Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 18/03/2026, n. 5156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5156 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05156/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15385/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15385 del 2025, proposto da
AN AR TT ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Sorace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Istruzione e Merito, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NA MA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
ricorso avverso il silenzio formatasi sull’istanza motivata del 14.8.2025 presentata da parte ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. IL EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha riferito che:
a) ha partecipato alla procedura riservata prevista dall’art. 5 comma 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 188, convertito con modificazioni con legge 24.2.2023 n. 14; b) espletata la prova scritta, ha ottenuto la necessaria validazione con il punteggio di 6,8; c)ne è sorto titolo giuridico a frequentare il corso intensivo di formazione e, in caso di esito positivo, ad ottenere inclusione in coda nella graduatoria generale di merito; d) con decreto dipartimentale n. A00DPTI n. 1193 del 24.5.2024, la dott.ssa ON è stata raggiunta da provvedimento di esclusione dal concorso; e)
il provvedimento di esclusione, è stato impugnato innanzi al Tar Lazio con ricorso n. 6550/2024.; f) dopo che il TAR si era pronunciato rigettando l’istanza cautelare, la questione è stata sottoposta al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 3395/2024 del 9.9.2024, ha riconosciuto alla dott.ssa ON lo statuto di ricorrente in via principale (“risulta, viceversa, la pendenza di almeno un ricorso giurisdizionale collettivo, poi riunito ad altro giudizio, riconducibile alla fattispecie prevista dalle norme speciali di legge di riferimento”) ed accolto la domanda di sospensione; g) ne è seguito il titolo giuridico per la partecipazione della ricorrente al corso di formazione riservato, completatosi con il compimento di tutti i passaggi formativi richiesti, compresa la discussione finale della tesi; h) ha ricevuto formale attestazione conformatoria da parte dell’Ufficio con nota n. 78726 dell’1.4.2025; i) ad oggi, la dott.ssa ON ha compiuto e superato tutte le azioni concorsuali previste con D.M. 107/2023, fino alla definizione dell’iter di formazione riservato; l) Il Tar Lazio, cui il fascicolo è tornato per il definitivo pronunciamento riguardo all’originaria esclusione ha dichiarato, con sentenza di mero rito e limitata ad un tema procedurale antecedente, l’improcedibilità del ricorso, stante la mancata impugnazione, nel termine di 60 giorni, delle graduatorie del 9 e 18 agosto 2024 medio tempore formatesi (sentenza n. 15311 del 5.8.2025; m) il Tar ha posto una precisazione cruciale e stabilito che, al netto del giudizio di improcedibilità, fosse onere dell’Amministrazione operare le dovute valutazioni circa la posizione sostanziale e concorsuale della dott.ssa ON (“salve ulteriore determinazioni dell’amministrazione in ordine alla posizione della ricorrente.…”); n) in questa ottica, con istanza motivata del 14.8.2025, la dott.ssa ON ha invitato l’Amministrazione Pubblica a prendere posizione sulla questione e, assunto l’obiter dictum del Tar Lazio, nonché: a) l’evidenza dell’errore in cui era incorso l’Ufficio, come certificata dalla decisione del Consiglio di Stato; b) il concreto ed effettivo superamento di tutte le farsi procedurali riservate, compreso il corso intensivo di formazione e la tesi finale, statuire circa la definitiva ammissione della ricorrente e la sua inclusione nella graduatoria finale; o) nonostante la chiarezza dell’istanza ed i successivi e reiterati inviti al riscontro (pec del 24.9.2025, 13.11.2025, 16.11.2025), l’Amministrazione è rimasta silente.
Avverso il silenzio dell’amministrazione parte ricorrente proponeva ricorso chiedendo che, preso atto dell’obbligo dell’Amministrazione Pubblica di corrispondere all’istanza della dott.ssa
ON, il Tribunale dichiari illegittimo il silenzio alla stessa opposto e in applicazione del principio contenuto nell’art. 117 cpa, a mente del quale è dato al Giudice Amministrativo, soprattutto in presenza di elementi univoci ed indefettibili, di fissare le coordinate ermeneutiche ed applicative dell’atto richiesto, si chiede che la P.A. venga condannata al riconoscimento formale del titolo formativo acquisito, con conseguente validazione del percorso selettivo e formativo seguito dalla dott.ssa ON ed inclusione della stessa nella relativa graduatoria.
Si è costituito il Ministero intimato replicando che nel caso di specie non sussiste il presupposto per proporre ricorso avverso il silenzio, ovvero l’esistenza di un obbligo giuridico di provvedere da parte
dell’amministrazione nell’ambito di un procedimento amministrativo previsto dalla legge, che nel caso d specie sarebbe assente.
Alla camera di consiglio del 4 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente rammentato, in termini generali, che il ricorso avverso il silenzio, previsto dall'art. 117 c.p.a., è diretto ad accertare la violazione dell'obbligo dell'Amministrazione a provvedere su un'istanza del privato, volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, rispetto al quale l'Amministrazione sia rimasta inerte.
La giurisprudenza ha precisato che l’esistenza dell’obbligo di provvedere non deve necessariamente essere previsto espressamente dalla legge, ma può essere desunto anche dai principi dell’attività amministrativa, e in particolare dal quelli di imparzialità, legalità e buon andamento-
In particolare, è stato coniato il principio per cui l’obbligo di provvedere corrisponde “ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall’ordinamento, rinvenibile anche al di là di un’espressa disposizione normativa che preveda la facoltà del privato di presentare un’istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento ovvero le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione”;
Nel caso di specie, esigenze di giustizia sostanziale, per le ragioni sopra descritte, in ossequio anche al dovere di correttezza e buona amministrazione imponevano l’amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso, ferma restando l'ampia discrezionalità riservata all’amministrazione cui è rimesso il prudente apprezzamento e il bilanciamento tutte le circostanze rilevate.
Ne deriva l’obbligo dell’Amministrazione resistente di adottare un provvedimento espresso sull’istanza di cui in oggetto, tempestivamente e comunque non oltre il termine ex lege stabilito, dalla comunicazione in via amministrativa o, se precedente, dalla notificazione della presente sentenza. In difetto, dovrà provvedervi il Commissario ad acta.
Quest’ultimo è nominato, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nei successivi 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
La natura degli interessi coinvolti giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accerta, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, la sussistenza dell’inerzia dell’Amministrazione resistente sull’istanza di parte ricorrente di data 30 maggio 2024;
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di adottare un provvedimento espresso nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione in via amministrativa o, se precedente, dalla notificazione della presente sentenza;
- per il caso di perdurante inerzia, nomina quale Commissario ad acta il Direttore del Ministero resistente preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nell’ulteriore termine di giorni 120 (centoventi).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ARngela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
IL EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL EL | ARngela Caminiti |
IL SEGRETARIO