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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 09/02/2026, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1848/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LORENZO SABRINA, Presidente e Relatore
MANTINI MARGHERITA, UD
SALARI TE, UD
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7575/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249133613617000 TRIBUTI 2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180079245630000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200034477214000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200034477214000 IVA-ALTRO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200187265702000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230084030080000 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230116213845000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230194594649000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230194594750000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi all'adita Corte, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l' intimazione di pagamento n. 09720249133613617/000 notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data
01.02.2025 con la quale le veniva ingiunto di pagare l'importo di € 38.790,87 portato dalle seguenti cartelle di pagamento: 09720180079245630000, 09720200034477214000, 09720200187265702000,
09720230084030080000, 09720230116213845000, 09720230194594649000, 09720230194594750000.
A sostegno del ricorso deduceva di non aver ricevuto le cartelle di pagamento sottese e prodromiche dell'intimazione di pagamento;
quanto alla cartella di pagamento n. 09720200034477214000, per complessivi € 21.597,06, eccepiva la non debenza degli importi richiesti avendo la ricorrente usufruito della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione in vigore dal 1 gennaio 2000 al
30 giugno 2022 (la cd. Rottamazione - quater) e dunque estinto il debito attraverso il versamento delle rate scadute relative all'importo richiesto;
eccepiva la prescrizione degli asseriti crediti vantati nelle cartelle di pagamento n. 09720200187265702000, n. 09720230116213845000, n.
0972018007924563000 e n. 09720230084030080000 e, comunque, la non debenza degli importi richiesti.
Si costituiva in giudizio la Regione Lazio che, quanto alla cartella n. 09720230116213845000, afferente l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'annualità 2021 riguardante il veicolo targato Targa_1, rappresentava che, in base alle risultanze di cui alla corrispondente Visura A.C.I. – P.R.A., e alle ulteriori rilevazioni acquisite all'interno della Piattaforma Informatica Aci – Sinta (Sistema Integrato
Tasse Automobilistiche), è emerso che la Sig.ra Ricorrente_1 risulta essere stata intestataria del veicolo targato Targa_1 a far data dal 05/11/2013 e fino al 24/04/2017. Tuttavia, solo in data 08/05/2023, è stata data effettiva “pubblicità legale” alla lamentata perdita di possesso del precitato veicolo, formalizzata con trascrizione della denuncia di perdita del possesso per furto, quest'ultima avvenuta, però, tardivamente, soltanto in data 08/05/2023. Concludeva che la ricorrente non è fiscalmente tenuta alla corresponsione del bollo auto per i periodi successivi al 24/04/2017, dunque per il periodo tributario pertinente l'annualità 2021. Ciò in considerazione dell'effettiva validità legale della perdita di possesso del veicolo targato Targa_1 che ha comunque efficacia retroattiva a decorrere dalla data del 24/04/2017. Chiedeva, dunque, dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in relazione all'impugnata cartella di pagamento n.
09720230116213845000, con la consequenziale predisposizione da parte dell' Amministrazione, in via di autotutela ed in virtù di quanto previsto dall'art. 2 quater del D.L. n. 564 del 30 settembre 1994, del relativo discarico e sgravio delle somme richieste nella Cartella de qua.
L'Agenzia delle Entrate di Riscossione si costituiva in giudizio eccependo la nullità e/o inammissibilità del ricorso, non essendo specificato l'avviso di accertamento avverso cui è indirizzata la presente impugnazione, non consentendo alle parti resistenti di svolgere adeguatamente le proprie difese. Circa i presunti vizi concernenti la formazione dei ruoli, eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'agente per la riscossione che non può essere, infatti, chiamato a rispondere di un'attività di esclusiva competenza dell'ente impositore e non può (e non deve) svolgere alcuna indagine in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli, non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'ente impositore;
l'inammissibilità del ricorso perché proposto nei confronti di pretese divenute definitive ed inoppugnabili per la mancata contestazione, nei termini prescritti, delle cartelle di pagamento presupposte, tutte regolarmente notificate e mai impugnate dalla contribuente, come risulta dalla documentazione prodotta in atti. Circa l'asserita adesione alla definizione agevolata, osservava che, pur avendo aderito alla cd. rottamazione quater, la contribuente è decaduta dai benefici di legge concessi alla Definizione Agevolata
a causa della irregolare e mancata corresponsione degli importi dovuti alle scadenze prescritte. Si opponeva all'eccezione di prescrizione atteso che il corso della prescrizione è stato interrotto con la notifica dei seguenti atti: - 03.02.2020 con la notifica dell'intimazione di pagamento N.
