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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/12/2025, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1396/2024 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi il 15/04/2024 al n. 1396/2024 R.G. avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n. 218/2024 resa dal Giudice di Pace di
Potenza in data 05/03/2024
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Maria Zingaro, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._1 difesa, in forza di procura in atti, dagli Avv.ti Rocco Mariano Romaniello
e VI BO, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo sito in Potenza alla Via D. Di Giura n. 54 - Centro Direzionale;
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 05/12/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi scritti difensivi, da intendersi in questa sede richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 1396/2024 R.G.
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1 interponeva gravame avverso alla sentenza n. 218/2024 resa dal
[...]
Giudice di Pace di Potenza in data 05/03/2024, con la quale il primo giudice aveva rigettato l'opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo n.
448/2023, mediante il quale, su ricorso di era CP_1 Parte_1 stata condannata al pagamento dell'importo di € 5.000,00 oltre interessi come per legge e spese della procedura di ingiunzione, per il mancato rimborso (motivato sull'assunta prescrizione del relativo diritto) di un buono postale fruttifero a termine, Serie “1I8”, sottoscritto in data
26/07/2008 presso l'Ufficio postale di IE (PZ) per un valore nominale di € 5.000,00.
1.1 In estrema sintesi, l'appellante deduceva l'errata applicazione, da parte del primo giudice, della normativa concernente la prescrizione dei buoni, contestando la sussistenza di alcuna violazione degli obblighi informativi
(assolti attraverso la pubblicazione in G.U.) e, comunque, l'assenza di prova circa l'omessa consegna del foglio informativo.
1.2. In ragione di ciò, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento dell'appello, - dichiarare nullo ed inefficace e pertanto, revocare il decreto ingiuntivo n. 448/2023 emesso dal Giudice di Pace di
Potenza in data 6 settembre 2023; - condannare, altresì, parte appellata al pagamento delle spese e competenze di lite dell'intero giudizio, nonché alla restituzione di quanto già versato da in esecuzione della sentenza di Pt_1 primo grado.”
2. Ritualmente costituitasi in giudizio, con comparsa del 03/09/2024,
l'appellata avversava eccepiva l'infondatezza del gravame, di cui chiedeva il rigetto.
3. La controversia, istruita attraverso le produzioni documentali delle parti, è stata rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 05/12/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle difese conclusive.
4. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione articolata dall'appellante sia idonea a paralizzare la pretesa fatta valere
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dalla cliente in via monitoria, di rimborso del controvalore del Buono;
purtuttavia, in ragione di quanto ci si accinge a chiarire, risulta fondata la domanda risarcitoria (azionata dalla risparmiatrice in via subordinata in primo grado, e riproposta nella presente sede) relativa all'inadempimento degli obblighi informativi, a ciò conseguendo, previa riforma della sentenza impugnata – nel senso della revoca del decreto ingiuntivo opposto in primo grado – la condanna dell'appellante al risarcimento del danno.
5. È anzitutto da premettere, quad factum, che la presente vertenza involge un buono postale fruttifero a termine, Serie “1I8”, sottoscritto in data 26/07/2008 presso l'Ufficio postale di IE (PZ) per un valore nominale di € 5.000,00.
Il buono in esame aveva una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione ed era liquidabile, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese. Nello specifico il titolo, emesso in data 26/07/2008, aveva raggiunto la massima fruttuosità in data 26 gennaio 2010 e, da quella data, è poi iniziata la decorrenza del termine prescrizionale di dieci anni entro il quale parte appellata avrebbe potuto esercitare il proprio diritto al rimborso;
pertanto, con effetto 27 gennaio 2020 il buono non è più rimborsabile per intervenuta prescrizione.
6. In diritto, risulta utile, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie sub iudice, operare la premessa sistematica che segue.
6.1. I buoni fruttiferi postali sono definiti, dall'art. 171 D. P. R. 29 marzo
1973, n. 156, come “buoni di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione”, nei limiti e con le modalità indicate dal
“regolamento”.
Si tratta di una tipologia di prodotto di investimento (un tempo emesso direttamente dalle , oggi dalla Cassa Depositi e Prestiti) in favore del Pt_1 risparmiatore che, al termine dei periodi di scadenza e alle condizioni prefissate, può conseguire il rimborso dell'importo investito con la sottoscrizione del buono, maggiorato con l'applicazione del relativo tasso di interesse: trattandosi di un deposito fruttifero (e, dunque, di un contratto reale a prestazione unilaterale) l'orientamento tralatizio prevalente in dottrina e giurisprudenza ha inquadrato i buoni fruttiferi nel genus dei documenti di legittimazione (altrimenti noti come “titoli impropri”) di cui
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all'art. 2002 c.c., con conseguente inapplicabilità agli stessi delle norme dettate per i titoli di credito e – quindi – dei principi di autonomia e letteralità previsti per questi ultimi.
6.2. Per quanto concerne la presente controversia, l'art. 8 del D. M. Tesoro
19 dicembre 2000 (evidentemente applicabile ratione temporis, atteso che il buono per cui è causa è stato sottoscritto in data 26/07/2008) prevede, testualmente, che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”, mentre l'art. 6 del citato D. M. dispone che “ espone nei propri Parte_1 locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”, con ciò intendendosi evidentemente, per “caratteristiche”, le modalità e condizioni di rimborso, ivi incluso il momento a partire dal quale il sottoscrittore può conseguire il rimborso del capitale maggiorato dei frutti civili e il relativo rendimento annuale.
Di sicuro interesse è, anche, l'art. 23 del D. P. R. 30 dicembre 2003, n. 398, il quale statuisce che “per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice Civile”.
6.3. Conseguentemente, in applicazione del combinato disposto degli artt.
2935 e 2946 c.c. e 8 D. M. Tesoro 19 dicembre 2000, il termine (decennale) di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi decorre dalla data di scadenza del titolo, avuto riguardo alle specificità del singolo titolo sottoscritto.
6.4. In relazione al profilo inerente alla trasparenza, l'art. 2 D.P.R. 14 marzo
2001, n. 144, (disposizione anch'essa qui ratione temporis vigente), richiama, ex aliis, le disposizioni in materia di trasparenza bancaria (artt.
115-117 T.U.B., giusta relatio dell'art. 2, co. III, D.P.R. citato) e nell'intermediazione finanziaria (artt. 21-23 T.U.F., giusta relatio dell'art. 2, co. IV, D.P.R. citato), facendo gravare su specifici obblighi Parte_1 informativi, a tutela del risparmiatore.
7. Così brevemente delineate le coordinate normative di rilievo, non può non rilevarsi come, allorquando ne è stato richiesto il rimborso (in una data
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antecedente e prossima al 17/11/2022, data a cui risale il reclamo formalmente intentato per il mancato rimborso) il Buono per cui è causa risultava già prescritto: invero, ai sensi del già citato art. 8, co. 1, D.M.
19/12/2000, “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono
a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”, e tale scadenza, per il Buono oggetto del contendere (appartenente alla serie “I18”) era da individuarsi nella data del 26 gennaio 2010, ovvero “Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione” (ex art. 8 D.M. del 29/03/2001), e dunque il rimborso andava chiesto entro i successivi dieci anni, ovvero non oltre il
27 gennaio 2020.
7.1. Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, quindi agli impedimenti di ordine giuridico e non già a quelli di mero fatto (cfr. Cass., Sez. I, 18/09/1997, n. 9291; Cass., Sez. Lav.
07/01/1994, n. 94; conf.: Cass., Sez. III, 23/07/2003, n. 11451 nonché
Cass., Sez. III, 10/02/1995, n. 1490).
Ne consegue che l'impossibilità, di fatto, di agire non vale ad impedire il corso della prescrizione e che, in particolare, il comportamento reticente del debitore, così come l'ignoranza dell'esistenza del diritto, - salvo che integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ. - costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il corso della prescrizione (cfr. Cass., Sez. I, 03/05/1999, n.
4389; in senso analogo, Cass., Sez. I, 07/05/1996, n. 4235).
Quest'ultima condotta opera quale causa di sospensione della prescrizione, finché il dolo non sia stato scoperto dal creditore.
Così, ai fini della sospensione della prescrizione di un diritto per occultamento doloso della esistenza della obbligazione da parte del debitore, è necessaria la sussistenza di un comportamento fraudolento diretto intenzionalmente a nascondere al creditore la esistenza del debito.
Il comportamento semplicemente omissivo del debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione (ai sensi del n. 8 dell'art. 2941 c.c.) solo se abbia ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per
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legge (cfr. Cass., Sez. III, 11/11/1998, n. 11348; Cass., Sez. III, 09/01/1979,
n. 125). Occorre, cioè, che l'attività ingannatrice e fraudolenta del debitore, inducendo il creditore in errore, gli precluda la possibilità di far valere il proprio diritto (Cass., Sez. Lav., 15/10/1980, n. 5535; Cass., Sez. Lav.,
20/09/1977, n. 4030).
7.2. Nella fattispecie in esame, la mancanza di trasparenza imputata a
[...]
per non aver consegnato all'appellata, al momento della Parte_1 sottoscrizione del Buono postale, il foglio informativo recante la sua scadenza, non è idonea ad influire sul decorso della prescrizione, tenuto conto che, pur configurandosi una violazione dei doveri di comportamento imposti dall'art. 1375 c.c. e dall'art. 6 del D.M. 18 dicembre 2000 (che all'art. 6 pone a carico di l'obbligo di consegnare ai Parte_1 sottoscrittori i fogli informativi contenenti la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi), difetterebbero, comunque, le altre condizioni previste dall'art. 2941 c.c. n. 8.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, infatti, “la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito” (cfr. Cass., Sez.
Lav., 05/12/2005, n. 26355; Cass., Sez. Lav., 23/01/2004, n. 1222; Cass.,
Sez. Lav., 24/10/1998, n. 10592; Cass., Sez. III, 28/09/1994, n. 7898).
Anche la giurisprudenza arbitrale ha chiarito che “la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Parte_2 non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione” (cfr., anche per la citazione che precede, ABF, 18.07.2019, n. 17841). CP_2
7.3. Orbene, sul retro del in era stata inserita, a penna, la dicitura Pt_3 della serie a cui il titolo appartenesse (“I18”), sicché la mancata consegna del foglio informativo può avere, al più, reso maggiormente difficoltoso alla titolare del buono venire a conoscenza della data di scadenza dei buoni stessi, trattandosi di un dato che, avuto riguardo alla normale diligenza
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esigibile dal creditore, poteva essere appreso chiedendo informazioni in merito presso un qualunque ufficio postale oppure effettuando una semplice ricerca a mezzo internet.
Non può, quindi, ritenersi che l'appellata, nonostante la mancata consegna del foglio informativo, fossero state nella oggettiva impossibilità di esercitare il loro diritto al rimborso (Cass., Sez. II, 19/11/1985, n. 5682;
Cass., Sez. III, 12/01/1973, n. 102).
