Art. 11. Decadenza dalle cariche - Dimissioni - Stato giuridico
Si decade dalle cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e di direttore generale quando si verifica una delle cause di incompatibilita' espressamente indicate dalla presente legge, nonche' quelle di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14 .
I componenti del consiglio di amministrazione di cui al primo comma del precedente articolo 6 incorrono inoltre nella decadenza quando non intervengano, senza motivo, a tre sedute consecutive.
Gli organi competenti alla nomina procedono alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni del presidente, degli altri componenti del consiglio di amministrazione, del direttore generale e dei vice direttori.
Tutte le controversie che vengono proposte dai titolari di organi dell'ente, in dipendenza della loro nomina e revoca ed in relazione alla loro carica, anche se afferenti a diritti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
NOTE
Nota all'art. 11, primo comma:
Secondo l' art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici). le nomine alle cariche per le quali occorre il parere parlamentare "sono incompatibili con le funzioni di: a) membro del Parlamento e dei consigli regionali; b) dipendente dell'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; g) appartenente alle Forze armate in servizio permanente effettivo".
Si decade dalle cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e di direttore generale quando si verifica una delle cause di incompatibilita' espressamente indicate dalla presente legge, nonche' quelle di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14 .
I componenti del consiglio di amministrazione di cui al primo comma del precedente articolo 6 incorrono inoltre nella decadenza quando non intervengano, senza motivo, a tre sedute consecutive.
Gli organi competenti alla nomina procedono alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni del presidente, degli altri componenti del consiglio di amministrazione, del direttore generale e dei vice direttori.
Tutte le controversie che vengono proposte dai titolari di organi dell'ente, in dipendenza della loro nomina e revoca ed in relazione alla loro carica, anche se afferenti a diritti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
NOTE
Nota all'art. 11, primo comma:
Secondo l' art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici). le nomine alle cariche per le quali occorre il parere parlamentare "sono incompatibili con le funzioni di: a) membro del Parlamento e dei consigli regionali; b) dipendente dell'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; g) appartenente alle Forze armate in servizio permanente effettivo".