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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G.158/2025 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. PP OL Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. RI EL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 158/2025 R.G. promossa con reclamo ex art. 51 C.I.I.I.
depositato il 26 febbraio 2025 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 14 maggio 2025
OGGETTO: d a
Opposizione sentenza
IN QUALITA' DI LIQUIDATORE Parte_1
di apertura della Controparte_1
[...] DAL REGISTRO DELLE IMPRESE con il patrocinio dell'avv. Baratti
Codice: 174201
Pt_2
RECLAMANTE
c o n t r o
E con il Controparte_2 Controparte_3
patrocinio dell'avv. Menghini Stefano elettivamente domiciliato e dell'avv.
NA AV
1 GIUDIZIALE CP_1 Controparte_4
IN PERSONA DEL CURATORE DOTT.SSA
[...]
on il patrocinio dell'avv. Stefano Marchioni CP_5
RECLAMATE
In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Brescia n. 428/2024 pubblicata in data 18 dicembre 2024
CONCLUSIONI
Del reclamante
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia ai sensi dell'art. 51 C.C.I.C., in riforma della sentenza rg 428/2024 revocare per il difetto di notifica del ricorso e del decreto di convocazione come esposto in narrativa, la liquidazione giudiziale della società in quanto nulla, disponendo gli CP_1
adempimenti di cui allt. 51 co.12 CC.II..
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Brescia condannare la CP_6
al risarcimento dei danni per aver chiesto la dichiarazione del
[...]
fallimento con colpa da liquidarsi in via equitativa;
ed in ogni caso voglia:
- porre a carico della predetta società convenuta le spese della procedura fallimentare e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare;
- condannare la stessa alla rifusione delle spese, dei Controparte_6
diritti e degli onorari del presente giudizio”.
Controparte_7
“Voglia l'Ecc.mo Collegio, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa: in rito
2 - dichiarare inammissibile il reclamo proposto da in quanto Controparte_1
depositato tardivamente, oltre il termine previsto dall'art. 51, comma 3 CCII;
in subordine,
- dichiarare inammissibile l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 40 CCII, per i motivi di cui in narrativa;
- rigettare il reclamo proposto da poiché infondato sia in fatto Controparte_1
che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di emessa dal Tribunale di Brescia (n. Controparte_1
428/2024 del 18/12/2024). Con vittoria di spese e compensi ed oneri accessori.”.
Della Liquidazione giudiziale
“si rimette alla Corte per quanto di giustizia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 428/2024 pubblicata in data 18 dicembre 2024 il Tribunale
di Brescia, su istanza depositata dalla ha dichiarato Controparte_2
l'apertura della cancellata dal registro delle Controparte_1
imprese in data 26 gennaio 2024, in assenza del decorso del termine di cui all'art. 33 C.C.I.I.
Dato atto della regolarità del contraddittorio attesa la ntificaziona eseguita ex at. 40 C.C.I.I., il Tribunale ha dato atto:
della mancata prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2
primo comma lett. d) C.C.I.I. ed anzi della prova del superamento atteso l'ammontare dei debiti residui pari ad € 1.193.062,00 indicato nel bilancio
3 finale di liquidazione;
della esistenza del requisito di procedibilità di cui all'art. 49 ultimo comma
C.C.I.I. atteso l'ammontare pari ad oltre € 300.000,00 del credito di parte istante;
della ricorrenza del requisito della insolvenza in relazione alla esistenza in bilancio di elementi attivi che consentano il soddisfacimento eguale ed integrale dei creditori, atteso un patrimonio netto negativo di - €
1.193.062,00 attestato dal bilancio finale di liquidazione.
2. Ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I. , già Parte_1
liquidatore della cessata Cucciolo S.r.l. in liquidazione, sulla scorta di tre motivi:
1) nullità della sentenza con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale per lesione del contraddittorio in conseguenza di omessa notifica;
evidenzia il reclamante di avere mantenuto attiva la PEC pur dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la cancellazione ed estinzione della società; di avere appreso della sentenza reclamata solo attraverso comunicazione del Curatore in data 19 dicembre 2024; di avere appreso dalla Cancelleria che la notifica a mezzo PEC della istanza di liquidazione giudiziale non è riuscita per un errore fatale così come l'inserimento nel portale gestito dal Ministero della Giustizia e del provvedimento con cui il Giudice, in data 14 novembre 2014 anziché
ordinare una nuova notifica presso la PEC attiva e funzionante, ha onerato l'istante di notifica a mani presso l'ultima sede conosciuta della società
4 estinta cui ha fatto seguito la notifica presso la casa comunale;
deduce che non essendo andata a buon fine la notifica a mezzo PEC per un problema del sistema probabilmente riferibile al PST comunque non imputabile, essa andava ripetuta con la modalità di cui a comma sesto , in quanto le ulteriori attività notificatorie non hanno sortito effetto posto che non vi è più una sede della società in quanto cancellata mentre vi è la impossibilità della società
cancellata di accedere al portale ministeriale con il solo codice fiscale in assenza di altri strumenti (quali lo SPID) non più nella disponibilità del liquidatore della società estinta;
2) illegittimità costituzionale dell'art. 40 comma settimo CCII per violazione del principio del contraddittorio;
richiede il reclamante a questa Corte di sollevare questione incidentale di legittimità della norma in questione in quanto lesiva del principio del contraddittorio non consentendo la notificazione alla parte che abbia ancora una casella PEC attiva;
3) inutilità e inopportunità dell'apertura della liquidazione giudiziale;
evidenzia il reclamante che la società ha intrapreso un concordato liquidatorio stragiudiziale fino a che nel 2017 ha disatteso gli CP_2
accordi con NC NT e che non vi è alcun patrimonio liquidabile risalendo gli ultimi atti del procedimento liquidatorio ad oltre 8 anni fa.
3.Si è costituita la quale procuratrice della Controparte_3 CP_2
che ha chiesto che il reclamo venga dichiarato inammissibile in
[...]
quanto tardivo poiché è stato depositato il 26 febbraio 2025 mentre la sentenza è stata annotata nel registro delle imprese il 18 dicembre 2025 e il
5 reclamante ha avuto “reale contezza” di essa attraverso il Curatore il 19
dicembre 2024; evidenzia che il presunto, in quanto non provato, mancato perfezionamento della notifica per motivi tecnici estranei alla sfera di controllo della cancelleria e del destinatario non inficia la validità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 40 ottavo comma CCII e che l'eventuale malfunzionamento della casella PEC deve essere imputato alla società;
sostiene la infondatezza della questione di legittimità costituzionale del settimo comma dell'art. 40 in quanto la notificazione è avvenuta ai sensi dell'ottavo comma senza contestazione sul punto da parte del reclamante;
evidenzia che la questione di legittimità costituzionale del previgente art. 15
L.F. è stata ritenuta infondata dalla Corte Costituzionale con sentenza n.
162/2017; deduce, inoltre, che la valutazione della “convenienza” della procedura può essere effettuata solo dopo l'apertura della stessa su istanza del liquidatore giudiziale al giudice delegato ex art. 209 CCII, con successivo avvio della chiusura del procedimento ai sensi dell'art. 234 CCII;
mette in rilevo la natura confessoria delle difese di controparte circa la esistenza dello stato d'insolvenza in quanto non sono contestati il proprio credito e quelli dell'erario e dell' . CP_8
4.Il Curatore della Liquidazione giudiziale, pur rilevando che manca la prova del primo tentativo di notifica a mezzo PEC, deduce che: l'inserimento della notifica nel portale del Ministero (poi avvenuto il 27 novembre 2025)
richiede che la notifica non sia possibile o non abbia avuto esito positivo per causa imputabile al destinatario mentre l'errore fatale che ha impedito la
6 notificazione a mezzo PEC non è imputabile al destinatario;
vi è prova contraria alla imputabilità in quanto il Curatore ha inviato a mezzo PEC la comunicazione prodotta dal reclamante;
esclude che la norma possa essere considerata non costituzionale in quanto consente la notifica all'ultimo legale rappresentante della società.
5. Il collegio con ordinanza del 19 maggio 2025, ritenuta la necessità di acquisire la documentazione inerente alla notificazione ex art. 40 commi sesto e settimo CCI della istanza di fallimento e del decreto alla CP_1
ad opera della Cancelleria del Tribunale di Brescia, ivi Controparte_1
compresa quella inerente l'invio della PEC ed il suo esito, ha disposto LA
trasmissione a cura della Cancelleria del Tribunale di Brescia di tale documentazione.
5.1. La Cancelleria del Tribunale di Brescia in data 30 settembre 2025 ha dapprima precisato che “quando la notifica del ricorso e del decreto di
fissazione udienza al debitore non va a buon fine ,la cancelleria, ai sensi
dell'articolo 40 comma 6 e 7 CCII ,provvede direttamente tramite
l'applicativo SIECIC ad inserire la notifica nell'AREA web RISERVATA AI
SENSI DELL'ART. 359 CCII come da schermata e da certificazione prodotta
automaticamente dall'applicativo SIECIC” allegando “biglietto di cancelleria” datato 11 dicembre 2024, con evidenzia non relativo alla notificazione della istanza di apertura della liquidazione giudiziale e del relativo decreto, nonché “la certificazione di avvenuto inserimento della
comunicazione nell'area Web e della schermata dell'applicativo SIECIC”;
7 in pari data ha, poi, fatto pervenire ulteriore nota in cui ha rappresentato che:
“ la notifica, a mezzo dell'applicativo ministeriale Siecic (quindi non da pec
esterna a mezzo dell'indirizzo fallimentare
del decreto di fissazione prima udienza Email_1
del 13 novembre 2024 alla società resistente “ non andava a CP_1
buon fine e il sistema SIECIC non consentiva l'inserimento del predetto
decreto nell'area web così come disposto dall'art. 40CCII generando un
errore fatale non lavorabile dalla cancelleria;
il dr. in data 14/11/2024 disponeva, pertanto che parte ricorrente CP_9
provvedesse alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione della
prima udienza nelle forme previste dall'art. 40 c.8 CCII come da decreto che
si allega;
a seguito dell'intervento dell'assistenza informatica è stato successivamente
possibile da parte della cancelleria, l'inserimento della notifica nell'area
WEB: si precisa che il sistema ministeriale SIECIC non genera nessuna
ricevuta pec di mancata consegna al debitore se non il certificato di avvenuta
notifica: Nel caso in oggetto si fa riferimento al certificato n. Prot. 1907
datato 27 novembre 2024 e firmato digitalmente da “Portale delle notifiche”
caricato dalla cancelleria nel fascicolo telematico del procedimento in
oggetto in data 04/12/2024, che si allega;
all'udienza dell'11/12/2024, come risulta da verbale che si allega,
l'avvocato di parte ricorrente ha depositato in udienza copia del ricorso e
del decreto notificato a parte resistente mediante deposto presso la Casa
8 Comunale-
Si precisa che l'applicativo ministeriale non rilascia nessun'altra ricevuta di
mancata consegna a parte resistente che , pertanto, non è nella disponibilità
della stessa cancelleria”.
5.2. Alla udienza del 1° ottobre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, innanzitutto, esaminata la questione della tempestività DEL
RECLAMO, posta dalla difesa della reclamata Controparte_2
1.1. Il reclamo è tempestivo.
L'art. 51 (in rubrica <> che prevede che <
reclamo decorre, per le parti dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'art. 327 primo comma, del codice di procedura civile>>.
Escluso, pertanto, che la decorrenza del termine breve possa essere correlata alla iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, il Liquidatore, con
PEC del 19 dicembre 2024, ha comunicato la nomina e inviato copia della sentenza, senza però che vi sia stata notifica della sentenza, pur allegata alla predetta comunicazione.
Trova, quindi, senz'altro applicazione l'art. 327 primo comma cod.proc.civ.
(espressamente richiamato dall'art. 51 CCII) per cui <
dalla notificazione l'appello… non possono proporsi dopo decorsi sei mesi
9 dalla pubblicazione della sentenza>>.
Ciò determina la tempestività del reclamo depositato il 26 febbraio 2025
avverso la sentenza pubblicata il 18 dicembre 2025, nel rispetto del termine semestrale previsto da tale norma.
2. Il reclamante con il primo motivo contesta la regolarità della notifica della istanza di apertura della liquidazione giudiziale e lamenta che vi sia stata violazione del principio della integrità del contraddittorio, per le ragioni già
sintetizzate.
2.1. Con il terzo motivo solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 CCII settimo comma
2.2. L'art. 40 CCI così dispone:
<<… 6. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al
10 destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.
8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese,
e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento>>.
2.3. E' circostanza incontestata che la PEC della in Controparte_1
liquidazione, benché cancellata la registro delle imprese, fosse operativa al momento della tentata notificazione ai sensi del sesto comma dell'art. 40
CCII ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 33 CCII, tant'è che presso tale PEC è stata data comunicazione da parte del Curatore dell'apertura della
11 liquidazione giudiziale.
E' pure circostanza incontestata che la notifica a tale PEC non sia andata a buon fine;
la Cancelleria ha chiarito, nella nota di cui è stato già riportato il contenuto, che la notifica tentata attraverso l'applicativo ministeriale SIECIC
non rilascia alcuna ricevuta di mancata consegna e che il sistema genera però il “certificato di avvenuta notifica”; in data 14 novembre 2024 il funzionario della Cancelleria del Tribunale di Brescia ha certificato che
“nella procedura RG 548/2024 – ricorso per liquidazione giudiziale – il
sistema a causa di un “errore fatale” non consente l'inserimento nell'area
WEB, così come previsto dall'art. 40 CCI”.
La mancanza di documentazione riguardo all'esito di tale notifica non può,
quindi, avere rilievo.
2.4. Peraltro, nel caso in esame in cui è acclarato che l'impossibilità di eseguire la notificazione non è derivata da causa imputabile al destinatario,
l'inserimento di tale certificato nel portale WEB non determina il perfezionamento della notificazione, mancando il presupposto previsto dal comma sesto. Lo stesso Giudice Delegato, del resto, <
cancelleria formata in data odierna ove si dà atto che la notificazione nelle forme di cui all'art. 40 cc 6-7 CCII non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario>> ha disposto che <
notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nelle forme di cui all'art. 40, c. 8, CCII>>, dando attuazione a quanto previsto da tale comma.
12 Inammissibile è, dunque, la questione di legittimità costituzionale dell'artt.
40 settimo comma CCII per violazione del principio del contraddittorio,
sollevata dalla reclamante in quanto la notifica è intervenuta e si è
perfezionata con le modalità previste dall'ottavo comma dell'art. 40 CCII,
così come disposto dal Giudice delegato, con conseguente irrilevanza della questione posta.
2.5. La circostanza per cui la notificazione a cura della ricorrente sia avvenuta nel rispetto di tali forme (tentativo di notificazione presso la sede risultante dal registro delle imprese seguito dal deposito presso la casa comunale) non
è in questione.
Sicché deve ritenersi che la notificazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di fissazione della udienza sia avvenuto nel rispetto delle modalità esclusive (definite tali dalla stessa norma) previste,
non contemplando il legislatore alcuna rinnovazione della notificazione presso la PEC pur nella ipotesi in cui essa non sia andata a buon fine per causa non imputabile al destinatario.
Infatti, la società debitrice, ai fini della sua partecipazione al giudizio, viene notiziata dapprima, presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, del quale è obbligata a dotarsi ex art. 16 del D.L. n. 185 cit. e che è tenuta a mantenere attivo durante la vita dell'impresa (e, come espressamente stabilito dall'art. 33 CCII primo comma <<per un anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese>> e, dunque, in forza di un sistema che consente di giungere ad una conoscibilità effettiva dell'atto da notificare;
e, poi, solo a
13 fronte della non utile attivazione di tale primo meccanismo, segue la notificazione presso la sede legale dell'impresa collettiva, e cioè presso quell'indirizzo da comunicare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 2196
cod.civ., al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, la cui funzione
è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, che rende conoscibili (e perciò opponibili ai terzi, nell'interesse dello stesso imprenditore) i dati concernenti l'impresa e le principali vicende che la riguardano;
infine in caso di esito negativo di tali modalità di notifica, è
previsto il deposito dell'atto introduttivo della procedura presso la casa comunale
Tali modalità sono coerenti con quelle esigenze di compatibilità tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza e operatività, ai quali deve essere improntato il procedimento concorsuale, le stesse che già nella vigenza dell'art. 15 L.F. ed in relazione alla sequenza del procedimento notificatorio prevista da tale norma, hanno superato il vaglio di legittimità costituzionale
(Corte Cost. 146/2016 e 162/2017) facendo ritenere, alla luce dei principi più
volte enunciati dalla Corte di cassazione, che nel caso in cui non risulti possibile - per qualsiasi ragione - la notifica a mezzo PEC, la notifica dovesse avvenire direttamente presso la sede risultante dal registro delle imprese e, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva sede, restando il tribunale esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità.
Tali principi di diritto la Suprema Corte ha ribadito;
ha escluso, infatti, che
14 la notifica del ricorso, anche per come ora disciplinata dall'art. 40 CCII
commi sesto ed ottavo, comporti una indebita compressione del diritto di difesa della società debitrice ed ha, perciò, ritenuto manifestamente infondata la questione relativa alla violazione degli artt. 24 Cost. e 6CEDU (Cass.
26370/2025).
2.6. Pertanto, va esclusa la nullità della sentenza di reclamata per lesione del diritto al contraddittorio ed il primo motivo va rigettato.
3. Anche il terzo motivo, con cui la reclamante deduce la “inutilità ed
inopportunità” della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale,
è infondato.
L'assenza in capo alla società debitrice “da anni” di “alcun patrimonio da
ulteriormente liquidare” è circostanza irrilevante;
la mancanza di un attivo non preclude l'apertura della liquidazione giudiziale (nella esistenza dei presupposti previsti dagli artt. 2 primo comma lett. d e 49 ultimo comma CCII
di cui il Tribunale ha accertato la sussistenza e che la reclamante non contesta) ma ne determina la chiusura.
L'art. 209 CCII (in rubrica: Previsione di insufficiente realizzo) al primo comma così dispone: <<
1. Il giudice delegato, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che
15 non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo>> e l'art. 233 prevede tra i casi di chiusura <
prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale
circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130>>.
4. Pertanto il reclamo va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
5. Le spese tra la reclamante e le reclamate seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento: valore indeterminato complessità media) ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico della reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta il reclamo proposto da cancellata dal Controparte_1
registro delle imprese avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n.
