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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 06/05/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1717/2021
Oggi 06/05/2025 alle ore 10.30 innanzi alla dott.ssa Cristina Nicolo', sono comparsi:
- Per parte ricorrente l'avv. Alessandro Pianigiani;
- Per parte convenuta l'Avv. Alessio Fedi in sost. dell'Avv. Alfredo Bragagni;
l'avv. Pianigiani cosi conclude: “Voglia il Tribunale di Grosseto: -in via istruttoria, ammettere le prove di cui alle memorie 27.3.2023 e 26.5.2023; -nel merito, annullare e/o revocare l'ordinanza di assegnazione
18.11.2020 r.e.m. 1080/2019, ed accertando l'avvenuto pagamento dei canoni sino al settembre 2018, la rinuncia del locatore ai canoni per il periodo ottobre-dicembre 2018, nonché la risoluzione consensuale del contratto di locazione ed il rilascio avvenuto il 5.1.2019, dichiarare che nulla deve a Controparte_1 [...]
a titolo di canoni di locazione;
con vittoria delle spese di causa”. CP_2
L'Avv. Fedi preliminarmente si oppone alle richieste istruttorie di controparte e, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, chiede accogliersi le conclusioni ivi rassegnate che così precisa: “Voglia il
Giudice adito, contrariis reiectis, in via principale, dichiarare inammissibile l'opposizione per carenza di interesse da parte dell'opponente; in via subordinata, dichiarare inammissibile l'opposizione per carenza dei presupposti di cui all'art. 617 c.p.c. e/o rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese in relazione alle quali l'Avv. Alfredo Bragagni si dichiara antistatario”.
A questo punto il giudice invita le parti a discutere la causa.
Entrambi i procuratori insistono nell'accoglimento delle rispettive richieste come formulate negli scritti difensivi.
Dopo breve discussione orale, udite le conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle stesse, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Cristina Nicolo' REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, all'udienza del 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1717/2021, promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Grosseto, Viale Porciatti n. 28, presso lo studio dell'Avv.
ALESSANDRO PIANIGIANI che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._1 Controparte_4
), (C.F. , C.F._2 Controparte_5 C.F._3 CP_6
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Controparte_7 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Controparte_8 C.F._6 CP_9
), (C.F. ), C.F._7 CP_10 C.F._8 Controparte_11
(C.F. ) e (C.F. ), elettivamente C.F._9 CP_12 C.F._10
domiciliati in Grosseto, Galleria Cosimini n. 7, presso lo studio dell'avv. ALFREDO BRAGAGNI
che Li rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
E
IN PERSONA DEL CURATORE;
Controparte_13
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: merito di opposizione ex art. 617 c.p.c. nella procedura R.G.E. n. 1080/2019;
Conclusioni: come da antescritto verbale di udienza. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio rappresenta il merito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. introdotto da CP_1
unipersonale, all'esito dell'ordinanza emessa in data 10.5.2021, con la quale il GE ha accolto
[...]
l'istanza di sospensione dalla stessa formulata, quale terzo pignorato, nell'ambito della procedura n. 1080/2019, unitamente al ricorso in opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione emessa in data 18.11.2020. In particolare, parte attrice, premessa l'operatività nel caso di specie dello strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., chiedeva revocarsi l'ordinanza di assegnazione emessa dal GE, deducendo:
- L'omessa notifica al terzo pignorato da parte dei creditori pignoranti, odierni convenuti, del rinvio dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 548 c.p.c. disposto dal GE alla luce delle sospensioni normative legate alla pandemia Covid-19;
- l'illegittimità dell'ordinanza poiché emessa nonostante i creditori non avessero identificato il credito del debitore nei confronti del terzo pignorato in forza del Controparte_2
contratto di locazione del 5.7.2017;
- l'insussistenza di un credito del debitore nei confronti del terzo pignorato poiché il contratto di locazione era stato risolto per consenso delle parti in data 5.1.2019, con riconsegna dell'immobile al locatore esecutato.
