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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/08/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
RG 658/2020
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 658/2020 RGAC vertente tra:
( ) in persona del Sindaco pro tempore Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Nesci
APPELLANTE
E
( ), in proprio e nella qualità di esercente la Controparte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sul figlio minore , rappresentato e difeso Persona_1 dall'Avv. Anna Anania e dall'Avv. Carmela Squillacioti
APPELLATO
1
E
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 202/2020, pubblicata il
05.03.2020, nel giudizio iscritto al n. RG. 1802/2013
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 06.03.2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in riassunzione (a seguito della sentenza n.
576/2013 con cui il Giudice di Pace di Stilo ha dichiarato la propria incompetenza per valore),
, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_2
ha citato in giudizio il e la ditta Persona_2 Parte_1 Controparte_2 al fine di ottenere la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni
[...] subiti dal figlio minore a causa del sinistro avvenuto durante la “festa dell'emigrante” presso la piazza Celestino Placanica del Comune di Parte_1
A sostegno della propria domanda ha dedotto che in data 19.08.2008 durante la festa, conclusasi alle ore 24 circa con lo spettacolo pirotecnico eseguito dalla ditta Controparte_2
il minore all'epoca di soli 4 anni, era stato colpito all'occhio
[...] Persona_2 destro da un residuo ancora acceso di fuoco d'artificio ed era stato ricoverato la stessa sera presso l'Ospedale di Locri con la diagnosi di “contusione bulbare con ipoema o.d.”; dimesso in data 22.08.2022 era stato successivamente sottoposto a cure mediche per 60 giorni con postumi permanenti. L'attore, pertanto, ha dedotto la responsabilità solidale dell'esecutore materiale dello spettacolo pirotecnico e dell'ente comunale preposto alla sicurezza e vigilanza dell'evento.
Il contestata la domanda attorea, ne ha chiesto il rigetto. Parte_1
2 Nel dettaglio ha eccepito preliminarmente la sua carenza di legittimazione passiva, deducendo di essersi limitato a predisporre il servizio di vigilanza per la festa, senza essere né organizzatore dell'evento né esecutore dello spettacolo pirotecnico, la cui gestione e, dunque, responsabilità, era eventualmente da attribuirsi esclusivamente alla ditta esecutrice.
Nel merito ha rappresentato che l'asserito evento lesivo non ha trovato alcun riscontro nelle prove testimoniali, precisando che nessuna segnalazione è pervenuta ai Vigili Urbani la stessa sera. Inoltre, ha eccepito la tardività della denuncia dell'evento, atteso che lo stesso è stato portato a conoscenza dell'ente solo con la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data
04.02.2010, ossia dopo un anno e mezzo dall'accaduto.
La ditta , benché ritualmente citata in giudizio, non si è costituita. Controparte_2
Il giudizio è stato istruito a mezzo di prova testimoniale, c.t.u. medico legale ed acquisizione dei documenti ritualmente prodotti.
Il Tribunale di Locri, con sentenza n.202/2020, pubblicata in data 05.03.2020, nell'ambito del procedimento RG n. 1802/2013, ha accolto la domanda attorea e condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 4.997,73 a titolo di risarcimento del danno, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso l'intervenuta sentenza il ha spiegato appello, chiedendo la Parte_1 riforma della sentenza in quanto erronea, ingiusta e priva di adeguata motivazione per i seguenti motivi:
a) “Error in iudicando in merito all'avvenuta prova del fatto lesivo (an debeatur) ed alla data del presunto sinistro”. Parte appellante, in particolare, ha contestato la sentenza in quanto il primo giudice ha erroneamente ritenuto provato l'evento lesivo nonostante le risultanze istruttorie siano di segno opposto. Ha evidenziato che nella documentazione sanitaria dell'Ospedale di Locri viene indicata una data diversa di verificazione della festa (18.08.2008) rispetto a quella in atti (19.08.2008), con la conseguenza che il minore in realtà è stato ricoverato due giorni dopo l'evento e che il presunto sinistro non è stato prontamente segnalato al nell'immediatezza né nei giorni successivi. Pt_1
b) “Error in iudicando in merito alla sussistenza del nesso eziologico tra evento e danno ed all'ammontare del quantum risarcitorio”. Sul punto l'appellante ha dedotto che non è stata fornita la prova della sussistenza del nesso causale tra evento e danno atteso che la c.t.u., condivisa erroneamente dal giudice di prime cure, risulta apodittica e lacunosa. Ha precisato
3 inoltre che l'ausiliario non possedeva una specializzazione in oculistica e che non ha risposto con validità e rigore scientifico ai quesiti posti dal giudice.
c) “Error in iudicando in merito alla condanna in solido del : Parte_1 erroneamente il giudice di prime cure non ha tenuto in considerazione la circostanza che il tramite l'utilizzo della Polizia Municipale, ha posto in essere ogni misura utile ad Pt_1 impedire rischi e pericoli per gli spettatori con la conseguenza che nessuna responsabilità può essere ravvisata in capo all'ente.
