Art. 28.
La legge 1 luglio 1977, n. 403 , recante provvedimenti per il finanziamento dell'attivita' agricola nelle regioni, e' prorogata sino al 1983.
La relativa autorizzazione di spesa e' elevata di lire 1.500 miliardi, di cui 150 miliardi per gli interventi previsti dall'articolo 5 della stessa legge.
Per l'anno 1981 l'autorizzazione di spesa e' elevata di lire 200 miliardi, di cui 50 miliardi per gli interventi previsti dall'articolo 5 della stessa legge.
La legge 1 luglio 1977, n. 403 , recante provvedimenti per il finanziamento dell'attivita' agricola nelle regioni, e' prorogata sino al 1983.
La relativa autorizzazione di spesa e' elevata di lire 1.500 miliardi, di cui 150 miliardi per gli interventi previsti dall'articolo 5 della stessa legge.
Per l'anno 1981 l'autorizzazione di spesa e' elevata di lire 200 miliardi, di cui 50 miliardi per gli interventi previsti dall'articolo 5 della stessa legge.