Di recente, sul punto, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “la mancata consegna del foglio informativo analitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato recarsi presso un qualsiasi ufficio postale o, magari, effettuare una ricerca finalizzata a consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza dei buoni medesimi (e, conseguentemente, quello di prescrizione)” [in tali testuali termini Cassazione civile sez. I,
30/07/2025, n. 21905, in motivazione].
7.4. Tutto ciò chiarito rende evidente la fondatezza dell'eccezione di prescrizione articolata da , il che, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto in primo grado, poiché erroneamente fondato sul diritto al rimborso di un Buono già prescritto.
8. La revoca del decreto monitorio (logicamente posta sulla infondatezza della domanda di rimborso del impone l'esame della domanda CP_3 subordinatamente posta dall'appellata, i.e. la richiesta di risarcimento danni per la mancata informativa da parte del soggetto intermediario finanziario.
8.1. L'ammissibilità di tale domanda si ricava, anzitutto, dalla natura del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., il quale “non è un'actio nullitatis
o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione”, “ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio” e nel quale pertanto occorre
“pronunciar[si] sul merito delle domande, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo, quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa”, sulla base degli elementi “quali emergono alla data della sentenza”, “potendo essere
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integrate le prove addotte in sede monitoria e modificata perfino la causa petendi”(cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 13/01/2022, n. 927; Cass. civ.,
10/03/2009, n. 5754; Cass. civ., Sez. un., 07/07/1993, n. 7448).
Né può dubitarsi che “la emendatio libelli è ammissibile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”, dove “il convenuto, in qualità di attore in senso sostanziale, può modificare la domanda avanzata nella fase monitoria, proponendo una domanda nuova e diversa da quella posta a fondamento del decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto”,
“ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, la possibilità di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.” e purché “tale domanda si riferisca”, come nel caso di specie, “alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio”
(ovvero il B.P.F. sottoscritto in data 26/07/2008), “attenga allo stesso sostanziale bene della vita” (ossia la liquidazione di un importo economico ricollegabile al per cui è causa) “e sia connessa per incompatibilità CP_3
a quella originariamente proposta” (presupponendo la richiesta risarcitoria per mancata consegna del FIA il danno legato all'intervenuta prescrizione dei stessi, e dunque risultando “incompatibile” alla domanda di Pt_4 rimborso del loro controvalore) [cfr. Cass. civ., 22/09/2023, n. 27183; Cass. civ., 2/03/2023, n. 6300; Cass., 24/3/2022, n. 9633; più di recente anche
Cass. Sez. U, Sentenza n. 26727 del 15/10/2024].
Inoltre, poiché l'istanza risarcitoria era stata già proposta in primo grado ed
è rimasta assorbita dalla decisione qui impugnata (che ha accolto la domanda, logicamente preordinata, di rimborso), ai fini della valida riedizione di essa ne era sufficiente la riproposizione ai sensi dell'art. 346
c.p.c., essendo pacifico che, ove “il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso formulata, avendola ritenuta assorbita”, la parte “non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima, ma soltanto quello di riproporla nel rispetto dell'art. 346 c.p.c.”, non versando
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del resto la parte, a fronte di tale domanda rimasta assorbita poiché subordinata a quella accolta, in condizione di soccombenza c.d. pratica giustificante un'impugnativa incidentale (cfr., ex multis, Cass. n.
28875/2019; Cass. n. 8674/2017; Cass. n. 6550/2013; Cass., Sez. un., n.
12067/2007).
8.2. Chiarita la necessità dell'esame nel merito della domanda di risarcimento, è anzitutto il caso di rilevare come, nel relativo esame, si palesino non conferenti le difese relative alla prescrizione del diritto di rimborso del CP_3
Tale istituto, infatti, se può ritenersi idoneo a paralizzare una domanda di esatto adempimento del rapporto negoziale istauratosi attraverso la sottoscrizione del titolo, ossia di riscossione di esso e dei relativi rendimenti, si presenta inconferente quando venga azionata una richiesta risarcitoria, collegata all'inadempimento degli obblighi informativi declinati dalla normativa primaria (art. 1175 e 1375 c.c.) e secondaria (art. 6 del D.M. 18 dicembre 2000).
In altri termini, a prescindere dalla prescrizione del diritto alla riscossione del b.p.f. (che non può ritenersi inficiato dalle omissioni informative addebitate alle , in ragione di quanto detto supra), il risparmiatore, Pt_1 dolendosi di violazione degli obblighi precontrattuali di informativa, ben può agire - nel quinquennio a partire dal momento di richiesta della liquidazione rimasta insoddisfatta trattandosi del frangente in cui il risparmiatore acquista conoscenza o è comunque in grado di riconoscere il fatto illecito, il danno e la derivazione causale dell'uno dall'altro (cfr. Coll.
ABF Roma, 20.06.2020, n. 11045) - per la mancanza di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione (cfr. Coll. Coord. ABF,
18.07.2019, n. 17841), potenzialmente comportante un danno economicamente commisurabile al valore nominale dei buoni la cui riscossione è rimasta preclusa.
8.3. Ciò posto, premesso che, a fronte di una puntuale contestazione,
l'onere di dimostrare il corretto adempimento degli obblighi informativi ricade sull'intermediario [giusto il disposto, compreso nel richiamo di cui all'art. 2, comma IV, del D.P.R. n. 144/2001, di cui all'art. 23, comma VI,
T.U.F. (“nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello
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svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova”), nonché secondo quanto chiarito dalla costante giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass. n. 23268/2016; Cass. n.
18702/2016; Cass. n. 12544/2017; Cass. n. 18039/2012; Cass. n.
