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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/01/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la presente
SENTENZA dando lettura della stessa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 27.1.2025, nella causa civile iscritta al n. 7153 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016
TRA
(C.F. , rappresentato e difesi - come da procura in Parte_1 C.F._1 atti - dall' avv. Nicoletta Carlotta Miranda;
ATTORE
(C.F. ) , in Parte_2 P.IVA_1 Controparte_1 Parte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - come da procura in atti - dall'avv. Gabriella Abiuso. CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni
All'udienza del 27 gennaio 2025 le parti in causa hanno precisato le rispettive conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c., come novellato dalla legge n. 69/2009, si omette la redazione dello svolgimento del processo.
***
L'attore con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto nei confronti della Parte_1 convenuta quanto segue: Parte_2
“ accertare e dichiarare l'inosservanza delle norme sulla sicurezza della scuola materna “il Pt_2
”; accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del prefato istituto per aver dato causa Parte_2 all'evento sinistro;
per l'effetto, condannare la scuola materna al pagamento dei danni subiti dall'odierno attore, sia patrimoniali che non patrimoniali, nella misura di € 13.000,00 oltre alle spese ed interessi e pagina 1 di 6 rivalutazione monetaria tutti dovuti, o a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.”; con la memoria ex art. 183 VI co. cpc, l'attore precisava la domanda come segue: “Voglia l'onorevole
Tribunale adito accertare e dichiarare l'inosservanza delle norme sulla sicurezza della scuola materna "il
Mondo dell'Infanzia"; accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di natura extracontrattuale del
prefato istituto per aver dato causa all'evento sinistro;
per l'effetto, condannare la scuola materna al pagamento dei danni subiti dall'odierno attore, sia patrimoniali che non patrimoniali, nella misura di €
13.000,00 oltre alle spese ed interessi e rivalutazione monetaria tutti dovuti, o a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.”.
La convenuta - scuola paritaria per l'infanzia con la comparsa di costituzione Parte_2
e risposta ha chiesto:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, 1) in via preliminare e nel rito, accertato che non è stata esperita la negoziazione assistita, condizione di procedibilità dell'odierno giudizio, assegnare il termine per l'introduzione della medesima e rinviare ad altra successiva prima udienza;
2) sempre in via preliminare e nel rito, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva del dott. Parte_1
, respingere conseguentemente la domanda attorea;
3) nel merito, respingere in ogni caso la
[...] domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con condanna dell'attore ex art. 96 cpc per lite temeraria.”.
***
La domanda promossa da parte attrice nei confronti della convenuta è fondata e deve essere accolta nei limiti di quanto di seguito indicato.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio la scuola
[...]
” al fine di ottenere l'accertamento delle responsabilità della stessa con conseguente condanna Parte_2 al risarcimento dei danni alla salute occorsi in data 6.7.2015 al medesimo attore.
In particolare l' attore evidenziava che durante lo svolgimento della manifestazione “Mini
Olimpiade 2015” svoltasi durante l'orario scolastico, cui partecipava il figlio treenne , Persona_1 invitato a partecipare alla manifestazione, nel simulare una corsa scivolava sul pavimento finendo su una vetrata dalla cui rottura riportava ferite alla testa e al volto.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, la convenuta scuola “ nfanzia” rilevava il Parte_2 mancato esperimento della negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attore e chiedeva il rigetto della domanda attorea, vinte le spese di causa.
Nel corso del giudizio veniva disposto l'esperimento della negoziazione assistita, ritualmente svoltasi.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attore poiché solo formulata da parte convenuta nelle conclusioni riportate nella comparsa di costituzione e risposta ma non provata.
pagina 2 di 6 Ciò detto sussiste la responsabilità della scuola convenuta nella determinazione dei fatti di causa, con conseguente qualificazione della condotta dello stessa quale ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ai sensi del quale "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Il fondamento della responsabilità prevista dalla norma in commento, va individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla res in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi, trovando applicazione anche nel caso di specie in cui la convenuta scuola ”, in veste di custode dei beni e Parte_2 dei servizi comuni, è obbligata ad adottare tutte le misure necessarie affinché questi non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo conseguentemente dei danni cagionati.
Da qui il carattere oggettivo della responsabilità per danni da cose in custodia, essendo sufficiente alla sua qualificazione, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la res che ha determinato l'evento lesivo, e ciò indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, con esclusione di tale responsabilità soltanto nel caso in cui l'evento sia imputabile al caso fortuito, inteso come fattore esterno - eccezionale ed imprevedibile - che, interferendo nella situazione in atto, produca ex se l'evento (cfr. ex multis Cass. n. 12329/2004, n. 376/2005, n. 2563/2007; n. 22882/07;
n. 43080/07; n. 16607/08; n. 11695/09 ; n. 1157/2013).
Su tali principi, pertanto, il danneggiato deve provare un'oggettiva relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso: “… è il caso di ricordare, poi, che, per pacifica giurisprudenza … colui il quale invoca la violazione di un obbligo di custodia è comunque tenuto a dimostrare il nesso di causalità tra la cosa ed il danno”, cfr ord. Cass. Civ. 3305/2018.
Dagli atti di causa è emerso che parte attrice ha provato sia il nesso di causalità tra la cosa e il danno, prova necessaria per chi invoca la violazione dell'obbligo di custodia, sia la non prevedibilità dell'evento dannoso.
All'esito dell'istruttoria inoltre:
- non è scaturito un comportamento incauto e/o imprudente da parte del danneggiato e/o il caso fortuito che possa escludere la responsabilità oggettiva della scuola convenuta, cfr DVD in produzione parte convenuta da cui emerge anche la ristrettezza degli spazi utilizzati per lo svolgimento della manifestazione;
- non è emerso che la vetrata sulla quale l'attore è urtato il 6.7.2015, dì del sinistro per cui vi è causa, fosse dotata di vetro tipo stratificato che in caso di rottura non rilascia frammenti rimanendo in opera, cfr 1 in produzione parte convenuta da cui emerge che lo SPESAL in data 18 gennaio 2016 che le vetrate presenti nella scuola erano a norma di legge.
pagina 3 di 6 La documentazione in atti, anche video, e la prova orale assunta nel corso del giudizio hanno confermato i fatti di causa, come lamentati dall'attrice in riferimento al danno alla salute patito (cfr. dichiarazioni rese dai testi e all' udienza del 8.3.2019). Tes_1 Testimone_2
La consulenza d'ufficio, a cui si ritiene aderire in quanto congruamente motivata e priva di vizi logici, ha evidenziato:
- l'attendibilità del nesso causale;
- l'inabilità temporanea a carattere totale per 2 giorni e parziale per altri 38 giorni, di cui i primi 8 al 75%; i successivi 15 giorni al 50%; gli ulteriori 15 giorni al 25%;
- l'invalidità permanete nella misura del 4%;
- nessuna spesa medica.
Ciò posto, in relazione alla quantificazione del danno alla salute patito dall'attrice deve, in via preliminare, prestarsi adesione all'orientamento giurisprudenziale dominante, culminato nelle note sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite dell' 1.11.2008 (e successivamente confermato da numerose pronunce), in base al quale la categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c.
(ancorata ad una seria lesione di diritti costituzionali inviolabili) deve essere liquidata in maniera unitaria
(comprensiva pertanto delle voci un tempo liquidate a titolo di danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno tanatologico, danno da perdita del rapporto parentale ecc.) al fine di ottenere un ristoro completo ma non sovrabbondante, del pregiudizio subito, sulla base di quanto realmente allegato e provato in atti (v., ex multis, Cass. SS.UU. sent n. 27962/2008).
A tal fine, deve pertanto evidenziarsi che ogni pur possibile scomposizione della categoria per scopi descrittivi deve, infine, essere ricondotta ad unità, evitando che la proliferazione delle singole voci generi surrettiziamente delle duplicazioni risarcitorie.
Di conseguenza, tenuto conto della entità delle lesioni e dell'età del soggetto leso, posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, si ritiene equo, ex art. 1226 c.c., liquidare il danno alla persona nel caso concreto, secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità (SS.UU. 26972/2008), sulla base dei criteri tabellari elaborati dal Tribunale di Milano per l'anno 2015 (fatto del 6.7.2015) e pure adottati da questo Tribunale.
In applicazione delle tabelle richiamate per la liquidazione integrale e satisfattiva del danno non patrimoniale derivato, dalla lesione all'integrità psico-fisica, e della inabilità temporanea, tenuto conto del danno permanente riconoscibile nella misura indicata dal consulente del 4%, all'attrice vanno ristorate le seguenti somme: euro 92,58 per i 2 giorni di inabilità temporanea totale;
euro 277,74 per gli 8 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; euro 247,18 per i 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; euro 173,59 per i giorni di inabilità temporanea al 25%, il tutto per euro 891,09; oltre ad euro 4.336,83 a titolo di danno permanente all'integrità psico-fisica (calcolato in base alle tabelle sopra richiamate nella pagina 4 di 6 misura del 4% e in relazione all'età che l'attore aveva al momento del sinistro), per un totale complessivo di euro 5.197,92.
Tale somma deve reputarsi comprensiva di ogni voce relativa al danno non patrimoniale, essendo nelle sopra richiamate tabelle computata anche l'incidenza in patrimoniale, nonché in virtù del fatto che dagli atti non risultano allegazioni probatorie che attestino, anche in via presuntiva, una diversa incidenza della sofferenza sulla suesposta liquidazione del danno (v. sul punto, Cass. n. 11851/2015).
All'importo liquidato va poi aggiunta la rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del fatto (6.7.2015) alla data della pubblicazione della presente sentenza. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono inoltre gli interessi legali, dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente decisione al saldo, ex art 1282 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno compensate tra le parti nella misura del 1/3, stante l'accoglimento della domanda attorea in misura notevolmente inferiore alla quantificazione effettuata nell'atto introduttivo del giudizio, e vengono liquidate come da dispositivo, in aderenza al d.m.
n. 55/2014 e succ. mod., divise per fasi, tenuto conto del valore, della natura e della non particolare complessità della controversia;
le spese della c.t.u. come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico della scuola convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro la scuola “ nfanzia”, rigettata Parte_1 CP_2 ogni diversa istanza, così decide:
- dichiara la responsabilità della convenuta scuola “Mondo d'Infanzia” nella causazione dei danni alla salute patiti dall'attore in conseguenza della sinistro allo stesso occorso il 6 luglio 2015;
- per l'effetto condanna la convenuta scuola “Mondo d'Infanzia” al pagamento in favore di
, a titolo di danno non patrimoniale, della somma di € euro 5.197,92- oltre rivalutazione Parte_1 secondo gli indici ISTAT del costo della vita e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del fatto (6.7.2015) alla data della pubblicazione della presente sentenza, nonché oltre interessi legali dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente decisione al saldo;
- condanna la convenuta scuola “Mondo d'Infanzia” al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di lite sostenute nel presente giudizio che, compensate per un terzo, si liquidano nel totale in complessivi euro 2.816,00, di cui euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) ex T.P., Iva se dovuta, Cnap come per legge;
- pone definitivamente e integralmente a carico della scuola convenuta le spese della CTU.
Sentenza pubblicata, al termine della camera di consiglio, mediante allegazione al verbale di udienza del 27 gennaio 2025.
IL GOP
pagina 5 di 6 avv. Arturo Ferlicchia
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la presente
SENTENZA dando lettura della stessa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 27.1.2025, nella causa civile iscritta al n. 7153 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016
TRA
(C.F. , rappresentato e difesi - come da procura in Parte_1 C.F._1 atti - dall' avv. Nicoletta Carlotta Miranda;
ATTORE
(C.F. ) , in Parte_2 P.IVA_1 Controparte_1 Parte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - come da procura in atti - dall'avv. Gabriella Abiuso. CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni
All'udienza del 27 gennaio 2025 le parti in causa hanno precisato le rispettive conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c., come novellato dalla legge n. 69/2009, si omette la redazione dello svolgimento del processo.
***
L'attore con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto nei confronti della Parte_1 convenuta quanto segue: Parte_2
“ accertare e dichiarare l'inosservanza delle norme sulla sicurezza della scuola materna “il Pt_2
”; accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del prefato istituto per aver dato causa Parte_2 all'evento sinistro;
per l'effetto, condannare la scuola materna al pagamento dei danni subiti dall'odierno attore, sia patrimoniali che non patrimoniali, nella misura di € 13.000,00 oltre alle spese ed interessi e pagina 1 di 6 rivalutazione monetaria tutti dovuti, o a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.”; con la memoria ex art. 183 VI co. cpc, l'attore precisava la domanda come segue: “Voglia l'onorevole
Tribunale adito accertare e dichiarare l'inosservanza delle norme sulla sicurezza della scuola materna "il
Mondo dell'Infanzia"; accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di natura extracontrattuale del
prefato istituto per aver dato causa all'evento sinistro;
per l'effetto, condannare la scuola materna al pagamento dei danni subiti dall'odierno attore, sia patrimoniali che non patrimoniali, nella misura di €
13.000,00 oltre alle spese ed interessi e rivalutazione monetaria tutti dovuti, o a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.”.
La convenuta - scuola paritaria per l'infanzia con la comparsa di costituzione Parte_2
e risposta ha chiesto:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, 1) in via preliminare e nel rito, accertato che non è stata esperita la negoziazione assistita, condizione di procedibilità dell'odierno giudizio, assegnare il termine per l'introduzione della medesima e rinviare ad altra successiva prima udienza;
2) sempre in via preliminare e nel rito, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva del dott. Parte_1
, respingere conseguentemente la domanda attorea;
3) nel merito, respingere in ogni caso la
[...] domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con condanna dell'attore ex art. 96 cpc per lite temeraria.”.
