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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6507/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6507/2024 tra
Parte_1
Parte_2
attore e
Controparte_1
convenuto
Oggi 20 febbraio 2025 ad ore 9,36 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per l'avv. GUERINONI EZIO, oggi sostituito dall'avv. Marco Fusari Parte_1 Per 'avv. GUERINONI EZIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Marco Fusari Parte_2
Per Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il procuratore degli attori precisa le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6507/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GUERINONI EZIO, elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA COSSERIA 2 MILANO, presso il difensore parte attrice contro
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
parte convenuta
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
A. In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni così come esposte nell'atto di citazione che i signori
e sono i soggetti beneficiari della polizza Tutta la Vita n. 9017445 Parte_2 Parte_1
stipulata dalla signora in data 05.10.2018 con la già Parte_3 Controparte_1 [...]
e, per l'effetto e conseguentemente: Controparte_2
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore del signore della somma di € 45.000,00 nonché al pagamento in favore del Parte_2
signor della somma di € 45.000,00 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ., Parte_1
dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, ovvero della diversa maggiore o minore somma
ritenuta di giustizia.
B. In via Istruttoria:
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre e articolare ed indicare nuovi mezzi
istruttori ex art. 171 ter c.p.c.;
C. In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2
al fine di ottenerne la condanna al pagamento di un indennizzo assicurativo. Controparte_1
Gli attori in particolare esponevano:
- che in data 05 ottobre 2018 stipulava con Parte_3 Controparte_3
pagina 3 di 7 ora , la polizza assicurativa denominata n. 9017445, CP_1 CP_1 CP_4
assicurazione temporanea per il caso morte a premio annuo e capitale costante, la quale prevedeva, come prestazione principale per il caso di decesso dell'assicurato e/o di riconoscimento di malattia terminale, una liquidazione del capitale assicurato per complessivi €
90.000,00 in favore dei beneficiari indicati in polizza;
- che indicava quali beneficiari della suddetta polizza per il caso di decesso il di Parte_3
lei marito nonché il figlio rispettivamente beneficiari della Parte_2 Parte_1
quota pari al 50% del capitale assicurato, ovvero di € 45.000,00 ciascuno;
- che in data 28 marzo 2021 veniva ricoverata presso l'Ospedale Morelli di Parte_3
Sondalo per insufficienza respiratoria a seguito delle complicanze derivanti dalla Sars Cov 2 e,
in data 23 aprile 2021 decedeva presso il medesimo ospedale;
- che, a seguito del decesso, gli odierni attori provvedevano alla consegna della cartella clinica dell'Ospedale di Sondalo alla e, su espressa richiesta della Controparte_2
Compagnia Assicuratrice, provvedevano a consegnare anche una relazione datata 09 giugno
2021 sullo stato/condizioni di salute della assicurata antecedente alla sottoscrizione della polizza redatta dal medico di base della stessa, dott. , nonchè ulteriore Controparte_5
relazione, sempre a firma del dottor , del 18 giugno 2021 redatta su moduli predisposti Per_2
dalla stessa Controparte_2
- che, la richiedeva una ulteriore cartella clinica ministeriale della Controparte_2
assicurata redatta del medico curante della stessa;
- che gli attori informavano la convenuta della circostanza che il dottor era Controparte_5
nell'impossibilità di accedere alla cartella clinica ministeriale della signora Pt_3
pagina 4 di 7 - che, tuttavia, la si limitava nuovamente a richiedere tale documento, Controparte_2
senza mai chiarire quali fossero quelle “particolari esigenze istruttorie” necessarie al fine di richiedere ogni altra ulteriore documentazione agli odierni attori, così come contrattualmente previsto all'art. 17 delle condizioni generali di contratto.
Nessuno si costituiva per già la quale veniva pertanto Controparte_1 Controparte_2
dichiarata contumace.
Il giudice originario assegnatario del procedimento, quindi, rinviava all'udienza del 1.4.2025 per la rimessione della ausa in decisione.
A seguito della riassegnazione del procedimento a questo giudice, in sostituzione della sopra indicata udienza, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento.
Parte attrice, infatti, ha prodotto in giudizio la copia della polizza assicurativa stipulata dalla de cuius,
in uno con le comunicazioni attraverso le quali gli attori hanno trasmesso alla compagnia assicuratrice la cartella clinica e le relazioni mediche redatte dal medico curante, di cui si è riferito nella parte narrativa della presente sentenza.
Parte attrice ha, inoltre, prodotto copia della comunicazione con cui gli assicurati venivano avvisati che, a seguito di un riordino societario del gruppo, la polizza stipulata dalla era transitata in Pt_3
capo a la quale era quindi subentrata nel rapporto assicurativo alla stipulante Controparte_1 [...]
CP_2
Agli atti è stata, inoltre, prodotta la corrispondenza intercorsa fra le parti in sede stragiudiziale,
pagina 5 di 7 attraverso la quale la compagnia assicuratrice ha negato il versamento dell'indennizzo assicurativo,
richiedendo la trasmissione di ulteriore documentazione, ossia la cartella clinica ministeriale della assicurata redatta del medico curante della stessa.
Sennonchè va osservato come tale ultima cartella clinica ministeriale non risulti indicata nelle condizioni generali di polizza fra la documentazione della cui trasmissione viene fatto onere ai beneficiari, al fine di poter conseguire il pagamento dell'indennizzo di polizza;
dette condizioni di contratto, infatti, indicano la documentazione necessaria (già trasmessa dagli attori) e prevedono la possibilità per la compagnia assicuratrice di richiedere ulteriore documentazione, previa motivazione della sua necessità, a fronte di specificità emerse di volta in volta.
Nel caso di specie, viceversa, la convenuta ha richiesto l'integrazione documentale senza in alcun modo specificare o motivare le ragioni di tale ulteriore approfondimento istruttorio, a maggior ragione in considerazione del fatto che la documentazione richiesta risulta meramente riproduttiva di relazione medica già consegnata dai beneficiari, sia pure su un supporto differente.
In sostanza la pretesa della convenuta di condizionare il versamento dell'indennizzo a tale ulteriore documentazione non trova giustificazione in forza delle pattuizioni contrattuali e, in particolare, delle condizioni generali di polizza prodotte in atti.
Non risultando agli atti altre e diverse ragioni ostative al pagamento richiesto, ne consegue che la convenuta vada condannata a pagare agli attori l'indennizzo assicurativo, ossia la somma di euro
90.000,00, ripartita nella misura del 50% in favore di ciascuno di essi, oltre a interessi legali di mora ex art. 1284 ultimo comma c.c. dal 12.2.2024 al saldo, così come da domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 8.836,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali ed euro 786,00 per rimborso spese.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da e da nei confronti di Parte_1 Parte_2
condanna la convenuta a pagare a ciascuno degli attori la somma di euro Controparte_1
45.000,00, oltre a interessi legali di mora ex art. 1284 ultimo comma c.c. dal 12.2.2024 al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere gli attori delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
8.836,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali ed euro 786,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 20 febbraio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6507/2024 tra
Parte_1
Parte_2
attore e
Controparte_1
convenuto
Oggi 20 febbraio 2025 ad ore 9,36 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per l'avv. GUERINONI EZIO, oggi sostituito dall'avv. Marco Fusari Parte_1 Per 'avv. GUERINONI EZIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Marco Fusari Parte_2
Per Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il procuratore degli attori precisa le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6507/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GUERINONI EZIO, elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA COSSERIA 2 MILANO, presso il difensore parte attrice contro
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
parte convenuta
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
A. In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni così come esposte nell'atto di citazione che i signori
e sono i soggetti beneficiari della polizza Tutta la Vita n. 9017445 Parte_2 Parte_1
stipulata dalla signora in data 05.10.2018 con la già Parte_3 Controparte_1 [...]
e, per l'effetto e conseguentemente: Controparte_2
- condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore del signore della somma di € 45.000,00 nonché al pagamento in favore del Parte_2
signor della somma di € 45.000,00 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ., Parte_1
dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, ovvero della diversa maggiore o minore somma
ritenuta di giustizia.
B. In via Istruttoria:
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre e articolare ed indicare nuovi mezzi
istruttori ex art. 171 ter c.p.c.;
C. In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2
al fine di ottenerne la condanna al pagamento di un indennizzo assicurativo. Controparte_1
Gli attori in particolare esponevano:
- che in data 05 ottobre 2018 stipulava con Parte_3 Controparte_3
pagina 3 di 7 ora , la polizza assicurativa denominata n. 9017445, CP_1 CP_1 CP_4
assicurazione temporanea per il caso morte a premio annuo e capitale costante, la quale prevedeva, come prestazione principale per il caso di decesso dell'assicurato e/o di riconoscimento di malattia terminale, una liquidazione del capitale assicurato per complessivi €
90.000,00 in favore dei beneficiari indicati in polizza;
- che indicava quali beneficiari della suddetta polizza per il caso di decesso il di Parte_3
lei marito nonché il figlio rispettivamente beneficiari della Parte_2 Parte_1
quota pari al 50% del capitale assicurato, ovvero di € 45.000,00 ciascuno;
- che in data 28 marzo 2021 veniva ricoverata presso l'Ospedale Morelli di Parte_3
Sondalo per insufficienza respiratoria a seguito delle complicanze derivanti dalla Sars Cov 2 e,
in data 23 aprile 2021 decedeva presso il medesimo ospedale;
- che, a seguito del decesso, gli odierni attori provvedevano alla consegna della cartella clinica dell'Ospedale di Sondalo alla e, su espressa richiesta della Controparte_2
Compagnia Assicuratrice, provvedevano a consegnare anche una relazione datata 09 giugno
2021 sullo stato/condizioni di salute della assicurata antecedente alla sottoscrizione della polizza redatta dal medico di base della stessa, dott. , nonchè ulteriore Controparte_5
relazione, sempre a firma del dottor , del 18 giugno 2021 redatta su moduli predisposti Per_2
dalla stessa Controparte_2
- che, la richiedeva una ulteriore cartella clinica ministeriale della Controparte_2
assicurata redatta del medico curante della stessa;
- che gli attori informavano la convenuta della circostanza che il dottor era Controparte_5
nell'impossibilità di accedere alla cartella clinica ministeriale della signora Pt_3
pagina 4 di 7 - che, tuttavia, la si limitava nuovamente a richiedere tale documento, Controparte_2
senza mai chiarire quali fossero quelle “particolari esigenze istruttorie” necessarie al fine di richiedere ogni altra ulteriore documentazione agli odierni attori, così come contrattualmente previsto all'art. 17 delle condizioni generali di contratto.
Nessuno si costituiva per già la quale veniva pertanto Controparte_1 Controparte_2
dichiarata contumace.
Il giudice originario assegnatario del procedimento, quindi, rinviava all'udienza del 1.4.2025 per la rimessione della ausa in decisione.
A seguito della riassegnazione del procedimento a questo giudice, in sostituzione della sopra indicata udienza, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento.
Parte attrice, infatti, ha prodotto in giudizio la copia della polizza assicurativa stipulata dalla de cuius,
in uno con le comunicazioni attraverso le quali gli attori hanno trasmesso alla compagnia assicuratrice la cartella clinica e le relazioni mediche redatte dal medico curante, di cui si è riferito nella parte narrativa della presente sentenza.
Parte attrice ha, inoltre, prodotto copia della comunicazione con cui gli assicurati venivano avvisati che, a seguito di un riordino societario del gruppo, la polizza stipulata dalla era transitata in Pt_3
capo a la quale era quindi subentrata nel rapporto assicurativo alla stipulante Controparte_1 [...]
CP_2
Agli atti è stata, inoltre, prodotta la corrispondenza intercorsa fra le parti in sede stragiudiziale,
pagina 5 di 7 attraverso la quale la compagnia assicuratrice ha negato il versamento dell'indennizzo assicurativo,
richiedendo la trasmissione di ulteriore documentazione, ossia la cartella clinica ministeriale della assicurata redatta del medico curante della stessa.
Sennonchè va osservato come tale ultima cartella clinica ministeriale non risulti indicata nelle condizioni generali di polizza fra la documentazione della cui trasmissione viene fatto onere ai beneficiari, al fine di poter conseguire il pagamento dell'indennizzo di polizza;
dette condizioni di contratto, infatti, indicano la documentazione necessaria (già trasmessa dagli attori) e prevedono la possibilità per la compagnia assicuratrice di richiedere ulteriore documentazione, previa motivazione della sua necessità, a fronte di specificità emerse di volta in volta.
Nel caso di specie, viceversa, la convenuta ha richiesto l'integrazione documentale senza in alcun modo specificare o motivare le ragioni di tale ulteriore approfondimento istruttorio, a maggior ragione in considerazione del fatto che la documentazione richiesta risulta meramente riproduttiva di relazione medica già consegnata dai beneficiari, sia pure su un supporto differente.
In sostanza la pretesa della convenuta di condizionare il versamento dell'indennizzo a tale ulteriore documentazione non trova giustificazione in forza delle pattuizioni contrattuali e, in particolare, delle condizioni generali di polizza prodotte in atti.
Non risultando agli atti altre e diverse ragioni ostative al pagamento richiesto, ne consegue che la convenuta vada condannata a pagare agli attori l'indennizzo assicurativo, ossia la somma di euro
90.000,00, ripartita nella misura del 50% in favore di ciascuno di essi, oltre a interessi legali di mora ex art. 1284 ultimo comma c.c. dal 12.2.2024 al saldo, così come da domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 8.836,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali ed euro 786,00 per rimborso spese.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento della domanda proposta da e da nei confronti di Parte_1 Parte_2
condanna la convenuta a pagare a ciascuno degli attori la somma di euro Controparte_1
45.000,00, oltre a interessi legali di mora ex art. 1284 ultimo comma c.c. dal 12.2.2024 al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere gli attori delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
8.836,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali ed euro 786,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano il 20 febbraio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
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