22147/2010; Cass. n. 2773/2009)], nel caso di specie alcuna dimostrazione
è stata fornita circa l'effettiva consegna del né risulta che CP_4
l'appellante avesse esposto gli avvisi sulle condizioni praticate pure citati dall'art. 6 del D.M. summenzionato (esposizione che, in ogni caso, non potrebbe dirsi di per sé sola bastevole ad ottemperare all'obbligo di trasparenza e informazione ricadente su , poiché è la stessa norma Pt_1 citata a precisare che “la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali” viene rinviata “a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori”).
8.4. Non è tampoco idonea a surrogare la consegna del F.I.A., e perciò a recidere l'attitudine lesiva di tale omissione (che si traduce nella privazione, per il cliente, dello strumento normativamente concepito per informarlo delle caratteristiche giuridiche del buono, al fine di un consapevole esercizio dei diritti spettanti dal rapporto negoziale che si costituisce mediante la relativa sottoscrizione) la mera pubblicazione in
G.U. del D.M. istitutivo della relativa serie, posto che il ricorso alla G.U. non appare idonea ad elidere gli obblighi informativi cui di Parte_1 era specificatamente tenuta in virtù della disciplina applicabile al caso in esame, né il risparmiatore deve ritenersi onerato di attivarsi per verificare la scadenza del buono e conseguentemente i termini di prescrizione (crf.
CdA Napoli n. 3719/2024; Trib. Cassino 2024), dal momento che la consegna del FIA assume carattere essenziale nell'esecuzione del contratto, considerando che si tratta dell'unico documento riportante le condizioni economiche e normative che regolano l'investimento e la scadenza del prodotto, elementi che si pongono a fondamento del rapporto contrattuale e sui quali deve formarsi il consenso alla stipula del contratto (v. Tribunale
Monza sez. I, 31/01/2025).
8.5. Né vale ad elidere la responsabilità dell'appellante, dinanzi all'inadempimento dello specifico obbligo informativo di cui si è detto, la circostanza che l'appellata avrebbe potuto procurarsi aliunde informazioni
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sulla scadenza dei titoli (che, nel caso di specie, non riportano indicazioni,
a stampa o apposte con timbri, circa la loro durata ovvero il termine di scadenza) e quindi sul decorso della prescrizione, giacché la valutazione della responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non riguarda la possibilità che la controparte possa procurarsi in altro modo l'informazione necessaria (cfr.
App. Cagliari n. 136/23; Trib. Frosinone 12.7.24).
Del resto, “gli obblighi di trasparenza - che il legislatore disciplina espressamente quando si tratta di rapporti negoziali asimmetrici (cfr. a titolo esemplificativo art..21 TUF, 117 TUB e 3 DM 19/12/2000) - costituiscono declinazione dei principi di buona fede e correttezza, operanti in tutta la vicenda negoziale (artt. 1337,1366,1375 cc) il cui fondamento è direttamente rinvenibile nel più generale dovere di solidarietà sociale costituzionalmente imposto ex art. 2 della Casta fondamentale”, e pertanto “rispetto a buoni fruttiferi postali che non riportino indicazioni circa la durata, e quindi il termine di scadenza - costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso - e a fronte della mancata consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi, si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio onere di trasparenza e di informazione" (Corte d'Appello di Napoli n. 3719/2024, Tribunale Frosinone, 06/05/2025, n. 335).
8.6. In definitiva, deve ritenersi sussistente la responsabilità di
[...]
per la violazione degli obblighi informativi prescritti. Pt_1
9. Acclarata la sussistenza di un addebito di responsabilità di tipo precontrattuale a carico di , sul profilo del quantum debeatur Parte_1 va osservato che, nel caso di “omessa ricezione del foglio informativo da parte dell'intermediario resistente”, il danno “è costituito dal capitale versato dal sottoscrittore (danno emergente)”, essendo “ragionevolmente certo ('più probabile che non') che, ove fosse stato informato della scadenza dei titoli, il sottoscrittore li avrebbe tempestivamente presentati all'incasso”, non potendosi invece accordare anche il “rendimento del titolo”, essendo “impossibile determinare il giorno (preciso) in cui ciò sarebbe potuto avvenire e, di conseguenza, il rendimento del titolo che il
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sottoscrittore ha perduto (lucro cessante)” (cfr. Coll. ABF Roma,
12.03.2021, n. 6903).
Pertanto, l'appellante va condannata al pagamento, in favore dell'appellata,
a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € 5.000,00 (pari al valore nominale del Buono per cui è causa), oltre interessi al tasso legale su tale somma dalla domanda sino al soddisfo.
10. Le spese di lite del presente giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M.
55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 1.101 a € 5.200) con esclusione della fase di istruzione/trattazione in quanto non svolta e attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
11. Stante il rigetto dell'appello (derivante dal fatto che, pur riformandosi la sentenza nel senso della revoca del decreto ingiuntivo, è accolta la domanda proposta in primo grado dall'appellante e rimasta assorbita), ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento n. 4177/2023 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1. Rigetta l'appello;
2. in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 448/2023 emesso dal Giudice di Pace di Potenza;
3. accoglie la domanda di risarcimento articolata dall'appellata e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore della prima, Parte_1 dell'importo di € 5.000,00, oltre interessi al tasso legale su tale somma dalla data della domanda sino al soddisfo;
12 Proc. n. 1396/2024 R.G.
4. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, che si liquidano in € 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
5. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dell'art. 13, comma
1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Potenza, lì 05/12/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
13
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi il 15/04/2024 al n. 1396/2024 R.G. avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n. 218/2024 resa dal Giudice di Pace di
Potenza in data 05/03/2024
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Maria Zingaro, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._1 difesa, in forza di procura in atti, dagli Avv.ti Rocco Mariano Romaniello
e VI BO, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo sito in Potenza alla Via D. Di Giura n. 54 - Centro Direzionale;
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 05/12/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi scritti difensivi, da intendersi in questa sede richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 1396/2024 R.G.
