senza esplicitazione di quali fatti rappresentano la ragione della domanda (cfr. Cass. Civ. n. 10577 del 2018, proprio in materia di responsabilità medica). Ad ogni modo, prima di affrontare la soluzione delle problematiche sottese al caso di specie, vanno premesse alcune considerazioni di carattere generale in materia di responsabilità civile nell'ambito dell'attività medica.
4. La natura della responsabilità e le norme applicabili. 4.1. Preliminarmente, va richiamata la giurisprudenza consolidatasi in materia di responsabilità sanitaria, nonché valutata l'incidenza che sulla stessa può assumere la legge del 17.03.2017 n. 24 (c.d. legge Gelli), entrata in vigore il 1° aprile 2017, che a breve distanza dalla c.d. legge LD (art. 3, comma 1, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge dì conversione 8 novembre 2012, n. 189) ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria. E, invero, sin dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 577 del 2008, il regime della responsabilità della struttura sanitaria – unica convenuta in questo giudizio - è stato strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità” e che può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, non è mutato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass. Civ. n. 27285 del 2013). L'art. 7 della c.d. Legge Gelli, infatti, ha pienamente recepito tale indirizzo giurisprudenziale prevedendo, al primo comma, che «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose», ed estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina. Da ciò deriva che, non essendo intervenuto il legislatore in senso innovativo, non si pone - a tacer d'altro - alcuna questione di diritto intertemporale in materia di responsabilità della struttura sanitaria. 4.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi sin dagli ultimi anni dello scorso millennio, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal personale della struttura (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella dell'ausiliario vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 15 di 32
comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con l'ausiliario, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c.., della violazione di siffatto obbligo. Per quanto specificamente riguarda la responsabilità della struttura sanitaria, la distinzione delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario assume rilievo classificatorio con riguardo al contenuto della prestazione di volta in volta erogata, ma ad essa non corrisponde un diverso titolo di responsabilità, in quanto l'inadempimento delle prime, al pari di quello delle seconde, si traduce nella violazione della medesima regola contrattuale stipulata tra le parti e consistente nel contratto di spedalità. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, lo stesso riferimento all'art. 1228 c.c. (quale regola che “aggancia” la responsabilità della struttura, per l'inadempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto la prestazione sanitaria in senso stretto, ai fatti dolosi o colposi del personale sanitario), va inteso, non già nel senso in cui tradizionalmente è stata intesa la fattispecie della responsabilità per il fatto degli ausiliari (quale fattispecie di responsabilità oggettiva per fatto altrui), bensì nel senso di responsabilità per fatto proprio e, dunque, soggettiva e diretta (v. Cass. Civ. n. 28987 del 2019); ciò, sul rilievo che la distinzione tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario si mostra imprecisa sia per eccesso che per difetto, atteso, da un lato, che tutte le obbligazioni della struttura, quale formazione entificata, vengono adempiute per il tramite delle persone fisiche che agiscono per essa;
e considerato, dall'altro lato, che le condotte del personale sanitario, ove riguardate come fatti di adempimento o di inadempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di spedalità, vanno imputate non alle persone fisiche che ne sono autrici, bensì direttamente alla struttura sanitaria. Per quanto, invece, specificamente concerne la responsabilità del professionista sanitario operante in una struttura pubblica, la costruzione giurisprudenziale del contatto sociale, ad una attenta analisi dogmatica, è certamente strumentale al risarcimento dei c.d. danni contrattuali da inadempimento in senso proprio. Ma, d'altro canto, si traduce in una estensione soggettiva della responsabilità contrattuale (non del debito) in capo all'ausiliario del debitore (il quale – secondo la regola generale – non dovrebbe rispondere personalmente dell'inadempimento della parte contraente l'obbligazione, giusta l'art. 1228 c.c.).
5. La prova dell'illecito, del nesso causale e del danno. Più in dettaglio va esaminato il regime dell'onere della prova dell'illecito, del nesso di causalità e del danno. 5.1. Dalla natura contrattuale della responsabilità discende una applicazione (invero temperata e tarata sulle peculiarità della responsabilità sanitaria) dei più generali principi affermati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha, poi, confermato, con la nota sentenza n. 577 del 2008 l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica prevedendo che «in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante». Ciò comporta che «l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 16 di 32
efficiente alla produzione del danno», gravando sul debitore la prova o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno. Da un lato, dunque, il paziente danneggiato ha l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la condotta del personale, nonché di allegare la colpa del medico;
dall'altro, quest'ultimo dovrà dimostrare che l'insuccesso rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile è dipeso da causa a sé non imputabile (tra le tante Cass. Civ. n. 21021 del 2014; Cass. Civ. n. 17143 del 2012). In altri termini, è onere del paziente provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria (e, quindi, il nesso causale con essa), restando a carico del medico o della struttura sanitaria la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento (cfr. Cass. Civ. n. 28989 del 2019; Cass. Civ. n. 21177 del 2015; Cass. Civ. n. 17413 del 2012; Cass. Civ. n. 12274 del 2011; Cass. Civ. n. 4210 del 2004). 5.2. Il nesso causale tra la prestazione professionale eseguita e il danno lamentato, in quanto fatto costitutivo della domanda risarcitoria, deve essere provato dalla parte attrice (con mirabile approfondimento in ordine ai rapporti tra inadempimento, causalità e danno, cfr. Cass. Civ. n. 28991 del 2019). Alla luce della evoluzione della giurisprudenza si è, infatti, meglio chiarito che spetta all'attore danneggiato provare non solo il contratto e l'aggravamento della situazione patologica, ma anche il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ. n. 16366 del 2018; da ultimo sentenza di San Martino del settembre 2019). Con la conseguenza che se la causa rimane incerta, la domanda deve essere finanche rigettata (cfr. Cass. Civ. Sent. n.29315 del 2017, secondo cui “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata”). Quanto al criterio del “più probabile che non”, si rammenta che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 576 del 2008, scrutinando una ipotesi di responsabilità extracontrattuale, hanno affrontato non solo la complessa questione del nesso di causalità da condotta omissiva, ma hanno anche individuato i principi regolatori generali della materia, riferibili sia a condotte attive che passive, applicabili nel processo civile e nel processo penale, enunciando il principio di diritto, secondo il quale «In tema di responsabilità civile aquilana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preferenza dell'evidenza o “del più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”». In altri termini, ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità aquiliana, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, in applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 c.p., ritengono che un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 17 di 32