428/2024 pubblicata in data 18 dicembre 2024;
16 2.condanna la reclamante al pagamento in favore di ciascuna parte reclamata delle spese del grado, che liquida in € 2.518,00 per la “fase di studio”, €
1.665,00 per la “fase introduttiva” € 1.843,00 per la “fase di trattazione” ed
€ 4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico della reclamante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
RI EL PP OL
17
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G.158/2025 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. PP OL Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. RI EL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 158/2025 R.G. promossa con reclamo ex art. 51 C.I.I.I.
depositato il 26 febbraio 2025 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 14 maggio 2025
OGGETTO: d a
Opposizione sentenza
IN QUALITA' DI LIQUIDATORE Parte_1
di apertura della Controparte_1
[...] DAL REGISTRO DELLE IMPRESE con il patrocinio dell'avv. Baratti
Codice: 174201
Pt_2
RECLAMANTE
c o n t r o
E con il Controparte_2 Controparte_3
patrocinio dell'avv. Menghini Stefano elettivamente domiciliato e dell'avv.
NA AV
1 GIUDIZIALE CP_1 Controparte_4
IN PERSONA DEL CURATORE DOTT.SSA
[...]
on il patrocinio dell'avv. Stefano Marchioni CP_5
RECLAMATE
In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Brescia n. 428/2024 pubblicata in data 18 dicembre 2024
CONCLUSIONI
Del reclamante
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia ai sensi dell'art. 51 C.C.I.C., in riforma della sentenza rg 428/2024 revocare per il difetto di notifica del ricorso e del decreto di convocazione come esposto in narrativa, la liquidazione giudiziale della società in quanto nulla, disponendo gli CP_1
adempimenti di cui allt. 51 co.12 CC.II..
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Brescia condannare la CP_6
al risarcimento dei danni per aver chiesto la dichiarazione del
[...]
fallimento con colpa da liquidarsi in via equitativa;
ed in ogni caso voglia:
- porre a carico della predetta società convenuta le spese della procedura fallimentare e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare;
- condannare la stessa alla rifusione delle spese, dei Controparte_6
diritti e degli onorari del presente giudizio”.
Controparte_7
“Voglia l'Ecc.mo Collegio, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa: in rito
2 - dichiarare inammissibile il reclamo proposto da in quanto Controparte_1
depositato tardivamente, oltre il termine previsto dall'art. 51, comma 3 CCII;
in subordine,
- dichiarare inammissibile l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 40 CCII, per i motivi di cui in narrativa;
- rigettare il reclamo proposto da poiché infondato sia in fatto Controparte_1
che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di emessa dal Tribunale di Brescia (n. Controparte_1
428/2024 del 18/12/2024). Con vittoria di spese e compensi ed oneri accessori.”.
Della Liquidazione giudiziale
“si rimette alla Corte per quanto di giustizia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 428/2024 pubblicata in data 18 dicembre 2024 il Tribunale
di Brescia, su istanza depositata dalla ha dichiarato Controparte_2
l'apertura della cancellata dal registro delle Controparte_1
imprese in data 26 gennaio 2024, in assenza del decorso del termine di cui all'art. 33 C.C.I.I.
Dato atto della regolarità del contraddittorio attesa la ntificaziona eseguita ex at. 40 C.C.I.I., il Tribunale ha dato atto:
della mancata prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2
primo comma lett. d) C.C.I.I. ed anzi della prova del superamento atteso l'ammontare dei debiti residui pari ad € 1.193.062,00 indicato nel bilancio
3 finale di liquidazione;
della esistenza del requisito di procedibilità di cui all'art. 49 ultimo comma
C.C.I.I. atteso l'ammontare pari ad oltre € 300.000,00 del credito di parte istante;
della ricorrenza del requisito della insolvenza in relazione alla esistenza in bilancio di elementi attivi che consentano il soddisfacimento eguale ed integrale dei creditori, atteso un patrimonio netto negativo di - €
1.193.062,00 attestato dal bilancio finale di liquidazione.
2. Ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I. , già Parte_1
liquidatore della cessata Cucciolo S.r.l. in liquidazione, sulla scorta di tre motivi:
1) nullità della sentenza con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale per lesione del contraddittorio in conseguenza di omessa notifica;
evidenzia il reclamante di avere mantenuto attiva la PEC pur dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la cancellazione ed estinzione della società; di avere appreso della sentenza reclamata solo attraverso comunicazione del Curatore in data 19 dicembre 2024; di avere appreso dalla Cancelleria che la notifica a mezzo PEC della istanza di liquidazione giudiziale non è riuscita per un errore fatale così come l'inserimento nel portale gestito dal Ministero della Giustizia e del provvedimento con cui il Giudice, in data 14 novembre 2014 anziché
ordinare una nuova notifica presso la PEC attiva e funzionante, ha onerato l'istante di notifica a mani presso l'ultima sede conosciuta della società
4 estinta cui ha fatto seguito la notifica presso la casa comunale;
deduce che non essendo andata a buon fine la notifica a mezzo PEC per un problema del sistema probabilmente riferibile al PST comunque non imputabile, essa andava ripetuta con la modalità di cui a comma sesto , in quanto le ulteriori attività notificatorie non hanno sortito effetto posto che non vi è più una sede della società in quanto cancellata mentre vi è la impossibilità della società
cancellata di accedere al portale ministeriale con il solo codice fiscale in assenza di altri strumenti (quali lo SPID) non più nella disponibilità del liquidatore della società estinta;
2) illegittimità costituzionale dell'art. 40 comma settimo CCII per violazione del principio del contraddittorio;
richiede il reclamante a questa Corte di sollevare questione incidentale di legittimità della norma in questione in quanto lesiva del principio del contraddittorio non consentendo la notificazione alla parte che abbia ancora una casella PEC attiva;
3) inutilità e inopportunità dell'apertura della liquidazione giudiziale;
evidenzia il reclamante che la società ha intrapreso un concordato liquidatorio stragiudiziale fino a che nel 2017 ha disatteso gli CP_2
accordi con NC NT e che non vi è alcun patrimonio liquidabile risalendo gli ultimi atti del procedimento liquidatorio ad oltre 8 anni fa.
3.Si è costituita la quale procuratrice della Controparte_3 CP_2
che ha chiesto che il reclamo venga dichiarato inammissibile in
[...]
quanto tardivo poiché è stato depositato il 26 febbraio 2025 mentre la sentenza è stata annotata nel registro delle imprese il 18 dicembre 2025 e il
5 reclamante ha avuto “reale contezza” di essa attraverso il Curatore il 19
dicembre 2024; evidenzia che il presunto, in quanto non provato, mancato perfezionamento della notifica per motivi tecnici estranei alla sfera di controllo della cancelleria e del destinatario non inficia la validità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 40 ottavo comma CCII e che l'eventuale malfunzionamento della casella PEC deve essere imputato alla società;
sostiene la infondatezza della questione di legittimità costituzionale del settimo comma dell'art. 40 in quanto la notificazione è avvenuta ai sensi dell'ottavo comma senza contestazione sul punto da parte del reclamante;
evidenzia che la questione di legittimità costituzionale del previgente art. 15
L.F. è stata ritenuta infondata dalla Corte Costituzionale con sentenza n.
162/2017; deduce, inoltre, che la valutazione della “convenienza” della procedura può essere effettuata solo dopo l'apertura della stessa su istanza del liquidatore giudiziale al giudice delegato ex art. 209 CCII, con successivo avvio della chiusura del procedimento ai sensi dell'art. 234 CCII;
mette in rilevo la natura confessoria delle difese di controparte circa la esistenza dello stato d'insolvenza in quanto non sono contestati il proprio credito e quelli dell'erario e dell' . CP_8
4.Il Curatore della Liquidazione giudiziale, pur rilevando che manca la prova del primo tentativo di notifica a mezzo PEC, deduce che: l'inserimento della notifica nel portale del Ministero (poi avvenuto il 27 novembre 2025)
richiede che la notifica non sia possibile o non abbia avuto esito positivo per causa imputabile al destinatario mentre l'errore fatale che ha impedito la
6 notificazione a mezzo PEC non è imputabile al destinatario;
vi è prova contraria alla imputabilità in quanto il Curatore ha inviato a mezzo PEC la comunicazione prodotta dal reclamante;
esclude che la norma possa essere considerata non costituzionale in quanto consente la notifica all'ultimo legale rappresentante della società.
5. Il collegio con ordinanza del 19 maggio 2025, ritenuta la necessità di acquisire la documentazione inerente alla notificazione ex art. 40 commi sesto e settimo CCI della istanza di fallimento e del decreto alla CP_1
ad opera della Cancelleria del Tribunale di Brescia, ivi Controparte_1
compresa quella inerente l'invio della PEC ed il suo esito, ha disposto LA
trasmissione a cura della Cancelleria del Tribunale di Brescia di tale documentazione.
