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17 aprile 1999
17 aprile 1999
Art. 1. 1. Il comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e' sostituito dal seguente:
"1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 e' fissato il termine del 31 dicembre 1999. Fino a tale data sono consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi esistenti in data anteriore al 31 dicembre 1998".
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 234 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada ), come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 234 (Norme transitorie relative al titolo II). - 1. Per gli adeguamenti conseguiti alle disposizioni dell'art. 20 e' fissato il termine del 31 dicembre 1999.
Fino a tale data sono consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi esistenti in data anteriore al 31 dicembre 1998.
2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalita' di cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice.
I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o di concessione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all'art. 36, comma 6; entro un anno dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell'anno successivo.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data e' consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello di cui all'art. 44.
5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'art. 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'art. 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia".
"1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 e' fissato il termine del 31 dicembre 1999. Fino a tale data sono consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi esistenti in data anteriore al 31 dicembre 1998".
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 234 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada ), come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 234 (Norme transitorie relative al titolo II). - 1. Per gli adeguamenti conseguiti alle disposizioni dell'art. 20 e' fissato il termine del 31 dicembre 1999.
Fino a tale data sono consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi esistenti in data anteriore al 31 dicembre 1998.
2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalita' di cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice.
I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o di concessione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all'art. 36, comma 6; entro un anno dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell'anno successivo.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data e' consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello di cui all'art. 44.
5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'art. 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'art. 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia".
Commentario • 1
- 1. Codice della StradaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 agosto 2023 · 0.97841954
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Roma, sez. II, sentenza 05/06/2014, n. 5995Provvedimento: […] Avverso i suddetti provvedimenti è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione degli artt. 1 e seguenti del decreto legislativo n. 32 del 1998; dell'art. 1 della legge n. 83 del 1999; della legge Regione Lazio n. 62 del 1994; dell'art. 16 della legge n. 1034 del 1970; degli artt. 2 e 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992; dell'art. 60 del D.P.R. n. 495 del 1992; degli artt. 3, 7, 8 e 10 della legge n. 241 del 1990 nonché eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità, carenza e/o insufficienza di motivazione.Leggi di più...
- eccesso di potere amministrativo·
- rinnovo della concessione·
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