09720199055527872000, mai impugnata dalla contribuente, con riferimento alla cartella N.
09720180079245630000; - il 25.11.2022 con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. alle 09776202200011211000, mai impugnata dalla contribuente, con riferimento alla cartella n. 09720200034477214000; cartelle N. 09720180079245630000 e N. - il 02.05.2023 con la notifica dell'intimazione di pagamento N., mai impugnata dalla contribuente, con riferimento alle suindicate cartelle N. 09720180079245630000, N. 09720200034477214000 e N. 09720200187265702000; - il
17.07.2023 con la notifica dell'intimazione di pagamento N., mai impugnata dalla contribuente (all. 17), con riferimento alle suindicate cartelle N. 09720180079245630000, N. 09720200034477214000, N.
09720200187265702000 e N. 09720230084030080000.
Con memorie illustrative la ricorrente chiedeva, quanto alla cartella n. 09720230116213845000, afferente l'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'annualità 2021 riguardante il veicolo targato Targa_1 la condanna della Regione Lazio e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite. Ribadiva, poi, che tutte, indistintamente, le cartelle de quibus sono state consegnate al portiere e non all'interessata. Richiamava sul punto l'insegnamento delle Sezioni Unite, sentenza n.
10012/2021, “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per la temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza / inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata stessa”. Aggiungeva che la cartella di pagamento n. 09720200034477214000, notificata il
13 ottobre 2021 fa parte di quelle che hanno usufruito della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione, in vigore dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022 (la c.d. rottamazione quater) e, pertanto, non è esigibile. Ribadiva, infine, che il termine prescrizionale è, in tutti i casi, quinquennale e non decennale.
Con memorie illustrative l' Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva che, quanto alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, dovrà necessariamente essere valutata la condotta processuale della contribuente che ha taciuto in ordine alla circostanza relativa alla decadenza dalla definizione agevolata con riferimento alla sottostante cartella di pagamento N. 09720200034477214000 per l'importo di
€ 21.597,06. All'udienza del 15 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha provato, producendo la copia della notifica delle cartelle sottostanti all'atto impugnato, che effettivamente le predette sono state notificate tutte correttamente. Quanto alla cartella- N.- 09720180079245630000 notificata in data 08.10.2019 avente ad oggetto spese di giudizio ed eventuali 2011 ex art.15 dlgs n.546/92, la stessa è stata notificata al portiere dal messo notificatore che ha poi inviato la racc.ta il 10.10.2018 dall'Ufficio postale (timbro), il cui contenuto viene indicato nel documento prodotto dove si dice che è stata notificata al portiere. Quanto alla cartella n.
09720200034477214000 notificata in data 13.10.2021 avente ad oggetto somme dovute ex art.36 bis del
D.P.R n. 600/73. dichiarazione modello UNICO/2016 presentata per il periodo d'imposta 2015, è stata notificata al portiere dal messo notificatore che ha poi inviato la racc.ta il 14.02.2022.
Ebbene, entrambe le notifiche sono rituali atteso che, come ribadito recentemente dalla Cassazione (v.
Cass. Sez. V, Ord. del 31/10/2025, n. 28850), la notificazione della cartella di pagamento esattoriale tramite consegna al portiere, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice" e non con avviso di ricevimento. La mancata spedizione della raccomandata informativa rende nulla la notifica. Ha spiegato La Corte che la notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a), del
D.P.R. n. 600 del 1973 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma 4, c.p.c. (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 2229 del
30/01/2020). In particolare, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone
(familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass., Sez.
5, Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022). Ha, invece, richiamato il principio in base al quale, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, secondo cui tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato).
Ciò comporta che, essendo stata eseguita, nella specie, la consegna delle cartelle sopra indicate a mani del portiere, come risulta dallo sbarramento di tale voce, nessun obbligo aveva il notificante di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno a titolo informativo, essendo a tal fine sufficiente l'invio di una raccomandata "semplice", come nei fatti accaduto. Per cui, in applicazione del principio di diritto appena richiamato, deve ritenersi sufficiente, ai fini del rispetto della normativa evocata, dal punto di vista probatorio, il timbro apposto dall'ufficio postale in calce al c.d. prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c., nel quale risulta il numero e la data dell'invio della raccomandata, il numero del documento contenente, nel caso di specie il numero delle cartelle esattoriali, il nome del destinatario, il ricorrente, nonché, alla fine il bollo dell'ufficio accettante,
Poste Italiane, recante la data. Da tale prospetto, invero, risulta, in sostanza, in che data è stata spedita la raccomandata e a quale atto si riferisce , dopo che le cartelle esattoriali sono state consegnate a soggetto diverso dal destinatario.
Parimenti sono state notificate ritualmente le seguenti cartelle: n. 09720200187265702000 notificata il
19.03.2022 avente ad oggetto spese di giudizio ed eventuali 2010 ex art.15 dlgs n.546/92 notificata tramite posta al portiere, la cartella 09720230084030080000 notificata il 26.08.2023, avente ad oggetto un controllo ex art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 per periodo imposta 2017, notificata al portiere con raccomandata postale, la cartella 09720230194594649000 notificata il 26.10.2023, avente ad oggetto
RUOLO N. 2023/011112 crediti giudiziari anno 2023, Partita:
0EGRM012023003202003037001AP20160704 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUNALE DI ROMA
PARTITA DI CREDITO 003037/2020, notificata al portiere con racc.ta postale, nonché la cartella
09720230194594750000 notificata in data 01.02.2025, avente ad oggetto: RUOLO N. 2023/010120
Crediti giudiziari anno 2023; CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDICE DI PACE DI ROMA PARTITA DI
CREDITO 000813/201, notificata al portiere con racc.ta postale.
A tal proposito deve essere richiamato l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità che ha statuito che "in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata)" (v. Cass. , Sez. V, Ord. del 31/07/2024,
n. 21570; Cass. 12493 del 08-05-2024; Cass. del 13.6.2016, n. 12083). La Corte ha, altresì, affermato che, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14 si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione. La Corte ha inoltre chiarito che "ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto
è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma", Cass. sez. V, 17.1.2020,
n. 946 (conf. Cass. sez. V, 18.11.2016, n. 23511; Cass. sez. V, 27.5.2011, n. 11708). Infine,
l'interpretazione trova riscontro anche nella sentenza n. 175 del 2018 della Corte costituzionale, che ha rilevato come, sebbene non prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo". Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica, nell'ipotesi in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere, "non costituisce nella disciplina della notificazione" - nonostante tale "obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) del destinatario dell'atto" -, "una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto"
Ciò posto, occorre ora verificare se l'eccezione di prescrizione sia fondata e meriti dunque di essere accolta, tenendo presente proprio la circostanza che essendo state notificate le cartelle, quali atti presupposti, la stessa inizia a decorrere ex novo da tali atti.
Quanto all'eccezione di prescrizione, come affermato dalla Suprema Corte a S.U. (v. Cass. S.U. del
17.11.2016 n. 23397), il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Ritiene la Corte che, esaminando il merito dell'eccezione di prescrizione con riferimento alla medesima situazione sostanziale sottostante allo stesso tributo, spese di giudizio ed eventuali 2010 e 2011 ex art.15 dlgs n.546/92, rispettivamente oggetto della cartella- N.- 09720180079245630000 e n.
09720200187265702000, cartella 09720230194594649000 notificata il 26.10.2023, avente ad oggetto
RUOLO N. 2023/011112 crediti giudiziari anno 2023, Partita:
0EGRM012023003202003037001AP20160704 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUNALE DI ROMA
PARTITA DI CREDITO 003037/2020, notificata al portiere con racc.ta postale, nonché la cartella
09720230194594750000 notificata in data 01.02.2025, avente ad oggetto: RUOLO N. 2023/010120
Crediti giudiziari anno 2023; CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDICE DI PACE DI ROMA PARTITA DI
CREDITO 000813/201, notificata al portiere con racc.ta postale, cartella n. 09720200034477214000 notificata in data 13.10.2021 avente ad oggetto somme dovute ex art.36 bis del D.P.R n. 600/73
dichiarazione modello UNICO/2016 presentata per il periodo d'imposta 2015, notificata al portiere dal messo notificatore che ha poi inviato la racc.ta il 14.02.2022 e la cartella 09720230084030080000 notificata il 26.08.2023, avente ad oggetto un controllo ex art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 per periodo imposta 2017, si osserva che dalla data di notifica delle cartelle sottostanti all'avviso di intimazione impugnato alla notifica dell'atto impugnato, avvenuta il 01.02.2025 non è ancora decorso il termine di anni dieci di prescrizione, tale essendo per i tributi oggetto delle cartelle.