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1 interponeva gravame avverso alla sentenza n. 218/2024 resa dal
[...]
Giudice di Pace di Potenza in data 05/03/2024, con la quale il primo giudice aveva rigettato l'opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo n.
448/2023, mediante il quale, su ricorso di era CP_1 Parte_1 stata condannata al pagamento dell'importo di € 5.000,00 oltre interessi come per legge e spese della procedura di ingiunzione, per il mancato rimborso (motivato sull'assunta prescrizione del relativo diritto) di un buono postale fruttifero a termine, Serie “1I8”, sottoscritto in data
26/07/2008 presso l'Ufficio postale di IE (PZ) per un valore nominale di € 5.000,00.
1.1 In estrema sintesi, l'appellante deduceva l'errata applicazione, da parte del primo giudice, della normativa concernente la prescrizione dei buoni, contestando la sussistenza di alcuna violazione degli obblighi informativi
(assolti attraverso la pubblicazione in G.U.) e, comunque, l'assenza di prova circa l'omessa consegna del foglio informativo.
1.2. In ragione di ciò, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento dell'appello, - dichiarare nullo ed inefficace e pertanto, revocare il decreto ingiuntivo n. 448/2023 emesso dal Giudice di Pace di
Potenza in data 6 settembre 2023; - condannare, altresì, parte appellata al pagamento delle spese e competenze di lite dell'intero giudizio, nonché alla restituzione di quanto già versato da in esecuzione della sentenza di Pt_1 primo grado.”
2. Ritualmente costituitasi in giudizio, con comparsa del 03/09/2024,
l'appellata avversava eccepiva l'infondatezza del gravame, di cui chiedeva il rigetto.
3. La controversia, istruita attraverso le produzioni documentali delle parti, è stata rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 05/12/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito delle difese conclusive.
4. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione articolata dall'appellante sia idonea a paralizzare la pretesa fatta valere
2 Proc. n. 1396/2024 R.G.
dalla cliente in via monitoria, di rimborso del controvalore del Buono;
purtuttavia, in ragione di quanto ci si accinge a chiarire, risulta fondata la domanda risarcitoria (azionata dalla risparmiatrice in via subordinata in primo grado, e riproposta nella presente sede) relativa all'inadempimento degli obblighi informativi, a ciò conseguendo, previa riforma della sentenza impugnata – nel senso della revoca del decreto ingiuntivo opposto in primo grado – la condanna dell'appellante al risarcimento del danno.
5. È anzitutto da premettere, quad factum, che la presente vertenza involge un buono postale fruttifero a termine, Serie “1I8”, sottoscritto in data 26/07/2008 presso l'Ufficio postale di IE (PZ) per un valore nominale di € 5.000,00.
Il buono in esame aveva una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione ed era liquidabile, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese. Nello specifico il titolo, emesso in data 26/07/2008, aveva raggiunto la massima fruttuosità in data 26 gennaio 2010 e, da quella data, è poi iniziata la decorrenza del termine prescrizionale di dieci anni entro il quale parte appellata avrebbe potuto esercitare il proprio diritto al rimborso;
pertanto, con effetto 27 gennaio 2020 il buono non è più rimborsabile per intervenuta prescrizione.
6. In diritto, risulta utile, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie sub iudice, operare la premessa sistematica che segue.
6.1. I buoni fruttiferi postali sono definiti, dall'art. 171 D. P. R. 29 marzo
1973, n. 156, come “buoni di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione”, nei limiti e con le modalità indicate dal
“regolamento”.
Si tratta di una tipologia di prodotto di investimento (un tempo emesso direttamente dalle , oggi dalla Cassa Depositi e Prestiti) in favore del Pt_1 risparmiatore che, al termine dei periodi di scadenza e alle condizioni prefissate, può conseguire il rimborso dell'importo investito con la sottoscrizione del buono, maggiorato con l'applicazione del relativo tasso di interesse: trattandosi di un deposito fruttifero (e, dunque, di un contratto reale a prestazione unilaterale) l'orientamento tralatizio prevalente in dottrina e giurisprudenza ha inquadrato i buoni fruttiferi nel genus dei documenti di legittimazione (altrimenti noti come “titoli impropri”) di cui
3 Proc. n. 1396/2024 R.G.
all'art. 2002 c.c., con conseguente inapplicabilità agli stessi delle norme dettate per i titoli di credito e – quindi – dei principi di autonomia e letteralità previsti per questi ultimi.
6.2. Per quanto concerne la presente controversia, l'art. 8 del D. M. Tesoro
19 dicembre 2000 (evidentemente applicabile ratione temporis, atteso che il buono per cui è causa è stato sottoscritto in data 26/07/2008) prevede, testualmente, che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”, mentre l'art. 6 del citato D. M. dispone che “ espone nei propri Parte_1 locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”, con ciò intendendosi evidentemente, per “caratteristiche”, le modalità e condizioni di rimborso, ivi incluso il momento a partire dal quale il sottoscrittore può conseguire il rimborso del capitale maggiorato dei frutti civili e il relativo rendimento annuale.
Di sicuro interesse è, anche, l'art. 23 del D. P. R. 30 dicembre 2003, n. 398, il quale statuisce che “per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice Civile”.
