CASS
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 27/01/2025, n. 3157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3157 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: QAUALA KARIM nato il [...] avverso la sentenza del 06/02/2024 del TRIBUNALE di MILANO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; Penale Sent. Sez. 7 Num. 3157 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 18/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 febbraio 2024 il Tribunale di Milano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Qauala Karim, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 62-bis e 62 n. 6 cod. pen., poste in giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti, la pena di mesi due di reclusione ed euro 52,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine alla ricorrenza della prevista condizione di procedibilità, per esservi stata remissione di querela da parte della persona offesa con contestuale sua accettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. 2. La fattispecie per cui si procede, infatti, è procedibile a querela, per cui assume decisivo rilievo la circostanza che, nel caso di specie, la persona offesa Da GN NA GU abbia rimesso la querela, per come evincibile da copia di verbale di remissione di querela, con contestuale accettazione di Qauala Karim, redatto dai Carabinieri della Legione "Lombardia" - Stazione di Corsico in data 21 febbraio 2024. 3. Conclusivamente, quindi, non essendo evincibili dalla decisione impugnata elementi di giudizio idonei a far emergere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato, in ossequio a quanto previsto dalla norma dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; Penale Sent. Sez. 7 Num. 3157 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 18/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 febbraio 2024 il Tribunale di Milano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Qauala Karim, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 62-bis e 62 n. 6 cod. pen., poste in giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti, la pena di mesi due di reclusione ed euro 52,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine alla ricorrenza della prevista condizione di procedibilità, per esservi stata remissione di querela da parte della persona offesa con contestuale sua accettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. 2. La fattispecie per cui si procede, infatti, è procedibile a querela, per cui assume decisivo rilievo la circostanza che, nel caso di specie, la persona offesa Da GN NA GU abbia rimesso la querela, per come evincibile da copia di verbale di remissione di querela, con contestuale accettazione di Qauala Karim, redatto dai Carabinieri della Legione "Lombardia" - Stazione di Corsico in data 21 febbraio 2024. 3. Conclusivamente, quindi, non essendo evincibili dalla decisione impugnata elementi di giudizio idonei a far emergere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato, in ossequio a quanto previsto dalla norma dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente