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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7165 /2024, promossa da con il patrocinio dell'Avv. CICCONE STEFANIA Parte_1
e
, con il patrocinio dell'Avv. CICCONE STEFANIA CP_1
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 06.02.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 29.09.2015 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in data 08.12.2003 a Roma, alle seguenti condizioni:
“a) I ricorrenti provvederanno ciascuno al proprio personale mantenimento, disponendo di adeguati redditi propri. b) I figli continueranno a vivere prevalentemente con la madre, con e presso la quale hanno la residenza in Roma Via San Gimignano n. 91 int.
9. c) La figlia minore è affidata Per_1 ad entrambi i genitori. d) Il figlio essendo maggiorenne, regolerà in via autonoma con i Per_2 genitori il tempo e le modalità di permanenza presso il padre. Anche regolerà in accordo con Per_1
i genitori il periodo di permanenza presso il padre. In via indicativa, e salvo diverso accordo, la figlia minore trascorrerà con il padre il lunedì ed il giovedì di ogni settimana, i weekend in via alternata così come pure le vacanze natalizie e pasquali e tutte le altre festività. Nel periodo estivo il padre avrà con sé la figlia per 15 giorni da definire entro il 31 maggio di ogni anno. e) Il sig. si obbliga Pt_1
a corrispondere alla sig.ra mediante bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento per i figli, la somma complessiva di €. 850,00 in ragione di € 425,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie previamente concordate con espresso richiamo per quanto in questa sede non stabilito al Protocollo del 17 dicembre 2014 adottato dal Tribunale di Roma del cui contenuto le Parti sono edotte. f) Il sig. avendo sempre ed unicamente corrisposto a far data dalla separazione, a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo mensile di €. 800,00, è debitore a titolo di arretrati Istat per gli ultimi 5 anni (dal mese di aprile 2019 fino al mese di aprile 2024), della somma di 3.704,72 (importo mensile dovuto da aprile 2019 a marzo 2020 €. 820,91, importo dovuto da aprile 2020 a marzo 2021 €. 820,09, importo dovuto da aprile 2021 a marzo 2022 €. 829,93, importo dovuto da aprile 2022 a marzo 2023 €. 878,07, importo dovuto da aprile 2023 ad aprile 2024 €. 947,44). L'importo di € 3.704,72 verrà corrisposto dal Sig. secondo le proprie disponibilità ma, in ogni Pt_1 caso, entro il termine ultimo corrispondente a quello dello svincolo del Fondo Pensione Amundi SGR S.p.a. Solo a decorrere dal 6° anno, sulle somme non corrisposte, verranno calcolati gli interessi al tasso legale. g) Il sig. si impegna a mantenere ferma l'assicurazione per le malattie a favore Pt_1 dei figli, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte degli stessi corrispondendo il relativo importo fino a che l'ammontare del premio annuo non superi la somma di €. 2.500,00. Oltre tale soglia, la sig.ra si impegna a contribuire al versamento della quota residua del premio CP_1 necessario per garantire ai figli adeguata copertura. Qualora la sig.ra dovesse sottoscrivere CP_1 una polizza per sé con copertura estesa ai figli ad un premio più vantaggioso rispetto a quello corrisposto dal Sig. il padre corrisponderà la quota parte del premio necessaria alla copertura Pt_1 dei figli. h) Per quanto attiene al Fondo Pensione (Seconda Pensione Fondo Aperto – Amundi SGR S.p.a.) n. di iscrizione 12140, la metà dell'importo di € 22.670,33, così come convenuto in sede di separazione, verrà corrisposto dal Sig. alla sig.ra nel momento in cui il sig. Pt_1 CP_1 Pt_1 provvederà alla liquidazione del Fondo (legato al raggiungimento dell'età pensionabile), con la rivalutazione di tale somma al momento dell'effettivo pagamento secondo l'andamento del Fondo. i) La sig.ra rimane titolare della quota del 4% della società AIRWORKS SRL, PI CP_1
, Numero REA RM-1245100, sede legale in Piazza dei Giureconsulti n. 27, scala B, P.IVA_1 int. 4, Roma.” .
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, avuto riguardo all'interesse dei figli, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e , in Roma, in data 08.12.2003 , trascritto nel registro Parte_1 CP_1 degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2003, parte 2, serie A04, n. 1517, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 20.6.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7165 /2024, promossa da con il patrocinio dell'Avv. CICCONE STEFANIA Parte_1
e
, con il patrocinio dell'Avv. CICCONE STEFANIA CP_1
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 06.02.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 29.09.2015 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in data 08.12.2003 a Roma, alle seguenti condizioni:
“a) I ricorrenti provvederanno ciascuno al proprio personale mantenimento, disponendo di adeguati redditi propri. b) I figli continueranno a vivere prevalentemente con la madre, con e presso la quale hanno la residenza in Roma Via San Gimignano n. 91 int.
9. c) La figlia minore è affidata Per_1 ad entrambi i genitori. d) Il figlio essendo maggiorenne, regolerà in via autonoma con i Per_2 genitori il tempo e le modalità di permanenza presso il padre. Anche regolerà in accordo con Per_1
i genitori il periodo di permanenza presso il padre. In via indicativa, e salvo diverso accordo, la figlia minore trascorrerà con il padre il lunedì ed il giovedì di ogni settimana, i weekend in via alternata così come pure le vacanze natalizie e pasquali e tutte le altre festività. Nel periodo estivo il padre avrà con sé la figlia per 15 giorni da definire entro il 31 maggio di ogni anno. e) Il sig. si obbliga Pt_1
a corrispondere alla sig.ra mediante bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento per i figli, la somma complessiva di €. 850,00 in ragione di € 425,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie previamente concordate con espresso richiamo per quanto in questa sede non stabilito al Protocollo del 17 dicembre 2014 adottato dal Tribunale di Roma del cui contenuto le Parti sono edotte. f) Il sig. avendo sempre ed unicamente corrisposto a far data dalla separazione, a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo mensile di €. 800,00, è debitore a titolo di arretrati Istat per gli ultimi 5 anni (dal mese di aprile 2019 fino al mese di aprile 2024), della somma di 3.704,72 (importo mensile dovuto da aprile 2019 a marzo 2020 €. 820,91, importo dovuto da aprile 2020 a marzo 2021 €. 820,09, importo dovuto da aprile 2021 a marzo 2022 €. 829,93, importo dovuto da aprile 2022 a marzo 2023 €. 878,07, importo dovuto da aprile 2023 ad aprile 2024 €. 947,44). L'importo di € 3.704,72 verrà corrisposto dal Sig. secondo le proprie disponibilità ma, in ogni Pt_1 caso, entro il termine ultimo corrispondente a quello dello svincolo del Fondo Pensione Amundi SGR S.p.a. Solo a decorrere dal 6° anno, sulle somme non corrisposte, verranno calcolati gli interessi al tasso legale. g) Il sig. si impegna a mantenere ferma l'assicurazione per le malattie a favore Pt_1 dei figli, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte degli stessi corrispondendo il relativo importo fino a che l'ammontare del premio annuo non superi la somma di €. 2.500,00. Oltre tale soglia, la sig.ra si impegna a contribuire al versamento della quota residua del premio CP_1 necessario per garantire ai figli adeguata copertura. Qualora la sig.ra dovesse sottoscrivere CP_1 una polizza per sé con copertura estesa ai figli ad un premio più vantaggioso rispetto a quello corrisposto dal Sig. il padre corrisponderà la quota parte del premio necessaria alla copertura Pt_1 dei figli. h) Per quanto attiene al Fondo Pensione (Seconda Pensione Fondo Aperto – Amundi SGR S.p.a.) n. di iscrizione 12140, la metà dell'importo di € 22.670,33, così come convenuto in sede di separazione, verrà corrisposto dal Sig. alla sig.ra nel momento in cui il sig. Pt_1 CP_1 Pt_1 provvederà alla liquidazione del Fondo (legato al raggiungimento dell'età pensionabile), con la rivalutazione di tale somma al momento dell'effettivo pagamento secondo l'andamento del Fondo. i) La sig.ra rimane titolare della quota del 4% della società AIRWORKS SRL, PI CP_1
, Numero REA RM-1245100, sede legale in Piazza dei Giureconsulti n. 27, scala B, P.IVA_1 int. 4, Roma.” .
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, avuto riguardo all'interesse dei figli, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e , in Roma, in data 08.12.2003 , trascritto nel registro Parte_1 CP_1 degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2003, parte 2, serie A04, n. 1517, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 20.6.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi