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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/12/2025, n. 4706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4706 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14560 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa AU NZ,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14560/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. CARENZA SILVESTRO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CP_1 SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO Resistente
Oggetto: giudizio di quantificazione;
risarcimento danni;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 01.12.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio la e, CP_1 stante il diritto al risarcimento del danno per illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro per il periodo dal mese di marzo 2014 al mese di dicembre 2015, da quantificare nella misura pari alla differenza tra quanto spettantegli a titolo di retribuzione e quanto percepito in regime di CIGS nel periodo della sospensione, come già riconosciuto con sentenza n. 3914/2024 del 22.10.2024 1 resa inter partes dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, chiedeva la condanna della parte convenuta al pagamento della complessiva somma di € 27.682,29, oltre ad ulteriori rivalutazione e interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo, con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la società resistente, contestando l'avversa quantificazione e chiedendo il rigetto delle domande ovvero, in subordine, la riduzione del “risarcimento al giusto e al dovuto”.
* Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
La presente decisione concerne la richiesta di condanna della resistente al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente, in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale di Bari con sentenza n. 3914/2024 del 22.10.2024.
La difesa dell'istante ha documentato che, a seguito di deposito di ricorso, il Tribunale di Bari con sentenza n. 3914/2024 del 22.10.2024 ha accertato l'illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro del ricorrente per il periodo dal mese di marzo 2014 al mese di dicembre 2015, condannando conseguentemente al risarcimento del danno nella misura pari alla CP_1 differenza tra quanto spettante alla parte ricorrente a titolo di retribuzione e quanto percepito in regime di CIGS nel periodo della sospensione.
È stata, al riguardo, disposta CTU tecnico contabile per determinare l'importo dovuto al ricorrente con riferimento alla sentenza n. 3914/2024 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, e specificamente quantificare il risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante e il trattamento integrazione salariale percepito nel suindicato periodo dal mese di marzo 2014 al mese di dicembre 2015, oltre a interessi e rivalutazione del dovuto al soddisfo.
Il CTU, all'esito del puntuale esame della documentazione in atti, adottata la corretta metodologia, anche in considerazione delle osservazioni formulate dalle parti, ha accertato che le differenze mensili di retribuzione per l'intero periodo in oggetto sono pari all'importo di € 21.556,08, comprensivo di rivalutazione e interessi legali al 23.07.2025.
Ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni, immuni da vizi logici o da contraddizioni, cui è pervenuto il CTU attraverso l'accurata analisi dei dati ricavati dagli atti di causa. Ne deriva la condanna della alla corresponsione in favore della parte ricorrente della CP_1 somma di € 21.556,08, comprensiva di rivalutazione e interessi legali al 23.07.2025, oltre ad ulteriori interessi e rivalutazione dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato secondo il criterio del “decisum”, e non del “disputatum” (scaglione compreso tra 5.201,00 e 26.000 euro), dell'attività istruttoria svolta, nonché del modesto indice di complessità della controvesia.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della resistente.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il CP_1 01.12.2024, così provvede: 1) accoglie il ricorso nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore dell'istante della somma di € 21.556,08, comprensiva di
2 rivalutazione e interessi legali al 23.07.2025, oltre ad ulteriori interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, a far tempo dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna, altresì, parte resistente al pagamento in favore dell'istante delle spese processuali che liquida in € 3.200,00 per compensi, oltre a IVA e CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione;
3) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU liquidate con separato decreto. Bari, lì 09/12/2025
Il Giudice
AU NZ
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa AU NZ,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14560/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. CARENZA SILVESTRO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CP_1 SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO Resistente
Oggetto: giudizio di quantificazione;
risarcimento danni;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 01.12.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio la e, CP_1 stante il diritto al risarcimento del danno per illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro per il periodo dal mese di marzo 2014 al mese di dicembre 2015, da quantificare nella misura pari alla differenza tra quanto spettantegli a titolo di retribuzione e quanto percepito in regime di CIGS nel periodo della sospensione, come già riconosciuto con sentenza n. 3914/2024 del 22.10.2024 1 resa inter partes dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, chiedeva la condanna della parte convenuta al pagamento della complessiva somma di € 27.682,29, oltre ad ulteriori rivalutazione e interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo, con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la società resistente, contestando l'avversa quantificazione e chiedendo il rigetto delle domande ovvero, in subordine, la riduzione del “risarcimento al giusto e al dovuto”.
* Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
La presente decisione concerne la richiesta di condanna della resistente al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente, in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale di Bari con sentenza n. 3914/2024 del 22.10.2024.
La difesa dell'istante ha documentato che, a seguito di deposito di ricorso, il Tribunale di Bari con sentenza n. 3914/2024 del 22.10.2024 ha accertato l'illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro del ricorrente per il periodo dal mese di marzo 2014 al mese di dicembre 2015, condannando conseguentemente al risarcimento del danno nella misura pari alla CP_1 differenza tra quanto spettante alla parte ricorrente a titolo di retribuzione e quanto percepito in regime di CIGS nel periodo della sospensione.
È stata, al riguardo, disposta CTU tecnico contabile per determinare l'importo dovuto al ricorrente con riferimento alla sentenza n. 3914/2024 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, e specificamente quantificare il risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante e il trattamento integrazione salariale percepito nel suindicato periodo dal mese di marzo 2014 al mese di dicembre 2015, oltre a interessi e rivalutazione del dovuto al soddisfo.
Il CTU, all'esito del puntuale esame della documentazione in atti, adottata la corretta metodologia, anche in considerazione delle osservazioni formulate dalle parti, ha accertato che le differenze mensili di retribuzione per l'intero periodo in oggetto sono pari all'importo di € 21.556,08, comprensivo di rivalutazione e interessi legali al 23.07.2025.
Ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni, immuni da vizi logici o da contraddizioni, cui è pervenuto il CTU attraverso l'accurata analisi dei dati ricavati dagli atti di causa. Ne deriva la condanna della alla corresponsione in favore della parte ricorrente della CP_1 somma di € 21.556,08, comprensiva di rivalutazione e interessi legali al 23.07.2025, oltre ad ulteriori interessi e rivalutazione dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato secondo il criterio del “decisum”, e non del “disputatum” (scaglione compreso tra 5.201,00 e 26.000 euro), dell'attività istruttoria svolta, nonché del modesto indice di complessità della controvesia.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della resistente.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il CP_1 01.12.2024, così provvede: 1) accoglie il ricorso nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore dell'istante della somma di € 21.556,08, comprensiva di
2 rivalutazione e interessi legali al 23.07.2025, oltre ad ulteriori interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, a far tempo dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna, altresì, parte resistente al pagamento in favore dell'istante delle spese processuali che liquida in € 3.200,00 per compensi, oltre a IVA e CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione;
3) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU liquidate con separato decreto. Bari, lì 09/12/2025
Il Giudice
AU NZ
3