Ciò posto, deve osservarsi che, quanto alle cartelle de quibus , non è intervenuta alcuna prescrizione.
In ultimo, quanto alla cartella di pagamento N. 09720200034477214000 per l'importo di € 21.597,06, deve osservarsi che, come dimostrato dall'Agenzia, la ricorrente, pur avendo aderito alla cd. rottamazione quater, è decaduta dalla definizione agevolata a causa della irregolare e mancata corresponsione degli importi dovuti alle scadenze prescritte.
Alla luce delle osservazioni esposte, deve essere dichiarata la estinzione del giudizio limitatamente alla cartella di pagamento n. 09720230116213845000, essendo cessata la materia del contendere. Nel resto il ricorso deve essere respinto essendo risultate le eccezioni del ricorrente infondate sotto tutti i profili dedotti.
Quanto alle spese del giudizio, possono compensarsi tra le parti limitatamente alla cartella n.
09720230116213845000, atteso che solo in data 08/05/2023, è stata data effettiva “pubblicità legale” alla perdita di possesso del predetto veicolo, formalizzata con trascrizione della denuncia di perdita del possesso per furto, quest'ultima avvenuta, però, tardivamente, soltanto in data 08/05/2023. La denuncia per perdita di possesso di un autoveicolo (per furto, appropriazione indebita, o truffa) non è soggetta a un termine perentorio ma deve essere effettuata tempestivamente per far cessare l'obbligo del pagamento del bollo auto (tassa automobilistica) a partire dalla data dell'evento. Ritardare la denuncia comporta che il bollo auto continui a essere dovuto, come nel caso di specie, fino alla data in cui la perdita di possesso viene ufficialmente annotata al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). In applicazione del principio della soccombenza, atteso che sono state respinte le doglianze della ricorrente in merito a tutte le restanti cartelle, le spese del giudizio seguono la parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente alla cartella di pagamento n. 09720230116213845000 e compensa le spese del giudizio tra le parti.
Rigetta nel resto il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che liquida in euro 3.000, oltre accessori di legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LORENZO SABRINA, Presidente e Relatore
MANTINI MARGHERITA, UD
SALARI TE, UD
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7575/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249133613617000 TRIBUTI 2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180079245630000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200034477214000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200034477214000 IVA-ALTRO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200187265702000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230084030080000 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230116213845000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230194594649000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230194594750000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi all'adita Corte, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l' intimazione di pagamento n. 09720249133613617/000 notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data
01.02.2025 con la quale le veniva ingiunto di pagare l'importo di € 38.790,87 portato dalle seguenti cartelle di pagamento: 09720180079245630000, 09720200034477214000, 09720200187265702000,
09720230084030080000, 09720230116213845000, 09720230194594649000, 09720230194594750000.
A sostegno del ricorso deduceva di non aver ricevuto le cartelle di pagamento sottese e prodromiche dell'intimazione di pagamento;
quanto alla cartella di pagamento n. 09720200034477214000, per complessivi € 21.597,06, eccepiva la non debenza degli importi richiesti avendo la ricorrente usufruito della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione in vigore dal 1 gennaio 2000 al
30 giugno 2022 (la cd. Rottamazione - quater) e dunque estinto il debito attraverso il versamento delle rate scadute relative all'importo richiesto;
eccepiva la prescrizione degli asseriti crediti vantati nelle cartelle di pagamento n. 09720200187265702000, n. 09720230116213845000, n.
0972018007924563000 e n. 09720230084030080000 e, comunque, la non debenza degli importi richiesti.