Si costituivano , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, e
[...] Controparte_8 CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
creditori della parte esecutata nella procedura esecutiva n. 1080/2019, Controparte_13
lamentando in primo luogo la carenza di interesse ad agire dell'opponente alla luce della sospensione concessa dal GE in sede cautelare. Inoltre, chiedevano dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, deducendo l'insussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui all'art. 548 comma 3 c.p.c.
per proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. alla luce della ritualità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza originariamente fissata, non incombendo sul creditore l'obbligo di notifica del rinvio disposto dal GE.
Nel merito, chiedevano rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 3.11.2021 veniva concesso termine a parte opponente per la rinnovazione della notifica nei confronti del debitore esecutato. All'udienza del 10.5.2022 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 43 comma 3
L.F. alla luce dell'apertura del fallimento della convenuta . Controparte_2
Riassunto il giudizio, la causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza del 23.5.2024 veniva disposto un rinvio per la discussione.
La causa all'esito della discussione orale, precisate le conclusioni, viene oggi in decisione.
******
Preliminarmente, occorre rilevare che sussiste l'interesse di parte opponente alla decisione del presente giudizio poiché una eventuale pronuncia favorevole, resa all'esito della instaurata parentesi cognitiva cagionerebbe l'invalidazione del provvedimento opposto e la perdita di efficacia di tutti gli atti in concretizzazione di esso compiuti.
Ciò detto, giova precisare che ai sensi dell'art. 548 c.p.c., se il terzo non rende alcuna dichiarazione,
nonostante la sua convocazione ad un'apposita udienza successiva alla prima, e se l'allegazione del creditore (nell'atto di pignoramento) consente l'identificazione del credito pignorato, quest'ultimo va inteso come non contestato (ficta confessio) e il giudice dell'esecuzione procede alla sua assegnazione. In tal caso, il provvedimento conclusivo può essere impugnato dal terzo pignorato con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. soltanto se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del processo esecutivo per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
La dimostrazione delle predette circostanze costituisce, dunque, presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'opposizione avverso l'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. con cui il terzo proponga doglianze inerenti alla sussistenza e all'entità del credito oggetto della . Parte_2
La norma in commento, tuttavia, secondo il recente orientamento della Suprema Corte, non può
essere intesa, come una limitazione alla proponibilità dell'opposizione per vizi propri del provvedimento giudiziale, cioè non dipendenti dalla mera applicazione del meccanismo di «non contestazione», dovendo, invero, riconoscersi al terzo pignorato, che non abbia reso la dichiarazione di quantità, la possibilità di proporre l'opposizione anche nelle forme ordinarie, a prescindere dai presupposti di ammissibilità indicati nell'art. 548 c.p.c., laddove egli intenda far valere vizi propri del provvedimento di assegnazione, al di fuori delle situazioni che possano aver dato luogo ad una incolpevole omissione della dichiarazione di quantità (cfr. Cass. n. 16234/2022 che richiamata Cass.
n. 30090/2021 che ha affermato “Un'interpretazione più favorevole alla conservazione di un adeguato spazio
di tutela per il terzo pignorato, porterebbe invece ad affermare che sia stato semplicemente introdotto un
rimedio diverso ed aggiuntivo rispetto a quelli tradizionalmente riconosciuti per far valere i vizi di legittimità del provvedimento di assegnazione del credito pignorato pronunziato dal giudice dell'esecuzione (e cioè
l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c.), al fine specifico di consentire al terzo
di impedire l'operatività del nuovo meccanismo della «non contestazione» in caso di incolpevole omessa
dichiarazione, in sostanza rimettendolo in termini per effettuare la contestazione del credito pignorato. Orbene,
va in proposito certamente preferita tale ultima interpretazione, non ravvisandosi i presupposti per ridurre
eccessivamente ed immotivatamente gli spazi di tutela per il terzo pignorato, originariamente estraneo alla
pretesa esecutiva azionata e coinvolto in questa esclusivamente per il diverso rapporto col debitore principale,
suo creditore. In base a tale opzione interpretativa, al terzo pignorato che non ha reso la dichiarazione di
quantità deve ritenersi tuttora assicurata la possibilità di proporre l'opposizione anche nelle forme ordinarie,
a prescindere dai presupposti di ammissibilità indicati nell'art. 548, ultimo comma, c.p.c., laddove egli intenda
far valere vizi propri del provvedimento di assegnazione, al di fuori delle situazioni che possano aver dato luogo
ad una incolpevole omissione della dichiarazione di quantità”).
Ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi ammissibile l'opposizione formulata dal terzo pignorato poiché nel caso di specie, l'opponente ha prospettato con ricorso ex art. 617, comma 2
c.p.c. l'illegittimità dell'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., deducendo, tra l'altro, l'inesistenza del credito che ne formava oggetto.
Ciò premesso in punto di ammissibilità, l'opposizione è fondata e merita accoglimento per quanto di seguito motivato.
Nel caso di specie gli odierni convenuti hanno provveduto a iscrivere al ruolo un pignoramento nei confronti dell'odierna attrice, quale debitor debitoris della per i canoni a Controparte_2
quest'ultima dovuti quale locatore in forza del contratto di locazione del 5.7.2017.
Ebbene, deve rilevarsi che in forza del contratto del 5.7.2017 la concedeva in Controparte_14
locazione alla l'unità immobiliare sita in Seggiano (GR) loc. Pescina Piazza S. Controparte_1
Lorenzo SNC identificata al NCEU del predetto comune al foglio 30 sub. 6 part. 263 dietro versamento di un canone mensile di € 320,00 mensili.
Ciò detto, è risultato documentale che il contratto di locazione de quo si sia sciolto per mutuo consenso in data 5.1.2019. In particolare, parte attrice ha prodotto un accordo sottoscritto dalle parti con la quale le stesse concordavano di “non proseguire la locazione interrompendola definitivamente a far
data da oggi [5.1.2019]” precisando, inoltre, che “le mensilità scadute e quelle eventualmente da scadere
non saranno corrisposte dalla soc. ma verranno considerate inesigibili e la soc. nulla CP_1 Parte_3
deve e nulla dovrà a tale titolo alla coop. . CP_2 Lo scioglimento per mutuo consenso ex art. 1372 c.c. costituisce un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, desumibile dalla volontà in tal senso manifestata dalle parti. Nel caso di specie, trattasi di contratto cd. solutorio che ha prodotto quale effetto quello della liberazione delle parti contraenti dall'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni dovute in virtù del precedente contratto. In particolare, il "negozio solutorio" (art. 1372, comma 1, c.c.), considerando esaurita la causa funzionale del precedente contratto, paralizza, l'ulteriore svolgimento del rapporto obbligatorio con efficacia ex nunc.
Nel caso di specie non risulta precipuamente contestato dai convenuti che a far data dal 5.1.2019 le parti abbiano inteso consensualmente risolvere il contratto di locazione, determinandone la cessazione dei suoi effetti. Sotto tale profilo, invero, i convenuti si sono limitati a considerare priva di rilievo l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione in ragione della non contestazione del credito connessa all'assenza di dichiarazione del terzo.
Dalla data di risoluzione per mutuo consenso, dunque, l'odierna opponente non era più obbligata al pagamento in favore della del canone pattuito con il contratto di locazione. CP_2
Ne consegue che al momento della notifica dell'atto di pignoramento, avvenuta in data 26.1.2019,
non sussisteva in capo all'odierna opponente la posizione di debitor debitoris.
In conclusione, l'opposizione va accolta, restando assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico di
[...]
, CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_6 Controparte_7 CP_8
, e ex DM 55/2014, tenuto conto
[...] CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
della non complessità della fase istruttoria.
Diversamente le spese di lite, alla luce dell'oggetto della causa e della documentazione acquisita,
vanno compensate integralmente con il non costituitosi Controparte_15
nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'ordinanza di assegnazione resa dal GE del
Tribunale di Grosseto in data 18.11.2020 nel procedimento R.G.E. n. 1080/2019; 2) condanna , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, e
[...] Controparte_8 CP_9 CP_10 Controparte_11 [...]
in solido al pagamento in favore di delle CP_12 Parte_1
spese di lite che liquida in € 4.200,00 per compensi, oltre IVA, CPA e al pagamento di € 264,00
a titolo di esborsi;
3) compensa le spese con il Controparte_15
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Grosseto, lì 06/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1717/2021
Oggi 06/05/2025 alle ore 10.30 innanzi alla dott.ssa Cristina Nicolo', sono comparsi:
- Per parte ricorrente l'avv. Alessandro Pianigiani;
- Per parte convenuta l'Avv. Alessio Fedi in sost. dell'Avv. Alfredo Bragagni;
l'avv. Pianigiani cosi conclude: “Voglia il Tribunale di Grosseto: -in via istruttoria, ammettere le prove di cui alle memorie 27.3.2023 e 26.5.2023; -nel merito, annullare e/o revocare l'ordinanza di assegnazione
18.11.2020 r.e.m. 1080/2019, ed accertando l'avvenuto pagamento dei canoni sino al settembre 2018, la rinuncia del locatore ai canoni per il periodo ottobre-dicembre 2018, nonché la risoluzione consensuale del contratto di locazione ed il rilascio avvenuto il 5.1.2019, dichiarare che nulla deve a Controparte_1 [...]
a titolo di canoni di locazione;
con vittoria delle spese di causa”. CP_2
L'Avv. Fedi preliminarmente si oppone alle richieste istruttorie di controparte e, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, chiede accogliersi le conclusioni ivi rassegnate che così precisa: “Voglia il
Giudice adito, contrariis reiectis, in via principale, dichiarare inammissibile l'opposizione per carenza di interesse da parte dell'opponente; in via subordinata, dichiarare inammissibile l'opposizione per carenza dei presupposti di cui all'art. 617 c.p.c. e/o rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese in relazione alle quali l'Avv. Alfredo Bragagni si dichiara antistatario”.
A questo punto il giudice invita le parti a discutere la causa.
Entrambi i procuratori insistono nell'accoglimento delle rispettive richieste come formulate negli scritti difensivi.
Dopo breve discussione orale, udite le conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle stesse, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Cristina Nicolo' REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, all'udienza del 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1717/2021, promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Grosseto, Viale Porciatti n. 28, presso lo studio dell'Avv.
ALESSANDRO PIANIGIANI che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._1 Controparte_4
), (C.F. , C.F._2 Controparte_5 C.F._3 CP_6
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Controparte_7 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Controparte_8 C.F._6 CP_9
), (C.F. ), C.F._7 CP_10 C.F._8 Controparte_11
(C.F. ) e (C.F. ), elettivamente C.F._9 CP_12 C.F._10
domiciliati in Grosseto, Galleria Cosimini n. 7, presso lo studio dell'avv. ALFREDO BRAGAGNI
che Li rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
E
IN PERSONA DEL CURATORE;
Controparte_13
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: merito di opposizione ex art. 617 c.p.c. nella procedura R.G.E. n. 1080/2019;
Conclusioni: come da antescritto verbale di udienza. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio rappresenta il merito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. introdotto da CP_1
unipersonale, all'esito dell'ordinanza emessa in data 10.5.2021, con la quale il GE ha accolto
[...]
l'istanza di sospensione dalla stessa formulata, quale terzo pignorato, nell'ambito della procedura n. 1080/2019, unitamente al ricorso in opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione emessa in data 18.11.2020. In particolare, parte attrice, premessa l'operatività nel caso di specie dello strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., chiedeva revocarsi l'ordinanza di assegnazione emessa dal GE, deducendo:
- L'omessa notifica al terzo pignorato da parte dei creditori pignoranti, odierni convenuti, del rinvio dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 548 c.p.c. disposto dal GE alla luce delle sospensioni normative legate alla pandemia Covid-19;
- l'illegittimità dell'ordinanza poiché emessa nonostante i creditori non avessero identificato il credito del debitore nei confronti del terzo pignorato in forza del Controparte_2
contratto di locazione del 5.7.2017;
- l'insussistenza di un credito del debitore nei confronti del terzo pignorato poiché il contratto di locazione era stato risolto per consenso delle parti in data 5.1.2019, con riconsegna dell'immobile al locatore esecutato.
Si costituivano , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, e
[...] Controparte_8 CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
creditori della parte esecutata nella procedura esecutiva n. 1080/2019, Controparte_13
lamentando in primo luogo la carenza di interesse ad agire dell'opponente alla luce della sospensione concessa dal GE in sede cautelare. Inoltre, chiedevano dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, deducendo l'insussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui all'art. 548 comma 3 c.p.c.
per proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. alla luce della ritualità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza originariamente fissata, non incombendo sul creditore l'obbligo di notifica del rinvio disposto dal GE.
Nel merito, chiedevano rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 3.11.2021 veniva concesso termine a parte opponente per la rinnovazione della notifica nei confronti del debitore esecutato. All'udienza del 10.5.2022 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 43 comma 3
L.F. alla luce dell'apertura del fallimento della convenuta . Controparte_2
Riassunto il giudizio, la causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza del 23.5.2024 veniva disposto un rinvio per la discussione.
La causa all'esito della discussione orale, precisate le conclusioni, viene oggi in decisione.
******
Preliminarmente, occorre rilevare che sussiste l'interesse di parte opponente alla decisione del presente giudizio poiché una eventuale pronuncia favorevole, resa all'esito della instaurata parentesi cognitiva cagionerebbe l'invalidazione del provvedimento opposto e la perdita di efficacia di tutti gli atti in concretizzazione di esso compiuti.
Ciò detto, giova precisare che ai sensi dell'art. 548 c.p.c., se il terzo non rende alcuna dichiarazione,
nonostante la sua convocazione ad un'apposita udienza successiva alla prima, e se l'allegazione del creditore (nell'atto di pignoramento) consente l'identificazione del credito pignorato, quest'ultimo va inteso come non contestato (ficta confessio) e il giudice dell'esecuzione procede alla sua assegnazione. In tal caso, il provvedimento conclusivo può essere impugnato dal terzo pignorato con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. soltanto se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del processo esecutivo per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
La dimostrazione delle predette circostanze costituisce, dunque, presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'opposizione avverso l'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ. con cui il terzo proponga doglianze inerenti alla sussistenza e all'entità del credito oggetto della . Parte_2
La norma in commento, tuttavia, secondo il recente orientamento della Suprema Corte, non può
essere intesa, come una limitazione alla proponibilità dell'opposizione per vizi propri del provvedimento giudiziale, cioè non dipendenti dalla mera applicazione del meccanismo di «non contestazione», dovendo, invero, riconoscersi al terzo pignorato, che non abbia reso la dichiarazione di quantità, la possibilità di proporre l'opposizione anche nelle forme ordinarie, a prescindere dai presupposti di ammissibilità indicati nell'art. 548 c.p.c., laddove egli intenda far valere vizi propri del provvedimento di assegnazione, al di fuori delle situazioni che possano aver dato luogo ad una incolpevole omissione della dichiarazione di quantità (cfr. Cass. n. 16234/2022 che richiamata Cass.
n. 30090/2021 che ha affermato “Un'interpretazione più favorevole alla conservazione di un adeguato spazio
di tutela per il terzo pignorato, porterebbe invece ad affermare che sia stato semplicemente introdotto un
rimedio diverso ed aggiuntivo rispetto a quelli tradizionalmente riconosciuti per far valere i vizi di legittimità del provvedimento di assegnazione del credito pignorato pronunziato dal giudice dell'esecuzione (e cioè
l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c.), al fine specifico di consentire al terzo
di impedire l'operatività del nuovo meccanismo della «non contestazione» in caso di incolpevole omessa
dichiarazione, in sostanza rimettendolo in termini per effettuare la contestazione del credito pignorato. Orbene,
va in proposito certamente preferita tale ultima interpretazione, non ravvisandosi i presupposti per ridurre
eccessivamente ed immotivatamente gli spazi di tutela per il terzo pignorato, originariamente estraneo alla
pretesa esecutiva azionata e coinvolto in questa esclusivamente per il diverso rapporto col debitore principale,
suo creditore. In base a tale opzione interpretativa, al terzo pignorato che non ha reso la dichiarazione di
quantità deve ritenersi tuttora assicurata la possibilità di proporre l'opposizione anche nelle forme ordinarie,
a prescindere dai presupposti di ammissibilità indicati nell'art. 548, ultimo comma, c.p.c., laddove egli intenda
far valere vizi propri del provvedimento di assegnazione, al di fuori delle situazioni che possano aver dato luogo
ad una incolpevole omissione della dichiarazione di quantità”).
