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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/03/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 429 e 447 bis c.p.c. nella causa iscritta al n. 13981/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to alla VIA SANTO STEFANO Parte_1 C.F._1
38 40100 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. MELE MARGHERITA GINA NICOLE (c.f.:
) e dell' Avv. Serena Cafora (C.F. ) dalle quali è C.F._2 C.F._3
rappr.to e difeso in virtù di procura allegata all'atto di intimazione di sfratto (procedimento di sfrat- to RG n. 12972/2024 )
- RICORRENTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA VERMENA 10 40139 CP_1 C.F._4
BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. SANTORI PATRIZIO (c.f.: ) dal C.F._5
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione nel procedimento di sfratto RG n. 12972/2024
- CONVENUTO
CONCLUSIONI: parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Convalidare lo sfratto per morosità nei confronti del signor , condannando lo stesso alla ri- CP_1
fusione delle anticipazioni, del compenso, delle spese di lite oltre IVA e C.P.A., come per legge, ed alle successive occorrente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del pro- cesso e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
1
Con atto di intimazione di sfratto per finito comodato conveniva in giudizio Parte_1
, al fine di ottenere la convalida dello sfratto per finito comodato al 31 dicembre CP_1
2023 ed il rilascio dell'immobile sito in Casalecchio di Reno in Via Porrettana n. 211 identificato al catasto al foglio 26, particella 237, sub 35, a lui concesso in godimento in forza di contratto di co- modato gratuito stipulato tra le parti in data 07.06.2023 (registrato all'Agenzia delle Entrate di Bo- logna) , con durata fissata dal 7 giugno 2023 al 31.12.2023.
L'intimato si costituiva e, pur non disconoscendo la sottoscrizione del contratto di comodato alle- gato dall'intimante, si opponeva allo sfratto ed all'ordinanza di rilascio eccependo che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti andava qualificato come locazione e non come comodato e rife- rendo di aver pagato il canone tramite trattenuta di euro 300,00 dallo stipendio di cui al contratto dell'11.12.2023 stipulato con il signor Pt_1
Con ordinanza emessa in data 7.10.2024 il Giudice, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., ordinava al signor il rilascio dell'immobile, fissando per l'esecuzione del rilascio la data del 7.10.2024. Dispo- CP_1
neva il mutamento del rito, assegnando alle parti il termine di legge per esperire la mediazione ob- bligatoria.
Successivamente, su istanza di veniva esperito il tentativo di mediazione in- Parte_1 nanzi all'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Bologna che dava esito negativo per mancata presenza dell'intimato.
Mutato il rito, la sola parte ricorrente depositava le memorie integrative con Parte_1
cui chiedeva al Tribunale di convalidare lo sfratto, dando atto dell'avvenuta esecuzione in data 18 febbraio 2025 dell'ordinanza di rilascio dell'immobile da parte del convenuto.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
Preliminarmente si osserva che la domanda di convalida di sfratto “per morosità”, formulata dal ri- corrente nella memoria integrativa depositata in data 19 febbraio 2025, stante il tipo di procedimen- to di sfratto azionato (per finito comodato), il mutamento del rito ed il tenore delle difese svolte sia in sede di sfratto che in questa sede, relative all'intervenuta cessazione per scadenza del contratto di comodato intercorso tra le parti, deve essere riqualificata giuridicamente in domanda di accertamen- to dell'intervenuta cessazione per scadenza del contratto di comodato intercorso tra le parti.
La domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Il comodato è un contratto essenzialmente gratuito con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di re- stituire la stessa cosa ricevuta.
Nel caso di specie, è circostanza documentalmente provata (doc.1 parte intimante proc. di sfratto) che ha concesso in comodato a l'immobile sopra indicato Parte_1 CP_1
2
per la durata dal 7 giugno 2023 al 31.12.2023, impegnandosi a restituirlo al comodante alla scaden- za pattuita.
Risulta altrettanto documentalmente provato che il comodante, odierno ricorrente, con lettera rac- comandata inviata in data 30 aprile 2024 (doc. 2 parte intimante proc. di sfratto) ha chiesto la resti- tuzione dell'immobile al convenuto che in questa sede non ha allegato e provato alcun fatto impe- ditivo, modificativo od estintivo della propria obbligazione al rilascio, come era suo onere fare ai sensi dell'art. 2697 c.c. Al contrario, il ricorrente ha ampiamente dimostrato il diritto azionato, pro- vando l'esistenza del titolo e la sua scadenza.
