Art. 10.
Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguita da un'Accademia o Istituto di' belle arti nel Regno, abbiano esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto, potranno essere inscritti nell'albo come architetti. (2) (3) ((5))
Il giudizio sul lodevole esercizio e' dato dalla Commissione di cui all'articolo precedente.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio D.L. 6 febbraio 1927, n. 181 , convertito senza modificazioni dalla L. 22 maggio 1927, n. 842 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti di coloro che sono contemplati nell' art. 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 , potra' avvenire fino a tutto il 30 giugno 1927 e le domande relative potranno essere presentate non oltre il 30 aprile 1927". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 5 gennaio 1928, n. 13 , convertito senza modificazioni dalla L. 31 maggio 1928, n. 1486 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' concesso un nuovo termine, fino al 30 aprile 1928, per la presentazione delle domande di iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti, a norma degli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 ". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 16 dicembre 1935, n. 2263 , convertito senza modificazioni dalla L. 2 aprile 1936, n. 715 , ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Coloro che posseggono uno dei titoli richiamati nell'articolo seguente possono chiedere, ai fini dalla iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti giusta gli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 , che le Commissioni, di cui agli stessi articoli, tengano conto, per il computo del periodo decennale o quinquennale di attivita' professionale, nei limiti indicati nell'art. 3 del presente decreto, anche di quella parte di attivita' che essi abbiano svolto dopo il termine stabilito dai detti articoli 9 e 10";
- (con l'art. 3, comma 1) che "L'attivita' professionale svolta dopo il termine indicato negli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 , e' computata per un periodo di un anno. Per gli ex combattenti e per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente alla Marcia su Roma e' computata anche per un periodo maggiore, che non superi pero' rispettivamente la durata del servizio militare di guerra, ovvero della iscrizione al Partito anteriormente alla Marcia su Roma";
- (con l'art. 3, comma 3) che "In ogni caso l'attivita' professionale svolta dopo il termine indicato negli articoli 9 e 10 della legge su richiamata, non puo' essere computato per una durata complessiva superiore a cinque anni nell'ipotesi preveduta dall'art. 9 e a due anni e mesi sei nell'ipotesi preveduta dall'art. 10".
Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguita da un'Accademia o Istituto di' belle arti nel Regno, abbiano esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto, potranno essere inscritti nell'albo come architetti. (2) (3) ((5))
Il giudizio sul lodevole esercizio e' dato dalla Commissione di cui all'articolo precedente.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio D.L. 6 febbraio 1927, n. 181 , convertito senza modificazioni dalla L. 22 maggio 1927, n. 842 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti di coloro che sono contemplati nell' art. 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 , potra' avvenire fino a tutto il 30 giugno 1927 e le domande relative potranno essere presentate non oltre il 30 aprile 1927". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.L. 5 gennaio 1928, n. 13 , convertito senza modificazioni dalla L. 31 maggio 1928, n. 1486 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' concesso un nuovo termine, fino al 30 aprile 1928, per la presentazione delle domande di iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti, a norma degli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 ". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 16 dicembre 1935, n. 2263 , convertito senza modificazioni dalla L. 2 aprile 1936, n. 715 , ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Coloro che posseggono uno dei titoli richiamati nell'articolo seguente possono chiedere, ai fini dalla iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti giusta gli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 , che le Commissioni, di cui agli stessi articoli, tengano conto, per il computo del periodo decennale o quinquennale di attivita' professionale, nei limiti indicati nell'art. 3 del presente decreto, anche di quella parte di attivita' che essi abbiano svolto dopo il termine stabilito dai detti articoli 9 e 10";
- (con l'art. 3, comma 1) che "L'attivita' professionale svolta dopo il termine indicato negli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 , e' computata per un periodo di un anno. Per gli ex combattenti e per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente alla Marcia su Roma e' computata anche per un periodo maggiore, che non superi pero' rispettivamente la durata del servizio militare di guerra, ovvero della iscrizione al Partito anteriormente alla Marcia su Roma";
- (con l'art. 3, comma 3) che "In ogni caso l'attivita' professionale svolta dopo il termine indicato negli articoli 9 e 10 della legge su richiamata, non puo' essere computato per una durata complessiva superiore a cinque anni nell'ipotesi preveduta dall'art. 9 e a due anni e mesi sei nell'ipotesi preveduta dall'art. 10".