6.3. Conseguentemente, in applicazione del combinato disposto degli artt.
2935 e 2946 c.c. e 8 D. M. Tesoro 19 dicembre 2000, il termine (decennale) di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi decorre dalla data di scadenza del titolo, avuto riguardo alle specificità del singolo titolo sottoscritto.
6.4. In relazione al profilo inerente alla trasparenza, l'art. 2 D.P.R. 14 marzo
2001, n. 144, (disposizione anch'essa qui ratione temporis vigente), richiama, ex aliis, le disposizioni in materia di trasparenza bancaria (artt.
115-117 T.U.B., giusta relatio dell'art. 2, co. III, D.P.R. citato) e nell'intermediazione finanziaria (artt. 21-23 T.U.F., giusta relatio dell'art. 2, co. IV, D.P.R. citato), facendo gravare su specifici obblighi Parte_1 informativi, a tutela del risparmiatore.
7. Così brevemente delineate le coordinate normative di rilievo, non può non rilevarsi come, allorquando ne è stato richiesto il rimborso (in una data
4 Proc. n. 1396/2024 R.G.
antecedente e prossima al 17/11/2022, data a cui risale il reclamo formalmente intentato per il mancato rimborso) il Buono per cui è causa risultava già prescritto: invero, ai sensi del già citato art. 8, co. 1, D.M.
19/12/2000, “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono
a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”, e tale scadenza, per il Buono oggetto del contendere (appartenente alla serie “I18”) era da individuarsi nella data del 26 gennaio 2010, ovvero “Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione” (ex art. 8 D.M. del 29/03/2001), e dunque il rimborso andava chiesto entro i successivi dieci anni, ovvero non oltre il
27 gennaio 2020.
7.1. Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, quindi agli impedimenti di ordine giuridico e non già a quelli di mero fatto (cfr. Cass., Sez. I, 18/09/1997, n. 9291; Cass., Sez. Lav.
07/01/1994, n. 94; conf.: Cass., Sez. III, 23/07/2003, n. 11451 nonché
Cass., Sez. III, 10/02/1995, n. 1490).
Ne consegue che l'impossibilità, di fatto, di agire non vale ad impedire il corso della prescrizione e che, in particolare, il comportamento reticente del debitore, così come l'ignoranza dell'esistenza del diritto, - salvo che integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ. - costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il corso della prescrizione (cfr. Cass., Sez. I, 03/05/1999, n.
4389; in senso analogo, Cass., Sez. I, 07/05/1996, n. 4235).
Quest'ultima condotta opera quale causa di sospensione della prescrizione, finché il dolo non sia stato scoperto dal creditore.
Così, ai fini della sospensione della prescrizione di un diritto per occultamento doloso della esistenza della obbligazione da parte del debitore, è necessaria la sussistenza di un comportamento fraudolento diretto intenzionalmente a nascondere al creditore la esistenza del debito.
Il comportamento semplicemente omissivo del debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione (ai sensi del n. 8 dell'art. 2941 c.c.) solo se abbia ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per
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legge (cfr. Cass., Sez. III, 11/11/1998, n. 11348; Cass., Sez. III, 09/01/1979,
n. 125). Occorre, cioè, che l'attività ingannatrice e fraudolenta del debitore, inducendo il creditore in errore, gli precluda la possibilità di far valere il proprio diritto (Cass., Sez. Lav., 15/10/1980, n. 5535; Cass., Sez. Lav.,
20/09/1977, n. 4030).
7.2. Nella fattispecie in esame, la mancanza di trasparenza imputata a
[...]
per non aver consegnato all'appellata, al momento della Parte_1 sottoscrizione del Buono postale, il foglio informativo recante la sua scadenza, non è idonea ad influire sul decorso della prescrizione, tenuto conto che, pur configurandosi una violazione dei doveri di comportamento imposti dall'art. 1375 c.c. e dall'art. 6 del D.M. 18 dicembre 2000 (che all'art. 6 pone a carico di l'obbligo di consegnare ai Parte_1 sottoscrittori i fogli informativi contenenti la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi), difetterebbero, comunque, le altre condizioni previste dall'art. 2941 c.c. n. 8.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, infatti, “la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito” (cfr. Cass., Sez.
Lav., 05/12/2005, n. 26355; Cass., Sez. Lav., 23/01/2004, n. 1222; Cass.,
Sez. Lav., 24/10/1998, n. 10592; Cass., Sez. III, 28/09/1994, n. 7898).
Anche la giurisprudenza arbitrale ha chiarito che “la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Parte_2 non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione” (cfr., anche per la citazione che precede, ABF, 18.07.2019, n. 17841). CP_2
7.3. Orbene, sul retro del in era stata inserita, a penna, la dicitura Pt_3 della serie a cui il titolo appartenesse (“I18”), sicché la mancata consegna del foglio informativo può avere, al più, reso maggiormente difficoltoso alla titolare del buono venire a conoscenza della data di scadenza dei buoni stessi, trattandosi di un dato che, avuto riguardo alla normale diligenza
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esigibile dal creditore, poteva essere appreso chiedendo informazioni in merito presso un qualunque ufficio postale oppure effettuando una semplice ricerca a mezzo internet.
Non può, quindi, ritenersi che l'appellata, nonostante la mancata consegna del foglio informativo, fossero state nella oggettiva impossibilità di esercitare il loro diritto al rimborso (Cass., Sez. II, 19/11/1985, n. 5682;
Cass., Sez. III, 12/01/1973, n. 102).