desumibile dall'art. 41 c.p., comma 2, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quella similare della cd. regolarità causale (ex multis: Cass. Civ. n. 4791 del 2007; Cass. Civ. n. 15384 del 2006; Cass. Civ. n. 21020 del 2006). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata - con cui va integrata la teoria della “condicio sine qua non” - a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante” (di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un. n. 581 del 2008). 5.3. Si tratta di un approfondimento che merita riflessione. Ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta, attiva o omissiva, che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. La valutazione della prevedibilità obiettiva deve compiersi ex ante, nel momento in cui la condotta è stata posta in essere, operandosi una “prognosi postuma”, nel senso che si deve accertare se, al momento in cui è avvenuta l'azione, era del tutto imprevedibile che ne sarebbe potuta discendere una data conseguenza. Tale prevedibilità obiettiva va esaminata in astratto e non in concreto ed il metro di valutazione da adottare non è quello della conoscenza dell'uomo medio, ma quello delle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale). In altri termini ciò che rileva è che l'evento sia prevedibile non da parte dell'agente, ma secondo regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento. Il principio della regolarità causale diviene la misura della relazione probabilistica in astratto (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento ed evento dannoso (nesso causale) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale andrà più propriamente ad iscriversi entro l'elemento soggettivo (la colpevolezza). Si tratta di assunto pacificamente condiviso (da ultimo anche Cass. Civ. n. 28991 del 2019 sullo scopo della norma violata e sull'aumento del rischio tipico), che ha, ad avviso del Tribunale, enorme pregio. In primo luogo, coglie appieno la necessità per cui anche il giudizio di causalità, che scorge il legame e le connessioni tra i fatti, è relativo e, inevitabilmente, condizionato dal fattore temporale, che lo compenetra e desacralizza. L'eziologia dei fatti e delle loro connessioni, in base a cognizioni scientifiche, non disvela ciò che è immutabile ed eterno in natura, ma coglie rapporti di causalità secondo una scienza di carattere umano, come tale mutevole e variabile a seconda del periodo storico e delle cognizioni dell'epoca in cui si compie l'analisi, suscettibile, quindi, di essere approfondita e/o rivalutata in tempi diversi. In secondo luogo, evidenzia l'importanza, quindi, che il collegamento eziologico sia valutato sulla base delle cognizioni scientifiche del tempo in cui si è verificata la condotta. Infatti, il nesso causale è utile, sotto il profilo giuridico, non già a valutare un mero collegamento R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 18 di 32
naturalistico tra fatti, ma ad operare una imputazione dell'evento dannoso, al fine di un giudizio di responsabilità. Come correttamente rilevato dalla Suprema Corte (cfr. S.U. n. 576 del 2008) [“se l'accertamento della prevedibilità dell'evento, ai fini della regolarità causale fosse effettuato ex post, il nesso causale sarebbe rimesso alla variabile del tempo intercorrente tra il fatto dannoso ed il suo accertamento, nel senso che quanto maggiore è quel tempo tanto maggiore è la possibilità di sviluppo delle conoscenze scientifiche e quindi dell'accertamento positivo del nesso causale (con la conseguenza illogica che della lunghezza del processo, segnatamente nelle fattispecie a responsabilità oggettiva, potrebbe giovarsi l'attore, sul quale grava l'onere della prova del nesso causale)”]. Con tali precisazioni e gli opportuni adattamenti, le sezioni unite giungono alla conclusione che i principi generali che regolano la causalità in materia penale, delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale, sono applicabili anche in materia civile poiché non è possibile introdurre o creare regole diverse da quelle di cui l'ordinamento già dispone Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. un. n. 581 del 2008), stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (nel medesimo senso vedi anche Cass. Civ. n. 21619 del 2007). Ciò rappresenta, del resto, il logico corollario del generale principio dell'autonomia del giudizio civile da quello penale, sicché nel giudizio civile è necessaria un'autonoma valutazione delle prove e l'adozione dei diversi principi civilistici sopra richiamati di valutazione probatoria (vedi sul punto Cass. Civ. n. 10285 del 2009; Cass. Civ. n. 11293 del 2005). In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 867 del 2008; Cass. civ. n. 19133 del 2004). Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito dei sanitari avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale. Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto. 5.4. Occorre integrare l'analisi evidenziando che, con specifico riferimento alla causalità omissiva, l'omissione di un certo comportamento rileva solo allorquando una data condotta sia imposta da una norma di legge (omissione specifica), ovvero sia da considerarsi doverosa in considerazione della posizione assunta dal soggetto al quale si addebita l'omissione che implichi un suo dovere d'intervento (omissione generica), in funzione dell'impedimento poi verificatosi. Ne consegue che prima di procedere al giudizio relativo al nesso causale occorre individuare l'obbligo, cioè quel dovere generico o specifico di tenere la condotta omessa imposto al soggetto;
in assenza, non è possibile apprezzare l'omissione del comportamento sul piano causale. R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 19 di 32
Ai fini dell'accertamento del rapporto di causalità omissiva, poi, deve essere operato il riferimento al criterio controfattuale, la cui formula dovrà essere strutturata in modo tale da accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato. Il concetto di omissione giuridicamente rilevante postula, infatti, una relazione con un modello alternativo di comportamento attivo, specifico ed imposto dall'ordinamento, che, in chiave euristica, deve essere dapprima ricercato. Nella omissione colposa, poi, il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto, dovendosi, quindi, accertare se il danno sia concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire. Inoltre, non può mai riconoscersi la responsabilità per omissione quando il comportamento omesso, ove fosse stato tenuto, non avrebbe, comunque, impedito l'evento (o non lo avrebbe ritardato). E ciò perché l'omissione di un comportamento dovuto non è di per sé un comportamento antigiuridico, ma lo diventa solo laddove sia causa di danno: se la condotta, laddove tenuta, non elimini, comunque, il danno non vi è nesso di causalità tra omissione ed evento. 5.5. In una visione più ampia, si tratta di approdi coerenti anche con il principio generale per cui nell'illecito civile il nesso causale da accertare sia duplice (tra le tante Cass. Civ. n. 23328 del 2019). L'illecito civile ha una struttura diversa da quello penale, dove occorre accertare se la condotta umana abbia prodotto l'evento che costituisce il fatto-reato. Nell'ambito di responsabilità civile, invece, tale verifica è insufficiente, poiché occorre accertare anche se da quella lesione siano derivate conseguenze pregiudizievoli. In sede civile, infatti, la lesione dell'interesse protetto non costituisce il danno, ma la causa del danno. E la struttura dell'illecito civile non si esaurisce con l' “eventus-damni”, e cioè con la violazione del diritto o dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma richiede altresì per la insorgenza della responsabilità (con la relativa corrispondente venuta ad esistenza, da un lato, del credito del danneggiato, avente ad oggetto la pretesa risarcitoria della perdita subita e, dall'altro, della obbligazione del responsabile, avente ad oggetto la prestazione reintegratoria - in forma specifica o per equivalente - della “deminutio” cagionata al danneggiato) della prova della esistenza di una
“determinata conseguenza pregiudizievole” di natura patrimoniale o non patrimoniale, ricollegabile
- secondo un nesso di diretta immediatezza ex art. 1223 c.c. – all' “eventum-damni” (cfr. Corte Cass. Ordinanza n. 907 del 2018 e Cass. civ. Ord. n. 5807 del 2019, entrambe con riferimento al danno parentale da perdita del congiunto - id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31233 del 2018; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 11203 del 2019 - entrambe relative al danno da lesione di diritto assoluto -; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7594 del 2018 - in tema di danno da lesione di diritto della personalità -; id. Sez. 3, Sentenza n. 15240 del 2014 - in tema di danno derivante da violazione della privacy). Pertanto, in ambito civile occorre sostanzialmente accertare due nessi di causalità: quello tra la condotta illecita e la lesione dell'interesse e quello, successivo, tra la lesione dell'interesse e il danno risarcibile. La prima verifica attiene alla causalità materiale e trova disciplina negli articoli 40 e 41 del codice penale, mentre la seconda riguarda la causalità giuridica e si fonda sull'articolo 1223 c.c. La causalità materiale o causalità fondativa è quella che fonda la responsabilità, mentre la causalità giuridica è quella descrittiva della responsabilità. Ove ricorra la prima è possibile parlare di illecito, ove sussista anche la seconda è configurabile anche il danno. È pertanto necessario per l'accertamento dell'obbligo risarcitorio il positivo accertamento di entrambi i profili che riguardano la condotta, la lesione e il danno. R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 20 di 32
Per la causalità materiale, in ambito civilistico e sul piano della prova, opera il criterio – come già esposto in precedenza - della preponderanza dell'evidenza ovvero del “più probabile che non” (Cass. Civ. S.U. n. 581 del 2008) inteso sotto il profilo della probabilità anche logica, oltre che statistica. Per la causalità giuridica che riguarda il rapporto dell'interesse leso dal fatto illecito e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate, occorre fare riferimento alla regola stabilita dall'articolo 1223 c.c. che consente il risarcimento dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Il filtro dell'articolo 1223 c.c. prevede la risarcibilità della sola causalità immediata e diretta, da valutare sulla base dei medesimi parametri della preponderanza dell'evidenza (più probabile che non). Occorre, infatti, distinguere la relazione eziologica “tra condotta ed evento lesivo”, che deve essere indagata sul piano della cd. “causalità materiale” (che richiede la copertura di leggi scientifiche o statistiche, o della applicazione del principio di conseguenzialità logica espresso dalla teoria cd. della causalità adeguata articolata in base alla “causa prevalente” ovvero alla causa “più probabile che non”, e che trova fondamento normativo negli artt. 40 e 41 c.p. e nell'art. 1227 c.c., comma 1) dalla relazione eziologica “tra evento-lesivo e conseguenze dannose”, che va invece indagata sul piano della cd. “causalità giuridica” (ossia applicando il criterio di regolarità inteso come riconoscibilità della perdita di capacità o della perdita patrimoniale tra le ipotizzabili situazioni che possono attendersi - secondo un criterio di vicinanza fondato sull' “id quod prelumque accidit” - da quel determinato evento lesivo, e che trova fondamento giuridico nell'art. 1223 c.c., rimanendo, quindi, escluse quelle sole situazioni che si caratterizzano per l'assoluta abnormità o per la eccezionale sproporzione della loro dimensione - art. 1225 c.c. che pone a carico del responsabile anche queste ultime in caso di condotta dolosa). L'accoglimento d'una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento di due nessi di causalità (così testualmente Cass. Civ. 28986 del 2019): a) il nesso tra la condotta e l'evento di danno - inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato -, o nesso di causalità materiale;
b) il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica. L'accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità ed a chi vada imputata;
l'accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento. Il nesso di causalità materiale è, dunque, un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità; il nesso di causalità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento. L'accertamento del nesso di causalità materiale, in definitiva, va compiuto in base all'art. 41 c.p. L'accertamento del nesso di causalità giuridica ha una funzione ben diversa: delimitare l'area del danno risarcibile. Sotto questo aspetto spetterà al giudice, dopo avere accertato la causalità materiale e la colpa dell'offensore, stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dall'evento di danno (la lesione del diritto), costituiscano conseguenza “immediata e diretta” di quello, e quali no, comparando le condizioni del danneggiato precedenti l'illecito, quelle successive all'evento imputabile, e quelle che si sarebbero determinate a prescindere da questo. In definitiva, il sistema della legge (gli artt. 40 e 41 c.p. da un lato, l'art. 1223 c.c. dall'altro) impone la distinzione tra l'imputazione causale dell'evento di danno e la successiva indagine volta all'individuazione e quantificazione delle singole conseguenze pregiudizievoli. Il principio di causalità giuridica (art. 1223 c.c.) impone di espungere dal novero delle conseguenze dannose risarcibili quelle preesistenti all'infortunio, e che il nesso di causalità giuridica tra evento lesivo e conseguenze dannose risarcibili va accertato:
- sul piano del criterio di giudizio, con l'accertamento controfattuale: e cioè ipotizzando quale sarebbe potuta essere la condizione di salute della vittima, al momento della liquidazione, se R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 21 di 32
l'illecito non ci fosse stato (ex multis, Cass. Civ. Ord. n. 23197 del 2018; Cass. Civ. Sent. n. 47 del 2017; Cass. civ. n. 2085 del 2012);
- sul piano della prova, con la regola c.d. della “preponderanza dell'evidenza”, e cioè valutando se tra l'evento lesivo e le conseguenze dannose da esso causate sussista un legame probabilistico "relativo": se, cioè, tra tutte le cause astrattamente idonee a produrre il danno, l'evento lesivo rappresenti la meno improbabile nel caso specifico (ex multis, Cass. Civ. n. 25112 del 2017 e Cass. Civ. n. 25113 del 2017). 5.6. Si tratta – è bene evidenziare – di approdi concernenti il doppio nesso di causalità (una relativa l'evento pregiudizievole, l'altra concernente il danno conseguenziale) comuni ad ogni fattispecie di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione tra causalità ed imputazione (v. in motivazione Cass. Civ. 28992 del 2019). Anche in ambito contrattuale, infatti, lo sviluppo della fattispecie illecita dannosa prevede un nesso causale tra l'inadempimento della obbligazione (errore nella esecuzione della prestazione professionale) e l'evento lesivo della salute (determinazione o aggravamento dello stato patologico) nonché un ulteriore nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno conseguenza (invalidità temporanea o permanente derivata). 5.7. Infine, quanto al profilo della diligenza nell'esercizio di una prestazione medica, occorre dare conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di onere della prova e colpa in riferimento ai problemi di speciale difficoltà. Secondo la giurisprudenza tradizionale devono essere applicate, sia per il medico sia per l'ente (vedi Cass. Civ. n. 6386 del 2001) le norme che regolano la responsabilità in esecuzione di un contratto d'opera professionale e, in particolare, il disposto di cui all'art. 2236 c.c. a mente del quale la responsabilità per danni derivante dall'inesatto adempimento della prestazione professionale che ci si è obbligati a compiere è limitata alle ipotesi di dolo o colpa grave unicamente se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà. La giurisprudenza ha, però, correttamente precisato che la limitazione di responsabilità del medico ai casi di dolo e colpa grave attiene esclusivamente alla perizia necessaria appunto per la soluzione dei problemi tecnici di particolare difficoltà, ma non ai danni causati per imprudenza o negligenza rispetto alle quali la limitazione di responsabilità non sussisteva anche con riferimento agli interventi particolarmente difficili (vedi ex plurimis Cass. Civ. 4852 del 1999: “il medico, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale, è tenuto alla diligenza specifica del debitore qualificato ex art. 1176 c.c., comma 2, e come tale è obbligato al rispetto di tutte le regole e di tutti gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica. Pertanto, il medico che per omissione di diligenza o inadeguata preparazione provochi un danno nell'esecuzione della propria prestazione professionale risponde anche per colpa lieve atteso che la limitazione di responsabilità alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, di cui all'art. 2236 c.c., si applica esclusivamente ai casi di particolare complessità tecnica e dunque attiene unicamente al requisito della perizia e non invece a quelli della negligenza e imprudenza”). In altri termini, la limitazione della responsabilità del medico alle sole ipotesi di dolo o colpa grave si applica, secondo tale orientamento, unicamente alle ipotesi che trascendono la preparazione media, ovvero perché la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato con sufficienza ovvero non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare. Tanto premesso, accertata la esistenza del nesso causale, secondo un orientamento tradizionale e ormai superato, l'onere probatorio in ordine alla esistenza del profilo soggettivo della colpa variava a seconda che l'esecuzione dell'intervento fosse facile e abituale, ovvero implicasse la soluzione di problemi di particolare complessità: in base a tale orientamento se l'intervento era di facile o routinaria esecuzione si applicava il principio della “res ipsa loquitur” con la conseguenza che il medico per superare la presunzione di colpa a suo carico – colpa che, come detto non soffre limitazioni in tali casi - doveva dimostrare che l'insuccesso dell'operazione non è dipeso da un difetto di diligenza proprio;
se l'intervento era di difficile esecuzione, era il paziente a dover R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 22 di 32
dimostrare il dolo o la colpa grave del medico ex art. 2236 c.c. (vedi ex plurimis Cass. Civ. n. 598 del 1999). Tali posizioni, come accennato, hanno subito nel tempo una importante evoluzione. È, infatti, stata superata dalla giurisprudenza la distinzione tra intervento routinario o di difficile esecuzione con specifico riferimento all'onere della prova;
il regime della prova è, infatti, sempre il medesimo, dovendo il creditore allegare l'inadempimento che è considerato “qualificato” in caso di intervento difficile, e dimostrare il nesso di causalità, mentre sarà il sanitario a dover dimostrare sempre il suo diligente adempimento [vedi anche Cass. Civ. n. 12362 del 2006: “In tema di responsabilità professionale del medico - chirurgo, sussistendo un rapporto contrattuale (quand'anche fondato sul solo contatto sociale), in base alla regola di cui all'art. 1218 cod. civ. il paziente ha l'onere di allegare l'inesattezza dell'inadempimento, non la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico”]. In definitiva, quindi, per ottenere il risarcimento il creditore danneggiato deve limitarsi ad allegare l'inadempimento, che deve essere specifico, dimostrare il nesso di causalità, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento e, dunque, l'assenza di colpa propria o del personale preposto alla struttura, secondo il paradigma tipico di cui all'art. 1218 c.c. In altri termini, il paziente danneggiato che chiede il risarcimento deve limitarsi a provare il contratto con la struttura sanitaria (o il “contatto sociale” con il medico), l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione, il nesso di causalità; al paziente-creditore basterà allegare un inadempimento del debitore che sia “qualificato”, cioè astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato: starà poi al debitore dimostrare che l'inadempimento non c'è stato o che, pur esistendo, esso non è stato rilevante sotto il profilo eziologico (Cass. Civ. n. 24791 del 2008 nonché Cass. Civ. n. 15993 del 2011, secondo cui “In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”) o provando, ancora, che l'inesatto/mancato adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. In punto, dunque, di responsabilità del medico e della struttura sanitaria e di onere della prova, la posizione della giurisprudenza è ormai precisa. 5.8. Ovviamente la diligenza va misurata sulla base dell'art. 1176 c.c. e l'impossibilità della prestazione per una causa non imputabile secondo il paradigma dell'art. 1218 c.c. Ne consegue che l'assenza di una colpa tecnicamente intesa – nella sua base normativo oggettiva – sussisterà ove l'operatore si sia uniformato alle regole della scienza medica previste per casi simili e le peculiarità del caso concreto non avrebbero giustificato un contegno diverso. Ovvero quando le c.d. complicanze o l'insuccesso dell'intervento/trattamento siano dipesi non dalla diligente prestazione professionale, ma da un evento imprevedibile e, quindi, inevitabile. Del resto, oggetto della prestazione medica non è lo stato di salute in termini di guarigione o di impedimento della sopravvenienza dell'aggravamento o di nuove patologie, ma un comportamento idoneo per il conseguimento di un risultato utile. E il parametro per valutare se c'è stato inadempimento della obbligazione professionale è fornito pur sempre dall'art. 1176 c.c. La guarigione o l'impedimento della sopravvenienza dell'aggravamento o di nuove patologie dipendono troppo poco dalla volontà del medico e dalla collaborazione del malato perché possano essere dedotte in obbligazione. L'obbligazione, quindi, resta quella di diligenza professionale (cfr. Cass. Civ. n. 28991 del 2019). E la valutazione va sempre compiuta ex ante, al momento della prestazione o della omissione. Non è sufficiente, quindi, l'inadempimento, ma deve trattarsi di un inadempimento R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 23 di 32
colposo, che ricorre quando il medico si comporta in maniera diversa da come si sarebbe comportato un agente modello. 5.9. Vale soggiungere, secondo le più evolute teorie che limano la imputazione obiettiva dell'evento in un contesto di complessità post-moderna, che per meglio ricostruire la responsabilità nell'esercizio di una prestazione sanitaria non può non delinearsi ex ante l'area del rischio consentito. Si vuol dire che la imputazione colposa del medico, che è una delle colpe speciali o professionali proprie delle attività giuridicamente autorizzate perché socialmente utili anche se per loro natura rischiose, ha come caratteristica principale l'inosservanza delle regole di condotta – le leges artis – che delimitano l'area e il perimetro del rischio consentito. Infatti, tali regole cautelari sono commisurate al parametro del modello di agente, dell'homo eiusdem professionis et condicionis, arricchito dalle eventuali conoscenze dell'agente concreto. Regole cautelari che, come tali, sono idonee a prevenire ed evitare l'evento lesivo o, meglio, la concretizzazione del rischio che l'ordinamento intende evitare. All'interno dell'area del rischio consentito – e, quindi, nel pieno rispetto delle leges artis, con gli opportuni adattamenti al caso concreto – l'evento dannoso, pur astrattamente realizzabile, non è riconducibile causalmente alla condotta del medico (che, quindi, non sarà in colpa), ma al rischio insito in una attività intrinsecamente pericolosa e accettata dall'ordinamento perché socialmente utile. Oltre l'area del rischio consentito, si apre, invece, la strada per la imputazione colposa del medico, il quale, violando le regole cautelari che avrebbero impedito il realizzarsi dell'evento lesivo, ha concorso a determinare con la sua condotta colposa il fatto dannoso, concretizzando proprio quello specifico rischio che la norma cautelare astratta mirava ad evitare. È questa, ad avviso del Tribunale, la più evoluta ricostruzione che consente di allocare rischi e danni anche in ambito civilistico e che valorizza anche la c.d. causalità della colpa evocata dall'art. 43 c.p. In sostanza, il medico risponderà per colpa solo dei danni prevedibili e prevenibili mediante l'osservanza delle leges artis, non anche di quelli, pur prevedibili, ma verificatisi nonostante la fedele osservanza delle regole tecniche, trattandosi, in tale ultimo caso, di concretizzazione di un rischio consentito che l'ordinamento si è accollato nel momento in cui ha autorizzato l'attività rischiosa. 5.10. E il riferimento, anche temporale, per segnare le delimitazioni di tali sfere non può, come sopra chiarito, che essere quello della diligenza qualificata e delle leges artis esistenti in base alle conoscenze tecnico scientifiche del momento (cfr. Cass. Civ. 20806 del 2009).
6. Nel merito In applicazione dei principi sopra delineati devono essere risolte le questioni poste nel caso di specie. 6.1. Come già sopra emerso, è pacifico che l'attore, in materia di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria debba provare, in primo luogo, l'esistenza del contratto o del contatto sociale con la struttura o con i sanitari. Sotto tale profilo, il fatto non solo è emerso pacificamente dalla istruttoria espletata, ma non è neppure specificamente contestato. In secondo luogo, l'attore deve provare l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, quale evento lesivo prodottosi per effetto della condotta altrui. In terzo luogo, deve allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato;
pertanto, egli è onerato di descrivere in maniera specifica l'azione o l'omissione dei sanitari o della struttura che avrebbe causato l'evento lesivo prodottosi. È indispensabile, come già anticipato, l'allegazione di un inadempimento qualificato, ossia l'indicazione di un comportamento e/o di una omissione che possa costituire causa o concausa del danno. Il paziente ha, infatti, l'onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 24 di 32
come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (Cass. Civ. n. 15993 del 2011). Infine, l'attore è onerato della prova del nesso causale tra l'inadempimento della obbligazione (errore nella esecuzione della prestazione professionale) e l'evento lesivo (determinazione o aggravamento dello stato patologico), nonché di quello tra evento dannoso e conseguenze pregiudizievoli sofferte (danno conseguenza). Per le ragioni sopra esposte in tema di rischio consentito e causalità della colpa, è altresì necessario che il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postuli pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché l'art. 1228 c.c. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (cfr. in tal senso, anche Cass. civ. n. 5846 del 2007). Ciò posto, quindi, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni dei sanitari dipendenti dell' convenuta e le lesioni subite da Controparte_1 Parte_1 ; b) se la condotta dei sanitari dell' sia stata conforme alle “leges artis” e alla
[...] CP_4 diligenza dell'“homo eiusdem generis et condicionis”, misurando, quindi, se l'evento dannoso verificatosi sia concretizzazione proprio del rischio che la norma cautelare violata intendeva evitare. L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle “leges artis”. Ovviamente, come sopra esposto, tale asserzione deve tener conto, poi, delle complesse interferenze che si innestano tra il nesso di causalità e la colpa, anche ai fini della imputazione obiettiva dell'evento. 6.2. Da una attenta disamina della documentazione in atti, delle cartelle cliniche e degli accertamenti del collegio peritale nominato dal Tribunale si evince che:
- in data 04.04.2013, alla quarantesima settimana di gestazione, lamentando Parte_1 algie pelviche, è stata ricoverata presso l'U.O. di ostetricia e ginecologia di NO-Rossano con diagnosi di “gravidanza a termine”;
- il giorno successivo (05.04.2013), alle ore 7:30, in assenza di contrazioni, è stato indotto il travaglio mediante somministrazione del farmaco “Propess”;
- alle ore 16:30 è stato eseguito taglio cesareo e, dopo la nascita del feto (ore 17:05), al termine della sutura della breccia uterina, è stata riscontrata un'emorragia, resistente a presidi meccanici e farmacologici, e la paziente è stata sottoposta a isterectomia totale e annessiectomia sinistra (quest'ultima non riportata in cartella clinica, ma risultante dall'esame istopatologico del 10.04.2013 in atti). Circa quattro anni dopo, a causa del perdurare di dolori e sintomi infiammatori, Parte_1
si è, poi, sottoposta, in data 18.10.2017, a intervento chirurgico di “salpingectomia destra
[...] per ascesso tubo ovarico destro, secondario a salpingite cronica” e, in data 23.10.2018, a intervento di “enucleazione di cisti endometriosica e di sierocele di destra, (adesiolisi) lisi laparoscopiche di aderenze delle ovaie e tube, rimozione laparoscopica dell'ovaio residuo” presso il P.O. dell'Annunziata di CP_1 6.3. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte attrice, qualificando così petitum e causa petendi della presente domanda, lamenta sostanzialmente che i sanitari dell'
[...]
non avrebbero operato diligentemente nel corso dell'intervento di taglio Controparte_10 cesareo del 5.04.2013, errando nell'intervenire sull'emorragia post partum con isterectomia totale e annessiectomia sinistra, così determinando esiti lesivi in capo alla paziente, quali incapacità a procreare dell'attrice, ancora in età fertile (32 anni), asportazione dell'ovaio sinistro, disturbi in ambito uro-ginecologico e disturbi psichici incidenti anche sulla vita di relazione e afferenti anche alla sfera sessuale. R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 25 di 32
A causa dell'inadeguatezza delle cure prestate e, dunque, dell'errata scelta dell'intervento per arrestare il processo emorragico innescatosi nel corso dell'intervento di taglio cesareo, l'attrice avrebbe, quindi, riportato una inabilità temporanea totale di 90 giorni e parziale di 90 giorni, con postumi permanenti pari al 40%. Tanto premesso, esaminati gli atti di causa e le risultanze istruttorie - in particolare, le risultanze della CTU medico-legale a firma dei dott.ri specialista in medicina legale, Persona_6 e specialista in ostetricia e ginecologia, consulenti tecnici d'ufficio nominati in Persona_7 corso di causa, assolutamente rigorose sul piano logico-scientifico, prive di lacune o contraddizioni e, dunque, pienamente condivisibili – deve ritenersi che la domanda della parte attrice meriti parziale accoglimento, in quanto sorretta da un adeguato riscontro probatorio. 6.4. In primo luogo, sotto il profilo dell'imputazione colposa dell'evento, è stato riscontrato che le cure prestate dai sanitari dell'U.O. di Ostetricia dell'ospedale di NO- CP_11 Rossano, in occasione dell'intervento chirurgico di taglio cesareo, e l'iter clinico-diagnostico- chirurgico seguito – per come risultanti dalla compiuta istruttoria – non sono risultati pienamente corretti e conformi alle regole dell'arte medica con riferimento alla gestione della complicanza operatoria verificatasi, ed è, altresì, emerso che il peggioramento delle condizioni di salute della paziente, con particolare riferimento alle lesioni post-operatorie dovute all'asportazione dell'ovaio sinistro, sia eziologicamente riconducibile, almeno in parte, alla condotta dei sanitari medesimi. In particolare, nel corso del giudizio è risultato, in maniera inequivocabile, che le cure prestate dai sanitari dell'ospedale di NO-Rossano sono state inadeguate alla gravità della complicanza post partum insorta, atteso che, mentre l'asportazione dell'utero è stato un intervento necessario per risolvere l'emorragia uterina, l'asportazione dell'ovaio sinistro non è, invece, risultata necessaria e, quindi, conforme alle leges artis, essendo stata posta in essere in assenza di condizioni patologiche degli annessi. Pertanto, non essendosi i sanitari attenuti alle leges artis, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, possono ritenersi provati l'inadempimento e il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari dell' dell'ospedale di NO-Rossano e l'aggravarsi del Controparte_12 quadro clinico della paziente, la quale ha riportato postumi anatomo-funzionali più gravi, e precisamente una ulteriore lesione post-chirurgica, dovuta all'annessiectomia sinistra, che si sarebbe evitata adottando un approccio più conservativo e adeguato alla gestione della complicanza post partum, ossia ricorrendo solo all'asportazione dell'utero. L'incapacità procreandi, pure residuata all'attrice all'esito dell'intervento del 5.04.2013, invece, essendo direttamente connessa all'isterectomia, considerata, nella fattispecie, intervento salva vita, non è imputabile a inadempimento dei sanitari. Di contro, attesa la genericità assertiva delle deduzioni attoree e la lacunosità probatoria, difetta qualunque nesso di causalità tra l'intervento di taglio cesareo con isterectomia e annessiectomia sinistra e l'insorgenza degli ulteriori disturbi lamentati dall'attrice, quali sindrome ansioso depressiva, incontinenza urinaria da sforzo e altri problemi afferenti all'ambito uro- ginecologico, per i quali ha fatto ricorso – circa quattro anni dopo – a ulteriori Parte_1 interventi chirurgici. Sul punto, dirimenti sono le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici medico-legali nell'elaborato peritale, logicamente, scientificamente e analiticamente argomentato, alla luce delle indagini espletate e della documentazione allegata. È opportuno osservare che, nelle valutazioni di profili di responsabilità medica, la CTU è, di norma, consulenza percipiente, a causa delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo per la comprensione dei fatti, ma per la rilevabilità stessa di questi, che anche solo per essere individuati necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche, atteso che, proprio gli accertamenti in sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale (Cass. Civ. n. 5487 del 2019, Cass. Civ. n. 22225 del 2014). R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 26 di 32
Gli ausiliari del giudice hanno evidenziato che nel corso dell'intervento di taglio cesareo cui
è stata sottoposta in data 05.04.2013, dopo la nascita del feto e al termine della Parte_1 sutura della breccia uterina si è verificata un'emorragia post partum, trattata mediante isterectomia totale e annessiectomia sinistra, attesa la resistenza a presidi meccanici e farmacologici e conseguente sospetto di ingravescente CID. I consulenti d'ufficio, dopo aver descritto e analizzato la successione degli interventi oggetto di causa e la condizione clinica della paziente, hanno accertato, innanzitutto, la correttezza della condotta dei sanitari nel trattamento della complicanza post partum mediante l'intervento di isterectomia, affermando che “Pur derogando dalle LG in proposito (Emorragia Post Partum LG AOGOI) che avrebbero dovuto prevedere il ricorso a tecniche alternative all'isterectomia, l'asportazione dell'utero nel caso di specie è da ritenere intervento salva-vita attesa l'incipiente Cont CID e che l' è tra le prime cause di mortalità materna”; mentre hanno ritenuto, imperita la condotta dei sanitari con riferimento all'asportazione dell'ovaio sinistro in corso di isterectomia post partum, rilevando che “l'asportazione della gonade sana non era né giustificata né tanto meno indicata”, e che la stessa “non trovava indicazione e come tale è censurabile quale condotta chirurgica imperita da parte dei sanitari”. In particolare, i dott.ri e hanno ritenuto censurabile l'operato dei sanitari Per_6 Per_7 dell' soltanto in relazione all'annessiectomia della gonade sana, definendo Controparte_4
“ingiustificato l'aver asportato anche l'ovaio di sn in corso di isterectomia post partum”, osservando, invece, quanto all'eseguita isterectomia, che “Se è pur vero che furono omesse le misure alternative all'isterectomia previste dalle LG, ragionando in termini controfattuali i vari tentativi potenzialmente esperibili (suture compressive B-Lynch, legatura arteria ipogastrica, embolizzazione delle arterie uterine) avevano rispetto all'asportazione dell'utero tassi di successo inferiori e quindi non vi era certezza di risoluzione della criticità clinica non di meno trascurando le complicanze legate ad alcune delle tecniche anzi citate (possibile rischio di lesione delle vene ipogastriche e delle arterie glutee nella legatura dell'arteria ipogastrica)”. Il Collegio peritale ha, quindi, concluso affermando che “Allo stato attuale residua un'incapacità procreandi in considerazione dell'asportazione dell'utero (non imputabile ad
“errore” medico) e una riduzione del potenziale riproduttivo attesa la ingiustificata asportazione di una gonade (imputabile a condotta imperita da parte dei sanitari)”. I consulenti d'ufficio hanno, quindi, accertato la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività prestata dai sanitari dell'ospedale di NO-Rossano, risultata inadeguata in relazione alle condizioni della paziente e alla gravità della complicanza insorta – atteso che per il trattamento dell'emorragia post partum era stata eseguita isterectomia, ritenuta adeguata al caso di specie, nonché intervento salva vita - e l'aggravamento dello stato di salute dell'attrice, seppur soltanto in termini di lesione post-chirurgica più grave. Pertanto, gli ausiliari del giudice hanno concluso riconoscendo che l'errato trattamento chirurgico – asportazione ingiustificata di gonade sana - è stato causa diretta di maggiori postumi anatomo-funzionali, rispetto a quelli che sarebbero residuati in capo all'attrice nel caso del solo intervento di isterectomia, da solo adeguato e sufficiente alla risoluzione della complicanza post partum sofferta da . Parte_1 Con riguardo agli ulteriori postumi lamentati dall'attrice, invece, il Collegio peritale ha ritenuto non sussistano né conseguenze a breve e medio termine collegate all'intervento chirurgico, i cui esiti sono ben stabilizzati, né reliquati psicologici o sofferenza psichica connessi alla perdita dell'organo riproduttivo. Questo Giudice reputa di condividere appieno le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal Collegio peritale nominato, in quanto motivate in modo logico, scientifico ed analitico e fondate sulle indagini espletate e sulla documentazione allegata. Non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia – come nel caso di specie - tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 27 di 32
l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 1815 del 2015; Cass. civ. n. 282 del 2009). Del resto, le osservazioni alla relazione di CTU, formulate dai consulenti tecnici di parte attrice, relative ad una diversa valutazione della condotta dei sanitari dell'U.O. Controparte_12 del P.O. di NO-Rossano nel trattamento della complicanza post parto sofferta
[...] dall'attrice, ritenuta non conforme alle linee guida che prescrivono un trattamento più conservativo, come il ballon tamponade, la sutura compressiva oppure un intervento di devascolarizzazione pelvica, più indicati nel caso in questione in quanto avrebbero permesso alla donna di preservare l'utero e conseguentemente la capacità di procreare, non colgono per nulla nel segno. Infatti, come già rilevato dallo stesso Collegio peritale, il ricorso a tecniche alternative all'isterectomia, pure previste dalle linee guida per il trattamento dell'emorragia post partum e che sono comunque a rischio di complicanze, avevano, rispetto all'asportazione dell'utero, tassi di successo inferiori e, quindi, non vi era certezza di risoluzione dell'emergenza ostetrica verificatasi;
inoltre, tenuto conto che “l'EPP è una delle cause più frequenti di mortalità e morbidità nella popolazione ostetrica a livello globale, responsabile di circa un quarto delle morti materne all'anno e rappresentando la prima causa di morte materna nel mondo”, i consulenti tecnici hanno precisato che “nella EPP è mandatorio intervenire nella cosiddetta “golden hour” (letteralmente ora d'oro) ovvero il periodo di tempo che va da pochi minuti al massimo di un'ora durante il quale vi è la più alta probabilità che un pronto intervento è in grado di aumentare la probabilità di sopravvivenza della paziente”. 6.5. Deve, quindi, ritenersi soddisfatto il requisito del “più probabile che non” in riferimento al collegamento causale del peggioramento della condizione patologia dell'attrice – con riferimento ai soli postumi anatomo-funzionali per asportazione dell'ovaio sinistro - con la condotta colposa dei sanitari del presidio ospedaliero di NO-Rossano. Quanto al profilo della colpa, in applicazione dei suesposti principi di diritto, l'
[...]