Pertanto, l'appellante, previa richiesta dell'istanza sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “annullare e/o riformare la sentenza n.
202/2020 emessa dal Tribunale di Locri in data 27/12/2019, depositata in data 05/03/2020, e per l'effetto, in accoglimento del presente appello, rigettare la domanda originariamente proposto dall'odierna appellata, per tutti i motivi di appello esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
, costituitosi in giudizio, ha contestato la difesa avversaria chiedendo il rigetto Parte_2 dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Nel dettaglio, ha rappresentato che la data del 18.08.2008 indicata nella documentazione sanitaria è frutto di un errore di scrittura e che in tutti i propri atti difensivi la data del sinistro è stata sempre indicata con il giorno
19.08.2008, peraltro mai contestata dal Inoltre, ha precisato che Parte_1
l'accesso in ospedale è avvenuto in data 20.08.2008, ovvero subito dopo la mezzanotte del
19.08.2008 e non dopo due giorni come dedotto dall'appellante.
In merito alle contestazioni mosse alla c.t.u., parte appellata ha rappresentato che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, l'accertamento peritale ha confermato il nesso causale tra il danno e l'evento lesivo e che il giudice di prime cure ha basato la propria decisione anche sulle altre risultanze istruttorie.
Infine, parte appellata ha contestato il terzo motivo di appello, ribadendo che il deve Pt_1 ritenersi responsabile della sicurezza dei cittadini in occasione di tali eventi. La circostanza che gli spettatori durante i fuochi di artificio si sono dovuti allontanare di loro iniziativa, per evitare di essere colpiti, indica proprio che l'ente non ha posto in essere un efficiente servizio di vigilanza e pubblica sicurezza.
Ha dunque domandato il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e comunque infondato.
4 , nella qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta, benché Controparte_2 ritualmente citato in giudizio, non si è costituito.
Sulle conclusioni delle parti, con ordinanza del 19.03.025, la causa è stata assunta in decisone con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto occorre premettere che in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, è a carico dell'attore il quale invochi l'art. 2050 c.c. provare la natura pericolosa dell'attività, nonché il nesso materiale di causalità tra questa e l'evento dannoso, mentre incombe sul convenuto, una volta che l'attore abbia assolto il proprio onere, provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno." (Cass. civ. 4590/2020; 2220/2000; Cass. civ. n. 19872/2014: "In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso”).
Il giudice di prime cure ha ritenuto dimostrato l'effettivo accadimento del sinistro alla luce delle acquisite testimonianze di e e delle risultanze Testimone_1 Testimone_2 dell'espletata c.t.u. medico legale.
Invero, premessa l'estrema genericità della descrizione del fatto occorso con l'atto di citazione
(in data 19.08.2008 durante la festa dell'emigrante svoltasi in Piazza Celestino Placanica del
Comune di conclusasi dopo le ore 24,00 con lo spettacolo pirotecnico a cura Parte_1 della ditta , “un residuo ancora acceso di fuoco d'artificio si è conficcato Controparte_2 nell'occhio del minore provocandogli un danno grave”), nessun teste ha direttamente assistito al fatto da cui, nella prospettazione del , sarebbe conseguito il danno, ossia l'ingresso Pt_2 nell'occhio del bambino di scintille di fuoco formatesi durante lo spettacolo pirotecnico eseguito in data 18.08.2008 durante la festa del paese.
ha affermato: “Preciso che dopo esserci allontanati per non essere colpiti dalle Testimone_1 scintille ci siamo ritrovati in un bar a circa qualche metro dalla Piazza Placanica. Ho notato un arrossamento all'occhio del bambino ed il sig. mi riferiva di voler tornare Parte_2
a casa perché il figlio era stato colpito da una scintilla”.