5.1. La Cancelleria del Tribunale di Brescia in data 30 settembre 2025 ha dapprima precisato che “quando la notifica del ricorso e del decreto di
fissazione udienza al debitore non va a buon fine ,la cancelleria, ai sensi
dell'articolo 40 comma 6 e 7 CCII ,provvede direttamente tramite
l'applicativo SIECIC ad inserire la notifica nell'AREA web RISERVATA AI
SENSI DELL'ART. 359 CCII come da schermata e da certificazione prodotta
automaticamente dall'applicativo SIECIC” allegando “biglietto di cancelleria” datato 11 dicembre 2024, con evidenzia non relativo alla notificazione della istanza di apertura della liquidazione giudiziale e del relativo decreto, nonché “la certificazione di avvenuto inserimento della
comunicazione nell'area Web e della schermata dell'applicativo SIECIC”;
7 in pari data ha, poi, fatto pervenire ulteriore nota in cui ha rappresentato che:
“ la notifica, a mezzo dell'applicativo ministeriale Siecic (quindi non da pec
esterna a mezzo dell'indirizzo fallimentare
del decreto di fissazione prima udienza Email_1
del 13 novembre 2024 alla società resistente “ non andava a CP_1
buon fine e il sistema SIECIC non consentiva l'inserimento del predetto
decreto nell'area web così come disposto dall'art. 40CCII generando un
errore fatale non lavorabile dalla cancelleria;
il dr. in data 14/11/2024 disponeva, pertanto che parte ricorrente CP_9
provvedesse alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione della
prima udienza nelle forme previste dall'art. 40 c.8 CCII come da decreto che
si allega;
a seguito dell'intervento dell'assistenza informatica è stato successivamente
possibile da parte della cancelleria, l'inserimento della notifica nell'area
WEB: si precisa che il sistema ministeriale SIECIC non genera nessuna
ricevuta pec di mancata consegna al debitore se non il certificato di avvenuta
notifica: Nel caso in oggetto si fa riferimento al certificato n. Prot. 1907
datato 27 novembre 2024 e firmato digitalmente da “Portale delle notifiche”
caricato dalla cancelleria nel fascicolo telematico del procedimento in
oggetto in data 04/12/2024, che si allega;
all'udienza dell'11/12/2024, come risulta da verbale che si allega,
l'avvocato di parte ricorrente ha depositato in udienza copia del ricorso e
del decreto notificato a parte resistente mediante deposto presso la Casa
8 Comunale-
Si precisa che l'applicativo ministeriale non rilascia nessun'altra ricevuta di
mancata consegna a parte resistente che , pertanto, non è nella disponibilità
della stessa cancelleria”.
5.2. Alla udienza del 1° ottobre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, innanzitutto, esaminata la questione della tempestività DEL
RECLAMO, posta dalla difesa della reclamata Controparte_2
1.1. Il reclamo è tempestivo.
L'art. 51 (in rubrica <> che prevede che <
reclamo decorre, per le parti dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'art. 327 primo comma, del codice di procedura civile>>.
Escluso, pertanto, che la decorrenza del termine breve possa essere correlata alla iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, il Liquidatore, con
PEC del 19 dicembre 2024, ha comunicato la nomina e inviato copia della sentenza, senza però che vi sia stata notifica della sentenza, pur allegata alla predetta comunicazione.
Trova, quindi, senz'altro applicazione l'art. 327 primo comma cod.proc.civ.
(espressamente richiamato dall'art. 51 CCII) per cui <
dalla notificazione l'appello… non possono proporsi dopo decorsi sei mesi
9 dalla pubblicazione della sentenza>>.
Ciò determina la tempestività del reclamo depositato il 26 febbraio 2025
avverso la sentenza pubblicata il 18 dicembre 2025, nel rispetto del termine semestrale previsto da tale norma.
2. Il reclamante con il primo motivo contesta la regolarità della notifica della istanza di apertura della liquidazione giudiziale e lamenta che vi sia stata violazione del principio della integrità del contraddittorio, per le ragioni già
sintetizzate.
2.1. Con il terzo motivo solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 CCII settimo comma
2.2. L'art. 40 CCI così dispone:
<<… 6. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al
10 destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.
8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese,
e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento>>.
2.3. E' circostanza incontestata che la PEC della in Controparte_1
liquidazione, benché cancellata la registro delle imprese, fosse operativa al momento della tentata notificazione ai sensi del sesto comma dell'art. 40
CCII ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 33 CCII, tant'è che presso tale PEC è stata data comunicazione da parte del Curatore dell'apertura della
11 liquidazione giudiziale.
E' pure circostanza incontestata che la notifica a tale PEC non sia andata a buon fine;
la Cancelleria ha chiarito, nella nota di cui è stato già riportato il contenuto, che la notifica tentata attraverso l'applicativo ministeriale SIECIC
non rilascia alcuna ricevuta di mancata consegna e che il sistema genera però il “certificato di avvenuta notifica”; in data 14 novembre 2024 il funzionario della Cancelleria del Tribunale di Brescia ha certificato che
“nella procedura RG 548/2024 – ricorso per liquidazione giudiziale – il
sistema a causa di un “errore fatale” non consente l'inserimento nell'area
WEB, così come previsto dall'art. 40 CCI”.
La mancanza di documentazione riguardo all'esito di tale notifica non può,
quindi, avere rilievo.
2.4. Peraltro, nel caso in esame in cui è acclarato che l'impossibilità di eseguire la notificazione non è derivata da causa imputabile al destinatario,
l'inserimento di tale certificato nel portale WEB non determina il perfezionamento della notificazione, mancando il presupposto previsto dal comma sesto. Lo stesso Giudice Delegato, del resto, <
cancelleria formata in data odierna ove si dà atto che la notificazione nelle forme di cui all'art. 40 cc 6-7 CCII non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario>> ha disposto che <
notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nelle forme di cui all'art. 40, c. 8, CCII>>, dando attuazione a quanto previsto da tale comma.
12 Inammissibile è, dunque, la questione di legittimità costituzionale dell'artt.
40 settimo comma CCII per violazione del principio del contraddittorio,
sollevata dalla reclamante in quanto la notifica è intervenuta e si è
perfezionata con le modalità previste dall'ottavo comma dell'art. 40 CCII,
così come disposto dal Giudice delegato, con conseguente irrilevanza della questione posta.
2.5. La circostanza per cui la notificazione a cura della ricorrente sia avvenuta nel rispetto di tali forme (tentativo di notificazione presso la sede risultante dal registro delle imprese seguito dal deposito presso la casa comunale) non
è in questione.
Sicché deve ritenersi che la notificazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di fissazione della udienza sia avvenuto nel rispetto delle modalità esclusive (definite tali dalla stessa norma) previste,
non contemplando il legislatore alcuna rinnovazione della notificazione presso la PEC pur nella ipotesi in cui essa non sia andata a buon fine per causa non imputabile al destinatario.
Infatti, la società debitrice, ai fini della sua partecipazione al giudizio, viene notiziata dapprima, presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, del quale è obbligata a dotarsi ex art. 16 del D.L. n. 185 cit. e che è tenuta a mantenere attivo durante la vita dell'impresa (e, come espressamente stabilito dall'art. 33 CCII primo comma <<per un anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese>> e, dunque, in forza di un sistema che consente di giungere ad una conoscibilità effettiva dell'atto da notificare;
e, poi, solo a
13 fronte della non utile attivazione di tale primo meccanismo, segue la notificazione presso la sede legale dell'impresa collettiva, e cioè presso quell'indirizzo da comunicare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 2196
cod.civ., al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, la cui funzione
è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, che rende conoscibili (e perciò opponibili ai terzi, nell'interesse dello stesso imprenditore) i dati concernenti l'impresa e le principali vicende che la riguardano;
infine in caso di esito negativo di tali modalità di notifica, è
previsto il deposito dell'atto introduttivo della procedura presso la casa comunale
Tali modalità sono coerenti con quelle esigenze di compatibilità tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza e operatività, ai quali deve essere improntato il procedimento concorsuale, le stesse che già nella vigenza dell'art. 15 L.F. ed in relazione alla sequenza del procedimento notificatorio prevista da tale norma, hanno superato il vaglio di legittimità costituzionale
(Corte Cost. 146/2016 e 162/2017) facendo ritenere, alla luce dei principi più
volte enunciati dalla Corte di cassazione, che nel caso in cui non risulti possibile - per qualsiasi ragione - la notifica a mezzo PEC, la notifica dovesse avvenire direttamente presso la sede risultante dal registro delle imprese e, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva sede, restando il tribunale esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità.
Tali principi di diritto la Suprema Corte ha ribadito;
ha escluso, infatti, che
14 la notifica del ricorso, anche per come ora disciplinata dall'art. 40 CCII
commi sesto ed ottavo, comporti una indebita compressione del diritto di difesa della società debitrice ed ha, perciò, ritenuto manifestamente infondata la questione relativa alla violazione degli artt. 24 Cost. e 6CEDU (Cass.
26370/2025).
2.6. Pertanto, va esclusa la nullità della sentenza di reclamata per lesione del diritto al contraddittorio ed il primo motivo va rigettato.
3. Anche il terzo motivo, con cui la reclamante deduce la “inutilità ed
inopportunità” della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale,
è infondato.
L'assenza in capo alla società debitrice “da anni” di “alcun patrimonio da
ulteriormente liquidare” è circostanza irrilevante;
la mancanza di un attivo non preclude l'apertura della liquidazione giudiziale (nella esistenza dei presupposti previsti dagli artt. 2 primo comma lett. d e 49 ultimo comma CCII
di cui il Tribunale ha accertato la sussistenza e che la reclamante non contesta) ma ne determina la chiusura.
L'art. 209 CCII (in rubrica: Previsione di insufficiente realizzo) al primo comma così dispone: <<
1. Il giudice delegato, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che
15 non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo>> e l'art. 233 prevede tra i casi di chiusura <
prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale
circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130>>.
4. Pertanto il reclamo va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
5. Le spese tra la reclamante e le reclamate seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento: valore indeterminato complessità media) ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico della reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta il reclamo proposto da cancellata dal Controparte_1
registro delle imprese avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n.
428/2024 pubblicata in data 18 dicembre 2024;
16 2.condanna la reclamante al pagamento in favore di ciascuna parte reclamata delle spese del grado, che liquida in € 2.518,00 per la “fase di studio”, €
1.665,00 per la “fase introduttiva” € 1.843,00 per la “fase di trattazione” ed
€ 4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico della reclamante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
RI EL PP OL
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