***
La domanda promossa da parte attrice nei confronti della convenuta è fondata e deve essere accolta nei limiti di quanto di seguito indicato.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio la scuola
[...]
” al fine di ottenere l'accertamento delle responsabilità della stessa con conseguente condanna Parte_2 al risarcimento dei danni alla salute occorsi in data 6.7.2015 al medesimo attore.
In particolare l' attore evidenziava che durante lo svolgimento della manifestazione “Mini
Olimpiade 2015” svoltasi durante l'orario scolastico, cui partecipava il figlio treenne , Persona_1 invitato a partecipare alla manifestazione, nel simulare una corsa scivolava sul pavimento finendo su una vetrata dalla cui rottura riportava ferite alla testa e al volto.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, la convenuta scuola “ nfanzia” rilevava il Parte_2 mancato esperimento della negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attore e chiedeva il rigetto della domanda attorea, vinte le spese di causa.
Nel corso del giudizio veniva disposto l'esperimento della negoziazione assistita, ritualmente svoltasi.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attore poiché solo formulata da parte convenuta nelle conclusioni riportate nella comparsa di costituzione e risposta ma non provata.
pagina 2 di 6 Ciò detto sussiste la responsabilità della scuola convenuta nella determinazione dei fatti di causa, con conseguente qualificazione della condotta dello stessa quale ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ai sensi del quale "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Il fondamento della responsabilità prevista dalla norma in commento, va individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla res in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi, trovando applicazione anche nel caso di specie in cui la convenuta scuola ”, in veste di custode dei beni e Parte_2 dei servizi comuni, è obbligata ad adottare tutte le misure necessarie affinché questi non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo conseguentemente dei danni cagionati.
Da qui il carattere oggettivo della responsabilità per danni da cose in custodia, essendo sufficiente alla sua qualificazione, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la res che ha determinato l'evento lesivo, e ciò indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, con esclusione di tale responsabilità soltanto nel caso in cui l'evento sia imputabile al caso fortuito, inteso come fattore esterno - eccezionale ed imprevedibile - che, interferendo nella situazione in atto, produca ex se l'evento (cfr. ex multis Cass. n. 12329/2004, n. 376/2005, n. 2563/2007; n. 22882/07;
n. 43080/07; n. 16607/08; n. 11695/09 ; n. 1157/2013).
Su tali principi, pertanto, il danneggiato deve provare un'oggettiva relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso: “… è il caso di ricordare, poi, che, per pacifica giurisprudenza … colui il quale invoca la violazione di un obbligo di custodia è comunque tenuto a dimostrare il nesso di causalità tra la cosa ed il danno”, cfr ord. Cass. Civ. 3305/2018.
Dagli atti di causa è emerso che parte attrice ha provato sia il nesso di causalità tra la cosa e il danno, prova necessaria per chi invoca la violazione dell'obbligo di custodia, sia la non prevedibilità dell'evento dannoso.
All'esito dell'istruttoria inoltre:
- non è scaturito un comportamento incauto e/o imprudente da parte del danneggiato e/o il caso fortuito che possa escludere la responsabilità oggettiva della scuola convenuta, cfr DVD in produzione parte convenuta da cui emerge anche la ristrettezza degli spazi utilizzati per lo svolgimento della manifestazione;
- non è emerso che la vetrata sulla quale l'attore è urtato il 6.7.2015, dì del sinistro per cui vi è causa, fosse dotata di vetro tipo stratificato che in caso di rottura non rilascia frammenti rimanendo in opera, cfr 1 in produzione parte convenuta da cui emerge che lo SPESAL in data 18 gennaio 2016 che le vetrate presenti nella scuola erano a norma di legge.
pagina 3 di 6 La documentazione in atti, anche video, e la prova orale assunta nel corso del giudizio hanno confermato i fatti di causa, come lamentati dall'attrice in riferimento al danno alla salute patito (cfr. dichiarazioni rese dai testi e all' udienza del 8.3.2019). Tes_1 Testimone_2
La consulenza d'ufficio, a cui si ritiene aderire in quanto congruamente motivata e priva di vizi logici, ha evidenziato:
- l'attendibilità del nesso causale;
- l'inabilità temporanea a carattere totale per 2 giorni e parziale per altri 38 giorni, di cui i primi 8 al 75%; i successivi 15 giorni al 50%; gli ulteriori 15 giorni al 25%;
- l'invalidità permanete nella misura del 4%;
- nessuna spesa medica.
