Sentenza 14 giugno 2011
Massime • 1
I termini di impugnazione dei provvedimenti adottati dal tribunale monocratico con motivazione contestuale alla lettura in pubblica udienza decorrono, per il P.M., dal giorno dell'udienza, anche nell'ipotesi in cui sia stato delegato per il dibattimento un vice procuratore onorario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2011, n. 25239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25239 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 14/06/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 917
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 8132/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
nel procedimento a carico di:
IO NE, nato a [...] l'[...];
avverso la ordinanza del 26/11/2010 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Geraci Vincenzo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponeva la trasmissione degli atti al P.M., per l'omessa notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., al difensore di fiducia e all'indagato.
2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, chiedendone l'annullamento. Deduce che erroneamente il Giudice ha ritenuto non validamente effettuate le citate notifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché tardivo.
Risulta dagli atti che il ricorso è stato depositato il 17 dicembre 2010, oltre quindi i prescritti quindici giorni dall'emissione del provvedimento, mediante lettura in udienza alla presenza del P.M.. Nè appare rilevare che, nel caso in esame, le funzioni di P.M. sono state esercitate da un vice procuratore onorario. Questa Suprema Corte ha già infatti affermato che, i termini di impugnazione dei provvedimenti assunti dal tribunale in composizione monocratica con redazione di motivazione contestuale alla lettura in pubblica udienza decorrono per il P.M. dal giorno dell'udienza medesima, anche quando il rappresentante della pubblica accusa sia un vice procuratore onorario. La circostanza infatti che al rappresentante del P.M. non sia attribuita la facoltà di impugnazione non può costituire motivo di deroga al disposto dell'art. 585 c.p.p., comma 2, secondo il quale i termini per impugnare decorrono dalla lettura del provvedimento, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che devono considerarsi presenti nel giudizio. Si è osservato a tal riguardo che, in ogni caso, il procuratore della Repubblica, titolare del diritto di impugnazione, è posto concretamente in grado di conoscere il provvedimento del giudice attraverso lo "statino" che il v.P.O., delegato per il dibattimento, deve compilare sull'esito del giudizio (Sez. 3, n. 3364 del 20/12/2004, dep. 02/02/2005, Ferro, Rv. 230737).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011