Ordinanza cautelare 23 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00121/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00962/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 962 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CI OL, AN AR LA Cantore, I.C. Costruzioni S.r.l., CH SE, AR LT, AR LL, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
contro
Comune di RT Franca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Due Esse S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Lai, Donato TO Muschio Schiavone, Flaviano Lai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di nullità, nonché per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del “Permesso di costruire n. 54 del 30.4.2024”;
- di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali, allo stato però tutti sconosciuti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 31.7.2024:
- dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 30.10.2024:
- dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 14.8.2025:
- del “Provvedimento riesame PDC 54-2024” del 19.6.2025, recante la “Conferma (del)la validità del Permesso di Costruire n. 54 del 30/04/2024”, unitamente a tutti i relativi atti istruttori, pareri ed elaborati grafico-progettuali allo stesso allegati o in esso richiamati, nonché presupposti, connessi e/o consequenziali;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19.9.2025:
- dei medesimi atti impugnati con i motivi aggiunti presentati il 14.8.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Due Esse S.r.l. e del Comune di RT Franca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. VI GI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno agito dinanzi a questo Tar per la declaratoria della nullità, e comunque per l’annullamento, del permesso di costruire n. 54 del 30.4.2024 rilasciato dal Comune di RT Franca in favore della società Due Esse ai fini della “ demolizione e ricostruzione, con contestuale ampliamento, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 14/09 e s.m.i. e del Regolamento approvato con D.C.C. n. 14/2013 (di attuazione della L.R. n. 13/2008), dell’immobile sito in “via dello Stadio” (NCEU - Fg. 133 p.lla 76 subb 1, 2 e 3, NCT - Fg. 133 p.lla 532) ”.
1.1. In particolare, i ricorrenti hanno riferito che:
- con la sentenza n. 1024/2022, questo Tar aveva annullato il precedente permesso di costruire assentito in favore della società Due Esse, sulla scorta della seguente motivazione: “ 1. - Premesso che: - i sig.ri … sono proprietari e possessori, nel Comune di RT Franca, di civili abitazioni ubicate nelle immediate vicinanze del lotto di terreno interessato dall’intervento edilizio in parola. - con il ricorso introduttivo, in specie, essi impugnavano: a) il permesso di costruire n. 61 del 3 luglio 2020, … (omissis) … - i ricorrenti proponevano, in particolare, i seguenti motivi di censura: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2-bis, comma 1-ter, DPR n. 380/2001 ratione temporis vigente in esito all’intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 70/2020; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; perplessità dell’azione amministrativa; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, nonché dell’art. 5, comma 2, L.R. Puglia n. 14/2009; eccesso di potere per difetto di istruttoria; arbitrarietà dell’azione amministrativa; violazione dei limiti di applicabilità del Piano Casa ad opere affette da irregolarità edilizie non previamente sanate; c) violazione e falsa applicazione art. 6, comma 1, lett. b), L.R. Puglia 30.07.2009, n. 14; violazione art. 9, comma 2, DPR n. 380/2001; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; travisamento; difetto di istruttoria; perplessità dell’azione amministrativa; d) violazione a falsa applicazione art. 4, commi 3 e 3-bis, L.R. Puglia n. 14/2009; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; perplessità dell’azione amministrativa; e) violazione a falsa applicazione art. 4, commi 3 e 3-bis, L.R. Puglia n. 14/2009 sotto ulteriore autonomo profilo; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; perplessità dell’azione amministrativa; f) violazione e falsa applicazione art. 4, commi 1-2, L.R. n. 14/2009 sotto ulteriore autonomo profilo; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; perplessità dell’azione amministrativa; g) violazione art. 5, comma 3, lett. b), l. r. n. 14/2009; eccesso di potere per errore sui corrispondenti presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione della disciplina primaria e secondaria di riferimento in materia di monetizzazione degli standards urbanistici; h) violazione art. 2, comma 1, Reg. Reg. Puglia n. 11/2018; eccesso di potere difetto di istruttoria; travisamento; perplessità dell’azione amministrativa; violazione della disciplina legislativa e regolamentare in materia di standards urbanistici pubblici indefettibilmente correlati all’insediamento delle medie strutture di vendita; i) violazione del limite inderogabile di densità edilizia ex art. 7 D.M. 1444/1968; l) violazione art. 42 d.lgs. n. 