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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/06/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 119 /2025
Oggi 17/06/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse di dall'avv. ABBAGNATO Parte_1
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 119/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Abbagnato ( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971 dalla data di visita della revisione.
2 Resisteva in giudizio l contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, oltre agli interessi, proposta dalla parte ricorrente.
Il ricorso va accolto.
Giova precisare che ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'istante deve, innanzitutto, possedere una riduzione della propria capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, ed inoltre non deve svolgere attività lavorativa.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto l'odierna parte ricorrente invalida nella misura del
75% (cfr. relazione in atti).
Sotto il profilo strettamente sanitario, il dott. , con ragionamento completo e scevro Per_2
da qualunque censura razionale ha asseverato che:” … esaminata la documentazione prodotta,
analizzate le patologie riscontrate in sede di accertamenti peritali e valutata la loro attuale incidenza
funzionale, il sig. ha diritto in atto, limitatamente agli aspetti medico-legali, al Parte_1
riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data di revisione.”
Il CTU nella perizia ha fornito completa e adeguata risposta al quesito sottoposto,
illustrando analiticamente tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente e indicando per ogni singola patologia, codice tabellare di riferimento (DM 05.02.92) e percentuale invalidità,
giungendo così al grado invalidante complessivo.
Per quanto riguarda la data di decorrenza il consulente ha asseverato che il beneficio decorre dalla data in cui il ricorrente è stato sottoposto alla visita di revisione (15.4.2024).
3 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise perché immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Parte ricorrente è dunque in possesso del requisito sanitario per percepire l'assegno di invalidità di cui all'art.13 L.118/71 a decorrere dal 15.4.2024 (data visita revisione).
Il ricorso va dunque integralmente accolto.
Le spese di lite, anche della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri indicati dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1
separato provvedimento.
P.Q.M.
1. Dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento all'assegno mensile di assistenza ex art 13 L. 118/71 dal giorno 15.4.2024,
data in cui è stata effettuata la visita di revisione;
2. condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi CP_1
professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Abbagnato dichiaratosi antistatario;
3. Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento CP_1
Marsala, il 17.6.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia Immordino in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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