Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00152/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00708/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 708 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, datato 25.06.2019, notificato il 03.07.2019 con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal ricorrente nonché del parere n. -OMISSIS- emesso dal C.V.C.S. nell'adunanza 1910 del 19.06.2019 e di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali nonché per la declaratoria del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità “protrusioni cervico-dorso-lombari C5-C6 e C6-C7, D5-D6 e D6-D7, L5-S1”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa AL EF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente impugna, invocandone l'annullamento, il decreto n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, del 25.06.2019, che, in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, emesso nell’adunanza del 19.06.2019, ha ritenuto l'infermità “protrusioni cervico-dorso-lombari C5-C6 e C6-C7, D5-D6 e D6-D7, L5-S1” da lui sofferta non dipendente da fatti di servizio, denegandogli, conseguentemente, la concessione dell'equo indennizzo.
Chiede, inoltre, l'accertamento e la declaratoria dell'infermità da cui è affetto e la (conseguente) condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione a suo favore dell'equo indennizzo e di ogni altro beneficio, provvidenza ed assistenza previsti dalle norme in materia di causa di servizio, nonché che vengano disposti, in ogni caso, incombenti istruttori.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo di diritto, rubricato " Violazione di legge, in particolare dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con il d.P.R. n. 461/2001; eccesso di potere per travisamento ed omessa valutazione dei fatti, oltre che irragionevolezza manifesta; motivazione manifestamente errata ", con cui l'interessato lamenta, in estrema sintesi, il difetto di istruttoria che affliggerebbe il provvedimento gravato (rectius il parere del CVCS cui lo stesso rinvia), tale da riverberarsi sulla motivazione posta a suo sostegno, che s'appaleserebbe, a suo avviso, del tutto apodittica.
2. Il Ministero della Difesa, costituito in resistenza al ricorso, ha controdedotto alle avverse censure e invocato la loro reiezione.
3. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisone.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il ricorrente si duole del fatto che il Comitato di verifica per le cause di servizio non avrebbe ritenuto la sua infermità dipendente dal servizio prestato, sulla base di un giudizio carente di motivazione, superficiale e stereotipato.
Tali censure sono prive di pregio.
3. Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio vanno " allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.
(...) nei casi di accertamento della causa di servizio il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato "non rispetto al servizio in generale (per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l'attività prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l'ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità del servizio prestato), ma rispetto a particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità " (T.A.R. Trieste, sez. I, 16.04.2025, n.132).
In sostanza, “ un'attività di servizio, sia pure impegnativa, non può comunque essere considerata ex se anche solo concausa dell'evento, ove non emerga quel surplus di fattori, rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari, costituenti rischio specifico dell'evento morboso " (T.A.R. -OMISSIS-, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 18; in termini Cons. Stato n. 1341/2024 cit.; Cons. Stato, sez. II, 30 agosto 2023, n. 8073; Cons. Stato, sez. II, 5 settembre 2023, n. 8169; T.A.R. Piemonte sez. III, 22 gennaio 2024, n. 52).
Inoltre, il giudizio espresso, in materia di equo indennizzo, dalla Commissione per le cause di servizio, è una manifestazione di giudizio ampia e complessa, essendo costituito il Comitato da professionalità mediche, giuridiche ed amministrative i cui pareri vengono riuniti nella definitiva e superiore valutazione adottata all'esito di un complesso procedimento amministrativo. Tale valutazione costituisce espressione di potere discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli casi in cui le determinazioni assunte siano affette da illogicità, irrazionalità, irragionevolezza manifeste, o siano state adottate per erroneità dei presupposti sottesi al giudizio conclusivo reso. Per giurisprudenza costante, infatti, " il sindacato giurisdizionale esperibile sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti; di conseguenza al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo di verifica delle cause di servizio " (Consiglio di Stato sez. II, 21.03.2025, n.2323).
Si tratta quindi di un limite che permette al giudice amministrativo una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo medico.
3. Nel caso di specie, non vi è evidenza, nel servizio prestato dall'interessato, di circostanze di natura straordinaria che non siano state valutate dalla Commissione nell’esaminare i precedenti di servizio e carriera del ricorrente.
Nel ricorso, invero, il ricorrente fa riferimento all’aver dormito in brande (che non avrebbero consentito una corretta postura della colonna vertebrale sia a causa dei materassi, sia a causa della condizione delle reti) durante gli anni di studi presso la Scuola Militare “-OMISSIS-” (2003-2006) di aver partecipato a numerosi “Campi d’Arma”, anche nel biennio in Accademia, di aver seguito, dopo l’assegnazione presso la Caserma “Scalise Artiglieria Terrestre”, il relativo Reggimento in tutte le attività addestrative ed operative, nei poligoni di tiro e nei Campi d’Arma, di aver svolto 3 missioni all’estero in -OMISSIS-, dove ha indossato giubbotto antiproiettile, particolarmente pesante, ed elmetto in KE ( con conseguente aggravio da sovraccarico sia sulla zona dorsale e lombare, sia sulla zona verticale) e di essersi spostato spesso sui mezzi militari in dotazione “…noti per essere particolarmente rigidi nelle sospensioni e, pertanto, non idonei ad ammortizzare i contraccolpi tipici della percorrenza su terreni accidentati… ”.
Il ricorrente, tuttavia, si è limitato ad enfatizzare la ritenuta gravità dell'attività lavorativa svolta (che invece appare del tutto compatibile con l’impegno ordinario richiesto per il percorso militare intrapreso e seguito) e, al di là di valutazioni del tutto soggettive, non ha approfondito, in alcun modo, gli aspetti di carattere eziopatogenetico, dando per scontata la correlazione tra il servizio espletato e la patologia sofferta, in assenza di altre patologie pregresse.
Le argomentazioni difensive dal medesimo svolte, la consulenza di parte depositata e il supplemento istruttorio richiesto, in sostanza, sono mirati ad ottenere da questo giudice una valutazione medico-legale diversa da quella espressa dal competente organo tecnico di valutazione, ovvero ad ottenere l'esercizio di un non consentito sindacato di merito. Tralasciano, peraltro, di considerare che il rapporto causa - effetto tra attività lavorativa del dipendente ed infermità dallo stesso sofferta deve essere individuato con un grado di consistente certezza sul piano medico-legale e tecnico-amministrativo.
Ebbene, le argomentazioni difensive svolte non paiono sufficienti a porre in discussione la ragionevolezza e logicità del parere negativo espresso dal Comitato e del successivo diniego opposto dal Ministero della Difesa.
Con riferimento alla consulenza tecnica di parte depositata dal ricorrente, per costante giurisprudenza è da sottolineare che un diverso parere medico non è idoneo a sovvertire le conclusioni cui è pervenuto il Comitato di Verifica, tenuto conto del fatto che l'effettiva e comprovata riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio, e il rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione, impongono una verifica che deve essere connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia.
Nel caso di specie, la stessa consulenza assume che il servizio prestato può bastare anche come mera concausa della patologia, e fa derivare, tout court , dalle sollecitazioni che il ricorrente avrebbe subito nella sua attività la concausa dell’infermità occorsagli, tenuto conto della giovane età che non sarebbe compatibile con la causa indicata dal Comitato di verifica e consistente in una “…patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali”.
Al riguardo, tuttavia, in disparte la considerazione che, così come rappresentati nel ricorso, le fatiche e i disagi sopportati dal ricorrente sono assolutamente normali e comuni all’interno del percorso militare dallo stesso intrapreso, nel caso di specie, come già evidenziato, manca non solo l’allegazione di fatti esorbitanti o di episodi specifici e abnormi rispetto alle normali mansioni ma anche l’evidenziazione di un’efficienza concausale di tali sollecitazioni sull’infermità sofferta (preciso onere della parte) che non si basi, esclusivamente, sull’inversione logica dell’impossibilità di altra causa, vista la giovane età del ricorrente.
Nemmeno può ritenersi che il Comitato di Verifica abbia svolto una carente istruttoria per non aver considerato, in concreto, il servizio prestato dal ricorrente. Invero, da un lato, il Comitato dichiara di aver esaminato “ …e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”; dall’altro, la valutazione sostanziale di tutti i precedenti di servizio del ricorrente trova conferma anche da quanto dallo stesso affermato nel ricorso. Nello stesso, infatti, il ricorrente ha evidenziato lo svolgimento della propria carriera rappresentando, come detto, circostanze del tutto normali e comuni del suo svolgimento, tali che non può ritenersi che il Comitato abbia tralasciato qualche elemento ai fini della propria valutazione.
4. Per tutto quanto rappresentato, dunque, gli atti impugnati sono scevri dalle censure di illegittimità sollevate dal ricorrente e il ricorso deve essere respinto.
5. La natura degli interessi oggetto del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
EL LL Di PO, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
AL EF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL EF | EL LL Di PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.