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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/09/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr.Alfonso Piccialli,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 5281 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.05.2025 e vertente
-Attore opponente
Parte_1 , rappresentata e difesa dall' avv. Andrea Tiralongo e dall'
avv Maria Petrella, giusta delega in atti;
,rappresentata e difesa Parte_2 quale mandataria della Parte_3
dall' avv. Giuliana Stellato, giusta delega in atti;
-Convenuta opposta
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 1224/2020 notificato in
data 4.09.2020 ;
CONCLUSIONI: le parti concludevano come in atti, con note scritte per l' udienza cartolare del 13.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che con atto di citazione regolarmente notificato, [...]
Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale le era stato ingiunto il pagamento immediato della somma di € 177.428,22 oltre interessi e spese del monitorio;
secondo la ricostruzione offerta dalla CP_1 la pretesa originava dalla esposizione debitoria al 22.11.2019 registrata sul conto corrente n. 10546661 (ora rapporto n. 931010052087) intrattenuto con la filiale di Latina Don Bosco della Controparte_2 in data 28.11.2005; - che la citata esposizione debitoria era garantita da fideiussione prestata da fideiussione prestata dai
Signori per un importo di Euro Parte_4 e Parte_1
190.000,00 in data 07.12.2005 ed in data 09.11.2011 dalla signora Parte_1
[...] sino al limitato importo di Euro 400.000,00; - che il Controparte_3
è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Latina con sentenza n. 46/2014.
Nel proporre opposizione l'opponente eccepiva: 1) l' incompetenza territoriale del
Tribunale di Latina in favore del Tribunale di Velletri in ragione della qualifica come consumatore della garante;
2) Nullità totale parziale del contratto di fideiussione sottoscritto in data 7.12.2005 per contrasto con norme imperative (1. 287/90).
Conseguenziale decadenza del creditore ex art. 1957 cod. civ.; 3) applicazione della tutela consumeristica con conseguente nullità della clausole vessatorie ex art 33 Cod.
Consumo, in quanto non oggetto di trattativa specifica, con riferimento alla fideiussione del 9.11.2011 con specifico riferimento all' art 5 di deroga al regime legale del 1957 c.c; 4) disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce ad entrambe le fideiussioni.
Si costituiva l'Istituto di Credito opposto contestando tutto quanto dedotto ed eccepito perché infondato in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto dell' opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto la causa, istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali e CTU grafologica atta a verificare la veridicità delle sottoscrizioni apposte in calce alle fideiussioni, all' udienza del 14.05.2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc.
Va premesso che la presente controversia è decisa in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c (Cass. civ. ord. n.363/2019).
Va preliminarmente rigettata l' eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Velletri, in base all' assunto della qualifica di consumatore dell' odierna opponente-garante.
L'eccezione è infondata e non meritevole di accoglimento atteso che in tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Per_1 ) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore.
(Cass.civ.n. 1666/2020).
Nella fattispecie, per quanto l'odierna opponente alla luce della Visura Camerale in atti avesse una partecipazione non particolarmente rilevante al capitale sociale della
Controparte_3 in ogni caso è emerso alla luce società debitrice principale delle produzioni allegate, un suo chiaro coinvolgimento nella gestione della compagine societaria, tale da ritenere che, nel prestare la garanzia in esame, abbia agito per scopi relativi alla sua attività professionale.
In particolare è emerso che l' opponente dall'esame della documentazione depositata da parte attrice, ha svolto presso la società Controparte_3 ia l'attività di lavoro dipendente, e sia l'attività di collaborazione sempre presso la CP_3 come
da estratti previdenziali allegati).
