Ordinanza cautelare 12 dicembre 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 09/03/2026, n. 4413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4413 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04413/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11062/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11062 del 2025, proposto da
RW RW, rappresentata e difesa dall’avvocato Rossana Delbarba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla richiesta di appuntamento per il rilascio di visto di ingresso per motivi di studio avanzata dal ricorrente e per la conclusione del procedimento in questione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. UI AR RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che parte ricorrente, di cittadinanza pakistana, agisce per l’accertamento della illegittimità dell’inerzia osservata dall’amministrazione con riguardo sia all’avvio, sia alla definizione del procedimento di rilascio del visto di ingresso in Italia per motivi di studio;
che, esaurita la fase cautelare, è stata fissata camera di consiglio ai fini della decisione;
che, nel caso di specie, l’azione è stata esperita anzitutto al fine di poter presentare la domanda, e in ragione del rifiuto a concedere un appuntamento presso l’ambasciata in Pakistan a tale scopo (cfr., in particolare, il paragrafo 1.5 della parte in fatto del ricorso);
che, nelle more del giudizio, l’appuntamento è stato concesso;
che, per tale parte, quindi è cessata la materia del contendere, posto che si è ottenuto quanto sollecitato con l’istanza a provvedere rivolta all’amministrazione (vale a dire, di essere posti in condizione di inoltrare la domanda di rilascio del visto, dopo aver formalizzato preiscrizione universitaria);
che infatti il termine di 90 giorni per provvedere di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 349 del 1999 decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile in forza dell’appuntamento, fermo restando che l’amministrazione ha altresì l’obbligo di fissare celermente tale appuntamento a seguito di richiesta da parte dell’interessato (cfr., in questo senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 febbraio 2026, n. 3380);
che l’ulteriore domanda di conclusione del procedimento con rilascio del titolo è inammissibile, sia perché non ricompresa nella procura speciale a suo tempo rilasciata al difensore dell’odierna ricorrente (leggendosi nella detta procura esclusivamente quanto segue: “ autorizzo a rappresentarmi, assistermi e difendermi nel giudizio innanzi al T.A.R. del Lazio Roma, relativo alla mancata convocazione per la presentazione della domanda di visto di studio, in ogni fase e livello, compreso il giudizio di conformità, il giudizio di esecuzione e il giudizio di appello, se del caso, nonché per la richiesta di risarcimento danni da presentare con il presente ricorso e/o in un’azione separata per danni ”), sia perché, alla data di proposizione del ricorso, non era ancora decorso il dies a quo per il computo dei 90 giorni sopra indicati;
che il ricorso va perciò dichiarato in parte inammissibile, in parte oggetto di cessazione della materia del contendere;
che, quanto alle spese di lite, in ragione dell’ingente flusso di domande che l’ambasciata in Pakistan ha dovuto recentemente fronteggiare, e di cui è indice l’ingente contenzioso in tale materia pendente innanzi a questo Tribunale, nonché della reciproca soccombenza, esse vanno compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), in parte dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe e per il resto dichiara la cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON GI, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
UI AR RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI AR RA | ON GI |
IL SEGRETARIO