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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 8251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8251 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 22075/2023 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22075/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in data 23 settembre 2025 e previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c., causa vertente
TRA
, c.f.: , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della “ (p.iva , Controparte_1 P.IVA_1
elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. FARRO LUIGI, c.f.: dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- Opponente
E , c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta Controparte_2 P.IVA_2
presso la sede dell'ente unitamente all'Avv. LAURITANO ELENA, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti C.F._3
- Opposta
Oggetto: Opposizione ad ingiunzione di pagamento ex RD 639/1910.
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 19 ottobre 2023
, in qualità di l.r.p.t. della “ ed in Parte_1 CP_1 Controparte_1
proprio (quale socio accomandatario della stessa), ha inteso proporre opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex RD 639/1910 n. 0337162/2023 del 3/7/2023, notificata a cura della ed emessa al fine di ottenere la restituzione Controparte_2
del contributo erogato alla stessa e successivamente revocato con il D.D n.859/2009
(ingiunzione di pagamento per un importo di € 62.012,75, di cui € 50.160,00 per capitale e € 11.852,75 per interessi legali).
L'attore ha eccepito la prescrizione del diritto della di esigere la restituzione CP_2
delle somme, atteso che le prime due tranche di finanziamento (oggetto della revoca) erano state erogate nel 2005 e 2007, mentre la richiesta di restituzione era avvenuta solo nel 2018, oltre 10 anni dopo l'erogazione.
Ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità dell'ingiunzione per difetto del requisito della certezza del credito.
In particolare ha negato la sussistenza dell'inadempimento contestato in sede di revoca, avendo presentato tutta la documentazione di rendicontazione ed erogato le spese, oggetto del finanziamento, per l'esecuzione dei corsi di formazione.
- 2 - Si è costituita la evidenziando che il contributo erogato era stato revocato a CP_2
causa di gravi inadempimenti da parte della “ , Controparte_1
che non aveva rispettato gli obblighi di rendicontazione e monitoraggio previsti.
La revoca era stata formalizzata con il D.D. n. 859/2009, notificato alla ditta, che non aveva fornito osservazioni né restituito le somme dovute. aveva, poi, CP_2
reiterato la richiesta di rimborso nel 2018, senza ricevere risposta alcuna.
Ha chiesto rigettarsi l'eccezione di prescrizione, alla luce della documentazione prodotta comprova la valida interruzione del termine decennale. Ha rivendicato la sussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione fiscale.
Depositate le memorie di cui all'art.171 ter, la causa, all'esito della concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c., è stata rimessa in decisione.
****
L'opposizione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.
L'eccezione di prescrizione va rigettata alla luce della documentazione prodotta dalla convenuta comprovante che:
a) il competente ufficio regionale ha dato avvio, con nota prot. n.0973587 del
11/11/2009, notificata alla società in oggetto a mezzo raccomandata a/r. n.
13201974289 ricevuta il 14/11/2009 (all.6 della produzione di parte convenuta), alle procedure volte alla revoca totale dell'agevolazione concessa.
b) la società non faceva pervenire le proprie osservazioni e pertanto il procedimento si concludeva con l'emissione del D.D. n.859 del 15/12/2009
(all.7 della produzione di parte convenuta), notificato con nota prot.1123698 del
30/12/2009 (all.8); con la suddetta nota fu anche richiesta alla società la restituzione dell'importo erogato, oltre interessi;
c) la richiesta di rimborso di quanto indebitamente percepito è stata reiterata dall' con nota prot. 0363402 del 6/6/2018 (all.9), Controparte_3
- 3 - notificata in pari data a mezzo raccomandata A/R n.15399258995 ricevuta il
2/7/2018.
Quand'anche volesse ritenersi non documentata la notifica del provvedimento di revoca in data 15 dicembre 2009 (cfr. allegato 8 richiamato), va, in ogni caso, tenuto conto del principio secondo cui, in tema di prescrizione decennale del diritto alla ripetizione di finanziamenti indebitamente percepiti per effetto di sopravvenuta declaratoria di decadenza, il dies a quo va, in ogni caso individuato nella data di adozione di tale atto (15 dicembre 2009), sicchè la richiesta di rimborso sub c), ricevuta in data 2 luglio 2018 appare idonea a far ritenere interrotta la prescrizione anteriormente alla maturazione del decennio.
In merito al contestato inadempimento, è sufficiente fare rinvio alle compiute difese svolte sul punto dalla che testimoniano la grave violazione dell'obbligo di CP_2
rendicontazione con documentazione originale gravante sul soggetto attuatore da cui è derivata la contestata violazione della prescrizione di cui all'art.11 dell'atto di concessione, valevole a determinare la revoca del finanziamento a norma dell'art.15 della medesima concessione.
A supporto dell'inadeguatezza dell'attività di rendicontazione posta in essere si segnalano, inoltre, le ulteriori gravi criticità già emerse a seguito del verbale congiunto di avvenuto controllo di I livello del 1/8/2008 (all.11 depositato con le memorie ex art.171 ter n.2 c.p.c.) e della comunicazione dell' , impegnata Parte_2
nell'attuazione delle attività formative previste dal progetto AIFA in collaborazione con l'impresa , che con nota prot. n. 31/09 del 9/10/2009 (all.12) aveva CP_1
comunicato l'impossibilità di rendicontare le spese sostenute per l'attuazione del progetto dovute al disimpegno dell'opponente per non aver determinato le condizioni per garantire la corretta chiusura amministrativa del progetto.
- 4 - Conclusivamente l'opposizione va rigettata e confermata l'esistenza del credito restitutorio, come rappresentato nell'ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori ( e Parte_1 [...]
e si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del Controparte_1
deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55 del
2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_3
confronti di così provvede: Controparte_4
1) rigetta l'opposizione proposta da , in qualità di l.r.p.t. della “ Parte_1 [...]
ed in proprio (quale socio accomandatario della Controparte_1
stessa), avverso l'ingiunzione di pagamento ex RD 639/1910 n. 0337162/2023 del
3/7/2023, notificata a cura della ed emessa al fine di ottenere la Controparte_2
restituzione del contributo erogato alla stessa e successivamente revocato con il D.D
n.859/2009 (ingiunzione di pagamento per un importo di € 62.012,75, di cui € 50.160,00 per capitale e € 11.852,75 per interessi legali); accerta, pertanto, l'esistenza di detto debito restitutorio in favore della;
Controparte_2
2) condanna , in qualità di l.r.p.t. della “ Parte_1 Controparte_1
ed in proprio (quale socio accomandatario della stessa) al pagamento in
[...]
favore della delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro Controparte_2
4.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 23/09/2025.
Il Giudice
- 5 - (dott. Marcello Amura)
- 6 -
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22075/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza resa, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in data 23 settembre 2025 e previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c., causa vertente
TRA
, c.f.: , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della “ (p.iva , Controparte_1 P.IVA_1
elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. FARRO LUIGI, c.f.: dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- Opponente
E , c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta Controparte_2 P.IVA_2
presso la sede dell'ente unitamente all'Avv. LAURITANO ELENA, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti C.F._3
- Opposta
Oggetto: Opposizione ad ingiunzione di pagamento ex RD 639/1910.
Conclusioni: i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 19 ottobre 2023
, in qualità di l.r.p.t. della “ ed in Parte_1 CP_1 Controparte_1
proprio (quale socio accomandatario della stessa), ha inteso proporre opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex RD 639/1910 n. 0337162/2023 del 3/7/2023, notificata a cura della ed emessa al fine di ottenere la restituzione Controparte_2
del contributo erogato alla stessa e successivamente revocato con il D.D n.859/2009
(ingiunzione di pagamento per un importo di € 62.012,75, di cui € 50.160,00 per capitale e € 11.852,75 per interessi legali).
L'attore ha eccepito la prescrizione del diritto della di esigere la restituzione CP_2
delle somme, atteso che le prime due tranche di finanziamento (oggetto della revoca) erano state erogate nel 2005 e 2007, mentre la richiesta di restituzione era avvenuta solo nel 2018, oltre 10 anni dopo l'erogazione.
Ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità dell'ingiunzione per difetto del requisito della certezza del credito.
In particolare ha negato la sussistenza dell'inadempimento contestato in sede di revoca, avendo presentato tutta la documentazione di rendicontazione ed erogato le spese, oggetto del finanziamento, per l'esecuzione dei corsi di formazione.
- 2 - Si è costituita la evidenziando che il contributo erogato era stato revocato a CP_2
causa di gravi inadempimenti da parte della “ , Controparte_1
che non aveva rispettato gli obblighi di rendicontazione e monitoraggio previsti.
La revoca era stata formalizzata con il D.D. n. 859/2009, notificato alla ditta, che non aveva fornito osservazioni né restituito le somme dovute. aveva, poi, CP_2
reiterato la richiesta di rimborso nel 2018, senza ricevere risposta alcuna.
Ha chiesto rigettarsi l'eccezione di prescrizione, alla luce della documentazione prodotta comprova la valida interruzione del termine decennale. Ha rivendicato la sussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione fiscale.
Depositate le memorie di cui all'art.171 ter, la causa, all'esito della concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c., è stata rimessa in decisione.
****
L'opposizione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.
L'eccezione di prescrizione va rigettata alla luce della documentazione prodotta dalla convenuta comprovante che:
a) il competente ufficio regionale ha dato avvio, con nota prot. n.0973587 del
11/11/2009, notificata alla società in oggetto a mezzo raccomandata a/r. n.
13201974289 ricevuta il 14/11/2009 (all.6 della produzione di parte convenuta), alle procedure volte alla revoca totale dell'agevolazione concessa.
b) la società non faceva pervenire le proprie osservazioni e pertanto il procedimento si concludeva con l'emissione del D.D. n.859 del 15/12/2009
(all.7 della produzione di parte convenuta), notificato con nota prot.1123698 del
30/12/2009 (all.8); con la suddetta nota fu anche richiesta alla società la restituzione dell'importo erogato, oltre interessi;
c) la richiesta di rimborso di quanto indebitamente percepito è stata reiterata dall' con nota prot. 0363402 del 6/6/2018 (all.9), Controparte_3
- 3 - notificata in pari data a mezzo raccomandata A/R n.15399258995 ricevuta il
2/7/2018.
Quand'anche volesse ritenersi non documentata la notifica del provvedimento di revoca in data 15 dicembre 2009 (cfr. allegato 8 richiamato), va, in ogni caso, tenuto conto del principio secondo cui, in tema di prescrizione decennale del diritto alla ripetizione di finanziamenti indebitamente percepiti per effetto di sopravvenuta declaratoria di decadenza, il dies a quo va, in ogni caso individuato nella data di adozione di tale atto (15 dicembre 2009), sicchè la richiesta di rimborso sub c), ricevuta in data 2 luglio 2018 appare idonea a far ritenere interrotta la prescrizione anteriormente alla maturazione del decennio.
In merito al contestato inadempimento, è sufficiente fare rinvio alle compiute difese svolte sul punto dalla che testimoniano la grave violazione dell'obbligo di CP_2
rendicontazione con documentazione originale gravante sul soggetto attuatore da cui è derivata la contestata violazione della prescrizione di cui all'art.11 dell'atto di concessione, valevole a determinare la revoca del finanziamento a norma dell'art.15 della medesima concessione.
A supporto dell'inadeguatezza dell'attività di rendicontazione posta in essere si segnalano, inoltre, le ulteriori gravi criticità già emerse a seguito del verbale congiunto di avvenuto controllo di I livello del 1/8/2008 (all.11 depositato con le memorie ex art.171 ter n.2 c.p.c.) e della comunicazione dell' , impegnata Parte_2
nell'attuazione delle attività formative previste dal progetto AIFA in collaborazione con l'impresa , che con nota prot. n. 31/09 del 9/10/2009 (all.12) aveva CP_1
comunicato l'impossibilità di rendicontare le spese sostenute per l'attuazione del progetto dovute al disimpegno dell'opponente per non aver determinato le condizioni per garantire la corretta chiusura amministrativa del progetto.
- 4 - Conclusivamente l'opposizione va rigettata e confermata l'esistenza del credito restitutorio, come rappresentato nell'ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori ( e Parte_1 [...]
e si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del Controparte_1
deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55 del
2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_3
confronti di così provvede: Controparte_4
1) rigetta l'opposizione proposta da , in qualità di l.r.p.t. della “ Parte_1 [...]
ed in proprio (quale socio accomandatario della Controparte_1
stessa), avverso l'ingiunzione di pagamento ex RD 639/1910 n. 0337162/2023 del
3/7/2023, notificata a cura della ed emessa al fine di ottenere la Controparte_2
restituzione del contributo erogato alla stessa e successivamente revocato con il D.D
n.859/2009 (ingiunzione di pagamento per un importo di € 62.012,75, di cui € 50.160,00 per capitale e € 11.852,75 per interessi legali); accerta, pertanto, l'esistenza di detto debito restitutorio in favore della;
Controparte_2
2) condanna , in qualità di l.r.p.t. della “ Parte_1 Controparte_1
ed in proprio (quale socio accomandatario della stessa) al pagamento in
[...]
favore della delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro Controparte_2
4.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 23/09/2025.
Il Giudice
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