L'opposta ha inoltre allegato una richiesta di affidamento effettuata in data
17.11.2005 per l'importo di € 120.000,00= effettuata dai Sig.ri Parte_5
Parte_4 nonché dalla Sig.ra a favore della Parte_1 e
(all. sub. 1); - delega rilasciata dai Sig.ri Controparte_3 Parte_5
nella loro qualità di
[...] Parte_4 e Parte_1
amministratore, soci e fideiussori in proprio e nella loro qualità di legali rappresentanti della ditta Centro Sposi in liquidazione, alla Sig.ra Parte_6 per assisterli
e rappresentarli nella procedura stragiudiziale relativa al recupero del credito, autorizzandola al compimenti di tutti gli atti necessari (all. sub. 2). È inoltre stato allegato la qualifica di socia di maggioranza e amministratrice dell' opponente in relazione alle società Moles Confezioni S.r.l. e Vita Radiosa srl,
svolgenti attività contigue ed affini, anche per compagine societarie ed oggetto, con quella della debitrice principale ( CFR Visure allegate II memoria 183 VI comma cpc di parte opposta)
Alla luce di quanto sopra è emerso che l'attività professionale della opponente e le sue condizioni personali evidenzino un chiaro collegamento con l' attività svolta dal soggetto garantito (commercio di abbigliamento per sposa) sicchè la garante non può essere qualificata come consumatrice (Cass. Civ. n.8662/2020).
Ne consegue il rigetto dell' eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito e, conseguentemente delle eccezioni relative alla vessatorietà della clausola di cui all'art
5 del contratto di fideiussione omnibus del 9.11.2011 per violazione dell' art 33 del codice del Consumo, in quanto previsione normativa non applicabile alla fattispecie.
Relativamente alla nullità totale/parziale del contratto di fideiussione sottoscritto in data 7.12.2005 per contrasto con norme imperative (1. 287/90) e conseguenziale. decadenza del creditore ex art. 1957 cod. civ in ragione dell' eventuale nullità dell' art
5 derogatorio alla suddetta previsione, si rileva la carenza di interesse dell' opponente ad eccepire la suddetta nullità.
E' pacifico che l' opposta abbia agito in monitorio in forza non solo della citata fideiussione del 7.12.2005 ma anche della successiva fideiussione del 9.11.2011 che ha ampliato l'importo massimo garantito ad € 400.000,00 che di per sé costituisce una autonoma fonte del credito, atteso che ha rinnovato la precedente garanzia prestata.
Dunque, non avendo l' opponente formulato alcuna eccezione di nullità per il suddetto profilo della violazione della normativa Antitrust, con riferimento alla suddetta successiva garanzia, l'eventuale caducazione della fideiussione del 7.12.2005 non travolgerebbe comunque la successiva garanzia prestata in data 9.11.2011 sulla cui base la Banca opposta ha agito.
Con riferimento al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ad entrambe le fideiussioni va osservato come all' esito di perizia grafologica sia emersa la genuinità delle relative sottoscrizioni riferibili alla mano di Parte_1
In particolare, il consulente tecnico nominato con un'analisi attenta e scrupolosa, fondata sia su saggi grafici che sull'esame di scritture di comparazione è pervenuta alle condivisibili conclusioni che "le firme a nome Parte_1 presenti sulle fideiussioni disconosciute sono autografe della signora
[...]
Parte 1
IL consulente ha peraltro evidenziato a seguito delle osservazioni del CTP di parte opponent, l'attendibilità dell' esame grafico condotto su documenti in copia rappresentando che la qualità della fotocopia ha consentito di ripercorrere i tracciati grafici nella loro interezza e di valutare le particolarità espressive e di movimento aventi valore identificatorio permettendo l'effettuazione dell'indagine peritale richiesta.
Sul piano squisitamente tecnico relativamente all' analisi del tracciato grafico il CTU ha a sua volta offerto convincenti riscontri in merito alle conclusioni cui è pervenuto evidenziando evidenti profili di similarità morfologica e del tratto grafico tra le firme in verifica ed il gesto grafo-motorio della opponente.
Peraltro, non trascurabile la circostanza che la garante abbia al contempo disconosciuto le sottoscrizioni apposte per poi implicitamente riconoscerne la paternità nel momento in cui ha eccepito di aver agito in qualità di consumatore.
Alla luce di quanto sopra l' opposizione è infondata e non meritevole di accoglimento.