Di recente, sul punto, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “la mancata consegna del foglio informativo analitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato recarsi presso un qualsiasi ufficio postale o, magari, effettuare una ricerca finalizzata a consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza dei buoni medesimi (e, conseguentemente, quello di prescrizione)” [in tali testuali termini Cassazione civile sez. I,
30/07/2025, n. 21905, in motivazione].
7.4. Tutto ciò chiarito rende evidente la fondatezza dell'eccezione di prescrizione articolata da , il che, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto in primo grado, poiché erroneamente fondato sul diritto al rimborso di un Buono già prescritto.
8. La revoca del decreto monitorio (logicamente posta sulla infondatezza della domanda di rimborso del impone l'esame della domanda CP_3 subordinatamente posta dall'appellata, i.e. la richiesta di risarcimento danni per la mancata informativa da parte del soggetto intermediario finanziario.
8.1. L'ammissibilità di tale domanda si ricava, anzitutto, dalla natura del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., il quale “non è un'actio nullitatis
o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione”, “ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio” e nel quale pertanto occorre
“pronunciar[si] sul merito delle domande, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo, quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa”, sulla base degli elementi “quali emergono alla data della sentenza”, “potendo essere
7 Proc. n. 1396/2024 R.G.
integrate le prove addotte in sede monitoria e modificata perfino la causa petendi”(cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 13/01/2022, n. 927; Cass. civ.,
10/03/2009, n. 5754; Cass. civ., Sez. un., 07/07/1993, n. 7448).
Né può dubitarsi che “la emendatio libelli è ammissibile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”, dove “il convenuto, in qualità di attore in senso sostanziale, può modificare la domanda avanzata nella fase monitoria, proponendo una domanda nuova e diversa da quella posta a fondamento del decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto”,
“ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, la possibilità di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.” e purché “tale domanda si riferisca”, come nel caso di specie, “alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio”
(ovvero il B.P.F. sottoscritto in data 26/07/2008), “attenga allo stesso sostanziale bene della vita” (ossia la liquidazione di un importo economico ricollegabile al per cui è causa) “e sia connessa per incompatibilità CP_3
a quella originariamente proposta” (presupponendo la richiesta risarcitoria per mancata consegna del FIA il danno legato all'intervenuta prescrizione dei stessi, e dunque risultando “incompatibile” alla domanda di Pt_4 rimborso del loro controvalore) [cfr. Cass. civ., 22/09/2023, n. 27183; Cass. civ., 2/03/2023, n. 6300; Cass., 24/3/2022, n. 9633; più di recente anche
Cass. Sez. U, Sentenza n. 26727 del 15/10/2024].
Inoltre, poiché l'istanza risarcitoria era stata già proposta in primo grado ed
è rimasta assorbita dalla decisione qui impugnata (che ha accolto la domanda, logicamente preordinata, di rimborso), ai fini della valida riedizione di essa ne era sufficiente la riproposizione ai sensi dell'art. 346
c.p.c., essendo pacifico che, ove “il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso formulata, avendola ritenuta assorbita”, la parte “non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima, ma soltanto quello di riproporla nel rispetto dell'art. 346 c.p.c.”, non versando
8 Proc. n. 1396/2024 R.G.
del resto la parte, a fronte di tale domanda rimasta assorbita poiché subordinata a quella accolta, in condizione di soccombenza c.d. pratica giustificante un'impugnativa incidentale (cfr., ex multis, Cass. n.
28875/2019; Cass. n. 8674/2017; Cass. n. 6550/2013; Cass., Sez. un., n.
12067/2007).
8.2. Chiarita la necessità dell'esame nel merito della domanda di risarcimento, è anzitutto il caso di rilevare come, nel relativo esame, si palesino non conferenti le difese relative alla prescrizione del diritto di rimborso del CP_3
Tale istituto, infatti, se può ritenersi idoneo a paralizzare una domanda di esatto adempimento del rapporto negoziale istauratosi attraverso la sottoscrizione del titolo, ossia di riscossione di esso e dei relativi rendimenti, si presenta inconferente quando venga azionata una richiesta risarcitoria, collegata all'inadempimento degli obblighi informativi declinati dalla normativa primaria (art. 1175 e 1375 c.c.) e secondaria (art. 6 del D.M. 18 dicembre 2000).
In altri termini, a prescindere dalla prescrizione del diritto alla riscossione del b.p.f. (che non può ritenersi inficiato dalle omissioni informative addebitate alle , in ragione di quanto detto supra), il risparmiatore, Pt_1 dolendosi di violazione degli obblighi precontrattuali di informativa, ben può agire - nel quinquennio a partire dal momento di richiesta della liquidazione rimasta insoddisfatta trattandosi del frangente in cui il risparmiatore acquista conoscenza o è comunque in grado di riconoscere il fatto illecito, il danno e la derivazione causale dell'uno dall'altro (cfr. Coll.
ABF Roma, 20.06.2020, n. 11045) - per la mancanza di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione (cfr. Coll. Coord. ABF,
18.07.2019, n. 17841), potenzialmente comportante un danno economicamente commisurabile al valore nominale dei buoni la cui riscossione è rimasta preclusa.
8.3. Ciò posto, premesso che, a fronte di una puntuale contestazione,
l'onere di dimostrare il corretto adempimento degli obblighi informativi ricade sull'intermediario [giusto il disposto, compreso nel richiamo di cui all'art. 2, comma IV, del D.P.R. n. 144/2001, di cui all'art. 23, comma VI,
T.U.F. (“nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello
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svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova”), nonché secondo quanto chiarito dalla costante giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass. n. 23268/2016; Cass. n.
