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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/02/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2866/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Relatore ed Estensore Dott. Sonia Piccinni Giudice
Dott. Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2866/2024 promossa da:
, con l'Avv. DI LAURO ROBERTO Parte_1
PARTE ATTRICE contro
CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice come da verbale dell'udienza del 12.2.2025
Per il P.M. Visto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
la contumacia del resistente, palesando il suo disinteresse all'esito del giudizio, porta ragionevolmente a ritenere acclarato che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, in contrasto con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Dall'unione sono nati figli maggiorenni e non conviventi con il padre.
pagina 1 di 2 In assenza di attività istruttoria e di pretese economiche di parte ricorrente, può essere adottata la pronuncia sullo status.
La causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per la pronuncia sul divorzio, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, respinta ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, in contraddittorio delle parti, non definitivamente pronunciando: pronuncia la separazione personale dei coniugi e (matrimonio Parte_1 CP_1 celebrato in Parigi in data 04/03/1998 ed iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Limatola al n 18 Parte II Serie C Anno 2004) e li autorizza a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Limatola di provvedere alle incombenze di legge;
Spese al definitivo.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente Relatore ed Estensore Dott. Sonia Piccinni Giudice
Dott. Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2866/2024 promossa da:
, con l'Avv. DI LAURO ROBERTO Parte_1
PARTE ATTRICE contro
CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice come da verbale dell'udienza del 12.2.2025
Per il P.M. Visto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
la contumacia del resistente, palesando il suo disinteresse all'esito del giudizio, porta ragionevolmente a ritenere acclarato che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, in contrasto con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Dall'unione sono nati figli maggiorenni e non conviventi con il padre.
pagina 1 di 2 In assenza di attività istruttoria e di pretese economiche di parte ricorrente, può essere adottata la pronuncia sullo status.
La causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per la pronuncia sul divorzio, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, respinta ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, in contraddittorio delle parti, non definitivamente pronunciando: pronuncia la separazione personale dei coniugi e (matrimonio Parte_1 CP_1 celebrato in Parigi in data 04/03/1998 ed iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Limatola al n 18 Parte II Serie C Anno 2004) e li autorizza a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Limatola di provvedere alle incombenze di legge;
Spese al definitivo.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2