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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2025, n. 9164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9164 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZU AR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/10/2024 del Tribunale del riesame di Palermo letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale LE LO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore AR ZU ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato quella emessa il 7 ottobre 2024 dal GIP presso il medesimo Tribunale, applicativa della misura custodiale nei confronti del ZU per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 309 del 90 e 629, comma 2, cod. pen., aggravati ex art. 416 bis cod. pen. - per aver partecipato all'associazione finalizzata al traffico di cocaina, eroina, crack e hashish, operante nel mandamento mafioso di Porta Nuova, e per l'estorsione commessa con armi ai danni di La TT SA, La TT BI IE e Penale Sent. Sez. 6 Num. 9164 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 20/02/2025 TA AR, agendo nell'interesse del sodalizio mafioso e con metodo mafioso-, contestati ai capi 2) e 3) dell'imputazione provvisoria. Ne chiede l'annullamento per due motivi. 1.1. Con il primo denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. 309 del 90 per violazione della legge processuale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria per inutilizzabilità degli elementi probatori relativi al periodo precedente al 12 marzo 2019 - da cui decorre la contestazione del reato associativo-, avendo il GIP precisato che a carico dell'indagato si è già proceduto nell'ambito di altro procedimento all'esito del quale il ZU è stato assolto. Anziché espungerle, il Tribunale ha utilizzato le dichiarazioni dei collaboratori AN e IO, confluite in detto procedimento, senza considerare che erano relative ad un periodo risalente, coperto dal giudicato assolutorio, sicché, una volta eliminate, il quadro probatorio risulta costituito solo dalle dichiarazioni di SA La TT, prive di riscontri esterni ed inidonee a provare la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, potendo al più dimostrare la partecipazione mafiosa del ZU, peraltro, già accertata con sentenza definitiva di condanna nel procedimento cd Cupola 2.0, ma di assoluzione- al pari di IC A- dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Nessuna incidenza può, quindi, attribuirsi a detta sentenza;
anche il riferimento alla sentenza del 22 febbraio 2024 del GUP di Palermo è privo di rilievo, non essendo la sentenza definitiva e riguardando solo il contesto di Porta Nuova, sicché illogicamente viene valorizzato nell'ordinanza per sostenere che il ZU avrebbe gestito la piazza di spaccio per conto dell'associazione. Le dichiarazioni del La TT sono generiche;
egli non indica con precisione il ruolo di partecipe del ricorrente né chiarisce da chi avrebbe appreso del suo coinvolgimento;
anche i riscontri indicati nell'ordinanza sono inidonei a supportare l'accusa, in quanto de relato e provenienti dallo stesso La TT SA: ciò vale per le dichiarazioni della compagna IN IA e per la conversazione registrata il 9 febbraio 2023; anche i colloqui intercettati presso l'abitazione di BI La TT non dimostrano il coinvolgimento del ZU nell'associazione diretta al traffico di stupefacenti, ma solo la partecipazione mafiosa, già accertata. 1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'estorsione aggravata di cui al capo 3) per mancanza di gravi indizi di colpevolezza. Escluse le dichiarazioni dei collaboratori, inutilizzabili per le ragioni prima esposte, le dichiarazioni del La TT sono prive di riscontro relativamente alla vicenda estorsiva, avendo i riscontri carattere circolare, in quanto le dichiarazioni della compagna e la conversazione del 9 febbraio hanno ad oggetto fatti appresi 2 dal La TT;
