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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 220/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
NOLA CATIA, Giudice
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8586/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Forio - Sede 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16860/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 26/11/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210028505164000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210028505164000 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5355/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 8586/2024 Ricorrente_1 ha appellato, nei confronti della Agenzia Entrate SC e del Comune di Forio sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della
Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 16860/2024, con la quale è stato accolto il ricorso, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la cartella esattoriale, notificata il 21.02.2024, avente ad oggetto Tari– anni 2018 e 2019, per l'importo complessivo di € 498,22, lamentando la omessa notifica di atti prodomici.
Si erano costituite sia l'ADER che il Comune .
Con la impugnata decisione la Corte di I grado, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso sulla base del computo dei termini per la formazione e notifica del ruolo, compensando le spese con la seguente motivazione “Sussistono, per la peculiarità della questione e l'aleatorietà del giudizio, idonei motivi per disporre la compensazione delle spese giudiziali fra le parti.”.
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Si è costituito la Agenzia SC, controdeducendo sul punto ed evidenziando che il contribuente, nel proprio appello, abbia lamentato la “Inesistenza e/o omessa indicazione dei giusti motivi e/o di gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite” e non anche la valenza o idoneità
a giustificare la compensazione, mentre una motivazione risulta indicata con la frase “ Sussistono, per la peculiarità della questione e l'aleatorietà del giudizio, idonei motivi per disporre la compensazione delle spese giudiziali fra le parti.”. Viene inoltre richiesto che la eventuale condanna alle spese sia disposta nei confronti del solo Ente impositore, senza peraltro proporre appello incidentale sul punto.
Si è costituito altresì il Comune di Forio sostenendo che, pur non condividendo l'opzioen interpretativa del primo giudice, non era stato proposto appello stante le oscillazioni giurisprudenziali in merito, proprio sulla base della disposta compensazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del
Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, atteso che il giudice di primo grado ha indicato, non omettendola come sostenuto dall'appellante, e come eccepito da controparte, la ragione della disposta compensazione nella peculiarità della vicenda, che si riferiva a imposta
Tari, da versare in autoliquidazioni,e non necessitante dell'avviso di accertamento
L'appello va pertanto respinto.
Le spese e competenze vanno compensate anche per il II grado, per una rivalutazione ulteriore del relativo capo in I grado.
P.Q.M.
Respinge l'appello, confermando l'impugnata decisione. spese e competenze del grado compensate
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
NOLA CATIA, Giudice
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8586/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Forio - Sede 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16860/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 26/11/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210028505164000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210028505164000 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5355/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 8586/2024 Ricorrente_1 ha appellato, nei confronti della Agenzia Entrate SC e del Comune di Forio sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della
Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 16860/2024, con la quale è stato accolto il ricorso, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la cartella esattoriale, notificata il 21.02.2024, avente ad oggetto Tari– anni 2018 e 2019, per l'importo complessivo di € 498,22, lamentando la omessa notifica di atti prodomici.
Si erano costituite sia l'ADER che il Comune .
Con la impugnata decisione la Corte di I grado, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso sulla base del computo dei termini per la formazione e notifica del ruolo, compensando le spese con la seguente motivazione “Sussistono, per la peculiarità della questione e l'aleatorietà del giudizio, idonei motivi per disporre la compensazione delle spese giudiziali fra le parti.”.
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Si è costituito la Agenzia SC, controdeducendo sul punto ed evidenziando che il contribuente, nel proprio appello, abbia lamentato la “Inesistenza e/o omessa indicazione dei giusti motivi e/o di gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite” e non anche la valenza o idoneità
a giustificare la compensazione, mentre una motivazione risulta indicata con la frase “ Sussistono, per la peculiarità della questione e l'aleatorietà del giudizio, idonei motivi per disporre la compensazione delle spese giudiziali fra le parti.”. Viene inoltre richiesto che la eventuale condanna alle spese sia disposta nei confronti del solo Ente impositore, senza peraltro proporre appello incidentale sul punto.
Si è costituito altresì il Comune di Forio sostenendo che, pur non condividendo l'opzioen interpretativa del primo giudice, non era stato proposto appello stante le oscillazioni giurisprudenziali in merito, proprio sulla base della disposta compensazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del
Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, atteso che il giudice di primo grado ha indicato, non omettendola come sostenuto dall'appellante, e come eccepito da controparte, la ragione della disposta compensazione nella peculiarità della vicenda, che si riferiva a imposta
Tari, da versare in autoliquidazioni,e non necessitante dell'avviso di accertamento
L'appello va pertanto respinto.
Le spese e competenze vanno compensate anche per il II grado, per una rivalutazione ulteriore del relativo capo in I grado.
P.Q.M.
Respinge l'appello, confermando l'impugnata decisione. spese e competenze del grado compensate