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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 285/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Presidente e Relatore
GRILLO CONCETTA, Giudice
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1631/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico, 2 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste in atti e concorda sulla richiesta di Cessazione della Materia del Contendere e sulla compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: La parte concorda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato il silenzio rigetto opposto dall'Agenzia delle Entrate all'istanza tendente a ottenere il rimborso, in considerazione del sisma accaduto nella Sicilia orientale nel 1990, del 90% delle imposte pagate a titolo di IRPEF nel triennio 1990/1992.
Nel costituirsi, l'Agenzia ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere – cmc, perché
“ha provveduto a convalidare il rimborso richiesto”.
All'udienza del 03.02.2026 il difensore del ricorrente si è associato alla richiesta di cmc, concordando sulla compensazione delle spese, dopodiché il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In considerazione della determinazione dell'Agenzia, e del consenso di controparte, questo Collegio non può che dichiarare l'estinzione del giudizio per cmc, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Presidente relatore
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Presidente e Relatore
GRILLO CONCETTA, Giudice
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1631/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico, 2 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste in atti e concorda sulla richiesta di Cessazione della Materia del Contendere e sulla compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: La parte concorda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato il silenzio rigetto opposto dall'Agenzia delle Entrate all'istanza tendente a ottenere il rimborso, in considerazione del sisma accaduto nella Sicilia orientale nel 1990, del 90% delle imposte pagate a titolo di IRPEF nel triennio 1990/1992.
Nel costituirsi, l'Agenzia ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere – cmc, perché
“ha provveduto a convalidare il rimborso richiesto”.
All'udienza del 03.02.2026 il difensore del ricorrente si è associato alla richiesta di cmc, concordando sulla compensazione delle spese, dopodiché il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In considerazione della determinazione dell'Agenzia, e del consenso di controparte, questo Collegio non può che dichiarare l'estinzione del giudizio per cmc, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Presidente relatore
Dr. Dauno Trebastoni