Ciò premesso in punto di diritto, deve ritenersi ammissibile l'opposizione formulata dal terzo pignorato poiché nel caso di specie, l'opponente ha prospettato con ricorso ex art. 617, comma 2
c.p.c. l'illegittimità dell'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., deducendo, tra l'altro, l'inesistenza del credito che ne formava oggetto.
Ciò premesso in punto di ammissibilità, l'opposizione è fondata e merita accoglimento per quanto di seguito motivato.
Nel caso di specie gli odierni convenuti hanno provveduto a iscrivere al ruolo un pignoramento nei confronti dell'odierna attrice, quale debitor debitoris della per i canoni a Controparte_2
quest'ultima dovuti quale locatore in forza del contratto di locazione del 5.7.2017.
Ebbene, deve rilevarsi che in forza del contratto del 5.7.2017 la concedeva in Controparte_14
locazione alla l'unità immobiliare sita in Seggiano (GR) loc. Pescina Piazza S. Controparte_1
Lorenzo SNC identificata al NCEU del predetto comune al foglio 30 sub. 6 part. 263 dietro versamento di un canone mensile di € 320,00 mensili.
Ciò detto, è risultato documentale che il contratto di locazione de quo si sia sciolto per mutuo consenso in data 5.1.2019. In particolare, parte attrice ha prodotto un accordo sottoscritto dalle parti con la quale le stesse concordavano di “non proseguire la locazione interrompendola definitivamente a far
data da oggi [5.1.2019]” precisando, inoltre, che “le mensilità scadute e quelle eventualmente da scadere
non saranno corrisposte dalla soc. ma verranno considerate inesigibili e la soc. nulla CP_1 Parte_3
deve e nulla dovrà a tale titolo alla coop. . CP_2 Lo scioglimento per mutuo consenso ex art. 1372 c.c. costituisce un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, desumibile dalla volontà in tal senso manifestata dalle parti. Nel caso di specie, trattasi di contratto cd. solutorio che ha prodotto quale effetto quello della liberazione delle parti contraenti dall'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni dovute in virtù del precedente contratto. In particolare, il "negozio solutorio" (art. 1372, comma 1, c.c.), considerando esaurita la causa funzionale del precedente contratto, paralizza, l'ulteriore svolgimento del rapporto obbligatorio con efficacia ex nunc.
Nel caso di specie non risulta precipuamente contestato dai convenuti che a far data dal 5.1.2019 le parti abbiano inteso consensualmente risolvere il contratto di locazione, determinandone la cessazione dei suoi effetti. Sotto tale profilo, invero, i convenuti si sono limitati a considerare priva di rilievo l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione in ragione della non contestazione del credito connessa all'assenza di dichiarazione del terzo.
Dalla data di risoluzione per mutuo consenso, dunque, l'odierna opponente non era più obbligata al pagamento in favore della del canone pattuito con il contratto di locazione. CP_2
Ne consegue che al momento della notifica dell'atto di pignoramento, avvenuta in data 26.1.2019,
non sussisteva in capo all'odierna opponente la posizione di debitor debitoris.
In conclusione, l'opposizione va accolta, restando assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico di
[...]
, CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_6 Controparte_7 CP_8
, e ex DM 55/2014, tenuto conto
[...] CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
della non complessità della fase istruttoria.
Diversamente le spese di lite, alla luce dell'oggetto della causa e della documentazione acquisita,
vanno compensate integralmente con il non costituitosi Controparte_15
nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'ordinanza di assegnazione resa dal GE del
Tribunale di Grosseto in data 18.11.2020 nel procedimento R.G.E. n. 1080/2019; 2) condanna , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, e
[...] Controparte_8 CP_9 CP_10 Controparte_11 [...]
in solido al pagamento in favore di delle CP_12 Parte_1
spese di lite che liquida in € 4.200,00 per compensi, oltre IVA, CPA e al pagamento di € 264,00
a titolo di esborsi;
3) compensa le spese con il Controparte_15
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Grosseto, lì 06/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò