TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 121
TAR
Ordinanza cautelare 23 gennaio 2025
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TAR
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione/elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza inter partes n. 1024/2022

    Il vizio riscontrato nella precedente sentenza era di natura istruttoria e motivazionale, pertanto emendabile. Il Comune ha successivamente svolto gli accertamenti necessari.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento

    I ricorrenti hanno avuto più occasioni per rappresentare le proprie ragioni, anche in sede processuale.

  • Rigettato
    Violazione del Piano Casa e del DPR n. 380/2001

    L'Amministrazione ha accertato la presenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, escludendo la necessità di uno strumento attuativo.

  • Rigettato
    Errata applicazione dell'art. 38 Tued

    Il vizio riscontrato nella precedente sentenza era di natura istruttoria e motivazionale, pertanto emendabile. Il Comune ha successivamente svolto gli accertamenti necessari.

  • Rigettato
    Arbitraria applicazione della disciplina premiale di cui alla L.R. n. 14/2009

    L'istanza era completa al momento della presentazione e le successive integrazioni non hanno modificato sostanzialmente il progetto.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto di conferma del Permesso di Costruire

    La sanatoria del vizio motivazionale e istruttorio è direttamente riconducibile al dictum della sentenza n. 1024/2022, che sanciva il potere/dovere dell'Amministrazione di provvedere agli accertamenti.

  • Rigettato
    Violazione del giudicato per mancata ricognizione degli elementi costitutivi della verifica sul campo

    L'Amministrazione ha accertato la presenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, escludendo la necessità di uno strumento attuativo.

  • Rigettato
    Violazione del giudicato per mancata sanatoria dei vizi accertati nella sentenza n. 1024/2022

    L'Amministrazione ha accertato la presenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, escludendo la necessità di uno strumento attuativo.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 14 NTA del PRG comunale vigente, art. 6, co. 1, lett. b), e art. 1, comma 2, L.R. Puglia n. 14/2009; violazione art. 9, co. 2, D.P.R. n. 380/2001

    L'Amministrazione ha accertato la presenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, escludendo la necessità di uno strumento attuativo.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 41 quinquies della L.U. n. 1150/1942

    L'art. 41 quinquies non è applicabile perché l'edificio non raggiunge l'altezza prevista e non è localizzato in zona in cui sono consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato.

  • Rigettato
    Violazione dell'Ordinanza cautelare n. 56/2025

    L'ordinanza cautelare non impediva all'Amministrazione di convalidare il permesso di costruire, atteso che la sospensione giurisdizionale non preclude l'esercizio del potere di autotutela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 121
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 121
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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