267/2000, lett. b) e lett. l); eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; perplessità dell’azione amministrativa; violazione della disciplina delle ‘zone bianche’ ex art. 9 D.P.R. n. 327/2001 e art. 9 DPR n. 380/2001; incompetenza; m) violazione artt. 89 e 91 NTA del PPTR; mancata acquisizione dell’‘accertamento di compatibilità paesaggistica’; eccesso di potere per difetto di istruttoria; n) violazione artt. 7 e ss. L. n. 241/1990; violazione delle garanzie partecipative endo-procedimentali. Ritenuto che: - pur condividendosi il richiamo al principio giurisprudenziale in forza del quale in presenza di una zona già urbanizzata deve escludersi la necessità dello strumento attuativo nei casi in cui la situazione di fatto, per la presenza di una pressoché completa edificazione, sia incompatibile con un piano attuativo, deve porsi in rilievo come nella vicenda in esame l’impugnato permesso di costruire non contenga alcuna specifica valutazione sul punto - invece in ipotesi ovviamente necessaria, non potendo a tal fine valere le considerazioni difensive svolte in giudizio - da parte dell’A.c., tale dunque da giustificare il rilascio dello stesso in ‘via diretta’. - a ciò consegue la dedotta violazione: a) dell’art. 9, comma 2, TUED, poiché il superamento del predetto limite del 25% non viene in alcun modo concretamente confutato; b) dell’art. 6, comma 1, lett. b), L.R. n. 14 del 2009, che specificamente preclude gli interventi straordinari di demolizione e ricostruzione disciplinati dalla legge medesima nelle zone in cui il piano urbanistico generale li subordini all’approvazione di uno strumento esecutivo; c) dell’art. 14 delle NTA del comune di RT Franca, che a sua volta specificamente richiedeva, nella zona interessata dall’intervento edilizio in progetto, la «redazione di appositi piani particolareggiati estesi a maglie di Piano Regolatore» sia per la «ricostruzione che per eventuali ampliamenti, sopraelevazioni e nuove costruzioni». 5.- Ritenuto, pertanto, che: - il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è dunque fondato e dev’essere accolto, con assorbimento di ogni altra questione proposta. - l’impugnato permesso di costruire n. 61 del 3 luglio 2020 va quindi annullato, fermo il potere/dovere del Comune di riprovvedere sull’istanza edilizia in oggetto ”;
- “in esito alla pubblicazione della soprariportata sentenza in data 21.6.2022 … i lavori venivano (conseguentemente) interrotti, con dismissione del cantiere; a distanza di due anni, e precisamente intorno alla metà del mese di giugno scorso, l’attività edilizia veniva però sorprendentemente ripresa all’interno del medesimo lotto accompagnata dalla sostituzione del cartello di cantiere recante il richiamo, quale nuovo corrispondente titolo abilitativo, del “ permesso di costruire n. 54 del 30.4.2024 ” per la esecuzione di un intervento denominato (nuovamente) di “ demolizione e ricostruzione ai sensi della L.R. 14/09, con indicazione dell’“inizio lavori” in data “13.6.2024 ””.
1.2. Ciò premesso, i ricorrenti hanno articolato le seguenti censure:
I “ Violazione/elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza inter partes … n. 1024/2022; violazione dell’art. 112 c.p.a.; nullità ex artt. 21 septies L. n. 241/1990 e 114 del c.p.a. dei nuovi atti e determinazioni positive oggetto del presente gravame ”, dal momento che il permesso di costruire n. 54/2024” è stato “assentito dal Comune di RT Franca (nuovamente “ai sensi della L.R. 14/09”) senza tener conto della effettiva portata del corrispondente vincolo conformativo sostanziale contenuto nel pregresso accertamento giudiziale”;
II “ Violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento teso al rilascio del nuovo permesso di costruire oggetto del presente pag. 13 a 16 ulteriore gravame ”.
2. Con motivi aggiunti presentati in data 21.7.2024, i ricorrenti hanno articolato le seguenti ulteriori censure:
I “ Violazione art. 1, co. 2, L.R. Puglia 30.07.2009, n. 14; violazione art. 6, co. 1, lett. b), L.R. Puglia 30.07.2009, n. 14; violazione art. 9, co. 2, D.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; travisamento; difetto di istruttoria e di motivazione; perplessità e arbitrarietà dell’azione amministrativa; sviamento ”.
In sintesi, i ricorrenti hanno lamentato che:
- “il suolo interessato … ricade nell’ipotesi preclusiva di cui alla lett. b) del menzionato art. 6 L.R. n. 14/2009, che espressamente esclude (e quindi vieta) l’applicabilità del “Piano Casa” laddove (come appunto nel caso) lo strumento urbanistico generale “ subordini gli interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione all’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo ””;
- violazione dell’art. 9 del d.P.R. 380/2001, che non consente di “derogare alla regola della necessaria attuazione del PRG per mezzo di uno strumento urbanistico esecutivo”;
- l’art. 1, comma 2, della L.R. n. 14/2009, come modificato dall’art. 1, comma 1, L.R. 19.11.2015, n. 33, non consente di derogare alle norme di piano che prevedono l’obbligo di approvare uno strumento urbanistico esecutivo.
3. Il Comune di RT Franca e la società Due Esse si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
4. A seguito dell’accesso agli atti del procedimento, con secondi motivi aggiunti presentati in data 30.10.2024, i ricorrenti hanno denunciato l’illegittimità del p.d.c. n. 54/2024 anche in forza delle seguenti doglianze:
I “ Errata applicazione dell’art. 38 Tued; eccesso di potere per malgoverno dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; sviamento ”, stante la “irriducibilità dei … vizi già accertati da codesto Tribunale a carico del precedente P.d.C. ad un “unico vizio della procedura amministrativa oggetto di statuizione di illegittimità da parte del sentenza TAR Lecce n. 1024/2022”, erroneamente ritenuto emendabile attraverso la posticcia (anche blanda) integrazione motivazionale posta a base del rilascio del nuovo titolo abilitativo”;
II “ Nuova violazione dell’art. 14 n.t.a. ”, “ Nuova (e più grave) violazione dell’art. 9, comma 2, tued ”, “ Nuova (e più grave) violazione dell’art. 6, comma 1, lettera b), l.r. n. 14/2009 ”, dal momento che l’Amministrazione comunale ha nuovamente omesso di accertare i presupposti per il rilascio del p.d.c. diretto nei termini indicati con la sentenza n. 1024/2022;
III “ Arbitraria applicazione della disciplina premiale di cui alla L.R. n. 14/2009; errata applicazione dell’art. 38 Tued sotto ulteriori e concorrenti profili; eccesso di potere per malgoverno dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; sviamento ”, atteso che “la “nuova soluzione progettuale” così come proposta e approvata ha comportato, in uno alla sostituzione (pseudo-integrativa) dei relativi elaborati costitutivi, l’abbandono dell’originaria istanza edilizia presentata nel periodo di vigenza (terminale) della legge regionale n. 14/2009 sul ‘piano-casa’ e la sua rinnovazione sostitutiva in epoca successiva alla pubblicazione della (nota) sentenza della Consulta n. 17/2023 dichiarativa della incostituzionalità della corrispondente disciplina premiale, con conseguente inapplicabilità alla presente vicenda procedimentale della disciplina oramai abrogata”.
5. Con ordinanza n. 56 del 23.1.2025, questo Tar:
- ha accolto la domanda cautelare formulata con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, in considerazione del fatto che “ alla stregua delle motivazioni poste a fondamento dell’annullamento giurisdizionale del precedente p.d.c. n. 61/2020, il Comune di RT Franca, in sede di riedizione del potere, avrebbe dovuto puntualmente motivare circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di costruire diretto, laddove invece, al riguardo, la motivazione del nuovo p.d.c. n. 54/2024, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, appare del tutto carente, non essendo supportata supportata da puntuali accertamenti istruttori quanto alla presenza di tutte le opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, richieste dal d.m. 1444/1968 e dalla disciplina di cui al piano regolatore generale ”.
- ha altresì disposto “ la trattazione dell’intera controversia con il rito ordinario ai sensi dell’art. 32 c.p.a. ” a fronte “ del cumulo delle diverse azioni introdotte con il ricorso e i motivi aggiunti ”.
6. Con terzi motivi aggiunti presentati in data 14.8.2025, i ricorrenti hanno esteso l’impugnazione al ““ Provvedimento riesame PDC 54-2024 ” del 19.6.2025 versato in atti dalla difesa comunale in data 20.6.2025, contenente la “ Conferma (del)la validità del Permesso di Costruire n. 54 del 30/04/2024 ” in favore della Due Esse s.r.l., insieme a tutti i relativi atti istruttori … con i quali il competente Ufficio del Comune di RT Franca … ha ‘riassentito’ e poi anche ‘confermato’ … il titolo edilizio …”.
6.1. Il provvedimento impugnato con i terzi motivi aggiunti, con cui è stata confermata la “ validità del Permesso di Costruire n. 54 del 30.4.2024 ”, è stato adottato da Comune di RT Franca sulla scorta delle seguenti motivazioni:
A) - “ L’area in esame risulta essere edificata già dal 1972, a seguito di rilascio di licenza edilizia n. 12023 del 27/06/1968 … (omissis) …; L’area oggetto di intervento, fra l’altro, già nel 1967 era stata inserita all’interno del perimetro del centro urbano … (omissis) … il lotto, oggi ritenuto alla pari di un lotto inedificato, intercluso e residuale, è stato inserito dalla strumentazione urbanistica (PRG) approvata definitivamente nel 1984 (ma il cui percorso preparatorio risulta attivato già dal 1973), come zona B … (omissis) …. Nel caso in esame il lotto risulta, di fatto, già completamente edificato; … (omissis) … L’area inoltre, si trova in posizione esterna al limitrofo piano particolareggiato C6, di cui si riporta la tavola di previsione progettuale che, dal confronto con le recenti ortofoto di seguito riportate, dimostra la pressoché completa realizzazione delle relative opere infrastrutturali ed edilizie, tali da ritenere pertanto l’intera area completamente urbanizzata. - Nel suddetto piano particolareggiato è espressamente previsto (cfr. tav 6 del P.P. C6 e relazione tecnica P.P. C6) che “Nelle zone B di ristrutturazione edilizia, interne o esterne al comparto, trattandosi di aree residue, interessate in tutto o in parte da edilizia esistente il rilascio di C.E. potrà avvenire mediante l’uso delle tipologie edilizie di cui alla tavola n. 5 con le relative indicazioni plano volumetriche”, escludendo di fatto la necessità di redazione di ulteriori strumenti attuativi per siffatte aree residue (compreso quindi l’area oggetto di intervento ubicata al confine con la perimetrazione del P.P. C6) ”;
B) - “ Considerato che: - a seguito di formale convocazione, giusta nota prot. 35210 del 16.5.2025, è stato predisposto specifico sopralluogo congiunto … (omissis) … previsto per il giorno 22.5.2025 alle ore 12.00, al cui verbale in allegato si rimanda integralmente; Preso atto che: - durante il sopralluogo si è provveduto alla verifica dello stato dei luoghi nelle aree pubbliche limitrofe all’area di cantiere oggetto di P. di C. n. 54/2024 constatando, in primo luogo, l’esistenza della viabilità pubblica (denominata via dello Stadio) dalla quale ha accesso diretto l’area di proprietà della DUE ESSE s.r.l., identificata catastalmente al Fg. di Mappa 133 p.lle 350-353-352-122-123-532 (ex p.lla 76). La stessa viabilità, che collega la rotatoria di “largo dei Cappottari” con la rotatoria di “piazza D’Angiò - via Pietro del Tocco”, delimita lo stadio comunale “G.D. Tursi” (lato gradinata ospiti) da una parte ed una serie di edifici per civili abitazioni dall’altra; - sono state individuate le opere di urbanizzazione presenti lungo l’arteria viaria di Via Dello Stadio, con particolare riferimento alla pubblica illuminazione, alla rete di fogna bianca comunale, ai pozzetti di ispezione dei sottoservizi; - si è provveduto altresì ad individuare l’esistenza delle ulteriori urbanizzazioni circoscrivendo come raggio di verifica una distanza di circa 500 mt dal lotto oggetto di verifica: - Oltre al già citato Stadio Comunale G.D. Tursi, è stata rilevata la presenza del Santuario della Madonna della Sanità, ubicato a circa 300 mt di distanza proseguendo sulla limitrofa via della Sanità. Nella medesima area sono in corso di ultimazione i lavori finanziati dal PNRR di riqualificazione dell’area antistante il santuario, da destinare in parte a spazi funzionali, aree gioco e svago nonché area a verde e parcheggio pubblico, accessibile da via AR d’Enghien; - L’ingresso all’area mercatale settimanale è posizionato a circa 220 mt lungo via dello Stadio così come alla medesima distanza sono ubicati il Comando di Polizia Locale, la sede della Protezione Civile e l’area a parcheggio pubblico di piazza d’Angiò; ( poco distante, a circa 400 mt, è ubicato l’ingresso del nuovo parcheggio pubblico di via Pietro del Tocco e del parcheggio pubblico di via mons. Olindo Ruggieri. - Sono altresì presenti lungo la suddetta via dello Stadio diversi esercizi di vicinato (bar, macelleria, ecc), attività commerciali, nonché uffici professionali privati e studi medici; - È presente fermata della linea del trasporto pubblico locale del Comune di RT Franca (linea 1 circolare destra e linea 16a estiva). - A circa 200 mt è presente l’ufficio postale di via Toniolo, mentre la stazione di Servizio Carburanti ENI è a ubicata a circa 350 mt dall’area. - Inoltre a 500 mt sono ubicati l’Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi” in p.zza Marconi, l’Istituto Comprensivo Statale “A. d’Aosta” e il Liceo Ginnasio Statale “Tito Livio” in p.zza Vittorio Veneto. - Le risultanze della attività sono state riassunte nell’elaborato allegato e parte integrante del presente provvedimento (ALL. n. 2); Considerato che: a seguito di richiesta da parte dell’ufficio scrivente giusta nota prot. 37043 del 23/05/2025 di elaborati grafici dei sottoservizi, inoltrata alle società AQP s.p.a., 2i Rete GAS s.p.a., edistribuzione s.p.a., Open Fiber s.p.a., sono pervenuti i seguenti riscontri acquisiti ai prot. comunali: - 38875 del 30/05/2025 - Open Fiber s.p.a. (ALL. 3); - 39229 del 03/06/2025 - 2i Rete gas s.p.a. (ALL. 4); - 39504 del 04/06/2025 - E-distribuzione s.p.a. (ALL. 5); - 39945 del 05/06/2025 - AQP s.p.a. (ALL. 6); dalla cui verifica è stata accertata la presenza, lungo l’arteria stradale di via dello Stadio antistante l’area oggetto di accertamento, delle reti infrastrutturali e dei sottoservizi relativi alle opere di urbanizzazione primaria; Preso atto dell’attività istruttoria eseguita, degli accertamenti effettuati, delle risultanze del sopralluogo del 22/05/2025, degli elaborati grafici dei sottoservizi pervenuti; Accertata pertanto, la presenza delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, richieste dal D.M. 1444/1968 e dalla disciplina di cui al piano regolatore generale, tali da escludere la necessità di un preliminare strumento attuativo in virtù altresì dell’adeguatezza delle stesse ai bisogni collettivi ”.
6.2. In sintesi, i ricorrenti hanno articolato le seguenti censure:
I “ Illegittimità dell’atto di conferma: violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies, comma 2, L. n. 241/1990; eccesso di potere per arbitrarietà, perplessità e abnormità dell’azione amministrativa nonché per errore sui presupposti di fatto e di diritto e relativo malgoverno, contraddittorietà manifesta e difetto di motivazione; sviamento; abuso e aggravamento del procedimento ”, con specifico riferimento al fatto che l’atto nullo non è convalidabile, e che, comunque, non emergono le ragioni di interesse pubblico (concreto ed attuale) e non è ravvisabile il presupposto del “termine ragionevole”.
II “ Nullità (diretta e derivata) per ripetuta violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza inter partes di codesto on.le TAR n. 1024/2022; violazione dell’art. 112 c.p.a.; nullità ex artt. 21 septies L. n. 241/1990 e 114 del c.p.a. dell’ulteriore provvedimento oggetto del presente gravame ”, atteso che “con specifico riguardo a “tutte le opere di urbanizzazione secondaria …richieste dal D.M. 1444/1968”, l’atto di “conferma del P.d.C. n. 54/2024”, pur riportando il fedele richiamo testuale del relativo art. 3, non contiene poi la ricognizione degli elementi costitutivi della verifica sul campo, tanto meno con esito positivo, in ordine alla piena/perfetta corrispondenza della situazione di fatto a quella derivante dalla (anticipata) attuazione del piano esecutivo (mancato e mancante) nell’ambito territoriale interessato”.
III “ Nullità (diretta e derivata) per gli ulteriori profili di violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza inter partes di codesto on.le TAR n. 1024/2022; violazione dell’art. 112 c.p.a.; nullità ex artt. 21 septies L. n. 241/1990 e 114 del c.p.a. dell’ulteriore provvedimento oggetto del presente gravame ”, dal momento che il provvedimento impugnato non vale a sanare i vizi censurati con la sentenza n. 1024/2022 e, in particolare, la violazione dell’art. 9, comma 2, TUED, dell’art. 6, comma 1, lett. b), L.R. n. 14 del 2009 e dell’art. 14 delle NTA del comune di RT Franca.
IV “ Illegittimità per violazione e falsa applicazione art. 14 NTA del PRG comunale vigente, nonché art. 6, co. 1, lett. b), e art. 1, comma 2, L.R. Puglia n. 14/2009; violazione art. 9, co. 2, D.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; travisamento; difetto di istruttoria e di motivazione in relazione alla teorica del lotto intercluso; perplessità dell’azione amministrativa; sviamento ”, atteso che il provvedimento impugnato “ha riguardato soltanto, ma invalidamente, la pregressa violazione dell’art. 14 NTA del PRG comunale vigente; restando con ciò stesso replicate (ed anzi esasperate) anche le altre due violazioni di legge già precedentemente accertate da codesto … TAR, ovvero, come già detto, dell’art. 9, co. 2, Tued nonché dell’art. 6, co. 1, lett. b), L.R. n. 14 del 2009, non affatto considerate dall’Ufficio procedente neppure nel nuovo provvedimento di c.d. “conferma” oggetto del presente corrispondente gravame”.
V “ Arbitraria ed errata applicazione dell’art. 38 Tued; eccesso di potere per malgoverno dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; sviamento ”, dal momento che “il vizio di legittimità relativo alla motivazione” esula “dall’ambito dei vizi formali” del provvedimento amministrativo e non può che costituirne vizio sostanziale”.
VI “ Arbitraria applicazione della disciplina premiale di cui alla L.R. n. 14/2009; eccesso di potere per malgoverno dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; sviamento ”, con particolare riferimento al fatto che “la “nuova soluzione progettuale” così come proposta e approvata ha comportato, in uno alla sostituzione (pseudo-integrativa) dei relativi elaborati costitutivi, l’abbandono dell’originaria istanza edilizia presentata nel periodo di vigenza (terminale) della legge regionale n. 14/2009 sul ‘piano-casa’ e la sua rinnovazione sostitutiva in epoca successiva alla pubblicazione della (nota) sentenza della Consulta n. 17/2023 dichiarativa della incostituzionalità della corrispondente disciplina premiale; con conseguente inapplicabilità alla presente vicenda procedimentale della disciplina oramai abrogata”.
VII “ Violazione dell’Ordinanza cautelare inter partes n. 56/2025, pubblicata in data 23/01/2025 e notificata in pari data ”.
7. Con quarti motivi aggiunti presentati in data 19.9.2025, i ricorrenti hanno integrato e ampliato le censure articolate con i terzi motivi aggiunti avverso il provvedimento di conferma del p.d.c n. 54/2024, lamentando che:
- “il dato del tutto assente nell’istruttoria comunale … è già quello della rilevazione della effettiva esistenza, in funzione della successiva “valutazione specifica …da parte dell’A.c.”, di “tutte quante” le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indefettibilmente prescritte … all’interno del “perimetro del comprensorio …””;
- “lo stesso elenco della c.d. “urbanizzazione primaria” … è anch’esso parimenti (molto) incompleto rispetto alla totalità delle opere di urbanizzazione primaria normativamente individuate”;
- lo stesso “è a dirsi per l’ulteriore elenco della c.d. “urbanizzazione secondaria””;
- gli accertamenti istruttori compiuti dal Comune risultano irragionevoli, contraddittori e sostanzialmente errati a “fronte delle corrispondenti carenza infrastrutturali sia ‘primarie’ che ‘secondarie’”;
- l’Amministrazione comunale è incorsa nella violazione “dell’ordinanza cautelare inter partes n. 56/2025, pubblicata in data 23/01/2025 e notificata in pari data”, dal momento che la “‘alacre’ ripresa dei lavori” è avvenuta in ragione della errata “presunzione” circa la “caducazione automatica dell’ordinanza cautelare n. 56/2025 per effetto della sopravvenuta emanazione in data 19.6.2025 del provvedimento di ‘conferma/convalida’ in parte qua del p.d.c. n. 54/2024”;
- “ Violazione art. 41-quinquies, comma 6, della L.U. n. 1150/1942, aggiunto dall’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (ora comma 1 a seguito della abrogazione dei precedenti commi del medesimo articolo ai sensi dell’art. 136 del d.P.R. n. 380/2001) ”, dal momento che “la densità dell’edificio in progetto è pari a 5,51 mc/mq (al netto della volumetria dei tre piani interrati) ben superiore quindi ai 3 mc/mq quale soglia di operatività assoluta del vincolo procedimentale portato dalla legislazione statale con la disposizione in esame”.
8. All’esito del deposito di memoria difensive e relative repliche, nella pubblica udienza del 16.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
9.1. Innanzi tutto, occorre rilevare che:
- con la sentenza n. 1024/2022, questo Tar ha annullato il permesso di costruire originariamente rilasciato in favore della controinteressata con esclusivo riferimento alla carenza motivazionale in merito allo stato di urbanizzazione dell’area, precisando che, in mancanza di specifici approfondimenti sul punto, non potevano ritenersi accertati i presupposti per il rilascio del p.d.c. diretto senza la previa approvazione dello strumento urbanistico esecutivo, con conseguente violazione dell’art. 9, comma 2, TUED, nonché dell’art. 6, comma 1, lett. b), L.R. n. 14 del 2009 e dell’art. 14 delle NTA del Comune di RT Franca;
- la predetta statuizione deve essere correttamente interpretata nel senso che l’eventuale accertamento, in concreto, della adeguatezza delle urbanizzazioni avrebbe consentito al Comune, all’esito dell’esercizio del “ potere/dovere di riprovvedere sull’istanza ” (così testualmente in sentenza), di rilasciare il titolo diretto nel rispetto delle norme anzidette;
- al fine di riprovvedere sull’istanza della società Due Esse, il Comune di RT Franca ha nuovamente assentito il progetto con il p.d.c. n. 54/2024, che è stato oggetto di impugnazione con i primi e i secondi motivi aggiunti;
- tuttavia, il predetto titolo edilizio, come rilevato con l’ordinanza cautelare n. 56/2025, continuava a essere carente sul piano motivazionale, non essendo supportato “ da puntuali accertamenti istruttori quanto alla presenza di tutte le opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, richieste dal d.m. 1444/1968 e dalla disciplina di cui al piano regolatore generale ”;
- per rimediare alla predetta carenza, il Comune di RT Franca ha svolto appositi accertamenti istruttori (vedi in particolare il sopralluogo in data 22.5.2025), all’esito dei quali ha adottato il provvedimento in data 19.6.2025, oggetto di impugnazione con i terzi e i quarti motivi aggiunti.
9.2. Ciò premesso, si osserva che il vizio riscontrato con la sentenza n. 1024/2022 si esaurisce sul piano istruttorio e motivazionale, e quindi ad un livello essenzialmente formale, dal momento che veniva imputato (non alla società, ma) all’Amministrazione resistente di non aver adeguatamente verificato la sussistenza dei presupposti per il rilascio del p.d.c. diretto.
In tal senso, peraltro, deve essere interpretata la statuizione finale contenuta nella predetta sentenza, con cui questo Tar ha stabilito che l’Amministrazione comunale avrebbe potuto e dovuto riesaminare l’istanza della società, la qual cosa evidentemente presupponeva la possibilità - in linea teorica - di emendare il procedimento dai vizi istruttori e motivazionali censurati con il dictum di annullamento.
Non essendovi, quindi, preclusioni sostanziali al rilascio del titolo edilizio, ben poteva il Comune di RT Franca, in sede di riedizione del potere, provvedere alla rimozione dei vizi della procedura nei termini indicati dall’art. 38 del TU Edilizia, dando atto della sussistenza dei presupposti in punto di fatto per procedere al rilascio del p.d.c. diretto.
9.3. A tanto ha provveduto l’Amministrazione comunale, dapprima con il pdc n. 54/2024, e successivamente con il provvedimento in data 19.6.2025, che pertanto né si pongono in contrasto con il dictum di cui alla sentenza n 1024/2022, che al contrario aveva espressamente statuito il “potere dovere” del Comune di rideterminarsi sull’istanza della controinteressata, né risultano adottati in violazione dell’art. 38 del TU Edilizia, la cui ratio è evidentemente quella di non consentire la “sanatoria” postuma del titolo edilizio, soltanto nel caso questo sia inficiato sul piano sostanziale dalla violazione di prescrizioni imperative, tali da precludere, in un dato momento storico, l’esercizio dello ius aedificandi .
9.4. Il fatto che il p.d.c. n. 54/2024, con cui l’Amministrazione ha provveduto ai sensi dell’art. 38 del TU Edilizia, fosse inizialmente inficiato da un’istruttoria lacunosa e da motivazioni non esaustive rileva sul piano della correttezza dell’azione amministrativa e della legittimità del titolo edilizio, ma non ridonda a profilo di violazione e/o elusione del giudicato, trattandosi comunque di un provvedimento che è da ricondurre all’esercizio del potere/dovere di riesaminare l’istanza indicato nella sentenza n. 1024/2022.
9.5. Alla predetta carenza ha posto rimedio - ai fini della “convalida” del p.d.c. n. 54/2024 (in tali termini deve essere correttamente qualificato il potere effettivamente esercitato dal Comune) - il successivo provvedimento dirigenziale in data 19.6.2025, che ha puntualmente esplicato le ragioni per cui l’area di riferimento è dotata delle urbanizzazioni e delle infrastrutture occorrenti per l’edificazione diretta in mancanza dell’approvazione dello strumento esecutivo.
9.5.1. In particolare l’Amministrazione comunale ha accertato le seguenti circostanze:
- “ l’esistenza della viabilità pubblica (denominata via dello Stadio) dalla quale ha accesso diretto l’area di proprietà della DUE ESSE s.r.l. ”;
- la “ stessa viabilità, che collega la rotatoria di “largo dei Cappottari” con la rotatoria di “piazza D’Angiò - via Pietro del Tocco”, delimita lo stadio comunale “G.D. Tursi” (lato gradinata ospiti) da una parte ed una serie di edifici per civili abitazioni dall’altra ”;
- “ sono state individuate le opere di urbanizzazione presenti lungo l’arteria viaria di Via Dello Stadio, con particolare riferimento alla pubblica illuminazione, alla rete di fogna bianca comunale, ai pozzetti di ispezione dei sottoservizi ”;
- “ si è provveduto altresì ad individuare l’esistenza delle ulteriori urbanizzazioni circoscrivendo come raggio di verifica una distanza di circa 500 mt dal lotto oggetto di verifica ”;
- “ è stata rilevata la presenza del Santuario della Madonna della Sanità, ubicato a circa 300 mt di distanza proseguendo sulla limitrofa via della Sanità ”;
- “ Nella medesima area sono in corso di ultimazione i lavori finanziati dal PNRR di riqualificazione dell’area antistante il santuario ”;
- “ L’ingresso all’area mercatale settimanale è posizionato a circa 220 mt lungo via dello Stadio così come alla medesima distanza sono ubicati il Comando di Polizia Locale, la sede della Protezione Civile e l’area a parcheggio pubblico di piazza d’Angiò ;
- “ poco distante, a circa 400 mt, è ubicato l’ingresso del nuovo parcheggio pubblico ”;
- “ Sono altresì presenti lungo la suddetta via dello Stadio diversi esercizi di vicinato (bar, macelleria, ecc), attività commerciali, nonché uffici professionali privati e studi medici” ;
- “ È presente fermata della linea del trasporto pubblico ”;
- “ a circa 200 mt è presente l’ufficio postale di via Toniolo, mentre la stazione di Servizio Carburanti ENI è a ubicata a circa 350 mt dall’area”;
- “ a 500 mt sono ubicati l’Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi” in p.zza Marconi, l’Istituto Comprensivo Statale “A. d’Aosta” e il Liceo Ginnasio Statale “Tito Livio” in p.zza Vittorio Veneto ”; - in forza di apposita istruttoria “ è stata accertata la presenza, lungo l’arteria stradale di via dello Stadio antistante l’area oggetto di accertamento, delle reti infrastrutturali e dei sottoservizi relativi alle opere di urbanizzazione primaria ”.
9.5.2 In ragione delle predette risultanze, e dei correlati accertamenti, l’Amministrazione comunale ha concluso nel senso della “ presenza delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, richieste dal D.M. 1444/1968 e dalla disciplina di cui al piano regolatore generale ” in misura tale “ da escludere la necessità di un preliminare strumento attuativo in virtù altresì dell’adeguatezza delle stesse ai bisogni collettivi ”.
La predetta valutazione deriva da una istruttoria puntuale e analitica e si fonda su considerazioni argomentate e tra loro intrinsecamente coerenti, ciò che, in questa sede, consente di ritenere superato il vizio motivazionale originariamente censurato con la sentenza n. 1024/2022 e quindi di concludere, in linea con le motivazioni sottese alla stessa sentenza, nel senso che non è ravvisabile la violazione delle prescrizioni di cui all’art. 9, comma 2, TUED, nonché all’art. 6, comma 1, lett. b), L.R. n. 14 del 2009 e all’art. 14 delle NTA del Comune di RT Franca.
9.5.3. Le dettagliate contestazioni articolate dai ricorrenti (anche in forza della relazione tecnica in data 4.11.2025) quanto al merito degli accertamenti compiuti dall’Amministrazione comunale e alle relative conclusioni, travalicano i limiti del sindacato di questo Tar, che non può sostituirsi all’Amministrazione nelle valutazioni tecniche di sua competenza: “ E’ comunque l'Amministrazione, infatti, a dover condurre una adeguata istruttoria al fine di valutare lo stato di urbanizzazione già presente nella zona ed evidenziare le concrete ed ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 3 dicembre 2019, n. 8270); e detta valutazione circa la congruità del grado di urbanizzazione - che spetta unicamente al Comune - è caratterizzata da un amplissimo margine di discrezionalità al punto che non può essere sottoposta al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, salvo che sotto il profilo della palese illogicità ed irragionevolezza delle determinazioni assunte o per essere le determinazioni stesse inficiate da errori di fatto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2545) ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16.1.2024, n. 534).
9.5.4. Né i ricorrenti hanno titolo per lamentare la carenza di interesse dell’Amministrazione comunale rispetto all’esercizio del potere di convalida del titolo precedentemente emesso o la mancanza del requisito del termine ragionevole ai fini dell’esercizio del potere di convalida, dal momento che tanto l’uno, quanto l’altro presupposto, sono posti essenzialmente a presidio della posizione sostanziale del (e dell’affidamento maturato dal) soggetto direttamente inciso dal potere, che non può restare esposto senza limiti all’esercizio del potere di autotutela.
Peraltro, nel caso di specie, la sanatoria del vizio motivazionale e istruttorio del titolo edilizio è direttamente da ricondurre al dictum della sentenza n. 1024/2022, con cui questo Tar aveva sancito il potere/dovere dell’Amministrazione di provvedere agli opportuni accertamenti circa l’adeguatezza delle opere di urbanizzazione.
9.6. In merito alla censura con cui i ricorrenti hanno denunciato che i provvedimenti impugnati in questa sede, essendo intervenuti dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 17/2023 (che ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1 e 2 della L.R. 38/2021, nella parte in cui prorogavano la validità del Piano casa oltre il 31.12.2021), non consentirebbero alla società Due Esse di beneficiare dei vantaggi premiali dui cui alla legge regionale n. 14/2009, si osserva che l’istanza di rilascio del titolo edilizio era completa nei suoi elementi essenziali già al momento della sua presentazione, avvenuta in data 22.7.2019, nel mentre le successive integrazioni istruttorie e motivazionali sono esclusivamente da imputare all’Amministrazione comunale, che aveva omesso di svolgere le necessarie verifiche circa la sussistenza dei presupposti per l’edificazione diretta.
Né comunque può ritenersi che la documentazione progettuale acquisita dall’Amministrazione comunale in sede di esecuzione del dictum di annullamento di cui alla sentenza n. 1024/2022 abbia determinato la sostanziale innovazione dell’intervento (rispetto a quello configurato nell’istanza del 22.7.2019), dal momento che non vi è prova che i predetti elaborati abbiamo modificato le caratteristiche strutturali e funzionali dell’opera al punto da determinare una variante “essenziale” rispetto al progetto originariamente assentito.
9.7. Quanto alle censure concernenti la violazione dell’art. 41 quinquies della legge n. 1150/1942, meritano di essere condivise le difese con cui la società Due Esse ha osservato che, in disparte ogni questione circa la possibilità dell’intervento diretto allorquando si verifichino le condizioni indicate dalla norma, resta il fatto che il predetto art. 41 quinquies non è comunque applicabile alla fattispecie in esame, dal momento che l’edificio in progetto non raggiunge l’altezza prevista dalla norma (25 metri) e non è localizzato in zona in cui siano consentite, in via generale, costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato, senza che al riguardo possano rilevare le premialità previste, in via eccezionale, dalla normativa sul piano casa.
9.8 Infine, è appena il caso di osservare che:
- contrariamente a quanto lamentato dai ricorrenti, l’ordinanza cautelare n. 56/2025 non impediva all’Amministrazione comunale di convalidare il p.d.c n. 54/2024, atteso che la sospensione giurisdizionale degli effetti del provvedimento amministrativo non preclude l’esercizio del potere di autotutela;
- né comunque è ravvisabile la violazione delle garanzie partecipative dei ricorrenti, che hanno avuto in più occasioni la possibilità di rappresentare le proprie ragioni, anche in sede processuale.
9.9. Per gli anzi detti motivi il ricorso e i successivi motivi aggiunti devono essere respinti.
10. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO CA, Presidente
VI GI, Primo Referendario, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI GI | TO CA |
IL SEGRETARIO