Si costituiva in giudizio la Regione Lazio che, quanto alla cartella n. 09720230116213845000, afferente l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'annualità 2021 riguardante il veicolo targato Targa_1, rappresentava che, in base alle risultanze di cui alla corrispondente Visura A.C.I. – P.R.A., e alle ulteriori rilevazioni acquisite all'interno della Piattaforma Informatica Aci – Sinta (Sistema Integrato
Tasse Automobilistiche), è emerso che la Sig.ra Ricorrente_1 risulta essere stata intestataria del veicolo targato Targa_1 a far data dal 05/11/2013 e fino al 24/04/2017. Tuttavia, solo in data 08/05/2023, è stata data effettiva “pubblicità legale” alla lamentata perdita di possesso del precitato veicolo, formalizzata con trascrizione della denuncia di perdita del possesso per furto, quest'ultima avvenuta, però, tardivamente, soltanto in data 08/05/2023. Concludeva che la ricorrente non è fiscalmente tenuta alla corresponsione del bollo auto per i periodi successivi al 24/04/2017, dunque per il periodo tributario pertinente l'annualità 2021. Ciò in considerazione dell'effettiva validità legale della perdita di possesso del veicolo targato Targa_1 che ha comunque efficacia retroattiva a decorrere dalla data del 24/04/2017. Chiedeva, dunque, dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in relazione all'impugnata cartella di pagamento n.
09720230116213845000, con la consequenziale predisposizione da parte dell' Amministrazione, in via di autotutela ed in virtù di quanto previsto dall'art. 2 quater del D.L. n. 564 del 30 settembre 1994, del relativo discarico e sgravio delle somme richieste nella Cartella de qua.
L'Agenzia delle Entrate di Riscossione si costituiva in giudizio eccependo la nullità e/o inammissibilità del ricorso, non essendo specificato l'avviso di accertamento avverso cui è indirizzata la presente impugnazione, non consentendo alle parti resistenti di svolgere adeguatamente le proprie difese. Circa i presunti vizi concernenti la formazione dei ruoli, eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'agente per la riscossione che non può essere, infatti, chiamato a rispondere di un'attività di esclusiva competenza dell'ente impositore e non può (e non deve) svolgere alcuna indagine in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli, non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'ente impositore;
l'inammissibilità del ricorso perché proposto nei confronti di pretese divenute definitive ed inoppugnabili per la mancata contestazione, nei termini prescritti, delle cartelle di pagamento presupposte, tutte regolarmente notificate e mai impugnate dalla contribuente, come risulta dalla documentazione prodotta in atti. Circa l'asserita adesione alla definizione agevolata, osservava che, pur avendo aderito alla cd. rottamazione quater, la contribuente è decaduta dai benefici di legge concessi alla Definizione Agevolata
a causa della irregolare e mancata corresponsione degli importi dovuti alle scadenze prescritte. Si opponeva all'eccezione di prescrizione atteso che il corso della prescrizione è stato interrotto con la notifica dei seguenti atti: - 03.02.2020 con la notifica dell'intimazione di pagamento N.
09720199055527872000, mai impugnata dalla contribuente, con riferimento alla cartella N.
09720180079245630000; - il 25.11.2022 con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. alle 09776202200011211000, mai impugnata dalla contribuente, con riferimento alla cartella n. 09720200034477214000; cartelle N. 09720180079245630000 e N. - il 02.05.2023 con la notifica dell'intimazione di pagamento N., mai impugnata dalla contribuente, con riferimento alle suindicate cartelle N. 09720180079245630000, N. 09720200034477214000 e N. 09720200187265702000; - il
17.07.2023 con la notifica dell'intimazione di pagamento N., mai impugnata dalla contribuente (all. 17), con riferimento alle suindicate cartelle N. 09720180079245630000, N. 09720200034477214000, N.
09720200187265702000 e N. 09720230084030080000.
Con memorie illustrative la ricorrente chiedeva, quanto alla cartella n. 09720230116213845000, afferente l'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'annualità 2021 riguardante il veicolo targato Targa_1 la condanna della Regione Lazio e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite. Ribadiva, poi, che tutte, indistintamente, le cartelle de quibus sono state consegnate al portiere e non all'interessata. Richiamava sul punto l'insegnamento delle Sezioni Unite, sentenza n.
10012/2021, “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per la temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza / inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata stessa”. Aggiungeva che la cartella di pagamento n. 09720200034477214000, notificata il
13 ottobre 2021 fa parte di quelle che hanno usufruito della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione, in vigore dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022 (la c.d. rottamazione quater) e, pertanto, non è esigibile. Ribadiva, infine, che il termine prescrizionale è, in tutti i casi, quinquennale e non decennale.