il riferimento di TA a un certo AR proviene dalla stessa fonte, ma, soprattutto, non si è tenuto conto del rancore nutrito dal dichiarante nei confronti del ZU e della volontà vendicativa che ha animato la collaborazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, che solo formalmente denunciano violazioni di legge, in realtà, propongono una lettura riduttiva del compendio probatorio, sollecitandone una rivalutazione, preclusa in questa sede, specie a fronte di una motivazione congrua, completa e lineare, che ha già esaminato e confutato le argomentazioni riproposte in questa sede. In particolare, il primo motivo di ricorso è diretto a sminuire la rilevanza delle dichiarazioni del La TT e dei riscontri valorizzati dal Tribunale, invece, integranti un solido quadro probatorio. 2. Del tutto infondata è l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia relative al periodo precedente a quello oggetto del giudizio in corso perché coperto da giudicato assolutorio, atteso che delle stesse l'ordinanza dà atto in quanto menzionate nella sentenza irrevocabile del 29 maggio 2024, acquisita agli atti, che ha definitivamente accertato l'appartenenza organica del ricorrente al mandamento di Porta Nuova, la posizione di vertice rivestita ed il ruolo attivo svolto in due episodi estorsivi. Il riferimento dell'ordinanza a detta sentenza ed a quella emessa il 22 febbraio 2024 dal GUP del Tribunale di Palermo, che ha riconosciuto lo stretto rapporto di interdipendenza tra l'associazione mafiosa e quella dedita al narcotraffico nel territorio di Porta Nuova, è solo funzionale a descrivere il contesto svelato da pregresse indagini aventi ad oggetto la composizione e la ricostruzione delle attività criminali del mandamento di Porta Nuova, tra cui il narcotraffico, costituenti il substrato sul quale si innestano le indagini svolte nel procedimento in oggetto, concentrate su detto settore illecito e nel cui ambito sono state nuovamente assunte le dichiarazioni dei collaboratori AN e IO e quelle ben più rilevanti di SA La TT, che non ha assunto lo status di collaboratore né ha usufruito dei relativi benefici, ma ha reso dichiarazioni su fatti dei quali è stato protagonista, accusandosi di gravi reati, ignoti agli inquirenti, confermando quanto già accertato nelle sentenze in atti circa il ruolo di vertice del ZU nel mandamento mafioso e nel traffico di stupefacenti. 3 Nessuna violazione è riscontrabile nell'impostazione accusatoria validata dal Tribunale, atteso che l'imputazione provvisoria ha ad oggetto il periodo successivo a quello coperto da giudicato assolutorio, essendo stati acquisiti elementi nuovi a sostegno dell'accusa, costituiti dalle dichiarazioni di cui si è detto, da quelle della compagna del La TT, dal colloquio dalla stessa registrato il 9 febbraio 2023 e dalle conversazioni intercettate nell'abitazione del padre del La TT, coinvolto nel traffico di stupefacenti con il figlio e vittima dell'episodio estorsivo insieme ad TA AR. L'ordinanza illustra il contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori e ne rileva la convergenza sul ruolo verticistico del ZU nella gestione del traffico di stupefacenti per conto e nell'interesse della famiglia mafiosa di Porta Nuova nel territorio del mandamento;
reputa attendibili le ulteriori dichiarazioni del AN, confermando il giudizio di credibilità già espresso dai giudici di merito, per avere questi riferito fatti e vicende alle quali aveva personalmente assistito. Questi ha dichiarato che il ZU era il referente al quale ci si doveva rivolgere per ottenere l'autorizzazione a spacciare nel territorio del mandamento e colui che ordinava di sanzionare chi non l'aveva richiesta, avvalendosi dello UL, noto picchiatore alle sue dipendenze- aveva, infatti, assistito a pestaggi di soggetti morosi, ordinati dal ZU-; gestiva le piazze di spaccio, imponendo il quantitativo da acquistare e un prezzo più alto di quello di mercato per ricavarne una quota destinata alla famiglia, in particolare, al mantenimento dei detenuti (pag. 7-9). Il Tribunale ha dato atto della convergenza delle dichiarazioni del IO e della rilevanza di quelle del La TT, determinatosi a rivelare quanto a sua conoscenza dopo l'arresto per detenzione di cocaina (avvenuto ad inizio 2023) perché non più disposto a subire minacce ed a tollerare le intimidazioni e le prevaricazioni degli esponenti mafiosi, che imponevano i quantitativi di sostanza da acquistare, il prezzo di acquisto, fuori mercato, i tempi stretti di pagamento e il versamento di una quota in favore delle casse del mandamento. L'ordinanza riporta (pag. 10-13), inoltre, le dichiarazioni del La TT, che ricostruiscono le fasi del primo contatto con l'associazione mafiosa e descrivono l'approccio cercato tramite un suo amico,- precisamente identificato e indicato in Giancarlo Lo Piccolo, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso-, con i referenti del mandamento, che gli avevano imposto di acquistare soltanto da loro a prezzo maggiorato per risarcirli del danno loro arrecato nel periodo in cui aveva lavorato senza autorizzazione. Sono descritti i rapporti con lo UL, incaricato della riscossione;
la richiesta di protezione rivolta ad esponenti della famiglia mafiosa della Noce e la richiesta di mediazione rivolta al suo fornitore, esitata nell'imposizione di pagare anche un contributo mensile alla Noce oltre ad acquistare cocaina a prezzo maggiorato;
la necessità di rapportarsi e di trattare /; 4 con il referente del mandamento ovvero con il ZU, che aveva incontrato presso la sua abitazione ove era detenuto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, e che gli aveva ordinato di rivolgersi al Maniscalco, ma, a seguito della sua opposizione, si era verificato il grave episodio ai danni del padre e dell'TA che lavoravano con lui, oggetto del capo 3). Nell'occasione erano stati trattenuti in una stalla e minacciati con pistole dal Maniscalco, dal Campisi, dallo UL e dal Selvaggio, il quale aveva esploso un colpo d'arma da fuoco ad altezza d'uomo, colpendo il muro alle spalle del padre, imponendo loro di vendere un kg di cocaina per loro conto al prezzo di 55 mila euro da versare entro la sera stessa. A tale episodio erano seguiti ulteriori richieste di protezione presso altri esponenti mafiosi ed un ulteriore incontro con il ZU, in ragione della posizione di vertice e del potere decisionale riconosciutogli, per comprendere il motivo della doppia imposizione (anche in favore della Noce), ottenendo nuove condizioni, fermo l'obbligo di acquistare da loro cocaina al prezzo imposto da versare entro i tempi stabiliti e di saldare i debiti. A fronte di tale puntuale ricostruzione dei fatti risulta priva di ogni fondamento la dedotta genericità delle dichiarazioni del La TT, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata ritenuta in ragione della spontaneità delle dichiarazioni e della singolare convergenza con quanto già riferito dai collaboratori ed emerso dalle indagini precedenti di cui davano atto le sentenze acquisite. Piuttosto è generica e priva di consistenza l'obiezione difensiva, che reputa ricavabili da tali dichiarazioni solo il profilo e la caratura mafiosa del ZU, non la partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, atteso che, proprio in ragione della posizione qualificata nell'associazione mafiosa, al ricorrente spettava analoga e riconosciuta posizione di livello verticistico nella parallela associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, operante nel territorio del mandamento, impegnata a mantenere il controllo e la gestione delle piazze di spaccio con imposizione delle regole del sodalizio mafioso e la repressione violenta della loro inosservanza con netta percezione all'esterno della coincidenza e convergenza di scopi illeciti delle due strutture associative. Contrariamente all'assunto difensivo, anche la valutazione espressa sugli elementi di riscontro alle dichiarazioni del La TT risulta corretta, avendo il Tribunale dato conto del carattere diretto e non de relato delle dichiarazioni della IN, compagna del dichiarante, in quanto ella aveva riferito fatti direttamente appresi per avervi assistito, oltre a documentare le circostanze riferite nel corso del colloquio con l'TA, perfettamente coincidenti con quanto dichiarato dal La TT SA (pag. 16-17 ordinanza). Decisiva è risultata l'indicazione dell'TA della persona da cui proveniva l'imposizione di continuare a smerciare 5 cocaina alle condizioni previste e di pagare periodicamente, individuata nel ZU per lo stato di detenzione nonché per particolari e caratteristiche fisiche nonché chiaramente indicata come colui che comandava e aveva il potere di minacciare pur di ottenere un fondo cassa (pag.17); è, inoltre, netto il riscontro emerso dal colloquio registrato, in cui l'TA ammetteva di aver incontrato il ZU presso la sua abitazione, confermandone ruolo e potere di imporre le regole e il rispetto delle stesse. Analogamente giustificata è la valenza di riscontro attribuito ai colloqui intercettati presso il padre del La TT, particolarmente valorizzati perché dimostrativi della provenienza delle imposizioni e intimidazioni dal ZU e dallo UL, tanto da indurre il padre del La TT a recarsi presso il ZU e prendere le distanze dalla decisione del figlio di collaborare per evitare ritorsioni, ma nella consapevolezza che le dichiarazioni del figlio avrebbero potuto danneggiare molti associati (pag. da 19 a 22). Tali dichiarazioni confermano appieno il ruolo del ZU non solo quale esponente mafioso, ma di referente di vertice del sodalizio dedito al narcotraffico, essendo in questo settore impegnato il dichiarante. In particolare, trova conferma l'imposizione, anche con violenza, del rispetto delle regole dettate dai vertici del mandamento, imponendo a tutti gli operatori delle piazze di spaccio di ottenere l'autorizzazione, di corrispondere somme di denaro destinate alla cassa dell'associazione, sanzionando gli inadempienti o imponendo l'acquisto di stupefacenti di cattiva di qualità a prezzi fuori mercato. 2. Analogamente inammissibile è il secondo motivo relativo all'estorsione commessa ai danni del padre del La TT e dell'TA, di cui si è detto, chiaramente emergente dalle dichiarazioni della IN, che aveva constatato lo stato di prostrazione e di terrore del suocero, minacciato con arma e che aveva visto esplodere un colpo ad altezza d'uomo che aveva colpito il muro alle sue spalle, e da quelle dell'TA, che aveva spiegato la finalità dell'azione e della minaccia armata, destinata ad imporre l'acquisto di un kg di cocaina al prezzo di 55 mila euro da versare entro la sera stessa. Dichiarazioni queste che riscontrano perfettamente quelle del La TT SA, della cui attendibilità i giudici di merito non dubitano, a differenza del ricorrente, risultando valorizzata la spontaneità della decisione maturata dopo l'arresto, vissuto come liberazione dall'oppressione e dalle imposizioni del ZU e dei suoi emissari, divenuta intollerabile. 3. All'inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. 6
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 20 febbraio 2025 Il consigliere nsore
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale LE LO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore AR ZU ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato quella emessa il 7 ottobre 2024 dal GIP presso il medesimo Tribunale, applicativa della misura custodiale nei confronti del ZU per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 309 del 90 e 629, comma 2, cod. pen., aggravati ex art. 416 bis cod. pen. - per aver partecipato all'associazione finalizzata al traffico di cocaina, eroina, crack e hashish, operante nel mandamento mafioso di Porta Nuova, e per l'estorsione commessa con armi ai danni di La TT SA, La TT BI IE e Penale Sent. Sez. 6 Num. 9164 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 20/02/2025 TA AR, agendo nell'interesse del sodalizio mafioso e con metodo mafioso-, contestati ai capi 2) e 3) dell'imputazione provvisoria. Ne chiede l'annullamento per due motivi. 1.1. Con il primo denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. 309 del 90 per violazione della legge processuale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria per inutilizzabilità degli elementi probatori relativi al periodo precedente al 12 marzo 2019 - da cui decorre la contestazione del reato associativo-, avendo il GIP precisato che a carico dell'indagato si è già proceduto nell'ambito di altro procedimento all'esito del quale il ZU è stato assolto. Anziché espungerle, il Tribunale ha utilizzato le dichiarazioni dei collaboratori AN e IO, confluite in detto procedimento, senza considerare che erano relative ad un periodo risalente, coperto dal giudicato assolutorio, sicché, una volta eliminate, il quadro probatorio risulta costituito solo dalle dichiarazioni di SA La TT, prive di riscontri esterni ed inidonee a provare la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, potendo al più dimostrare la partecipazione mafiosa del ZU, peraltro, già accertata con sentenza definitiva di condanna nel procedimento cd Cupola 2.0, ma di assoluzione- al pari di IC A- dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Nessuna incidenza può, quindi, attribuirsi a detta sentenza;
anche il riferimento alla sentenza del 22 febbraio 2024 del GUP di Palermo è privo di rilievo, non essendo la sentenza definitiva e riguardando solo il contesto di Porta Nuova, sicché illogicamente viene valorizzato nell'ordinanza per sostenere che il ZU avrebbe gestito la piazza di spaccio per conto dell'associazione. Le dichiarazioni del La TT sono generiche;
egli non indica con precisione il ruolo di partecipe del ricorrente né chiarisce da chi avrebbe appreso del suo coinvolgimento;
anche i riscontri indicati nell'ordinanza sono inidonei a supportare l'accusa, in quanto de relato e provenienti dallo stesso La TT SA: ciò vale per le dichiarazioni della compagna IN IA e per la conversazione registrata il 9 febbraio 2023; anche i colloqui intercettati presso l'abitazione di BI La TT non dimostrano il coinvolgimento del ZU nell'associazione diretta al traffico di stupefacenti, ma solo la partecipazione mafiosa, già accertata. 1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'estorsione aggravata di cui al capo 3) per mancanza di gravi indizi di colpevolezza. Escluse le dichiarazioni dei collaboratori, inutilizzabili per le ragioni prima esposte, le dichiarazioni del La TT sono prive di riscontro relativamente alla vicenda estorsiva, avendo i riscontri carattere circolare, in quanto le dichiarazioni della compagna e la conversazione del 9 febbraio hanno ad oggetto fatti appresi 2 dal La TT;
il riferimento di TA a un certo AR proviene dalla stessa fonte, ma, soprattutto, non si è tenuto conto del rancore nutrito dal dichiarante nei confronti del ZU e della volontà vendicativa che ha animato la collaborazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, che solo formalmente denunciano violazioni di legge, in realtà, propongono una lettura riduttiva del compendio probatorio, sollecitandone una rivalutazione, preclusa in questa sede, specie a fronte di una motivazione congrua, completa e lineare, che ha già esaminato e confutato le argomentazioni riproposte in questa sede. In particolare, il primo motivo di ricorso è diretto a sminuire la rilevanza delle dichiarazioni del La TT e dei riscontri valorizzati dal Tribunale, invece, integranti un solido quadro probatorio. 2. Del tutto infondata è l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia relative al periodo precedente a quello oggetto del giudizio in corso perché coperto da giudicato assolutorio, atteso che delle stesse l'ordinanza dà atto in quanto menzionate nella sentenza irrevocabile del 29 maggio 2024, acquisita agli atti, che ha definitivamente accertato l'appartenenza organica del ricorrente al mandamento di Porta Nuova, la posizione di vertice rivestita ed il ruolo attivo svolto in due episodi estorsivi. Il riferimento dell'ordinanza a detta sentenza ed a quella emessa il 22 febbraio 2024 dal GUP del Tribunale di Palermo, che ha riconosciuto lo stretto rapporto di interdipendenza tra l'associazione mafiosa e quella dedita al narcotraffico nel territorio di Porta Nuova, è solo funzionale a descrivere il contesto svelato da pregresse indagini aventi ad oggetto la composizione e la ricostruzione delle attività criminali del mandamento di Porta Nuova, tra cui il narcotraffico, costituenti il substrato sul quale si innestano le indagini svolte nel procedimento in oggetto, concentrate su detto settore illecito e nel cui ambito sono state nuovamente assunte le dichiarazioni dei collaboratori AN e IO e quelle ben più rilevanti di SA La TT, che non ha assunto lo status di collaboratore né ha usufruito dei relativi benefici, ma ha reso dichiarazioni su fatti dei quali è stato protagonista, accusandosi di gravi reati, ignoti agli inquirenti, confermando quanto già accertato nelle sentenze in atti circa il ruolo di vertice del ZU nel mandamento mafioso e nel traffico di stupefacenti. 3 Nessuna violazione è riscontrabile nell'impostazione accusatoria validata dal Tribunale, atteso che l'imputazione provvisoria ha ad oggetto il periodo successivo a quello coperto da giudicato assolutorio, essendo stati acquisiti elementi nuovi a sostegno dell'accusa, costituiti dalle dichiarazioni di cui si è detto, da quelle della compagna del La TT, dal colloquio dalla stessa registrato il 9 febbraio 2023 e dalle conversazioni intercettate nell'abitazione del padre del La TT, coinvolto nel traffico di stupefacenti con il figlio e vittima dell'episodio estorsivo insieme ad TA AR. L'ordinanza illustra il contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori e ne rileva la convergenza sul ruolo verticistico del ZU nella gestione del traffico di stupefacenti per conto e nell'interesse della famiglia mafiosa di Porta Nuova nel territorio del mandamento;
reputa attendibili le ulteriori dichiarazioni del AN, confermando il giudizio di credibilità già espresso dai giudici di merito, per avere questi riferito fatti e vicende alle quali aveva personalmente assistito. Questi ha dichiarato che il ZU era il referente al quale ci si doveva rivolgere per ottenere l'autorizzazione a spacciare nel territorio del mandamento e colui che ordinava di sanzionare chi non l'aveva richiesta, avvalendosi dello UL, noto picchiatore alle sue dipendenze- aveva, infatti, assistito a pestaggi di soggetti morosi, ordinati dal ZU-; gestiva le piazze di spaccio, imponendo il quantitativo da acquistare e un prezzo più alto di quello di mercato per ricavarne una quota destinata alla famiglia, in particolare, al mantenimento dei detenuti (pag. 7-9). Il Tribunale ha dato atto della convergenza delle dichiarazioni del IO e della rilevanza di quelle del La TT, determinatosi a rivelare quanto a sua conoscenza dopo l'arresto per detenzione di cocaina (avvenuto ad inizio 2023) perché non più disposto a subire minacce ed a tollerare le intimidazioni e le prevaricazioni degli esponenti mafiosi, che imponevano i quantitativi di sostanza da acquistare, il prezzo di acquisto, fuori mercato, i tempi stretti di pagamento e il versamento di una quota in favore delle casse del mandamento. L'ordinanza riporta (pag. 10-13), inoltre, le dichiarazioni del La TT, che ricostruiscono le fasi del primo contatto con l'associazione mafiosa e descrivono l'approccio cercato tramite un suo amico,- precisamente identificato e indicato in Giancarlo Lo Piccolo, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso-, con i referenti del mandamento, che gli avevano imposto di acquistare soltanto da loro a prezzo maggiorato per risarcirli del danno loro arrecato nel periodo in cui aveva lavorato senza autorizzazione. Sono descritti i rapporti con lo UL, incaricato della riscossione;
la richiesta di protezione rivolta ad esponenti della famiglia mafiosa della Noce e la richiesta di mediazione rivolta al suo fornitore, esitata nell'imposizione di pagare anche un contributo mensile alla Noce oltre ad acquistare cocaina a prezzo maggiorato;
la necessità di rapportarsi e di trattare /; 4 con il referente del mandamento ovvero con il ZU, che aveva incontrato presso la sua abitazione ove era detenuto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, e che gli aveva ordinato di rivolgersi al Maniscalco, ma, a seguito della sua opposizione, si era verificato il grave episodio ai danni del padre e dell'TA che lavoravano con lui, oggetto del capo 3). Nell'occasione erano stati trattenuti in una stalla e minacciati con pistole dal Maniscalco, dal Campisi, dallo UL e dal Selvaggio, il quale aveva esploso un colpo d'arma da fuoco ad altezza d'uomo, colpendo il muro alle spalle del padre, imponendo loro di vendere un kg di cocaina per loro conto al prezzo di 55 mila euro da versare entro la sera stessa. A tale episodio erano seguiti ulteriori richieste di protezione presso altri esponenti mafiosi ed un ulteriore incontro con il ZU, in ragione della posizione di vertice e del potere decisionale riconosciutogli, per comprendere il motivo della doppia imposizione (anche in favore della Noce), ottenendo nuove condizioni, fermo l'obbligo di acquistare da loro cocaina al prezzo imposto da versare entro i tempi stabiliti e di saldare i debiti. A fronte di tale puntuale ricostruzione dei fatti risulta priva di ogni fondamento la dedotta genericità delle dichiarazioni del La TT, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata ritenuta in ragione della spontaneità delle dichiarazioni e della singolare convergenza con quanto già riferito dai collaboratori ed emerso dalle indagini precedenti di cui davano atto le sentenze acquisite. Piuttosto è generica e priva di consistenza l'obiezione difensiva, che reputa ricavabili da tali dichiarazioni solo il profilo e la caratura mafiosa del ZU, non la partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, atteso che, proprio in ragione della posizione qualificata nell'associazione mafiosa, al ricorrente spettava analoga e riconosciuta posizione di livello verticistico nella parallela associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, operante nel territorio del mandamento, impegnata a mantenere il controllo e la gestione delle piazze di spaccio con imposizione delle regole del sodalizio mafioso e la repressione violenta della loro inosservanza con netta percezione all'esterno della coincidenza e convergenza di scopi illeciti delle due strutture associative. Contrariamente all'assunto difensivo, anche la valutazione espressa sugli elementi di riscontro alle dichiarazioni del La TT risulta corretta, avendo il Tribunale dato conto del carattere diretto e non de relato delle dichiarazioni della IN, compagna del dichiarante, in quanto ella aveva riferito fatti direttamente appresi per avervi assistito, oltre a documentare le circostanze riferite nel corso del colloquio con l'TA, perfettamente coincidenti con quanto dichiarato dal La TT SA (pag. 16-17 ordinanza). Decisiva è risultata l'indicazione dell'TA della persona da cui proveniva l'imposizione di continuare a smerciare 5 cocaina alle condizioni previste e di pagare periodicamente, individuata nel ZU per lo stato di detenzione nonché per particolari e caratteristiche fisiche nonché chiaramente indicata come colui che comandava e aveva il potere di minacciare pur di ottenere un fondo cassa (pag.17); è, inoltre, netto il riscontro emerso dal colloquio registrato, in cui l'TA ammetteva di aver incontrato il ZU presso la sua abitazione, confermandone ruolo e potere di imporre le regole e il rispetto delle stesse. Analogamente giustificata è la valenza di riscontro attribuito ai colloqui intercettati presso il padre del La TT, particolarmente valorizzati perché dimostrativi della provenienza delle imposizioni e intimidazioni dal ZU e dallo UL, tanto da indurre il padre del La TT a recarsi presso il ZU e prendere le distanze dalla decisione del figlio di collaborare per evitare ritorsioni, ma nella consapevolezza che le dichiarazioni del figlio avrebbero potuto danneggiare molti associati (pag. da 19 a 22). Tali dichiarazioni confermano appieno il ruolo del ZU non solo quale esponente mafioso, ma di referente di vertice del sodalizio dedito al narcotraffico, essendo in questo settore impegnato il dichiarante. In particolare, trova conferma l'imposizione, anche con violenza, del rispetto delle regole dettate dai vertici del mandamento, imponendo a tutti gli operatori delle piazze di spaccio di ottenere l'autorizzazione, di corrispondere somme di denaro destinate alla cassa dell'associazione, sanzionando gli inadempienti o imponendo l'acquisto di stupefacenti di cattiva di qualità a prezzi fuori mercato. 2. Analogamente inammissibile è il secondo motivo relativo all'estorsione commessa ai danni del padre del La TT e dell'TA, di cui si è detto, chiaramente emergente dalle dichiarazioni della IN, che aveva constatato lo stato di prostrazione e di terrore del suocero, minacciato con arma e che aveva visto esplodere un colpo ad altezza d'uomo che aveva colpito il muro alle sue spalle, e da quelle dell'TA, che aveva spiegato la finalità dell'azione e della minaccia armata, destinata ad imporre l'acquisto di un kg di cocaina al prezzo di 55 mila euro da versare entro la sera stessa. Dichiarazioni queste che riscontrano perfettamente quelle del La TT SA, della cui attendibilità i giudici di merito non dubitano, a differenza del ricorrente, risultando valorizzata la spontaneità della decisione maturata dopo l'arresto, vissuto come liberazione dall'oppressione e dalle imposizioni del ZU e dei suoi emissari, divenuta intollerabile. 3. All'inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. 6
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 20 febbraio 2025 Il consigliere nsore