18702/2016; Cass. n. 12544/2017; Cass. n. 18039/2012; Cass. n.
22147/2010; Cass. n. 2773/2009)], nel caso di specie alcuna dimostrazione
è stata fornita circa l'effettiva consegna del né risulta che CP_4
l'appellante avesse esposto gli avvisi sulle condizioni praticate pure citati dall'art. 6 del D.M. summenzionato (esposizione che, in ogni caso, non potrebbe dirsi di per sé sola bastevole ad ottemperare all'obbligo di trasparenza e informazione ricadente su , poiché è la stessa norma Pt_1 citata a precisare che “la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali” viene rinviata “a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori”).
8.4. Non è tampoco idonea a surrogare la consegna del F.I.A., e perciò a recidere l'attitudine lesiva di tale omissione (che si traduce nella privazione, per il cliente, dello strumento normativamente concepito per informarlo delle caratteristiche giuridiche del buono, al fine di un consapevole esercizio dei diritti spettanti dal rapporto negoziale che si costituisce mediante la relativa sottoscrizione) la mera pubblicazione in
G.U. del D.M. istitutivo della relativa serie, posto che il ricorso alla G.U. non appare idonea ad elidere gli obblighi informativi cui di Parte_1 era specificatamente tenuta in virtù della disciplina applicabile al caso in esame, né il risparmiatore deve ritenersi onerato di attivarsi per verificare la scadenza del buono e conseguentemente i termini di prescrizione (crf.
CdA Napoli n. 3719/2024; Trib. Cassino 2024), dal momento che la consegna del FIA assume carattere essenziale nell'esecuzione del contratto, considerando che si tratta dell'unico documento riportante le condizioni economiche e normative che regolano l'investimento e la scadenza del prodotto, elementi che si pongono a fondamento del rapporto contrattuale e sui quali deve formarsi il consenso alla stipula del contratto (v. Tribunale
Monza sez. I, 31/01/2025).
8.5. Né vale ad elidere la responsabilità dell'appellante, dinanzi all'inadempimento dello specifico obbligo informativo di cui si è detto, la circostanza che l'appellata avrebbe potuto procurarsi aliunde informazioni
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sulla scadenza dei titoli (che, nel caso di specie, non riportano indicazioni,
a stampa o apposte con timbri, circa la loro durata ovvero il termine di scadenza) e quindi sul decorso della prescrizione, giacché la valutazione della responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non riguarda la possibilità che la controparte possa procurarsi in altro modo l'informazione necessaria (cfr.
App. Cagliari n. 136/23; Trib. Frosinone 12.7.24).
Del resto, “gli obblighi di trasparenza - che il legislatore disciplina espressamente quando si tratta di rapporti negoziali asimmetrici (cfr. a titolo esemplificativo art..21 TUF, 117 TUB e 3 DM 19/12/2000) - costituiscono declinazione dei principi di buona fede e correttezza, operanti in tutta la vicenda negoziale (artt. 1337,1366,1375 cc) il cui fondamento è direttamente rinvenibile nel più generale dovere di solidarietà sociale costituzionalmente imposto ex art. 2 della Casta fondamentale”, e pertanto “rispetto a buoni fruttiferi postali che non riportino indicazioni circa la durata, e quindi il termine di scadenza - costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso - e a fronte della mancata consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi, si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio onere di trasparenza e di informazione" (Corte d'Appello di Napoli n. 3719/2024, Tribunale Frosinone, 06/05/2025, n. 335).
8.6. In definitiva, deve ritenersi sussistente la responsabilità di
[...]
per la violazione degli obblighi informativi prescritti. Pt_1
9. Acclarata la sussistenza di un addebito di responsabilità di tipo precontrattuale a carico di , sul profilo del quantum debeatur Parte_1 va osservato che, nel caso di “omessa ricezione del foglio informativo da parte dell'intermediario resistente”, il danno “è costituito dal capitale versato dal sottoscrittore (danno emergente)”, essendo “ragionevolmente certo ('più probabile che non') che, ove fosse stato informato della scadenza dei titoli, il sottoscrittore li avrebbe tempestivamente presentati all'incasso”, non potendosi invece accordare anche il “rendimento del titolo”, essendo “impossibile determinare il giorno (preciso) in cui ciò sarebbe potuto avvenire e, di conseguenza, il rendimento del titolo che il
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sottoscrittore ha perduto (lucro cessante)” (cfr. Coll. ABF Roma,
12.03.2021, n. 6903).
Pertanto, l'appellante va condannata al pagamento, in favore dell'appellata,
a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € 5.000,00 (pari al valore nominale del Buono per cui è causa), oltre interessi al tasso legale su tale somma dalla domanda sino al soddisfo.
10. Le spese di lite del presente giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M.
55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 1.101 a € 5.200) con esclusione della fase di istruzione/trattazione in quanto non svolta e attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
11. Stante il rigetto dell'appello (derivante dal fatto che, pur riformandosi la sentenza nel senso della revoca del decreto ingiuntivo, è accolta la domanda proposta in primo grado dall'appellante e rimasta assorbita), ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento n. 4177/2023 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1. Rigetta l'appello;
2. in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 448/2023 emesso dal Giudice di Pace di Potenza;
3. accoglie la domanda di risarcimento articolata dall'appellata e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore della prima, Parte_1 dell'importo di € 5.000,00, oltre interessi al tasso legale su tale somma dalla data della domanda sino al soddisfo;
12 Proc. n. 1396/2024 R.G.
4. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, che si liquidano in € 1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
5. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dell'art. 13, comma
1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Potenza, lì 05/12/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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