Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/04/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 425 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Giampiero ed Andrea Cautela, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 258
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Valeria Grandizio, con la quale è elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, viale Calabria n. 82
resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna
udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/02/2023, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, in data 03/11/2020, ha presentato domanda all' al fine di CP_1
ottenere il riconoscimento dello status di persona disabile, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge n. 104/92 e del requisito sanitario legittimante il conseguimento della pensione di inabilità o dell'assegno mensile di assistenza, ai sensi degli articoli 12 e 13 della Legge n. 118/71;
- che non è mai stato convocato per essere sottoposto a visita dalla competente Commissione Medica dell' ; CP_1
- che, pertanto, ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale il C.T.U. gli ha attribuito una percentuale di invalidità nella misura del 71%, e lo ha riconosciuto persona disabile ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge n. 104/92;
- che è affetto, tra l'altro, dalle seguenti patologie: “Cardiopatia ipertensiva - pregressa ischemia cardiaca e pregressa coronarografia effettuata al Policlinico di Monza in paziente in classe NYHA seconda - spondiloartrosi diffusa con protrusioni discali multiple cervicali e lombosacrali con rachialgia persistente ed episodi ricorrenti di sciatalgia bilaterale - limitazione dei movimenti del rachide con disagio posturale accentuato dal carico e dalla deambulazione specie se prolungata - parestesie
e crampi muscolari agli arti inferiori - gonalgia bilaterale con meniscopatia degenerativa con relativo impegno funzionale - spalla dolorosa bilaterale da periartrite scapolo omerale più marcata a destra con impegno funzionale - grave disturbo depressivo con ansia generalizzata - Difetto ventilatorio di tipo ostruttivo non reversbile – BPCO”, che determinano una totale inabilità lavorativa o, comunque, la riduzione della capacità lavorativa in misura pari o 3
superiore al 74%, con diritto a percepire la pensione di inabilità civile o, in subordine, l'assegno mensile di assistenza;
- che il CTU ha assegnato delle percentuali di invalidità erronee rispetto ai codici tabellari indicati, con conseguente inesattezza nella determinazione della percentuale di invalidità complessiva;
- che il consulente nominato ha omesso di indicare la decorrenza del complesso patologico riscontrato, anche in riferimento allo status di soggetto disabile di cui all'art. 3, comma 1, Legge n. 104/92;
- che CTU ha erroneamente attribuito la percentuale del 10% alla patologia della "Sindrome depressiva endoreattiva media", alla quale viene associata una percentuale di invalidità, in misura fissa, pari al 25%;
- che, alla patologia della “Malattia polmonare ostruttiva cronica - codice tabellare 6445”, il C.T.U. ha assegnato una percentuale di invalidità pari al 35%, differente dalla percentuale del 75% associata allo stesso codice;
- che la corretta associazione delle percentuali di invalidità avrebbe condotto il CTU al riconoscimento di una percentuale complessiva di invalidità pari al 91%;
- che il codice “7010”, attribuito dal consulente alle patologie osteoarticolari, è utilizzato per indicare le patologie del solo rachide lombare;
- che il CTU ha valutato in modo restrittivo la patologia cardiologica, utilizzando il codice “6441”, sottovalutandone la gravità;
- che la patologia del “Diabete di tipo 2 insulino-dipendente con retinopatia non proliferante" non è stata considerata nella valutazione finale espressa.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale Giudice del Lavoro adito, contariis reiectis,
1)Ritenere e dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente della condizione sanitaria della totale inabilità lavorativa ovvero della invalidità in misura pari o superiore al 74% legittimante in quanto tale, e nel concorso degli 4
ulteriori requisiti reddituali ed amministrativi previsti dalla normativa in vigore, il diritto di esso ricorrente alla pensione di inabilità civile ovvero in via subordinata all'assegno mensile di assistenza di cui rispettivamente agli artt. 12 e 13 della Legge n. 112/71, nonché ancora ritenere e dichiarare il Sig.
soggetto portatore di handicap non in situazione di gravità Parte_1
di cui all'art. 3, comma 1, Legge n. 104/92 per come anche già riconosciuto dal CTU della precedente fase del presente giudizio ex art. 445-bis, c.p.c.;
2)In via istruttoria, disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio mandando al nominando Consulente di verificare se il ricorrente è soggetto invalido civile totale, ovvero soggetto invalido civile in misura pari o superiore al 74%, nonchè al fine di determinare tanto la data di insorgenza dello stato invalidante nella misura richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto invocato, quanto la data di decorrenza dello status di soggetto portatore di handicap non in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 1 della Legge n.