5 escussa innanzi al Giudice di Pace, ha affermato di trovarsi al bar di Testimone_2 vicino alla piazza quando è arrivato un bambino accompagnato dai genitori i Parte_1 quali avevano riferito che durante i fuochi il bambino si era fatto male.
Gli Agenti della Polizia Municipale in servizio presso il Comune di Monasterace Vitale
e hanno concordemente affermato che lo spettacolo si Parte_3 Controparte_3 era svolto nella piazza del che l'area era transennata, le persone si trovavano al di là Pt_1 dalle transenne e di non aver ricevuto alcuna segnalazione.
Il c.t.u. , nella risposta alle osservazioni in merito al nesso di causalità, si è limitato a riportare quanto descritto nell'atto di citazione, senza fornire un parere medico circa la compatibilità tra la patologia riscontrata (esiti di trauma bulbare con ipoema occhio destro) e il fatto dedotto
(scintilla di fuoco nell'occhio) (cfr. replica alle osservazioni delle parti del 17.10.2018).
Soprattutto, i dati rilevabili dalla cartella clinica non appaiono coerenti rispetto alla prospettazione dell'attore. Segnatamente, nella cartella clinica del Presidio Ospedaliero di
Locri Dipartimento di Chirurgia Unità Operativa di Oculistica la data di ingresso risulta
20.08.2008 e, nella parte relativa all'anamnesi generale, si legge: “Il piccolo paziente giorno
18.08.2008 sera mentre si trovava ad una festa di Paese (Monasterace Superiore) è stato accidentalmente colpito da un fuoco d'artificio. In data odierna alle 13,00 riferendo dolore e incapacità ad aprire l'occhio dx è stato accompagnato dai genitori presso il nostro P.S. Si ricovera per gli accertamenti e le cure del caso”.
Innanzitutto va rilevato che la data del fatto è riportata come 18.08.2008 sera e non
19.08.2008, come dedotto con l'atto di citazione.
Ora, anche a voler ritenere la data del 18.08.2008 frutto di un errore materiale (come sostenuto dall'appellato), l'orario di accesso in Ospedale - ore 13.00 del 20.08.2008 – smentisce palesemente quanto dedotto dal , ossia che la data del 20 agosto è dovuta alla Pt_2 conclusione della festa dopo la mezzanotte del 19 agosto, sicchè la data di accesso al P.S. necessariamente è quella del 20.08.2008. Invero, agli atti non risulta alcun verbale di accesso al Pronto Soccorso e l'orario di ingresso nel reparto di Oculistica è pomeridiano (ore 13.00).
D'altra parte, sempre da quanto risulta dalla cartella clinica, la manifestazione del dolore all'occhio non appare collegata a quanto accaduto alla festa, ma alla data del 20.08.2008, tanto che il bambino è stato accompagnato dai genitori al P.S. nel primo pomeriggio del 20.08.2008:
6 “In data odierna alle 13,00 riferendo dolore e incapacità ad aprire l'occhio dx è stato accompagnato dai genitori presso il nostro P.S”.
Nonostante le puntuali contestazioni del parte attrice non ha fornito alcun Pt_1 chiarimento alle contraddizioni tra quanto dedotto e quanto documentato (peraltro parzialmente, avendo la parte omesso di depositare il referto del Pronto Soccorso).
In definitiva i motivi di appello sono fondati avendo il giudice di prime cure valutato in modo erroneo e incompleto gli elementi probatori in atti, sicché va riformata la pronuncia di primo grado e rigettata la domanda risarcitoria spiegata da nei confronti del Parte_2 Pt_1
e della ditta individuale CA TO ME.
3. L'accoglimento dell'impugnazione comporta la rideterminazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
Il Collegio ritiene che sussistano eccezionali ragioni per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tra il e Parte_1 Pt_2
, in ragione della controvertibilità del fatto riguardante il minore.
[...]
Nulla occorre statuire sulle spese processuali nei confronti dell'appellato contumace.
Le spese della c.t.u. espletata in primo grado, già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di nei rapporti interni tra le parti e in solido nei rapporti tra le parti ed il Parte_2
c.t.u.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di
anche nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_2
; Persona_2
- compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra e il Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_1
- nulla sulle spese tra e la;
Parte_2 Controparte_2
-pone in via definitiva le spese della c.t.u. espletata in primo grado, già liquidate con separato decreto, a carico di nei rapporti interni tra le parti e in solido nei rapporti tra le Parte_2 parti ed il c.t.u.
7 Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del 24 luglio 2025
La consigliera est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
8
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 658/2020 RGAC vertente tra:
( ) in persona del Sindaco pro tempore Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Nesci
APPELLANTE
E
( ), in proprio e nella qualità di esercente la Controparte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sul figlio minore , rappresentato e difeso Persona_1 dall'Avv. Anna Anania e dall'Avv. Carmela Squillacioti
APPELLATO
1
E
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 202/2020, pubblicata il
05.03.2020, nel giudizio iscritto al n. RG. 1802/2013
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 06.03.2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in riassunzione (a seguito della sentenza n.
576/2013 con cui il Giudice di Pace di Stilo ha dichiarato la propria incompetenza per valore),
, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_2
ha citato in giudizio il e la ditta Persona_2 Parte_1 Controparte_2 al fine di ottenere la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni
[...] subiti dal figlio minore a causa del sinistro avvenuto durante la “festa dell'emigrante” presso la piazza Celestino Placanica del Comune di Parte_1
A sostegno della propria domanda ha dedotto che in data 19.08.2008 durante la festa, conclusasi alle ore 24 circa con lo spettacolo pirotecnico eseguito dalla ditta Controparte_2
il minore all'epoca di soli 4 anni, era stato colpito all'occhio
[...] Persona_2 destro da un residuo ancora acceso di fuoco d'artificio ed era stato ricoverato la stessa sera presso l'Ospedale di Locri con la diagnosi di “contusione bulbare con ipoema o.d.”; dimesso in data 22.08.2022 era stato successivamente sottoposto a cure mediche per 60 giorni con postumi permanenti. L'attore, pertanto, ha dedotto la responsabilità solidale dell'esecutore materiale dello spettacolo pirotecnico e dell'ente comunale preposto alla sicurezza e vigilanza dell'evento.
Il contestata la domanda attorea, ne ha chiesto il rigetto. Parte_1
2 Nel dettaglio ha eccepito preliminarmente la sua carenza di legittimazione passiva, deducendo di essersi limitato a predisporre il servizio di vigilanza per la festa, senza essere né organizzatore dell'evento né esecutore dello spettacolo pirotecnico, la cui gestione e, dunque, responsabilità, era eventualmente da attribuirsi esclusivamente alla ditta esecutrice.
Nel merito ha rappresentato che l'asserito evento lesivo non ha trovato alcun riscontro nelle prove testimoniali, precisando che nessuna segnalazione è pervenuta ai Vigili Urbani la stessa sera. Inoltre, ha eccepito la tardività della denuncia dell'evento, atteso che lo stesso è stato portato a conoscenza dell'ente solo con la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data
04.02.2010, ossia dopo un anno e mezzo dall'accaduto.
La ditta , benché ritualmente citata in giudizio, non si è costituita. Controparte_2
Il giudizio è stato istruito a mezzo di prova testimoniale, c.t.u. medico legale ed acquisizione dei documenti ritualmente prodotti.
Il Tribunale di Locri, con sentenza n.202/2020, pubblicata in data 05.03.2020, nell'ambito del procedimento RG n. 1802/2013, ha accolto la domanda attorea e condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 4.997,73 a titolo di risarcimento del danno, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso l'intervenuta sentenza il ha spiegato appello, chiedendo la Parte_1 riforma della sentenza in quanto erronea, ingiusta e priva di adeguata motivazione per i seguenti motivi:
a) “Error in iudicando in merito all'avvenuta prova del fatto lesivo (an debeatur) ed alla data del presunto sinistro”. Parte appellante, in particolare, ha contestato la sentenza in quanto il primo giudice ha erroneamente ritenuto provato l'evento lesivo nonostante le risultanze istruttorie siano di segno opposto. Ha evidenziato che nella documentazione sanitaria dell'Ospedale di Locri viene indicata una data diversa di verificazione della festa (18.08.2008) rispetto a quella in atti (19.08.2008), con la conseguenza che il minore in realtà è stato ricoverato due giorni dopo l'evento e che il presunto sinistro non è stato prontamente segnalato al nell'immediatezza né nei giorni successivi. Pt_1
b) “Error in iudicando in merito alla sussistenza del nesso eziologico tra evento e danno ed all'ammontare del quantum risarcitorio”. Sul punto l'appellante ha dedotto che non è stata fornita la prova della sussistenza del nesso causale tra evento e danno atteso che la c.t.u., condivisa erroneamente dal giudice di prime cure, risulta apodittica e lacunosa. Ha precisato
3 inoltre che l'ausiliario non possedeva una specializzazione in oculistica e che non ha risposto con validità e rigore scientifico ai quesiti posti dal giudice.
c) “Error in iudicando in merito alla condanna in solido del : Parte_1 erroneamente il giudice di prime cure non ha tenuto in considerazione la circostanza che il tramite l'utilizzo della Polizia Municipale, ha posto in essere ogni misura utile ad Pt_1 impedire rischi e pericoli per gli spettatori con la conseguenza che nessuna responsabilità può essere ravvisata in capo all'ente.
Pertanto, l'appellante, previa richiesta dell'istanza sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “annullare e/o riformare la sentenza n.
202/2020 emessa dal Tribunale di Locri in data 27/12/2019, depositata in data 05/03/2020, e per l'effetto, in accoglimento del presente appello, rigettare la domanda originariamente proposto dall'odierna appellata, per tutti i motivi di appello esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
, costituitosi in giudizio, ha contestato la difesa avversaria chiedendo il rigetto Parte_2 dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Nel dettaglio, ha rappresentato che la data del 18.08.2008 indicata nella documentazione sanitaria è frutto di un errore di scrittura e che in tutti i propri atti difensivi la data del sinistro è stata sempre indicata con il giorno
19.08.2008, peraltro mai contestata dal Inoltre, ha precisato che Parte_1
l'accesso in ospedale è avvenuto in data 20.08.2008, ovvero subito dopo la mezzanotte del
19.08.2008 e non dopo due giorni come dedotto dall'appellante.
In merito alle contestazioni mosse alla c.t.u., parte appellata ha rappresentato che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, l'accertamento peritale ha confermato il nesso causale tra il danno e l'evento lesivo e che il giudice di prime cure ha basato la propria decisione anche sulle altre risultanze istruttorie.
Infine, parte appellata ha contestato il terzo motivo di appello, ribadendo che il deve Pt_1 ritenersi responsabile della sicurezza dei cittadini in occasione di tali eventi. La circostanza che gli spettatori durante i fuochi di artificio si sono dovuti allontanare di loro iniziativa, per evitare di essere colpiti, indica proprio che l'ente non ha posto in essere un efficiente servizio di vigilanza e pubblica sicurezza.
Ha dunque domandato il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e comunque infondato.
4 , nella qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta, benché Controparte_2 ritualmente citato in giudizio, non si è costituito.
Sulle conclusioni delle parti, con ordinanza del 19.03.025, la causa è stata assunta in decisone con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto occorre premettere che in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, è a carico dell'attore il quale invochi l'art. 2050 c.c. provare la natura pericolosa dell'attività, nonché il nesso materiale di causalità tra questa e l'evento dannoso, mentre incombe sul convenuto, una volta che l'attore abbia assolto il proprio onere, provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno." (Cass. civ. 4590/2020; 2220/2000; Cass. civ. n. 19872/2014: "In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso”).
Il giudice di prime cure ha ritenuto dimostrato l'effettivo accadimento del sinistro alla luce delle acquisite testimonianze di e e delle risultanze Testimone_1 Testimone_2 dell'espletata c.t.u. medico legale.
Invero, premessa l'estrema genericità della descrizione del fatto occorso con l'atto di citazione
(in data 19.08.2008 durante la festa dell'emigrante svoltasi in Piazza Celestino Placanica del
Comune di conclusasi dopo le ore 24,00 con lo spettacolo pirotecnico a cura Parte_1 della ditta , “un residuo ancora acceso di fuoco d'artificio si è conficcato Controparte_2 nell'occhio del minore provocandogli un danno grave”), nessun teste ha direttamente assistito al fatto da cui, nella prospettazione del , sarebbe conseguito il danno, ossia l'ingresso Pt_2 nell'occhio del bambino di scintille di fuoco formatesi durante lo spettacolo pirotecnico eseguito in data 18.08.2008 durante la festa del paese.
ha affermato: “Preciso che dopo esserci allontanati per non essere colpiti dalle Testimone_1 scintille ci siamo ritrovati in un bar a circa qualche metro dalla Piazza Placanica. Ho notato un arrossamento all'occhio del bambino ed il sig. mi riferiva di voler tornare Parte_2
a casa perché il figlio era stato colpito da una scintilla”.
5 escussa innanzi al Giudice di Pace, ha affermato di trovarsi al bar di Testimone_2 vicino alla piazza quando è arrivato un bambino accompagnato dai genitori i Parte_1 quali avevano riferito che durante i fuochi il bambino si era fatto male.
Gli Agenti della Polizia Municipale in servizio presso il Comune di Monasterace Vitale
e hanno concordemente affermato che lo spettacolo si Parte_3 Controparte_3 era svolto nella piazza del che l'area era transennata, le persone si trovavano al di là Pt_1 dalle transenne e di non aver ricevuto alcuna segnalazione.
Il c.t.u. , nella risposta alle osservazioni in merito al nesso di causalità, si è limitato a riportare quanto descritto nell'atto di citazione, senza fornire un parere medico circa la compatibilità tra la patologia riscontrata (esiti di trauma bulbare con ipoema occhio destro) e il fatto dedotto
(scintilla di fuoco nell'occhio) (cfr. replica alle osservazioni delle parti del 17.10.2018).
Soprattutto, i dati rilevabili dalla cartella clinica non appaiono coerenti rispetto alla prospettazione dell'attore. Segnatamente, nella cartella clinica del Presidio Ospedaliero di
Locri Dipartimento di Chirurgia Unità Operativa di Oculistica la data di ingresso risulta
20.08.2008 e, nella parte relativa all'anamnesi generale, si legge: “Il piccolo paziente giorno
18.08.2008 sera mentre si trovava ad una festa di Paese (Monasterace Superiore) è stato accidentalmente colpito da un fuoco d'artificio. In data odierna alle 13,00 riferendo dolore e incapacità ad aprire l'occhio dx è stato accompagnato dai genitori presso il nostro P.S. Si ricovera per gli accertamenti e le cure del caso”.
Innanzitutto va rilevato che la data del fatto è riportata come 18.08.2008 sera e non
19.08.2008, come dedotto con l'atto di citazione.
Ora, anche a voler ritenere la data del 18.08.2008 frutto di un errore materiale (come sostenuto dall'appellato), l'orario di accesso in Ospedale - ore 13.00 del 20.08.2008 – smentisce palesemente quanto dedotto dal , ossia che la data del 20 agosto è dovuta alla Pt_2 conclusione della festa dopo la mezzanotte del 19 agosto, sicchè la data di accesso al P.S. necessariamente è quella del 20.08.2008. Invero, agli atti non risulta alcun verbale di accesso al Pronto Soccorso e l'orario di ingresso nel reparto di Oculistica è pomeridiano (ore 13.00).
D'altra parte, sempre da quanto risulta dalla cartella clinica, la manifestazione del dolore all'occhio non appare collegata a quanto accaduto alla festa, ma alla data del 20.08.2008, tanto che il bambino è stato accompagnato dai genitori al P.S. nel primo pomeriggio del 20.08.2008:
6 “In data odierna alle 13,00 riferendo dolore e incapacità ad aprire l'occhio dx è stato accompagnato dai genitori presso il nostro P.S”.
Nonostante le puntuali contestazioni del parte attrice non ha fornito alcun Pt_1 chiarimento alle contraddizioni tra quanto dedotto e quanto documentato (peraltro parzialmente, avendo la parte omesso di depositare il referto del Pronto Soccorso).
In definitiva i motivi di appello sono fondati avendo il giudice di prime cure valutato in modo erroneo e incompleto gli elementi probatori in atti, sicché va riformata la pronuncia di primo grado e rigettata la domanda risarcitoria spiegata da nei confronti del Parte_2 Pt_1
e della ditta individuale CA TO ME.
3. L'accoglimento dell'impugnazione comporta la rideterminazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
Il Collegio ritiene che sussistano eccezionali ragioni per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tra il e Parte_1 Pt_2
, in ragione della controvertibilità del fatto riguardante il minore.
[...]
Nulla occorre statuire sulle spese processuali nei confronti dell'appellato contumace.
Le spese della c.t.u. espletata in primo grado, già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di nei rapporti interni tra le parti e in solido nei rapporti tra le parti ed il Parte_2
c.t.u.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di
anche nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_2
; Persona_2
- compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra e il Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_1
- nulla sulle spese tra e la;
Parte_2 Controparte_2
-pone in via definitiva le spese della c.t.u. espletata in primo grado, già liquidate con separato decreto, a carico di nei rapporti interni tra le parti e in solido nei rapporti tra le Parte_2 parti ed il c.t.u.
7 Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del 24 luglio 2025
La consigliera est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
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