Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 267
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione delle cartelle di pagamento

    Le cartelle impugnate, non precedute da un avviso di liquidazione, devono contenere una motivazione completa ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990. La mera indicazione dei dati catastali, della base di calcolo e dell'aliquota non è sufficiente. La motivazione per relationem richiede l'indicazione degli estremi dell'atto richiamato, anche se pubblicato. La mancata indicazione del piano di classifica e delle delibere di approvazione del bilancio consortile costituisce un vizio grave che impedisce al consorziato di valutare la correttezza della liquidazione.

  • Altro
    Prescrizione quinquennale

    La doglianza relativa al difetto di motivazione è stata accolta prioritariamente, assorbendo le ulteriori doglianze.

  • Altro
    Mancata notifica dell'atto presupposto

    La doglianza relativa al difetto di motivazione è stata accolta prioritariamente, assorbendo le ulteriori doglianze.

  • Altro
    Mancata approvazione del perimetro di contribuenza e piano di classifica

    La doglianza relativa al difetto di motivazione è stata accolta prioritariamente, assorbendo le ulteriori doglianze.

  • Altro
    Difetto del potere impositivo del consorzio

    La doglianza relativa al difetto di motivazione è stata accolta prioritariamente, assorbendo le ulteriori doglianze.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 267
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 267
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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