Le spese di causa come di norma seguiranno la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente come le spese di CTU grafologica, liquidate come da separato decreto.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
così provvede:
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna l' opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidate in € 5500,00 per competenze oltre accessori di legge;
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Latina, 10.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfonso Piccialli
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr.Alfonso Piccialli,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 5281 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.05.2025 e vertente
-Attore opponente
Parte_1 , rappresentata e difesa dall' avv. Andrea Tiralongo e dall'
avv Maria Petrella, giusta delega in atti;
,rappresentata e difesa Parte_2 quale mandataria della Parte_3
dall' avv. Giuliana Stellato, giusta delega in atti;
-Convenuta opposta
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 1224/2020 notificato in
data 4.09.2020 ;
CONCLUSIONI: le parti concludevano come in atti, con note scritte per l' udienza cartolare del 13.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che con atto di citazione regolarmente notificato, [...]
Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale le era stato ingiunto il pagamento immediato della somma di € 177.428,22 oltre interessi e spese del monitorio;
secondo la ricostruzione offerta dalla CP_1 la pretesa originava dalla esposizione debitoria al 22.11.2019 registrata sul conto corrente n. 10546661 (ora rapporto n. 931010052087) intrattenuto con la filiale di Latina Don Bosco della Controparte_2 in data 28.11.2005; - che la citata esposizione debitoria era garantita da fideiussione prestata da fideiussione prestata dai
Signori per un importo di Euro Parte_4 e Parte_1
190.000,00 in data 07.12.2005 ed in data 09.11.2011 dalla signora Parte_1
[...] sino al limitato importo di Euro 400.000,00; - che il Controparte_3
è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Latina con sentenza n. 46/2014.
Nel proporre opposizione l'opponente eccepiva: 1) l' incompetenza territoriale del
Tribunale di Latina in favore del Tribunale di Velletri in ragione della qualifica come consumatore della garante;
2) Nullità totale parziale del contratto di fideiussione sottoscritto in data 7.12.2005 per contrasto con norme imperative (1. 287/90).
Conseguenziale decadenza del creditore ex art. 1957 cod. civ.; 3) applicazione della tutela consumeristica con conseguente nullità della clausole vessatorie ex art 33 Cod.
Consumo, in quanto non oggetto di trattativa specifica, con riferimento alla fideiussione del 9.11.2011 con specifico riferimento all' art 5 di deroga al regime legale del 1957 c.c; 4) disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce ad entrambe le fideiussioni.
Si costituiva l'Istituto di Credito opposto contestando tutto quanto dedotto ed eccepito perché infondato in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto dell' opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto la causa, istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali e CTU grafologica atta a verificare la veridicità delle sottoscrizioni apposte in calce alle fideiussioni, all' udienza del 14.05.2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc.
Va premesso che la presente controversia è decisa in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c (Cass. civ. ord. n.363/2019).
Va preliminarmente rigettata l' eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Velletri, in base all' assunto della qualifica di consumatore dell' odierna opponente-garante.
L'eccezione è infondata e non meritevole di accoglimento atteso che in tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Per_1 ) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore.
(Cass.civ.n. 1666/2020).
Nella fattispecie, per quanto l'odierna opponente alla luce della Visura Camerale in atti avesse una partecipazione non particolarmente rilevante al capitale sociale della
Controparte_3 in ogni caso è emerso alla luce società debitrice principale delle produzioni allegate, un suo chiaro coinvolgimento nella gestione della compagine societaria, tale da ritenere che, nel prestare la garanzia in esame, abbia agito per scopi relativi alla sua attività professionale.
In particolare è emerso che l' opponente dall'esame della documentazione depositata da parte attrice, ha svolto presso la società Controparte_3 ia l'attività di lavoro dipendente, e sia l'attività di collaborazione sempre presso la CP_3 come
da estratti previdenziali allegati).
L'opposta ha inoltre allegato una richiesta di affidamento effettuata in data
17.11.2005 per l'importo di € 120.000,00= effettuata dai Sig.ri Parte_5
Parte_4 nonché dalla Sig.ra a favore della Parte_1 e
(all. sub. 1); - delega rilasciata dai Sig.ri Controparte_3 Parte_5
nella loro qualità di
[...] Parte_4 e Parte_1
amministratore, soci e fideiussori in proprio e nella loro qualità di legali rappresentanti della ditta Centro Sposi in liquidazione, alla Sig.ra Parte_6 per assisterli
e rappresentarli nella procedura stragiudiziale relativa al recupero del credito, autorizzandola al compimenti di tutti gli atti necessari (all. sub. 2). È inoltre stato allegato la qualifica di socia di maggioranza e amministratrice dell' opponente in relazione alle società Moles Confezioni S.r.l. e Vita Radiosa srl,
svolgenti attività contigue ed affini, anche per compagine societarie ed oggetto, con quella della debitrice principale ( CFR Visure allegate II memoria 183 VI comma cpc di parte opposta)
Alla luce di quanto sopra è emerso che l'attività professionale della opponente e le sue condizioni personali evidenzino un chiaro collegamento con l' attività svolta dal soggetto garantito (commercio di abbigliamento per sposa) sicchè la garante non può essere qualificata come consumatrice (Cass. Civ. n.8662/2020).
Ne consegue il rigetto dell' eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito e, conseguentemente delle eccezioni relative alla vessatorietà della clausola di cui all'art
5 del contratto di fideiussione omnibus del 9.11.2011 per violazione dell' art 33 del codice del Consumo, in quanto previsione normativa non applicabile alla fattispecie.
Relativamente alla nullità totale/parziale del contratto di fideiussione sottoscritto in data 7.12.2005 per contrasto con norme imperative (1. 287/90) e conseguenziale. decadenza del creditore ex art. 1957 cod. civ in ragione dell' eventuale nullità dell' art
5 derogatorio alla suddetta previsione, si rileva la carenza di interesse dell' opponente ad eccepire la suddetta nullità.
E' pacifico che l' opposta abbia agito in monitorio in forza non solo della citata fideiussione del 7.12.2005 ma anche della successiva fideiussione del 9.11.2011 che ha ampliato l'importo massimo garantito ad € 400.000,00 che di per sé costituisce una autonoma fonte del credito, atteso che ha rinnovato la precedente garanzia prestata.
Dunque, non avendo l' opponente formulato alcuna eccezione di nullità per il suddetto profilo della violazione della normativa Antitrust, con riferimento alla suddetta successiva garanzia, l'eventuale caducazione della fideiussione del 7.12.2005 non travolgerebbe comunque la successiva garanzia prestata in data 9.11.2011 sulla cui base la Banca opposta ha agito.
Con riferimento al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ad entrambe le fideiussioni va osservato come all' esito di perizia grafologica sia emersa la genuinità delle relative sottoscrizioni riferibili alla mano di Parte_1
In particolare, il consulente tecnico nominato con un'analisi attenta e scrupolosa, fondata sia su saggi grafici che sull'esame di scritture di comparazione è pervenuta alle condivisibili conclusioni che "le firme a nome Parte_1 presenti sulle fideiussioni disconosciute sono autografe della signora
[...]
Parte 1
IL consulente ha peraltro evidenziato a seguito delle osservazioni del CTP di parte opponent, l'attendibilità dell' esame grafico condotto su documenti in copia rappresentando che la qualità della fotocopia ha consentito di ripercorrere i tracciati grafici nella loro interezza e di valutare le particolarità espressive e di movimento aventi valore identificatorio permettendo l'effettuazione dell'indagine peritale richiesta.
Sul piano squisitamente tecnico relativamente all' analisi del tracciato grafico il CTU ha a sua volta offerto convincenti riscontri in merito alle conclusioni cui è pervenuto evidenziando evidenti profili di similarità morfologica e del tratto grafico tra le firme in verifica ed il gesto grafo-motorio della opponente.
Peraltro, non trascurabile la circostanza che la garante abbia al contempo disconosciuto le sottoscrizioni apposte per poi implicitamente riconoscerne la paternità nel momento in cui ha eccepito di aver agito in qualità di consumatore.
Alla luce di quanto sopra l' opposizione è infondata e non meritevole di accoglimento.
Le spese di causa come di norma seguiranno la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente come le spese di CTU grafologica, liquidate come da separato decreto.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
così provvede:
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna l' opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidate in € 5500,00 per competenze oltre accessori di legge;
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Latina, 10.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfonso Piccialli