Ciò posto, in relazione alla quantificazione del danno alla salute patito dall'attrice deve, in via preliminare, prestarsi adesione all'orientamento giurisprudenziale dominante, culminato nelle note sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite dell' 1.11.2008 (e successivamente confermato da numerose pronunce), in base al quale la categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c.
(ancorata ad una seria lesione di diritti costituzionali inviolabili) deve essere liquidata in maniera unitaria
(comprensiva pertanto delle voci un tempo liquidate a titolo di danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno tanatologico, danno da perdita del rapporto parentale ecc.) al fine di ottenere un ristoro completo ma non sovrabbondante, del pregiudizio subito, sulla base di quanto realmente allegato e provato in atti (v., ex multis, Cass. SS.UU. sent n. 27962/2008).
A tal fine, deve pertanto evidenziarsi che ogni pur possibile scomposizione della categoria per scopi descrittivi deve, infine, essere ricondotta ad unità, evitando che la proliferazione delle singole voci generi surrettiziamente delle duplicazioni risarcitorie.
Di conseguenza, tenuto conto della entità delle lesioni e dell'età del soggetto leso, posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, si ritiene equo, ex art. 1226 c.c., liquidare il danno alla persona nel caso concreto, secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità (SS.UU. 26972/2008), sulla base dei criteri tabellari elaborati dal Tribunale di Milano per l'anno 2015 (fatto del 6.7.2015) e pure adottati da questo Tribunale.
In applicazione delle tabelle richiamate per la liquidazione integrale e satisfattiva del danno non patrimoniale derivato, dalla lesione all'integrità psico-fisica, e della inabilità temporanea, tenuto conto del danno permanente riconoscibile nella misura indicata dal consulente del 4%, all'attrice vanno ristorate le seguenti somme: euro 92,58 per i 2 giorni di inabilità temporanea totale;
euro 277,74 per gli 8 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; euro 247,18 per i 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; euro 173,59 per i giorni di inabilità temporanea al 25%, il tutto per euro 891,09; oltre ad euro 4.336,83 a titolo di danno permanente all'integrità psico-fisica (calcolato in base alle tabelle sopra richiamate nella pagina 4 di 6 misura del 4% e in relazione all'età che l'attore aveva al momento del sinistro), per un totale complessivo di euro 5.197,92.
Tale somma deve reputarsi comprensiva di ogni voce relativa al danno non patrimoniale, essendo nelle sopra richiamate tabelle computata anche l'incidenza in patrimoniale, nonché in virtù del fatto che dagli atti non risultano allegazioni probatorie che attestino, anche in via presuntiva, una diversa incidenza della sofferenza sulla suesposta liquidazione del danno (v. sul punto, Cass. n. 11851/2015).
All'importo liquidato va poi aggiunta la rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del fatto (6.7.2015) alla data della pubblicazione della presente sentenza. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono inoltre gli interessi legali, dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente decisione al saldo, ex art 1282 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno compensate tra le parti nella misura del 1/3, stante l'accoglimento della domanda attorea in misura notevolmente inferiore alla quantificazione effettuata nell'atto introduttivo del giudizio, e vengono liquidate come da dispositivo, in aderenza al d.m.
n. 55/2014 e succ. mod., divise per fasi, tenuto conto del valore, della natura e della non particolare complessità della controversia;
le spese della c.t.u. come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico della scuola convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro la scuola “ nfanzia”, rigettata Parte_1 CP_2 ogni diversa istanza, così decide:
- dichiara la responsabilità della convenuta scuola “Mondo d'Infanzia” nella causazione dei danni alla salute patiti dall'attore in conseguenza della sinistro allo stesso occorso il 6 luglio 2015;
- per l'effetto condanna la convenuta scuola “Mondo d'Infanzia” al pagamento in favore di
, a titolo di danno non patrimoniale, della somma di € euro 5.197,92- oltre rivalutazione Parte_1 secondo gli indici ISTAT del costo della vita e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del fatto (6.7.2015) alla data della pubblicazione della presente sentenza, nonché oltre interessi legali dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente decisione al saldo;
- condanna la convenuta scuola “Mondo d'Infanzia” al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di lite sostenute nel presente giudizio che, compensate per un terzo, si liquidano nel totale in complessivi euro 2.816,00, di cui euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) ex T.P., Iva se dovuta, Cnap come per legge;
- pone definitivamente e integralmente a carico della scuola convenuta le spese della CTU.
Sentenza pubblicata, al termine della camera di consiglio, mediante allegazione al verbale di udienza del 27 gennaio 2025.
IL GOP
pagina 5 di 6 avv. Arturo Ferlicchia
pagina 6 di 6