convenuta, che ne era onerata, non ha, da parte sua, dimostrato che alcun rimprovero di CP_1 scarsa diligenza o imperizia poteva essere elevato nei confronti dei sanitari dell' Controparte_12 dell'ospedale di NO CA o che, pur essendovi stata un'errata condotta
[...] medica da parte degli stessi, questa non ha avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno. 6.6. Di conseguenza, deve ritenersi i suindicati esiti lesivi sofferti da , Parte_1 conseguenti all'aggravarsi del suo quadro clinico, sono eziologicamente imputabili alla condotta dei sanitari della dell'ospedale di NO-Rossano, atteso che è Controparte_12 CP_11 stata riscontrata una relazione causale diretta tra i maggiori postumi anatomo-funzionali riportati dall'attrice all'esito dell'intervento del 5.04.2013 (asportazione della gonade sinistra) e la condotta dei sanitari che la ebbero in cura. Inoltre, per come emerso dalla compiuta istruttoria, se la complicanza post partum sofferta dall'attrice fosse stata adeguatamente trattata nella sua gravità – con l'adozione di un approccio conservativo degli annessi - le lesioni post-chirurgiche sarebbero state meno severe. Pertanto, provato il nesso causale tra la condotta colposa (asportazione gonade sana) e l'evento lesivo (postumi anatomo-funzionali) e allegando, poi, l'altrui inadempimento, non vi è dubbio che l'attrice abbia correttamente assolto al proprio onere probatorio, gravando invece, sul debitore (odierno convenuto) l'onere di provare che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale per una causa esterna imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza (arg. ex art. 1218 c.c. e 1176 c.c.). R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 28 di 32
Ma non vi è alcuna prova né che – nel trattamento chirurgico della complicanza post partum
- il personale sanitario si sia conformato alle leges artis o, meglio, alle regole di comune prudenza richieste né che l'evento sia riconducibile ad una causa esterna imprevedibile. Pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
nei confronti della convenuta deve essere accolta,
[...] Controparte_1 nei limiti di seguito indicati. 6.7. Quanto all'ulteriore profilo di inadempienza, pure dedotto dalla parte attrice, inerente all'omissione dell'obbligo informativo da parte dei sanitari dell' convenuta, in ordine CP_4 all'induzione farmacologica del travaglio di parto - trattamento eseguito prima del ricorso al taglio cesareo - e all'adeguatezza della struttura sanitaria con riferimento ad eventuali complicanze, deve rilevarsi che l'acquisizione da parte del medico del consenso informato – secondo i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità - costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente (Cass. Civ. n. 2854 del 2015; Cass. Civ. n. 11950 del 2013). In particolare, la responsabilità del sanitario, in caso di violazione dell'obbligo del consenso informato, sorge:
- dalla condotta omissiva tenuta in relazione all'adempimento dell'obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto;
- dal verificarsi in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa, o di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente (danno alla salute) o un danno da lesione del diritto alla autodeterminazione, ma solo ove sussistente un serio pregiudizio autonomo e diverso da quello alla salute. Il consenso informato, infatti, attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e, quindi, alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (anche quest'ultima non potendo, peraltro, in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: art. 32, 2° comma, Cost.); mentre il trattamento medico terapeutico ha riguardo alla tutela del diverso diritto fondamentale alla salute (ex art. 32, 1° comma, Cost.). Tuttavia, affinché l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente sia rilevante ai fini risarcitori, è necessario che il paziente dia prova dell'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto all'autodeterminazione e che tali pregiudizi non siano futili, non si traducano, cioè, in meri disagi o fastidi, dovendo superare la soglia minima di tollerabilità (secondo l'insegnamento di cui a Cass. Civ. Sezioni Unite n. 26972 del 2008 e Cass. Civ. n. 26975 del 2008 che esprimono il principio per cui il diritto leso, per essere oggetto di tutela risarcitoria, deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità). Grava, dunque, grava sul paziente l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la lesione del suo diritto alla autodeterminazione e la lesione della salute derivante da una prevedibile conseguenza di un intervento medico correttamente eseguito ma non correttamente assentito dal paziente (dovendo il paziente provare, anche mediante presunzioni, che ove adeguatamente informato avrebbe rifiutato l'intervento), nonché la sussistenza del danno derivante dalla mancata informazione, danno declinabile sia in termini di lesione del diritto alla salute (per le conseguenze invalidanti derivate dall'intervento) sia in termini di lesione del diritto all'autodeterminazione (purché ne sia derivato un pregiudizio non patrimoniale di apprezzabile entità). Ebbene, sotto tale profilo, la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice non è meritevole di accoglimento. La stessa, invero, sconta una intrinseca genericità assertiva, dal momento che nulla viene precisato – nei rigorosi termini di preclusione scanditi dal codice di rito – in ordine agli effettivi pregiudizi (danno alla salute e/o lesione del diritto all'autodeterminazione) che sarebbero derivati dall'omessa informazione e, quindi, al nesso di causalità. R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 29 di 32
, infatti, si è limitata a dedurre genericamente che “non risultano presenti Parte_1 all'interno della predetta cartella clinica né il consenso informato all'induzione al travaglio di parto né quello relativo all'adeguatezza della struttura sanitaria presso cui avvenne il ricovero con riferimento ad eventuali complicanze” (pag. 18 atto di citazione), senza nulla allegare in relazione alle conseguenze pregiudizievoli derivate dalle predette omissioni. Inoltre, il danno alla salute è stato ricondotto dall'attrice, esclusivamente, all'intervento chirurgico di taglio cesareo e al trattamento dell'emergenza ostetrica (cfr. atto di citazione e memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.:
“l'evento dannoso subito dalla signora e, per cui oggi è causa, è solo ed esclusivamente Pt_1 conseguenza dell'intervento di isterectomia ed annessiectomia sinistra praticato durante il ricovero presso l'ospedale di NO dal 4 al 5 Aprile 2013, giorno in cui, appunto, poi, avveniva il parto”, quindi, non all'induzione farmacologica del travaglio, né alle cure post-operatorie per le quali è stata trasferita presso il P.O di CP_1 Alla genericità assertiva corrisponde, poi, una evidente lacunosità probatoria, dal momento che la non ha formulato istanze istruttorie sul punto, limitandosi alla produzione in atti Pt_1 della cartella clinica relativa al ricovero presso l'ospedale di NO Rossano. Sotto il profilo del danno da inadempimento dell'obbligo di informativa del paziente, pertanto, la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice è infondata e deve essere rigettata.