Con memorie illustrative l' Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva che, quanto alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, dovrà necessariamente essere valutata la condotta processuale della contribuente che ha taciuto in ordine alla circostanza relativa alla decadenza dalla definizione agevolata con riferimento alla sottostante cartella di pagamento N. 09720200034477214000 per l'importo di
€ 21.597,06. All'udienza del 15 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha provato, producendo la copia della notifica delle cartelle sottostanti all'atto impugnato, che effettivamente le predette sono state notificate tutte correttamente. Quanto alla cartella- N.- 09720180079245630000 notificata in data 08.10.2019 avente ad oggetto spese di giudizio ed eventuali 2011 ex art.15 dlgs n.546/92, la stessa è stata notificata al portiere dal messo notificatore che ha poi inviato la racc.ta il 10.10.2018 dall'Ufficio postale (timbro), il cui contenuto viene indicato nel documento prodotto dove si dice che è stata notificata al portiere. Quanto alla cartella n.
09720200034477214000 notificata in data 13.10.2021 avente ad oggetto somme dovute ex art.36 bis del
D.P.R n. 600/73. dichiarazione modello UNICO/2016 presentata per il periodo d'imposta 2015, è stata notificata al portiere dal messo notificatore che ha poi inviato la racc.ta il 14.02.2022.
Ebbene, entrambe le notifiche sono rituali atteso che, come ribadito recentemente dalla Cassazione (v.
Cass. Sez. V, Ord. del 31/10/2025, n. 28850), la notificazione della cartella di pagamento esattoriale tramite consegna al portiere, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice" e non con avviso di ricevimento. La mancata spedizione della raccomandata informativa rende nulla la notifica. Ha spiegato La Corte che la notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a), del
D.P.R. n. 600 del 1973 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma 4, c.p.c. (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 2229 del
30/01/2020). In particolare, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone
(familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass., Sez.
5, Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022). Ha, invece, richiamato il principio in base al quale, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, secondo cui tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato).
Ciò comporta che, essendo stata eseguita, nella specie, la consegna delle cartelle sopra indicate a mani del portiere, come risulta dallo sbarramento di tale voce, nessun obbligo aveva il notificante di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno a titolo informativo, essendo a tal fine sufficiente l'invio di una raccomandata "semplice", come nei fatti accaduto. Per cui, in applicazione del principio di diritto appena richiamato, deve ritenersi sufficiente, ai fini del rispetto della normativa evocata, dal punto di vista probatorio, il timbro apposto dall'ufficio postale in calce al c.d. prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c., nel quale risulta il numero e la data dell'invio della raccomandata, il numero del documento contenente, nel caso di specie il numero delle cartelle esattoriali, il nome del destinatario, il ricorrente, nonché, alla fine il bollo dell'ufficio accettante,
Poste Italiane, recante la data. Da tale prospetto, invero, risulta, in sostanza, in che data è stata spedita la raccomandata e a quale atto si riferisce , dopo che le cartelle esattoriali sono state consegnate a soggetto diverso dal destinatario.
Parimenti sono state notificate ritualmente le seguenti cartelle: n. 09720200187265702000 notificata il
19.03.2022 avente ad oggetto spese di giudizio ed eventuali 2010 ex art.15 dlgs n.546/92 notificata tramite posta al portiere, la cartella 09720230084030080000 notificata il 26.08.2023, avente ad oggetto un controllo ex art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 per periodo imposta 2017, notificata al portiere con raccomandata postale, la cartella 09720230194594649000 notificata il 26.10.2023, avente ad oggetto
RUOLO N. 2023/011112 crediti giudiziari anno 2023, Partita:
0EGRM012023003202003037001AP20160704 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUNALE DI ROMA
PARTITA DI CREDITO 003037/2020, notificata al portiere con racc.ta postale, nonché la cartella
09720230194594750000 notificata in data 01.02.2025, avente ad oggetto: RUOLO N. 2023/010120
Crediti giudiziari anno 2023; CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDICE DI PACE DI ROMA PARTITA DI
CREDITO 000813/201, notificata al portiere con racc.ta postale.
A tal proposito deve essere richiamato l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità che ha statuito che "in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata)" (v. Cass. , Sez. V, Ord. del 31/07/2024,
n. 21570; Cass. 12493 del 08-05-2024; Cass. del 13.6.2016, n. 12083). La Corte ha, altresì, affermato che, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14 si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione. La Corte ha inoltre chiarito che "ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto
è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma", Cass. sez. V, 17.1.2020,
n. 946 (conf. Cass. sez. V, 18.11.2016, n. 23511; Cass. sez. V, 27.5.2011, n. 11708). Infine,
l'interpretazione trova riscontro anche nella sentenza n. 175 del 2018 della Corte costituzionale, che ha rilevato come, sebbene non prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo". Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica, nell'ipotesi in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere, "non costituisce nella disciplina della notificazione" - nonostante tale "obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) del destinatario dell'atto" -, "una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto"
Ciò posto, occorre ora verificare se l'eccezione di prescrizione sia fondata e meriti dunque di essere accolta, tenendo presente proprio la circostanza che essendo state notificate le cartelle, quali atti presupposti, la stessa inizia a decorrere ex novo da tali atti.
Quanto all'eccezione di prescrizione, come affermato dalla Suprema Corte a S.U. (v. Cass. S.U. del
17.11.2016 n. 23397), il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Ritiene la Corte che, esaminando il merito dell'eccezione di prescrizione con riferimento alla medesima situazione sostanziale sottostante allo stesso tributo, spese di giudizio ed eventuali 2010 e 2011 ex art.15 dlgs n.546/92, rispettivamente oggetto della cartella- N.- 09720180079245630000 e n.
09720200187265702000, cartella 09720230194594649000 notificata il 26.10.2023, avente ad oggetto
RUOLO N. 2023/011112 crediti giudiziari anno 2023, Partita:
0EGRM012023003202003037001AP20160704 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUNALE DI ROMA
PARTITA DI CREDITO 003037/2020, notificata al portiere con racc.ta postale, nonché la cartella
09720230194594750000 notificata in data 01.02.2025, avente ad oggetto: RUOLO N. 2023/010120
Crediti giudiziari anno 2023; CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDICE DI PACE DI ROMA PARTITA DI
CREDITO 000813/201, notificata al portiere con racc.ta postale, cartella n. 09720200034477214000 notificata in data 13.10.2021 avente ad oggetto somme dovute ex art.36 bis del D.P.R n. 600/73
dichiarazione modello UNICO/2016 presentata per il periodo d'imposta 2015, notificata al portiere dal messo notificatore che ha poi inviato la racc.ta il 14.02.2022 e la cartella 09720230084030080000 notificata il 26.08.2023, avente ad oggetto un controllo ex art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 per periodo imposta 2017, si osserva che dalla data di notifica delle cartelle sottostanti all'avviso di intimazione impugnato alla notifica dell'atto impugnato, avvenuta il 01.02.2025 non è ancora decorso il termine di anni dieci di prescrizione, tale essendo per i tributi oggetto delle cartelle.
Ciò posto, deve osservarsi che, quanto alle cartelle de quibus , non è intervenuta alcuna prescrizione.
In ultimo, quanto alla cartella di pagamento N. 09720200034477214000 per l'importo di € 21.597,06, deve osservarsi che, come dimostrato dall'Agenzia, la ricorrente, pur avendo aderito alla cd. rottamazione quater, è decaduta dalla definizione agevolata a causa della irregolare e mancata corresponsione degli importi dovuti alle scadenze prescritte.
Alla luce delle osservazioni esposte, deve essere dichiarata la estinzione del giudizio limitatamente alla cartella di pagamento n. 09720230116213845000, essendo cessata la materia del contendere. Nel resto il ricorso deve essere respinto essendo risultate le eccezioni del ricorrente infondate sotto tutti i profili dedotti.
Quanto alle spese del giudizio, possono compensarsi tra le parti limitatamente alla cartella n.
09720230116213845000, atteso che solo in data 08/05/2023, è stata data effettiva “pubblicità legale” alla perdita di possesso del predetto veicolo, formalizzata con trascrizione della denuncia di perdita del possesso per furto, quest'ultima avvenuta, però, tardivamente, soltanto in data 08/05/2023. La denuncia per perdita di possesso di un autoveicolo (per furto, appropriazione indebita, o truffa) non è soggetta a un termine perentorio ma deve essere effettuata tempestivamente per far cessare l'obbligo del pagamento del bollo auto (tassa automobilistica) a partire dalla data dell'evento. Ritardare la denuncia comporta che il bollo auto continui a essere dovuto, come nel caso di specie, fino alla data in cui la perdita di possesso viene ufficialmente annotata al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). In applicazione del principio della soccombenza, atteso che sono state respinte le doglianze della ricorrente in merito a tutte le restanti cartelle, le spese del giudizio seguono la parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente alla cartella di pagamento n. 09720230116213845000 e compensa le spese del giudizio tra le parti.
Rigetta nel resto il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che liquida in euro 3.000, oltre accessori di legge.