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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 275/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente
LM TO LE, Relatore
PERAGO CARMELA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1616/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 059202590058200 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 150/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta.
Resistente: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificatagli in data 16.6.2025, sulla base di n. 4 cartelle esattoriali presupposte all'atto impugnato.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) difetto di notifica degli atti presupposti;
2) prescrizione del credito.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 28.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
Con i due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il ricorrente deduce il difetto di notifica delle presupposte cartelle esattoriali, nonché l'intervenuta prescrizione del credito, nonché degli interessi e sanzioni.
Le censure sono infondate.
3. Emerge dalla produzione documentale di parte resistente che l'impugnata intimazione è stata preceduta dalla notifica di tutte le 4 cartelle esattoriali presupposte.
4. In aggiunta a queste ultime, l'Amministrazione resistente ha provveduto all'ulteriore notifica di ulteriori atti intermedi, in periodi compresi tra il 14.10.2013 e il 16.6.2025.
5. Alla luce di tali emergenze documentali, da un lato va affermato la valida notifica degli atti presupposti, e sotto altro profilo nessuna prescrizione, neanche relativa agli interessi e sanzioni, può ritenersi utilmente maturata.
6. Per tali ragioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria – sez. 3^ - rigetta il ricorsdo. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 700,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell'Amministrazione resistente costituita.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente
LM TO LE, Relatore
PERAGO CARMELA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1616/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 059202590058200 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 150/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta.
Resistente: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificatagli in data 16.6.2025, sulla base di n. 4 cartelle esattoriali presupposte all'atto impugnato.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) difetto di notifica degli atti presupposti;
2) prescrizione del credito.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 28.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
Con i due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il ricorrente deduce il difetto di notifica delle presupposte cartelle esattoriali, nonché l'intervenuta prescrizione del credito, nonché degli interessi e sanzioni.
Le censure sono infondate.
3. Emerge dalla produzione documentale di parte resistente che l'impugnata intimazione è stata preceduta dalla notifica di tutte le 4 cartelle esattoriali presupposte.
4. In aggiunta a queste ultime, l'Amministrazione resistente ha provveduto all'ulteriore notifica di ulteriori atti intermedi, in periodi compresi tra il 14.10.2013 e il 16.6.2025.
5. Alla luce di tali emergenze documentali, da un lato va affermato la valida notifica degli atti presupposti, e sotto altro profilo nessuna prescrizione, neanche relativa agli interessi e sanzioni, può ritenersi utilmente maturata.
6. Per tali ragioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria – sez. 3^ - rigetta il ricorsdo. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 700,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell'Amministrazione resistente costituita.