7. Il risarcimento del danno. Come già precisato, la necessità del doppio nesso di causalità (materiale e giuridica) che governa il sistema della responsabilità civile, trova spazio anche in ambito contrattuale, con riferimento alle obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni professionali. Occorre, ora, indagare il nesso sussistente tra l'evento lesivo e le conseguenze non patrimoniali lesive subite, selezionando quelle ristorabili quali danno conseguenza. Ovviamente, la lesione alla integrità psicofisica non rappresenta il danno, ma solo un presupposto del danno: quest'ultimo, giuridicamente, consiste in una menomazione suscettibile di accertamento medico-legale, la quale, a sua volta, si sia tradotta in una forzosa rinuncia. 7.1. Anche sotto tale profilo, il Tribunale reputa di condividere appieno le considerazioni svolte dal nominato collegio peritale e le conclusioni raggiunte dai dottori e Per_6 Per_7
Gli ausiliari del giudice, infatti, sono giunti alle conclusioni riassunte al termine della relazione tecnica, dopo aver visitato l'attrice ed esaminato la documentazione sanitaria prodotta in atti, verificando la sussistenza – anche se soltanto in parte - delle conseguenze pregiudizievoli Cont lamentate dall'attrice e la connessione causale delle stesse con la condotta dei sanitari dell' convenuta, secondo i criteri medico-legali del nesso di causalità. I consulenti hanno affermato che, pur non comportando una maggiore durata dell'invalidità temporanea della paziente, l'errata asportazione dell'ovaio sinistro è stata causa diretta di postumi anatomo-funzionali più gravi, rispetto a quelli che sarebbero residuati in capo all'attrice qualora l'emorragia post partum fosse stata idoneamente trattata con isterectomia con conservazione degli annessi. I dott.ri e hanno, infatti, riscontrato che “L'inadeguato trattamento, che ha Per_6 Per_7 comportato l'ingiustificata asportazione di una gonade e imputabile a condotta imperita, ha comportato la riduzione del potenziale riproduttivo, valutabile in ossequio alle indicazioni emergenti dalla disamina dei barrems valutativi comunemente in uso nella pratica medico legale, nella misura dell'8%”; “L'inadeguato trattamento chirurgico, così come precedentemente rilevato, non ha comportato un allungamento del periodo di inabilità totale e/o parziale”; “L'obiettività ginecologica attuale evidenzia esiti ben stabilizzati dell'atto chirurgico ed è quindi presumibile l'assenza di sequele breve e medio termine”; “Non è sembrato essere evidenti reliquati psicologici o sofferenza psichica connessi alla perdita dell'organo riproduttivo (utero) anche in considerazione della parità paziente e di un processo riproduttivo già completato”. R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 30 di 32
Il nominato Collegio peritale ha, quindi, accertato e quantificato il danno biologico, inteso come alterazione peggiorativa della vita di relazione della paziente, e l'invalidità permanente nella misura del 8%. Quanto all'inabilità temporanea, invece, i consulenti d'ufficio hanno ritenuto che l'asportazione dell'ovaio sinistro in corso di isterectomia post partum non ha comportato un periodo di inabilità totale e/o parziale maggiore. Rispetto alla diversa misura del danno biologico, invece, richiesta da parte attrice, ci si deve, in questa sede, limitare ad osservare che le ragioni per cui va ritenuta condivisibile la congruamente motivata C.T.U. sono già state sufficientemente illustrate, per cui non è necessario soffermarsi sulle diverse valutazioni. 7.2. Si rileva, poi, che la menomazione dell'integrità psicofisica in sé considerata generalmente si liquida equitativamente, come voce ontologicamente unitaria;
tale lesione integra il c.d. “danno biologico”, dotato, secondo la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, di un significato così totalizzante da far rifluire in esso numerose figure di danno, in passato considerate autonome, quali il danno estetico, il danno alla vita di relazione etc. A tanto si aggiunga che, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza, il risarcimento ipotizzato deve essere parametrato all'età dell'infortunato atteso che occorre ristorare il pregiudizio subito non solo nel suo profilo statico (corrispondente alla lesione fisiologica in sé considerata), ma anche dinamico (e proiettato negli anni di effettiva sopravvivenza), in quanto e se incidente sulle utilità della vita e sulle corrispondenti occupazioni quotidiane. Per liquidare il danno alla persona vanno applicate, quindi, le tabelle di cui all'art. 139 del d.lgs. 209/2005, così come da ultimo aggiornate con il D.M. 18 luglio 2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2025. I nuovi importi decorrono dal mese di aprile 2025. Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura dell'8%, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età di 32 anni della danneggiata (nata in data [...]) al momento del fatto (05.04.2013), appare equo determinare il quantum debeatur dovuto per il danno residuato alla parte attrice, nella somma astratta di € 14.404,76 per i postumi permanenti, importo già rivalutato alla attualità. Per le motivazioni suesposte, nulla va, invece, riconosciuto a titolo di invalidità temporanea. Peraltro, va verificato se tale danno vada personalizzato. Ebbene, in tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un fatto costitutivo della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ. n. 24471 del 2014). E, secondo i più recenti approdi della Suprema Corte, il danno permanente alla salute va liquidato nella misura indicata dal grado percentuale di invalidità permanente previsto dalla legge, dal momento che il danno dinamico relazionale è già compreso nella liquidazione del danno biologico, salvo conseguenze straordinarie. In presenza, quindi, di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). Infatti, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Civ. 28988 del 2019; Cass. Civ. n. 23778 del 2014; Cass. Civ. n. 24471 del 2014). R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 31 di 32
Nel caso di specie nessuna allegazione specifica ha posto in essere la difesa di Parte_1
entro i termini per la formazione delle preclusioni assertive, al fine di giustificare
[...] l'applicazione della personalizzazione in aumento dell'importo standard. Nulla può, dunque, essere riconosciuto a questo titolo. Nessuna somma, poi, deve essere liquidata a titolo di danno morale. Benché, infatti, il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, sia astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni micropermanenti, esso deve essere allegato nella sua consistenza e provato dal soggetto danneggiato, non potendosi ammettere automatismi basati, in particolare, sull'ipotizzabilità di un danno in re ipsa pari ad una quota proporzionale del valore del danno biologico (solo, infatti, in presenza di prova da parte del danneggiato circa la sofferenza morale conseguente al fatto, può ricorrersi al metodo percentuale come parametro equitativo di liquidazione: cfr. Cass. Civ. n. 3260 del 2016 e Cass. Civ. n. 23469 del 2018). Qualunque componente di danno non patrimoniale, inoltre, può essere considerata risarcibile solo se non futile, ovvero non consistita in meri disagi o fastidi e tale da superare la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale (Cass. Civ. n. 29206 del 2019). Considerandosi, pertanto, le carenze assertive nel caso specifico (posto che non è stato specificato in che modo il danno morale si sarebbe estrinsecato nel caso di specie), ma anche il carattere lieve delle lesioni fisiche riportate e l'impossibilità, in mancanza di prova specifica, di presumere da esse una sofferenza soggettiva di particolare intensità ristorabile, non può riconoscersi l'ulteriore voce di danno pretesa dalla Parrotta. Pertanto, andrebbero riconosciuti a € 14.404,76 a titolo di postumi Parte_1 permanenti, importo già rivalutato all'attualità per effetto della applicazione delle tabelle vigenti per la liquidazione.
8. Liquidazione del danno. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro, dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio (in questo senso tra le tante Cass., SS. UU. n. 1712 del 1995, nonché Cass. Civ. n. 2796 del 2000). Può farsi ricorso, quindi, al tasso legale degli interessi per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui il danneggiato ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite. Tali interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dovranno calcolarsi – trattandosi di risarcimento conseguente ad un inadempimento di obbligazione non avente ab origine natura pecuniaria - con riferimento all'arco temporale intercorso tra la data dell'inadempimento e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data del fatto (05.04.2013) e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, con divieto di anatocismo (si veda per l'adottato metodo di liquidazione la già citata Cass. civ., Sez. Un. n. 1712 del 1995). Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ. n. 10884 del 2007; Cass. civ. n. 13463 del 1999). Si rammenta, del resto, che rivalutazione ed interessi compensativi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono R.G. n. 1769 del 2020 - Pag. 32 di 32
ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (cfr. Cass. Civ. n. 20943 del 2009; Cass. civ. n. 15711 del 2019; con specifico riferimento all'inadempimento contrattale Cass. civ. n. 10193 del 2010, relativamente agli interessi;
Cass. Civ. n. 5843 del 2010, relativamente alla svalutazione monetaria).
9. Il regime delle spese. La complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, la natura della presente controversia, l'esito della stessa - considerato che la domanda attorea è stata accolta solo in parte ed in misura notevolmente inferiore rispetto alle conclusioni formulate dalla parte attrice, nonché l'oggettiva difficoltà di accertamento dei fatti dedotti in giudizio, costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., ad eccezione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, da porsi definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. ACCOGLIE parzialmente la domanda risarcitoria proposta da e, per Parte_1
l'effetto, CONDANNA la convenuta Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...] parte attrice della somma di € 14.404,76, già rivalutata alla attualità, oltre interessi al tasso annuo legale ex art. 1284 c.c., decorrenti dalla data del fatto (05.04.2013) e calcolati sul valore delle somme devalutate (come precisate in parte motiva) alla data suindicata e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità, fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo, secondo il procedimento descritto in parte motiva;
B. COMPENSA integralmente le spese di lite;
C. PONE definitivamente a carico della parte convenuta le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 09.04.2023; D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 8 dicembre 2025 Il Giudice dott. Alessandro Caronia