104/92. 3)Con vittoria di spese e compensi difensivi, oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati Giampiero Cautela ed Andrea Cautela che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , CP_1
richiamando le conclusioni rassegnate dal CTU e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 07/08/2023, questo giudicante ha disposto che il
C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, rendesse chiarimenti, mediante il deposito di una relazione integrativa.
Con provvedimento del 01/02/2024, questo giudicante ha disposto che il
C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse ulteriori chiarimenti in ordine alle conclusioni formulate, con particolare riferimento all'esatta decorrenza dello status di portatore di 5
handicap, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. n. 104/1992.
Con provvedimento del 18/07/2024, questo giudicante ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali, con la nomina di un nuovo C.T.U.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Osserva il giudicante che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento della pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 o dell'assegno di invalidità civile, di cui all'art. 13 della medesima legge- e l'accertamento dello status di disabile in condizioni di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n.
104/1992.
Infatti, la legge n. 118/71 prevede, in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12), o di un assegno mensile, laddove la riduzione della capacità lavorativa sia pari al 74% (art. 13 come modificato dall'art. 9 D. Leg. 509/88, entrato in vigore dal marzo 1992).
La fattispecie costitutiva di tale diritto consta di un requisito di carattere medico-legale, concernente l'inabilità lavorativa e di un requisito relativo alle condizioni economiche.
Nel casso di specie, il contrasto verte sulla sussistenza del requisito sanitario, nonché sulla sussistenza dello status di persona disabile, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 104/1992.
A tal proposito va evidenziato che la consulenza tecnica medico-legale effettuata nel corso del presente giudizio, svolta all'esito del rinnovo delle operazioni peritali, disposto in ragione delle incongruenze emerse dalla perizia effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo (non 6
superate neanche alla luce die chiarimenti resi nel corso del presente giudizio), forma piena prova in questo giudizio.
Questo giudice ritiene di condividere e fare proprio il giudizio espresso dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto trae origine da una approfondita e meditata valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali, corrette sia sotto il profilo tecnico che logico-conseguenziale.
Orbene, all'esito di un attento esame obiettivo, il C.T.U. nominato nel corso del presente giudizio, premettendo che il ricorrente è affetto da
“Insufficienza respiratoria ostruttiva in paziente affetto da BPCO;
esiti di polmonite interstiziale da post- covid. Spondiloartrosi diffusa con protrusioni discali multiple;
grave stato ansioso depressivo. Ipertensione arteriosa in paziente affetto da BPCO (restrittiva) classe NYHA 2° (seconda)”, ha concluso che lo stesso è invalido con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 100%, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118/1971, con decorrenza dalla domanda amministrativa ed è persona affetta da disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 104/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa
Alla stregua delle conclusioni peritali la domanda va accolta.
Le spese di lite, come complessivamente liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' CP_1
Restano altresì a carico dell' le spese della CTU espletata nel corso CP_1
del giudizio per accertamento tecnico preventivo e le spese della C.T.U. espletata nel corso del presente giudizio, come liquidate con separati e contestuali decreti in favore del dott. Giuseppe Principato e in favore del dott.
. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 425/2023, Parte_1 7
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente possiede il requisito sanitario di cui all'art. 12 L. 118/1971, in quanto invalido con riduzione della capacità lavorativa nella misura del
100%, con decorrenza dalla domanda amministrativa e che è persona affetta da disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n.
104/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida, per entrambe le fasi, in €
3800,00, oltre accessori, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata CP_1
nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo e le spese della C.T.U. espletata nel corso del presente giudizio come liquidate con separati e contestuali decreti in favore del dott. Giuseppe
Principato e in favore del dott. . CP_2
Locri, 17/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci