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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 22912/2024 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Gianluca Del Papa, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Raffaella Piergentili, giusta procura generale alle liti per atto Notaio di Fiumicino, Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/1971 e handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 13/6/2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, proponendo rituale ricorso giurisdizionale, nel termine di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis c.p.c. - decorrente dal dissenso presentato avverso la relazione di perizia medico legale, resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo - domandando di accertare il proprio stato di invalida civile con diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/1971 oltre che la propria condizione di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992. A sostegno della domanda, la ricorrente ha precisato di essere affetta dalle patologie indicate in ricorso, che la rendono inabile al lavoro in misura pari al 100%, nonché soggetto in condizione di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, specificamente contestando le risultanze della CTU espletata nel procedimento di accertamento preventivo dello stato invalidante, nonché dedotto di essere in possesso degli altri requisiti di natura extra-sanitaria richiesti dalla legge per l'attribuzione delle provvidenze economiche agli invalidi civili. Ritualmente instaurato il contraddittorio, ha resistito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo della fase di accertamento tecnico preventivo, la controversia è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, nonché con il rinnovo della CTU medico-legale. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio di opposizione, posto che il dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal perito nella fase di accertamento tecnico preventivo è stato tempestivamente espresso dalla parte ricorrente il 23/5/2024 ed il presente ricorso depositato il 13/6/2024, sicché nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c..
3. Nel merito, il ricorso è risultato non fondato. 3.1 L'art. 445 bis c.p.c., introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed applicabile dall'1 gennaio 2012, stabilisce, al primo comma: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696
- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”.
2 Ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. nel ricorso devono essere specificate, a pena di inammissibilità, le ragioni della contestazione. Dunque, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio) sotto il profilo sanitario ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della CTU;
il che equivale a dire che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. In proposito, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 27010 del 24/10/2018).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha censurato in modo effettivo e specifico la perizia resa nel corso dell'ATP e, peraltro, ha introdotto il giudizio entro il termine perentorio dal deposito del dissenso alla c.t.u., sicché non residuano dubbi sull'ammissibilità del presente procedimento. 3.2 Orbene, nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato in questa fase processuale, ribadendo le affermazioni e le conclusioni dell'ausiliario nella precedente perizia resa nel corso dell'ATP, puntualmente replicando alle specifiche censure svolte in ricorso, ha concluso la sua relazione affermando che la parte ricorrente, in ragione delle patologie da cui è affetta, non si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento dei benefici invocati: “a parere del CTU, esaminata la documentazione in atti, sottoposto a visita la sig.ra di anni 30, visto le infermità Parte_1 in diagnosi espresse e le considerazioni fatte, si ritiene che, la stessa, NON si trova, attualmente, nelle condizioni di cui all'art. 12 L. 118/71 (pensione di invalidità) e neanche portatrice di handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/92).”. 3.3 Non condividendo la valutazione espressa dal perito, la parte ricorrente gli ha trasmesso proprie controdeduzioni, analiticamente riportate in calce alla perizia, a mente delle quali, in estrema sintesi, “ritiene più corretto associare alla “Sclerosi Multipla” il codice 7335 delle Tabelle Ministeriali (…) potendo/dovendo comunque, e peraltro, attribuire alla stessa una percentuale
3 superiore (…) almeno nella misura del 70%, (…) non sono stati considerati i
“disturbi all'apparto urinario” (…) da valutare nella misura del 25% (cod. 6206). In merito allo stato di “Obesità” (…) dovrà essere riconosciuta la percentuale di invalidità del 40% e non solo quella (minima) del 31% (…), va applicato un aumento percentuale per incidenza su capacità semispecifica e specifica (…) nella misura del 5%. (…) la “Sclerosi” abbia inciso, tra l'altro, anche sull'impianto psichico della ricorrente (…) dovrà meritare una autonoma valutazione almeno nella misura del 25%”, di talché sommando tutte le percentuali di invalidità deve riconoscersi la totale inabilità al 100%, oltre che la condizione di soggetto portatore di handicap grave. Analiticamente replicando alle osservazioni di parte ricorrente, il CTU ha osservato: “La sclerosi multipla è una patologia cronica che colpisce il sistema nervoso centrale. Ossia il cervello e il midollo spinale. Ha tra i suoi effetti principali la riduzione della mielina, che riveste una parte dei neuroni del cervello, e aiuta a trasmettere più rapidamente gli impulsi nervosi. Una persona affetta da questa malattia tende ad avere una trasmissione sempre più lenta, proprio a causa della progressiva diminuzione di mielina. Tale diminuzione è infatti causa di un'alterazione della capacità dei nervi nel trasportare gli impulsi elettrici al cervello e per il cervello. Da tale condizione derivano i diversi sintomi associabili alla malattia. A seconda dei sintomi che si manifestano, esistono vari gradi di sclerosi multipla. Questi differenti livelli sono stati descritti e classificati mediante vari sistemi. Tra cui la scala EDSS che ha lo scopo di valutare i livelli di disabilità delle persone con SM. La scala va da 0, corrispondente a un esame neurologico normale, a 10. All'interno contempla livelli intermedi e sempre maggiori di invalidità. Il punteggio si ottiene sommando i punteggi parziali dei diversi sistemi funzionali legati all'attività del sistema nervoso (piramidale, cerebellare, sfinterica eccetera). L'EDSS è largamente utilizzato in tutti i centri SM, dato che consente una più agevole valutazione dell'evoluzione della malattia e permette inoltre di verificare l'efficacia della terapia in atto. Nel caso di specie la malattia è ben compensata con la terapia in atto, infatti, risulta che l'EDSS un valore di 4.0 ossia una persona che è “in grado di camminare autonomamente, ma presenta alcuni deficit neurologici in alcuni sistemi funzionali, di grado lieve o moderato, con un parziale impatto sulla sua autonomia (Individuo autonomo, capace di camminare senza aiuto e senza riposo per circa 500 metri)”. Quindi, in base al quadro clinico non si ritiene attribuire un valore percentuale del 70%”. Quanto, poi, alla richiesta di attribuire ai disturbi dell'apparato urinario una valutazione nella misura del 25%, il CTU ha replicato: “Bisogna a tal proposito precisare che tali disturbi fanno parte della malattia in atto, quindi, già sono stati valutati nel quadro complessivo della malattia e non da valutare ulteriormente”. Assorbite le altre osservazioni, il perito ha confermato le conclusioni già rassegnate, ribadendo che la mancata concessione alla ricorrente dei benefici
4 richiesti si è basata sull'esame obiettivo effettuato, sulle notizie anamnestiche raccolte in sede di CTU e sulla documentazione sanitaria, di talché il giudizio conclusivo espresso trova il suo fondamento nel suo libero convincimento ed apprezzamento. 3.4 Nelle note conclusive autorizzate la parte ricorrente ha ribadito le censure già contenute nelle controdeduzioni inviate al perito e da questi già disattese. Senza necessità di disporre integrazioni della perizia, né vieppiù, di procedere al suo rinnovo, non possono che condividersi le conclusioni cui è pervenuto il CTU, le quali corroborano le analoghe già rese dal perito nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo, poiché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali. Invero l'ausiliario nominato, provvedendo a specificare le singole percentuali invalidanti delle patologie riscontrate e applicando il calcolo riduzionistico decimale, si è attenuto al criterio tracciato dalla Suprema Corte secondo cui ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con D.M. Sanità 5/2/1992, in attuazione del D. Lgs. 23/11/1988, n. 509, art. 2, integra il decreto stesso ed è vincolante, con la conseguenza che la valutazione del giudice che prescinda del tutto dall'esame di tale tabella risulta viziata (cfr., ad esempio, Cass. 13/4/2001 n. 5571); inoltre, secondo Cass. 24/7/2004 n. 13938, anche nel caso di patologie plurime, concorrenti o coesistenti rimane esclusa ogni possibilità di una generica valutazione in ordine all'incidenza complessiva delle stesse, con la conseguenza che, dovendo il giudice di merito tenere conto anche in tali ipotesi delle suddette tabelle, il loro mancato esame comporta un ulteriore vizio di legittimità (cfr., in termini, Cass., n. 17749 del 27/6/2008). 3.5 Alla stregua, quindi, del giudizio del consulente, che va condiviso in quanto sorretto da logiche e congrue motivazioni scientifiche e frutto degli accertamenti medico-legali eseguiti, e che corrobora l'analoga - sia pure diversamente motivata - conclusione diagnostica raggiunta da altro CTU nella fase dell'ATP, deve concludersi che la parte ricorrente non si trovi nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/71, non risultando invalida in misura pari al 100%, e dello stato di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, co. 3, legge n. 104/92.
4. Malgrado la soccombenza, la parte ricorrente non va assoggettata al pagamento delle spese di lite, avendo presentato, in allegato al ricorso, rituale autocertificazione ai sensi dell'articolo 152, disp. att. C.p.c., attestante che la posizione reddituale del nucleo familiare convivente è inferiore al limite di legge. Vanno poste definitivamente a carico dell' per tale ragione, le spese CP_1 della consulenza tecnica d'ufficio resa nella fase di a.t.p., nonché di quella resa in questa fase processuale, liquidate con separato decreto.
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P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Dichiara che la parte ricorrente non va assoggettata al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' CP_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1
d'ufficio, già liquidate. Roma, 18 febbraio 2025. Il Giudice Laura Cerroni
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