Alcun rilievo, poi, può essere attribuito alle deduzioni svolte dal sig. in sede di CP_1
sfratto circa la natura di locazione del contratto intercorso tra le parti, in quanto rimaste prive di adeguato supporto assertivo e probatorio.
Invero, l'odierno convenuto non ha fornito prova della conclusione tra le parti di un contratto di lo- cazione, né dell'asserito pagamento con cadenza regolare di somme in favore del sig. , Pt_1
tramite trattenuta mensile dallo stipendio, a tale titolo. Tale ricostruzione, peraltro, risulta smentita dal fatto che il contratto di lavoro stipulato tra le parti è stato sottoscritto nel gennaio 2024, ovvero dopo la scadenza del termine del contratto di comodato di cui si discute e dal fatto che dalla stessa documentazione prodotta da parte convenuta nel corso del procedimento di sfratto risulta che la contestazione del lavoro irregolare riguarda non il rapporto di lavoro intercorso con l'odierno inti- mante, bensì il diverso rapporto di lavoro asseritamente concluso con un altro soggetto, tale Nicho- las Montorsi, estraneo al presente giudizio.
La domanda di parte ricorrente, riqualificata come sopra detto, è pertanto fondata e deve essere ac- colta.
Le spese si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022 con applicazione delle tariffe previste per le cause di valore indeterminabile di complessi- tà bassa, nei valori medi per la fase di attivazione della mediazione, la fase di studio ed introduttiva e dei valori minimi per le fasi trattazione/istruttoria e decisionale in ragione dell'esigua attività di- fensiva svolta e della sua non complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- dichiara cessato alla data del 31.12.2023 il contratto di comodato stipulato tra le parti in data
07.06.2023, avente ad oggetto l'immobile sito in Casalecchio di Reno in Via Porrettana n. 211, identificato al Catasto al foglio 26, particella 237, sub 35;
3
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1
e di mediazione che liquida in € 5.797,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese for- fettarie, C.P.A. e I.V.A, oltre € 787,30 per spese documentate.
Bologna, 6 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 429 e 447 bis c.p.c. nella causa iscritta al n. 13981/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to alla VIA SANTO STEFANO Parte_1 C.F._1
38 40100 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. MELE MARGHERITA GINA NICOLE (c.f.:
) e dell' Avv. Serena Cafora (C.F. ) dalle quali è C.F._2 C.F._3
rappr.to e difeso in virtù di procura allegata all'atto di intimazione di sfratto (procedimento di sfrat- to RG n. 12972/2024 )
- RICORRENTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA VERMENA 10 40139 CP_1 C.F._4
BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. SANTORI PATRIZIO (c.f.: ) dal C.F._5
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione nel procedimento di sfratto RG n. 12972/2024
- CONVENUTO
CONCLUSIONI: parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Convalidare lo sfratto per morosità nei confronti del signor , condannando lo stesso alla ri- CP_1
fusione delle anticipazioni, del compenso, delle spese di lite oltre IVA e C.P.A., come per legge, ed alle successive occorrente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del pro- cesso e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
1
Con atto di intimazione di sfratto per finito comodato conveniva in giudizio Parte_1
, al fine di ottenere la convalida dello sfratto per finito comodato al 31 dicembre CP_1
2023 ed il rilascio dell'immobile sito in Casalecchio di Reno in Via Porrettana n. 211 identificato al catasto al foglio 26, particella 237, sub 35, a lui concesso in godimento in forza di contratto di co- modato gratuito stipulato tra le parti in data 07.06.2023 (registrato all'Agenzia delle Entrate di Bo- logna) , con durata fissata dal 7 giugno 2023 al 31.12.2023.
L'intimato si costituiva e, pur non disconoscendo la sottoscrizione del contratto di comodato alle- gato dall'intimante, si opponeva allo sfratto ed all'ordinanza di rilascio eccependo che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti andava qualificato come locazione e non come comodato e rife- rendo di aver pagato il canone tramite trattenuta di euro 300,00 dallo stipendio di cui al contratto dell'11.12.2023 stipulato con il signor Pt_1
Con ordinanza emessa in data 7.10.2024 il Giudice, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., ordinava al signor il rilascio dell'immobile, fissando per l'esecuzione del rilascio la data del 7.10.2024. Dispo- CP_1
neva il mutamento del rito, assegnando alle parti il termine di legge per esperire la mediazione ob- bligatoria.
Successivamente, su istanza di veniva esperito il tentativo di mediazione in- Parte_1 nanzi all'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Bologna che dava esito negativo per mancata presenza dell'intimato.
Mutato il rito, la sola parte ricorrente depositava le memorie integrative con Parte_1
cui chiedeva al Tribunale di convalidare lo sfratto, dando atto dell'avvenuta esecuzione in data 18 febbraio 2025 dell'ordinanza di rilascio dell'immobile da parte del convenuto.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
Preliminarmente si osserva che la domanda di convalida di sfratto “per morosità”, formulata dal ri- corrente nella memoria integrativa depositata in data 19 febbraio 2025, stante il tipo di procedimen- to di sfratto azionato (per finito comodato), il mutamento del rito ed il tenore delle difese svolte sia in sede di sfratto che in questa sede, relative all'intervenuta cessazione per scadenza del contratto di comodato intercorso tra le parti, deve essere riqualificata giuridicamente in domanda di accertamen- to dell'intervenuta cessazione per scadenza del contratto di comodato intercorso tra le parti.
La domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Il comodato è un contratto essenzialmente gratuito con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di re- stituire la stessa cosa ricevuta.
Nel caso di specie, è circostanza documentalmente provata (doc.1 parte intimante proc. di sfratto) che ha concesso in comodato a l'immobile sopra indicato Parte_1 CP_1
2
per la durata dal 7 giugno 2023 al 31.12.2023, impegnandosi a restituirlo al comodante alla scaden- za pattuita.
Risulta altrettanto documentalmente provato che il comodante, odierno ricorrente, con lettera rac- comandata inviata in data 30 aprile 2024 (doc. 2 parte intimante proc. di sfratto) ha chiesto la resti- tuzione dell'immobile al convenuto che in questa sede non ha allegato e provato alcun fatto impe- ditivo, modificativo od estintivo della propria obbligazione al rilascio, come era suo onere fare ai sensi dell'art. 2697 c.c. Al contrario, il ricorrente ha ampiamente dimostrato il diritto azionato, pro- vando l'esistenza del titolo e la sua scadenza.
Alcun rilievo, poi, può essere attribuito alle deduzioni svolte dal sig. in sede di CP_1
sfratto circa la natura di locazione del contratto intercorso tra le parti, in quanto rimaste prive di adeguato supporto assertivo e probatorio.
Invero, l'odierno convenuto non ha fornito prova della conclusione tra le parti di un contratto di lo- cazione, né dell'asserito pagamento con cadenza regolare di somme in favore del sig. , Pt_1
tramite trattenuta mensile dallo stipendio, a tale titolo. Tale ricostruzione, peraltro, risulta smentita dal fatto che il contratto di lavoro stipulato tra le parti è stato sottoscritto nel gennaio 2024, ovvero dopo la scadenza del termine del contratto di comodato di cui si discute e dal fatto che dalla stessa documentazione prodotta da parte convenuta nel corso del procedimento di sfratto risulta che la contestazione del lavoro irregolare riguarda non il rapporto di lavoro intercorso con l'odierno inti- mante, bensì il diverso rapporto di lavoro asseritamente concluso con un altro soggetto, tale Nicho- las Montorsi, estraneo al presente giudizio.
La domanda di parte ricorrente, riqualificata come sopra detto, è pertanto fondata e deve essere ac- colta.
Le spese si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022 con applicazione delle tariffe previste per le cause di valore indeterminabile di complessi- tà bassa, nei valori medi per la fase di attivazione della mediazione, la fase di studio ed introduttiva e dei valori minimi per le fasi trattazione/istruttoria e decisionale in ragione dell'esigua attività di- fensiva svolta e della sua non complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- dichiara cessato alla data del 31.12.2023 il contratto di comodato stipulato tra le parti in data
07.06.2023, avente ad oggetto l'immobile sito in Casalecchio di Reno in Via Porrettana n. 211, identificato al Catasto al foglio 26, particella 237, sub 35;
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- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1
e di mediazione che liquida in € 5.797,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese for- fettarie, C.P.A. e I.V.A, oltre € 787,30 per spese documentate.
Bologna, 6 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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