Art. 1.
Nessun derivato dalla malonilurea puo' venire somministrato al pubblico se non dietro presentazione di ricetta medica irrepetibile, compilata secondo le norme indicate al primo comma dell'art. 154 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 .
Nessun derivato dalla malonilurea puo' venire somministrato al pubblico se non dietro presentazione di ricetta medica irrepetibile, compilata secondo le norme indicate al primo comma dell'art. 154 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 .