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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/09/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del Lavoro dott. Francesco Aragona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 656 del R.G. per l'anno 2025, promossa da
C.F.: , nata a [...] il [...], difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Americo;
ricorrente contro
(C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
p. t. e per esso l' Controparte_2
(C.F: ) in persona del Dirigente p. t., difeso dalla Funzionaria dott.ssa Elvia
[...] P.IVA_2
Sarubbi; resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, docente alle dipendenze del convenuto a tempo CP_1 indeterminato a decorrere dal 01.09.2023, ha chiesto di usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015 (c.d. carta elettronica del docente) per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Si è costituito in giudizio il , aderendo alla domanda di parte attrice, con Controparte_1 richiesta di compensazione delle spese di lite.
L'ammissione ad opera del del proprio debito, in forza dell'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, CP_1 integra il riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea che, comunque, non è più controversa, a seguito della sentenza n. 29961 emessa dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte in data 27.10.2023, la quale ha riconosciuto che i docenti con supplenza fino al termine delle attività didattiche – come nel caso di specie - rientrano tra i destinatari della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La motivazione espressa dai giudici di legittimità viene pienamente condivisa e recepita da questo giudice, sicché non resta che dichiarare l'esistenza del diritto di credito azionato dall'istante nel presente giudizio.
Conseguentemente, va dichiarato il suo diritto a percepire la somma di euro 1.500,00, nelle forme della c.d. carta elettronica docente, per gli anni scolastici suindicati.
Non potendo, tuttavia, pronunciarsi una condanna del resistente al pagamento diretto del CP_1 suddetto importo, dal momento che la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non è suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario, l'amministrazione deve essere condannata ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi tariffari, attesa la serialità della controversia, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, condannando parte resistente a metterle a disposizione, per il tramite della Carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 1.500,00;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed
1.030,00 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, 25.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del Lavoro dott. Francesco Aragona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 656 del R.G. per l'anno 2025, promossa da
C.F.: , nata a [...] il [...], difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Americo;
ricorrente contro
(C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
p. t. e per esso l' Controparte_2
(C.F: ) in persona del Dirigente p. t., difeso dalla Funzionaria dott.ssa Elvia
[...] P.IVA_2
Sarubbi; resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, docente alle dipendenze del convenuto a tempo CP_1 indeterminato a decorrere dal 01.09.2023, ha chiesto di usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015 (c.d. carta elettronica del docente) per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Si è costituito in giudizio il , aderendo alla domanda di parte attrice, con Controparte_1 richiesta di compensazione delle spese di lite.
L'ammissione ad opera del del proprio debito, in forza dell'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, CP_1 integra il riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea che, comunque, non è più controversa, a seguito della sentenza n. 29961 emessa dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte in data 27.10.2023, la quale ha riconosciuto che i docenti con supplenza fino al termine delle attività didattiche – come nel caso di specie - rientrano tra i destinatari della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La motivazione espressa dai giudici di legittimità viene pienamente condivisa e recepita da questo giudice, sicché non resta che dichiarare l'esistenza del diritto di credito azionato dall'istante nel presente giudizio.
Conseguentemente, va dichiarato il suo diritto a percepire la somma di euro 1.500,00, nelle forme della c.d. carta elettronica docente, per gli anni scolastici suindicati.
Non potendo, tuttavia, pronunciarsi una condanna del resistente al pagamento diretto del CP_1 suddetto importo, dal momento che la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non è suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario, l'amministrazione deve essere condannata ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi tariffari, attesa la serialità della controversia, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, condannando parte resistente a metterle a disposizione, per il tramite della Carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 1.500,00;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed
1.030,00 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, 25.09.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona