Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 09/02/2026, n. 1848
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ha ritenuto provata la corretta notifica delle cartelle di pagamento presupposte, applicando la giurisprudenza in materia di notifica tramite consegna al portiere seguita da raccomandata semplice.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che, dalla data di notifica delle cartelle sottostanti all'avviso di intimazione fino alla notifica dell'atto impugnato, non sia ancora decorso il termine di prescrizione decennale per i tributi oggetto delle cartelle.

  • Rigettato
    Non debenza degli importi per definizione agevolata (Rottamazione-quater)

    La Corte ha accertato che la ricorrente è decaduta dai benefici della definizione agevolata a causa della irregolare e mancata corresponsione degli importi dovuti alle scadenze prescritte.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che, dalla data di notifica delle cartelle sottostanti all'avviso di intimazione fino alla notifica dell'atto impugnato, non sia ancora decorso il termine di prescrizione decennale per i tributi oggetto delle cartelle.

  • Altro
    Non debenza del bollo auto per perdita di possesso del veicolo

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio in relazione a tale cartella, riconoscendo la cessata materia del contendere, dato che la ricorrente non è fiscalmente tenuta alla corresponsione del bollo auto per i periodi successivi al 24/04/2017, data effettiva della perdita di possesso, nonostante la tardiva pubblicità legale.

  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ha ritenuto provata la corretta notifica delle cartelle di pagamento presupposte, applicando la giurisprudenza in materia di notifica tramite consegna al portiere seguita da raccomandata semplice.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che, dalla data di notifica delle cartelle sottostanti all'avviso di intimazione fino alla notifica dell'atto impugnato, non sia ancora decorso il termine di prescrizione decennale per i tributi oggetto delle cartelle.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 09/02/2026, n. 1848
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1848
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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