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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/11/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1827/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1827/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BALICE Parte_1 C.F._1
EL, elettivamente domiciliato in VIA FIUME 15 PESCARA presso il difensore avv. BALICE EL
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), CONTUMACE CP_1 P.IVA_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.9.2025 le parti hanno concluso, come da note scritte precedentemente depositate.
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 9.6.2025, presentava opposizione art. 615, co. 1, c.p.c., al Parte_1 precetto, notificato in data 5.6.2025, su istanza della IE , al fine di CP_1 ottenere il rilascio dell'immobile ad uso abitazione sito in Pescara, alla Via Firenze 265, dopo la mancata esecuzione dell'intervenuta ordinanza di convalida di sfratto per morosità.
L'opposizione si fonda sull'erronea indicazione del destinatario dell'atto di precetto, individuato in tale anziché nell'odierno opponente, con la Controparte_2 conseguenza di aver reso la relativa esecuzione improcedibile.
Dopo la proposizione del ricorso in opposizione, la società convenuta, rimasta contumace e come tale dichiarata, nell'odierno giudizio, comunicava formale atto di rinuncia al precetto (cfr. doc. 4, in atti).
Conseguentemente, l'opponente domandava in udienza la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con condanna alle spese della parte opposta per il principio della cd. soccombenza virtuale.
Alla luce di quanto precede, la materia va pertanto dichiarata cessata, stante l'intervenuta rinunzia al precetto erroneamente formato.
In ordine alla decisione sulle spese, occorre esaminare la richiamata soccombenza virtuale.
La soccombenza della parte opposta risulta di tutta evidenza, avendo essa stessa dovuto procedere alla rinunzia all'atto di precetto formato nei confronti di soggetto errato, con la conseguenza che le spese vanno addebitate alla Parte_2
e versate in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
, che si liquidano in € 43,00 per esborsi ed € 1.500,00 per compensi, oltre spese
[...] legali, IVA e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Pescara, 24/11/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1827/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BALICE Parte_1 C.F._1
EL, elettivamente domiciliato in VIA FIUME 15 PESCARA presso il difensore avv. BALICE EL
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), CONTUMACE CP_1 P.IVA_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.9.2025 le parti hanno concluso, come da note scritte precedentemente depositate.
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 9.6.2025, presentava opposizione art. 615, co. 1, c.p.c., al Parte_1 precetto, notificato in data 5.6.2025, su istanza della IE , al fine di CP_1 ottenere il rilascio dell'immobile ad uso abitazione sito in Pescara, alla Via Firenze 265, dopo la mancata esecuzione dell'intervenuta ordinanza di convalida di sfratto per morosità.
L'opposizione si fonda sull'erronea indicazione del destinatario dell'atto di precetto, individuato in tale anziché nell'odierno opponente, con la Controparte_2 conseguenza di aver reso la relativa esecuzione improcedibile.
Dopo la proposizione del ricorso in opposizione, la società convenuta, rimasta contumace e come tale dichiarata, nell'odierno giudizio, comunicava formale atto di rinuncia al precetto (cfr. doc. 4, in atti).
Conseguentemente, l'opponente domandava in udienza la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con condanna alle spese della parte opposta per il principio della cd. soccombenza virtuale.
Alla luce di quanto precede, la materia va pertanto dichiarata cessata, stante l'intervenuta rinunzia al precetto erroneamente formato.
In ordine alla decisione sulle spese, occorre esaminare la richiamata soccombenza virtuale.
La soccombenza della parte opposta risulta di tutta evidenza, avendo essa stessa dovuto procedere alla rinunzia all'atto di precetto formato nei confronti di soggetto errato, con la conseguenza che le spese vanno addebitate alla Parte_2
e versate in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
, che si liquidano in € 43,00 per esborsi ed € 1.500,00 per compensi, oltre spese
[...] legali, IVA e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Pescara, 24/11/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
pagina 2 di 2