Art. 5.
Per i soli esercizi finanziari 1984 e 1985 le quote attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dei numeri 1 e 3 di cui al precedente articolo 1 vengono ridotte a 3 decimi per l'anno 1984 ed a 3,5 decimi per l'anno 1985.
Per i soli esercizi finanziari 1984 e 1985 le quote attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dei numeri 1 e 3 di cui al precedente articolo 1 vengono ridotte a 3 decimi per l'anno 1984 ed a 3,5 decimi per l'anno 1985.