TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 30/03/2026, n. 5896
TAR
Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
>
TAR
Ordinanza collegiale 16 ottobre 2025
>
TAR
Sentenza 30 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Inadempimento obbligo di cessione aree

    Viene accertato l'inadempimento dell'obbligo di cessione delle aree da parte della società fallita, in quanto non sono mai state trasferite al Comune di Pomezia, nemmeno a seguito della costituzione in mora.

  • Accolto
    Esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento

    La domanda è accolta in parte. Viene disposto il trasferimento coattivo e gratuito al Comune di Pomezia della proprietà delle aree individuate catastalmente, ad eccezione di quelle per le quali non vi è certezza che appartengano alla massa fallimentare.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, è stato adito dal Comune di Pomezia, in persona del Sindaco pro tempore, il quale ha proposto ricorso per ottenere l'accertamento e la declaratoria dell'inadempimento da parte del Fallimento n. 891/2019 Gruppo Bonifaci S.r.l. dell'obbligo di cessione gratuita al Comune delle aree identificate catastalmente al Foglio 11, particelle specifiche, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione urbanistica (Comprensorio P6) stipulata con la Società Sughereto Park S.r.l. (ora Fallimento Gruppo Bonifaci). Il Comune ha altresì chiesto che venga disposto il trasferimento della proprietà di tali terreni in suo favore, ai sensi dell'art. 2932 del codice civile, con conseguente ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione. L'Ente ricorrente ha premesso che la convenzione prevedeva la cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e che, una volta completate tali opere, l'obbligo di cessione è rimasto inadempiuto. A seguito di una nota di messa in mora del Comune, il Fallimento ha riscontrato negativamente, eccependo la caducazione degli effetti giuridici della convenzione stipulata circa venticinque anni prima. Il Fallimento, pur regolarmente convenuto, non si è costituito in giudizio. Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di periculum in mora e ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune per chiarire il termine di scadenza dell'obbligo di cessione, produrre planimetrie e documentare l'appartenenza delle aree alla massa fallimentare.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, preliminarmente, ha affermato la propria giurisdizione esclusiva in materia, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) n. 2 e lett. f) del cod. proc. amm., ritenendo che le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione di convenzioni urbanistiche rientrino in tale ambito, anche a fronte della procedura fallimentare. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che la questione dirimente non fosse l'eventuale prescrizione degli obblighi derivanti dalla convenzione, dato che il Fallimento non si era costituito in giudizio per sollevare tale eccezione, bensì l'accertamento dell'inadempimento. Ha quindi accertato l'inadempimento del Fallimento all'obbligo di cessione delle aree, confermato dalla documentazione prodotta dal Comune, che ha dimostrato la corrispondenza tra le aree richieste e quelle oggetto della convenzione. Tuttavia, a seguito degli incombenti istruttori, è emerso che alcune particelle catastali non risultano intestate alla società fallita o alla società originaria stipulante, bensì a soggetti terzi. Pertanto, la domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. è stata accolta parzialmente, disponendo il trasferimento coattivo e gratuito al Comune di Pomezia solo delle aree che risultano appartenere alla massa fallimentare. Le spese di lite sono state compensate, data la parziale novità delle questioni trattate.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 30/03/2026, n. 5896
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5896
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo