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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 13647/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Raffaele Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati Giudice
Dr. Alessio Marfé Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato da:
(C.F. , con l'Avv. DEL GAUDIO Parte_1 C.F._1
ANNARITA; contro
(C.F. ), con l'Avv. DI MARINO Controparte_1 C.F._2
LUCIA; con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in NAPOLI in data 11/09/2021 (atto n.167, P. II, Serie
A, anno 2021), nel corso del quale non sono nati figli, hanno chiesto la pronuncia della separazione, alle seguenti condizioni:
I coniugi, si danno reciproco consenso a vivere separatamente con facoltà per ciascuno di essi di comunicarsi reciprocamente;
I coniugi Sig. e sig.ra dichiarano di aver Parte_1 Controparte_1 risolto ogni problematica di natura patrimoniale, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro e di rinunciare, pertanto, reciprocamente alla richiesta di mantenimento a cui provvederanno essendo titolari ciascuno di adeguati redditi propri.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a NAPOLI (NA) il Parte_1
09/11/1993) e (nt. a NAPOLI (NA) il 30/03/1993), prendendo atto Controparte_1 degli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 13647/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Raffaele Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati Giudice
Dr. Alessio Marfé Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato da:
(C.F. , con l'Avv. DEL GAUDIO Parte_1 C.F._1
ANNARITA; contro
(C.F. ), con l'Avv. DI MARINO Controparte_1 C.F._2
LUCIA; con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in NAPOLI in data 11/09/2021 (atto n.167, P. II, Serie
A, anno 2021), nel corso del quale non sono nati figli, hanno chiesto la pronuncia della separazione, alle seguenti condizioni:
I coniugi, si danno reciproco consenso a vivere separatamente con facoltà per ciascuno di essi di comunicarsi reciprocamente;
I coniugi Sig. e sig.ra dichiarano di aver Parte_1 Controparte_1 risolto ogni problematica di natura patrimoniale, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro e di rinunciare, pertanto, reciprocamente alla richiesta di mantenimento a cui provvederanno essendo titolari ciascuno di adeguati redditi propri.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a NAPOLI (NA) il Parte_1
09/11/1993) e (nt. a NAPOLI (NA) il 30/03/1993), prendendo atto Controparte_1 degli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino
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