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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 21.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 306 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con gli Avv.ti Fabrizio Parte_1 Allegrini e Cristina Folino
appellante
E
, con l'Avv. Manuela Pancari Controparte_1
appellato
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Crotone. Aggravamento malattie professionali. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 15.9.20 esponeva: a) che a seguito di domanda amministrativa Controparte_1 del 28.4.15, con provvedimento del 26.7.16 l'AI di Crotone gli aveva riconosciuto la rendita nella misura del 18% in ragione di una Bpco di origine professionale a decorrere dalla domanda amministrativa;
b) che il 17.12.18 aveva chiesto la revisione per aggravamento della rendita in godimento;
c) che con provvedimento del 21.5.19 AI aveva ridotto la misura dell'invalidità derivante dalla Bpco dal 18% al 11%, riconoscendo una rendita in misura complessiva del 17% tenendo conto di una protrusione discale L5 S1 riconosciuta a seguito di domanda amministrativa del 14.12.17 nella misura del 6%; d) che il 29.5.19 aveva chiesto l'espletamento di visita collegiale, che AI, con provvedimento del 20.7.19, aveva respinto, confermando la rendita nella complessiva misura del 17%. 2) Sosteneva che la rendita nella misura determinata da AI non era confacente alle sue effettive condizioni di salute, che avevano subito un aggravamento della patologia polmonare come da certificazione medica in atti, concludendo per l'accertamento del subentrato aggravamento con condanna dell'ente al pagamento della maggiore rendita dovuta.
3) Con la sentenza impugnata il tribunale di Crotone, in adesione alla consulenza disposta in corso di causa, ha accolto il ricorso, per l'effetto condannando l'AI al pagamento della rendita nella misura del 30% a decorrere dalla domanda di revisione.
4) Avverso tale sentenza AI ha proposto appello denunciando l'errore del tribunale per aver aderito ad una consulenza medico-legale in cui si era fatto riferimento al solo referto spirometrico del 4.12.18, mentre il consulente, dunque anche il giudice di primo grado, aveva omesso di considerare la successiva spirometria eseguita il 22.2.19 in sede di procedimento di revisione e da cui era emerso un quadro della Bpco ostruttiva in netto miglioramento, ovvero di grado lieve. Ciò rendeva del tutto corretto l'operato dell'AI che in sede di revisione aveva ridotto la originaria percentuale riconosciuta per la dal 18% all'11%. L'appellante ha quindi concluso per la riforma della Pt_2 sentenza impugnata e il rigetto della domanda giudiziale.
5) Lo si è costituito sollevando preliminare eccezione di tardività dell'appello perché proposto CP_1 oltre il termine breve di decadenza di cui all'art. 325 c.p.c. Nel merito ne ha chiesto il rigetto alla luce delle corrette conclusioni rassegnate dal consulente di primo grado e recepite in sentenza.
6) Con ordinanza del 8.5.25 il Collegio ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali demandando al nominato ausiliare il seguente quesito: espletata visita sulla persona dell'appellante, visionati gli atti di causa e richiesti gli accertamenti ritenuti necessari, 1) Accerti, avuto riguardo alle tabelle AI, l'entità dell'inabilità permanente di cui alle patologie per le quali è stata già riconosciuta la rendita all'appellato, indicandone la relativa data di decorrenza.
7) Depositato l'elaborato peritale, le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) Deve essere respinta l'eccezione di tardività dell'appello rispetto al termine di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c. perché la notifica della sentenza che l'appellato ha documentato di aver effettuato il 23.2.23 non è idonea alla decorrenza del termine breve di impugnazione. Ciò in quanto la spedizione dell'atto è avvenuta nei confronti della sede provinciale AI di Crotone in assenza di qualsiasi riferimento al difensore di fiducia dell'ente costituito nel primo grado di giudizio, che, tra l'altro, aveva eletto domicilio presso l'avvocatura dell'ente, indicando anche l'indirizzo pec presso cui ricevere le notificazioni, non utilizzato in sede di notifica della sentenza.
9) Nel merito si rileva che il consulente nominato nel primo grado di giudizio si è inspiegabilmente disinteressato, nel redigere il suo elaborato, della documentazione medica prodotta da AI nel costituirsi in giudizio e, in particolare, dell'esame spirometrico, e relativo referto, del 22.2.19, avendo preferito esaminare il solo referto dell'esame spirometrico del 4.12.18 prodotto dal ricorrente.
9.1) Tra l'altro, il consulente di primo grado ha omesso di esaminare la documentazione sanitaria del 22.2.19 anche dopo i rilievi critici mossi da AI avverso la bozza peritale;
rilievi critici che il consulente ha finanche omesso di allegare alla sua perizia. 9.2) Di quanto sopra il tribunale non si è avveduto, nonostante che AI avesse fatto presente la lacuna di cui si è detto con le note di trattazione scritta depositate il 22.3.22.
10) Tanto ha imposto il rinnovo delle operazioni peritali in questo grado di giudizio nei termini di cui al superiore punto 6).
11) Ciò detto, il consulente nominato in questo grado di giudizio, previa visita sulla persona dell'appellato, valutazione della documentazione medica in atti, tra cui quella del 22.2.19, nonché di un ulteriore esame spirometrico richiesto in corso di operazioni peritali ed eseguito in data 18.9.25, ha concluso che il complessivo grado di invalidità da cui lo è affetto, per Bpco e per CP_1 protrusione discale L5 S1, ammonta al 30% delle tabelle AI a far data dalla revisione del 5.2.19.
12) In particolare, l'ausiliare, attraverso congrue ed esaustive considerazioni medico-legali, ha chiarito che lo è affetto da una Bpco con insufficienza respiratoria di grado medio, pari ad CP_1 una invalidità del 25% che, sommata alla valutazione pari al 6% della patologia articolare, determina un complessivo grado di menomazione permanente del 30%. Il ravvisato aggravamento della Pt_2 infatti, deve essere collocato nella voce 334 delle tabelle AI, ovvero Insufficienza respiratoria media, secondo i parametri di cui all'all. 2 parte A Fino a 40%.
13) All'elaborato peritale e alle sue conclusioni, che l'appellante non ha contestato, è quindi sufficiente fare richiamo in questa sede1. La conseguenza è che l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
14) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della bassa complessità delle questioni affrontate. Le spese di Ctu espletata in questo grado di giudizio, liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico dell'AI.
15) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza del tribunale di Crotone n° 130/23, Parte_1 così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c;
3) pone le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, a carico di AI;
4) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 19.11.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. n. 3881/2006: “La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, poiché ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, per cui non è qualificabile come una prova vera e propria e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito. Qualora sia stata disposta e ne condivida i risultati, il giudice non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità".
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 21.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 306 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con gli Avv.ti Fabrizio Parte_1 Allegrini e Cristina Folino
appellante
E
, con l'Avv. Manuela Pancari Controparte_1
appellato
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Crotone. Aggravamento malattie professionali. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 15.9.20 esponeva: a) che a seguito di domanda amministrativa Controparte_1 del 28.4.15, con provvedimento del 26.7.16 l'AI di Crotone gli aveva riconosciuto la rendita nella misura del 18% in ragione di una Bpco di origine professionale a decorrere dalla domanda amministrativa;
b) che il 17.12.18 aveva chiesto la revisione per aggravamento della rendita in godimento;
c) che con provvedimento del 21.5.19 AI aveva ridotto la misura dell'invalidità derivante dalla Bpco dal 18% al 11%, riconoscendo una rendita in misura complessiva del 17% tenendo conto di una protrusione discale L5 S1 riconosciuta a seguito di domanda amministrativa del 14.12.17 nella misura del 6%; d) che il 29.5.19 aveva chiesto l'espletamento di visita collegiale, che AI, con provvedimento del 20.7.19, aveva respinto, confermando la rendita nella complessiva misura del 17%. 2) Sosteneva che la rendita nella misura determinata da AI non era confacente alle sue effettive condizioni di salute, che avevano subito un aggravamento della patologia polmonare come da certificazione medica in atti, concludendo per l'accertamento del subentrato aggravamento con condanna dell'ente al pagamento della maggiore rendita dovuta.
3) Con la sentenza impugnata il tribunale di Crotone, in adesione alla consulenza disposta in corso di causa, ha accolto il ricorso, per l'effetto condannando l'AI al pagamento della rendita nella misura del 30% a decorrere dalla domanda di revisione.
4) Avverso tale sentenza AI ha proposto appello denunciando l'errore del tribunale per aver aderito ad una consulenza medico-legale in cui si era fatto riferimento al solo referto spirometrico del 4.12.18, mentre il consulente, dunque anche il giudice di primo grado, aveva omesso di considerare la successiva spirometria eseguita il 22.2.19 in sede di procedimento di revisione e da cui era emerso un quadro della Bpco ostruttiva in netto miglioramento, ovvero di grado lieve. Ciò rendeva del tutto corretto l'operato dell'AI che in sede di revisione aveva ridotto la originaria percentuale riconosciuta per la dal 18% all'11%. L'appellante ha quindi concluso per la riforma della Pt_2 sentenza impugnata e il rigetto della domanda giudiziale.
5) Lo si è costituito sollevando preliminare eccezione di tardività dell'appello perché proposto CP_1 oltre il termine breve di decadenza di cui all'art. 325 c.p.c. Nel merito ne ha chiesto il rigetto alla luce delle corrette conclusioni rassegnate dal consulente di primo grado e recepite in sentenza.
6) Con ordinanza del 8.5.25 il Collegio ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali demandando al nominato ausiliare il seguente quesito: espletata visita sulla persona dell'appellante, visionati gli atti di causa e richiesti gli accertamenti ritenuti necessari, 1) Accerti, avuto riguardo alle tabelle AI, l'entità dell'inabilità permanente di cui alle patologie per le quali è stata già riconosciuta la rendita all'appellato, indicandone la relativa data di decorrenza.
7) Depositato l'elaborato peritale, le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) Deve essere respinta l'eccezione di tardività dell'appello rispetto al termine di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c. perché la notifica della sentenza che l'appellato ha documentato di aver effettuato il 23.2.23 non è idonea alla decorrenza del termine breve di impugnazione. Ciò in quanto la spedizione dell'atto è avvenuta nei confronti della sede provinciale AI di Crotone in assenza di qualsiasi riferimento al difensore di fiducia dell'ente costituito nel primo grado di giudizio, che, tra l'altro, aveva eletto domicilio presso l'avvocatura dell'ente, indicando anche l'indirizzo pec presso cui ricevere le notificazioni, non utilizzato in sede di notifica della sentenza.
9) Nel merito si rileva che il consulente nominato nel primo grado di giudizio si è inspiegabilmente disinteressato, nel redigere il suo elaborato, della documentazione medica prodotta da AI nel costituirsi in giudizio e, in particolare, dell'esame spirometrico, e relativo referto, del 22.2.19, avendo preferito esaminare il solo referto dell'esame spirometrico del 4.12.18 prodotto dal ricorrente.
9.1) Tra l'altro, il consulente di primo grado ha omesso di esaminare la documentazione sanitaria del 22.2.19 anche dopo i rilievi critici mossi da AI avverso la bozza peritale;
rilievi critici che il consulente ha finanche omesso di allegare alla sua perizia. 9.2) Di quanto sopra il tribunale non si è avveduto, nonostante che AI avesse fatto presente la lacuna di cui si è detto con le note di trattazione scritta depositate il 22.3.22.
10) Tanto ha imposto il rinnovo delle operazioni peritali in questo grado di giudizio nei termini di cui al superiore punto 6).
11) Ciò detto, il consulente nominato in questo grado di giudizio, previa visita sulla persona dell'appellato, valutazione della documentazione medica in atti, tra cui quella del 22.2.19, nonché di un ulteriore esame spirometrico richiesto in corso di operazioni peritali ed eseguito in data 18.9.25, ha concluso che il complessivo grado di invalidità da cui lo è affetto, per Bpco e per CP_1 protrusione discale L5 S1, ammonta al 30% delle tabelle AI a far data dalla revisione del 5.2.19.
12) In particolare, l'ausiliare, attraverso congrue ed esaustive considerazioni medico-legali, ha chiarito che lo è affetto da una Bpco con insufficienza respiratoria di grado medio, pari ad CP_1 una invalidità del 25% che, sommata alla valutazione pari al 6% della patologia articolare, determina un complessivo grado di menomazione permanente del 30%. Il ravvisato aggravamento della Pt_2 infatti, deve essere collocato nella voce 334 delle tabelle AI, ovvero Insufficienza respiratoria media, secondo i parametri di cui all'all. 2 parte A Fino a 40%.
13) All'elaborato peritale e alle sue conclusioni, che l'appellante non ha contestato, è quindi sufficiente fare richiamo in questa sede1. La conseguenza è che l'appello deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
14) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della bassa complessità delle questioni affrontate. Le spese di Ctu espletata in questo grado di giudizio, liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico dell'AI.
15) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza del tribunale di Crotone n° 130/23, Parte_1 così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c;
3) pone le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, a carico di AI;
4) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 19.11.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. n. 3881/2006: “La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, poiché ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, per cui non è qualificabile come una prova vera e propria e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito. Qualora sia stata disposta e ne condivida i risultati, il giudice non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità".