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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11135 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1600/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 28 novembre 2025 innanzi al giudice RO OS, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvedi, sono comparsi: per parte appellante l'avv. CORSARO CARMEN;
per parte appellata l'avv. CAPODANNO VINCENZO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Corsaro conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
L'avv. Capodanno conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
Il giudice
RO OS
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RO OS, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1600/2021 promossa da:
, c.f.: elett.te dom.to in Pozzuoli Parte_1 C.F._1
(Na) alla Via Raimondo Annecchino n. 220 presso lo studio dell'avv. Carmen Corsaro, c.f.:
, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto C.F._2
di citazione di primo grado.
- APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Controparte_1
Napoli, alla via Mario Gigante n. 90 c.f.: presso lo studio dell'avv. Vincenzo P.IVA_1
Capodanno, c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a C.F._3 margine della comparsa di costituzione e risposta di primo grado.
- APPELLATA
E
, residente in [...] Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in qualità di proprietario del Parte_1 motoveicolo tg. DS 23971, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Controparte_3
pagina 2 di 7 Pace di Napoli, , in qualità di proprietario del veicolo Fiat Panda tg. Controparte_2
EK862AL, e l' in persona del legale rapp.te p.t., in qualità di impresa di Controparte_4 assicurazione di quest'ultimo veicolo, chiedendone, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente della Fiat, la condanna, in solido, al risarcimento dei danni subiti dal motociclo di sua proprietà, alla parte laterale sinistra, in occasione del sinistro verificatosi, in data 23.09.2016, alle ore 10.20 circa, allorquando mentre il motociclo procedeva sul
Lungomare S. Pertini, in Pozzuoli, con direzione Bagnoli Napoli all'altezza del Bar Blu Bay, la predetta autovettura, che lo precedeva, senza azionare l'indicatore di direzione, si spostava repentinamente a sinistra, per impegnare la rotatoria ivi presente, tagliandogli la strada, per cui, per evitare l'impatto, sterzava a sinistra sbandando e cadendo al suolo.
Costituitasi, l in persona del legale rapp.te p.t., eccepiva, in via Controparte_4 pregiudiziale, l'improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt.
145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private, la nullità della stessa, ai sensi degli artt. 164 co.4 e 318 c.p.c., per la genericità nell'esposizione dei fatti, e, nel merito, il mancato verificarsi del sinistro dato che il convenuto assicurato lo aveva disconosciuto (come da denuncia-querela presentata il 22.10.2016), nonché contestata la misura del risarcimento preteso, concludeva chiedendo dichiarare improponibile la domanda ed, in subordine, rigettarla.
, anche se regolarmente convenuto, restava contumace. Controparte_2
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e con l'escussione di un teste di parte attrice e all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 21719/2020, rigettava la domanda non ritenendola provata, compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello, censurando la Parte_1 sentenza impugnata sotto il profilo del malgoverno delle istanze istruttorie nella parte in cui il
Giudice di Pace ha attribuito valore al disconoscimento del sinistro del proprietario del veicolo danneggiante e nella parte in cui ha ritenuto lacunosa e generica la dichiarazione della teste di parte attrice che ha confermato il verificarsi dello secondo la dinamica dedotta nell'atto di citazione, per cui, riformulata la domanda proposta in primo grado, ha concluso chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
pagina 3 di 7 Costituitasi in giudizio, non tempestivamente, l in persona del legale Controparte_4
rapp.te p.t., ribadite le deduzioni svolte in primo grado e condivisa la sentenza impugnata ne ha chiesto la conferma, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
, anche se regolarmente citato, è rimasto contumace anche nel presente Controparte_2 grado di giudizio.
Ricostruito il fascicolo di primo grado, atteso che non è stato possibile reperirlo presso l'ufficio del Giudice di pace di Napoli, come da attestazione di cancelleria del 31.01.2024, si deve procedere all'esame del merito allo stato degli atti.
In ordine alla qualificazione della domanda la stessa va ricondotta all'azione di risarcimento diretta di cui all'art. 144 d. lgs. n. 209 del 2005 esperita nei confronti dell'impresa di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi del veicolo asseritamente danneggiante, rispetto alla quale è litisconsorte necessario il responsabile civile , Controparte_2
correttamente convenuto in giudizio, in primo ed in secondo grado.
Rispetto a tale domanda l'impugnata sentenza presenta un dispositivo esatto in diritto ma ne va riformata la motivazione, stante l'infondatezza della stessa per motivi diversi da quelli accertati in primo grado.
A tal proposito giova premettere che in tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, il conducente, asseritamente danneggiato, ha l'onere di allegare e provare l'esclusiva responsabilità dell'altro nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. e l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo.
Inoltre, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano “conseguenza diretta ed immediata” del fatto, secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
Nel caso di specie, in mancanza dell'intervento delle autorità al momento del sinistro, l'unica prova offerta in ordine al verificarsi del sinistro è affidata alle dichiarazioni dell'unica teste escussa, zia dell'attore, tuttavia, le stesse sono inattendibili in quanto Testimone_1
pagina 4 di 7 contraddittorie rispetto a quanto rappresentato nell'atto di citazione in ordine alla dinamica dell'incidente e ai danni subiti dal motoveicolo.
Invero nell'atto di citazione si legge che il motoveicolo a seguito dell'impatto sterzava a sinistra e cadeva al suolo riportando danni alla parte laterale sinistra mentre la teste, unica escussa, riferisce che la moto cadeva al suolo sul lato destro riportando danni alla parte destra.
E ancora, mentre nell'atto di citazione si legge che l'autovettura asseritamente danneggiante si spostava verso sinistra per impegnare la rotatoria, la teste riferisce che la predetta autovettura sterzava a sinistra “nel tentativo di parcheggiare contromano”.
Ad abundantiam, pur a voler ritenere provata la verificazione del sinistro secondo la dinamica prospettata dall'odierno appellante, non può sottacersi che quest'ultimo non ha assolto all'onere assertivo sullo stesso incombente in ordine al cd. danno conseguenza di cui pretende il ristoro.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, già da tempo, chiarito che << L'attore ha… il dovere di indicare analiticamente… in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale…
Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere- dovere di provvedere (cfr. Cass. civ. Sez.
III, Sent. 30-06-2015, n. 13328 che richiama Cass. civ, Sez. III, Sent. 18-01.2012 n. 691 che ha stabilito che << le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo>>).
Nella fattispecie, l'attore, attuale appellante, non ha indicato in cosa si siano concretati i danni asseritamente subiti dal motociclo limitandosi a rappresentare che riportava “danni alla parte laterale sinistra tutta ed altri”, rinviando, per relationem, l'identificazione degli stessi, ad una pagina 5 di 7 perizia di parte che non consente di ritenere, comunque, assolto al richiamato onere atteso che, come parimenti, ha precisato la giurisprudenza di legittimità << il richiamo alla produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti>>
(cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 21/03/2013, n. 7115).
In ragione di quanto esposto l'appello va rigettato.
Alla intempestiva costituzione di parte appellante, avvenuta in data 16.06.2021 quindi a meno di venti giorni dalla prima udienza fissata per il giorno 20.06.2021, consegue l'inammissibilità dell'appello incidentale sulle spese di lite del primo grado del giudizio.
In virtù del criterio della soccombenza condanna al pagamento delle Parte_1
spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di in persona del Controparte_4 legale rapp.te p.t, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra
1.100,00 e 5.200,00 euro in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle memorie di replica), con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Nulla sulle spese nei confronti di , stante la sua contumacia. Controparte_2
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 21719/2020 del Giudice di Pace di
Napoli da nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_4
rapp.te p.t., nonché di , così provvede: Controparte_2
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio, in favore di in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in Controparte_4
893,00 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_2
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 28/11/2025
Il giudice
RO OS
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 28 novembre 2025 innanzi al giudice RO OS, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvedi, sono comparsi: per parte appellante l'avv. CORSARO CARMEN;
per parte appellata l'avv. CAPODANNO VINCENZO;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Corsaro conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
L'avv. Capodanno conclude riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
Il giudice
RO OS
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RO OS, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1600/2021 promossa da:
, c.f.: elett.te dom.to in Pozzuoli Parte_1 C.F._1
(Na) alla Via Raimondo Annecchino n. 220 presso lo studio dell'avv. Carmen Corsaro, c.f.:
, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto C.F._2
di citazione di primo grado.
- APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Controparte_1
Napoli, alla via Mario Gigante n. 90 c.f.: presso lo studio dell'avv. Vincenzo P.IVA_1
Capodanno, c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a C.F._3 margine della comparsa di costituzione e risposta di primo grado.
- APPELLATA
E
, residente in [...] Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in qualità di proprietario del Parte_1 motoveicolo tg. DS 23971, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Controparte_3
pagina 2 di 7 Pace di Napoli, , in qualità di proprietario del veicolo Fiat Panda tg. Controparte_2
EK862AL, e l' in persona del legale rapp.te p.t., in qualità di impresa di Controparte_4 assicurazione di quest'ultimo veicolo, chiedendone, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente della Fiat, la condanna, in solido, al risarcimento dei danni subiti dal motociclo di sua proprietà, alla parte laterale sinistra, in occasione del sinistro verificatosi, in data 23.09.2016, alle ore 10.20 circa, allorquando mentre il motociclo procedeva sul
Lungomare S. Pertini, in Pozzuoli, con direzione Bagnoli Napoli all'altezza del Bar Blu Bay, la predetta autovettura, che lo precedeva, senza azionare l'indicatore di direzione, si spostava repentinamente a sinistra, per impegnare la rotatoria ivi presente, tagliandogli la strada, per cui, per evitare l'impatto, sterzava a sinistra sbandando e cadendo al suolo.
Costituitasi, l in persona del legale rapp.te p.t., eccepiva, in via Controparte_4 pregiudiziale, l'improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt.
145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private, la nullità della stessa, ai sensi degli artt. 164 co.4 e 318 c.p.c., per la genericità nell'esposizione dei fatti, e, nel merito, il mancato verificarsi del sinistro dato che il convenuto assicurato lo aveva disconosciuto (come da denuncia-querela presentata il 22.10.2016), nonché contestata la misura del risarcimento preteso, concludeva chiedendo dichiarare improponibile la domanda ed, in subordine, rigettarla.
, anche se regolarmente convenuto, restava contumace. Controparte_2
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e con l'escussione di un teste di parte attrice e all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 21719/2020, rigettava la domanda non ritenendola provata, compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello, censurando la Parte_1 sentenza impugnata sotto il profilo del malgoverno delle istanze istruttorie nella parte in cui il
Giudice di Pace ha attribuito valore al disconoscimento del sinistro del proprietario del veicolo danneggiante e nella parte in cui ha ritenuto lacunosa e generica la dichiarazione della teste di parte attrice che ha confermato il verificarsi dello secondo la dinamica dedotta nell'atto di citazione, per cui, riformulata la domanda proposta in primo grado, ha concluso chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
pagina 3 di 7 Costituitasi in giudizio, non tempestivamente, l in persona del legale Controparte_4
rapp.te p.t., ribadite le deduzioni svolte in primo grado e condivisa la sentenza impugnata ne ha chiesto la conferma, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
, anche se regolarmente citato, è rimasto contumace anche nel presente Controparte_2 grado di giudizio.
Ricostruito il fascicolo di primo grado, atteso che non è stato possibile reperirlo presso l'ufficio del Giudice di pace di Napoli, come da attestazione di cancelleria del 31.01.2024, si deve procedere all'esame del merito allo stato degli atti.
In ordine alla qualificazione della domanda la stessa va ricondotta all'azione di risarcimento diretta di cui all'art. 144 d. lgs. n. 209 del 2005 esperita nei confronti dell'impresa di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi del veicolo asseritamente danneggiante, rispetto alla quale è litisconsorte necessario il responsabile civile , Controparte_2
correttamente convenuto in giudizio, in primo ed in secondo grado.
Rispetto a tale domanda l'impugnata sentenza presenta un dispositivo esatto in diritto ma ne va riformata la motivazione, stante l'infondatezza della stessa per motivi diversi da quelli accertati in primo grado.
A tal proposito giova premettere che in tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, il conducente, asseritamente danneggiato, ha l'onere di allegare e provare l'esclusiva responsabilità dell'altro nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. e l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo.
Inoltre, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano “conseguenza diretta ed immediata” del fatto, secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
Nel caso di specie, in mancanza dell'intervento delle autorità al momento del sinistro, l'unica prova offerta in ordine al verificarsi del sinistro è affidata alle dichiarazioni dell'unica teste escussa, zia dell'attore, tuttavia, le stesse sono inattendibili in quanto Testimone_1
pagina 4 di 7 contraddittorie rispetto a quanto rappresentato nell'atto di citazione in ordine alla dinamica dell'incidente e ai danni subiti dal motoveicolo.
Invero nell'atto di citazione si legge che il motoveicolo a seguito dell'impatto sterzava a sinistra e cadeva al suolo riportando danni alla parte laterale sinistra mentre la teste, unica escussa, riferisce che la moto cadeva al suolo sul lato destro riportando danni alla parte destra.
E ancora, mentre nell'atto di citazione si legge che l'autovettura asseritamente danneggiante si spostava verso sinistra per impegnare la rotatoria, la teste riferisce che la predetta autovettura sterzava a sinistra “nel tentativo di parcheggiare contromano”.
Ad abundantiam, pur a voler ritenere provata la verificazione del sinistro secondo la dinamica prospettata dall'odierno appellante, non può sottacersi che quest'ultimo non ha assolto all'onere assertivo sullo stesso incombente in ordine al cd. danno conseguenza di cui pretende il ristoro.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, già da tempo, chiarito che << L'attore ha… il dovere di indicare analiticamente… in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale…
Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere- dovere di provvedere (cfr. Cass. civ. Sez.
III, Sent. 30-06-2015, n. 13328 che richiama Cass. civ, Sez. III, Sent. 18-01.2012 n. 691 che ha stabilito che << le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo>>).
Nella fattispecie, l'attore, attuale appellante, non ha indicato in cosa si siano concretati i danni asseritamente subiti dal motociclo limitandosi a rappresentare che riportava “danni alla parte laterale sinistra tutta ed altri”, rinviando, per relationem, l'identificazione degli stessi, ad una pagina 5 di 7 perizia di parte che non consente di ritenere, comunque, assolto al richiamato onere atteso che, come parimenti, ha precisato la giurisprudenza di legittimità << il richiamo alla produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti>>
(cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 21/03/2013, n. 7115).
In ragione di quanto esposto l'appello va rigettato.
Alla intempestiva costituzione di parte appellante, avvenuta in data 16.06.2021 quindi a meno di venti giorni dalla prima udienza fissata per il giorno 20.06.2021, consegue l'inammissibilità dell'appello incidentale sulle spese di lite del primo grado del giudizio.
In virtù del criterio della soccombenza condanna al pagamento delle Parte_1
spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di in persona del Controparte_4 legale rapp.te p.t, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra
1.100,00 e 5.200,00 euro in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle memorie di replica), con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto).
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Nulla sulle spese nei confronti di , stante la sua contumacia. Controparte_2
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 21719/2020 del Giudice di Pace di
Napoli da nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_4
rapp.te p.t., nonché di , così provvede: Controparte_2
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio, in favore di in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in Controparte_4
893,00 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_2
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 28/11/2025
Il giudice
RO OS
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