Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 12/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 12/03/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 627/2024;
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Veronica Imparato;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Chieti alla CP_1
via Spezioli n. 12, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta Del Sordo, Cristina
Grappone e Armando Gambino, giusta procura generale alle liti per Notaio del Per_1
22.03.2024;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.06.2024 il ricorrente, già beneficiario dell'assegno unico e universale per il figlio disabile ), deduceva l'illegittimità della Persona_2 decadenza dalla prestazione disposta dall'Ente Previdenziale con decorrenza dal mese di marzo 2024 e chiedeva la condanna dell' al ripristino della prestazione e al CP_1
pagamento degli arretrati.
1
chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente ha beneficiato dell'assegno unico e universale per il figlio disabile da marzo 2023 a febbraio 2024. A partire dal mese di marzo 2024 l' ha sospeso CP_1
l'erogazione del trattamento.
2.1. L'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 230/2021 prevede che “a decorrere dal 1° marzo
2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato”.
Ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto, l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico, b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, purché ricorrano determinate condizioni;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L'art. 3 stabilisce i requisiti soggettivi per beneficiare della prestazione, così disponendo:
“1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di
2 lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi
o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.
2.3. Il possesso dei requisiti soggettivi di cui al citato articolo 3 in capo al ricorrente è pacifico oltre che documentato. D'altro canto, l' ha accolto la domanda presentata CP_1 dal ricorrente nel febbraio 2023 ed erogato l'assegno a partire da marzo del 2023, ritenendo evidentemente sussistenti i suddetti requisiti.
Deve, inoltre, ritenersi esistente il diritto all'erogazione dell'assegno unico ed universale per il figlio , in quanto quest'ultimo, ancorché maggiorenne, ha una Persona_2
disabilità, riconosciuta dal Tribunale di Chieti con decreto di omologa del 12/09/2022, emesso nel giudizio di accertamento tecnico preventivo n. 159/2022, giudizio del quale l' era parte. Il sig. , in particolare, è stato riconosciuto invalido CP_1 Persona_2
civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 74% (doc. 3 ric.). Tale disabilità è stata espressamente dichiarata anche nell'attestazione ISEE 2024
(doc. 13), sicché del tutto illegittima è la mancata erogazione dell'assegno da parte dell' a partire da agosto 2024. CP_1
Non si è verificata, infatti, alcuna variazione della situazione sussistente al momento della presentazione della domanda amministrativa di febbraio 2023, situazione sulla base della quale l' ha regolarmente corrisposto la prestazione fino a marzo 2024. CP_1
Permanendo, pertanto, tutti i requisiti prescritti per beneficiare della prestazione, come già accertati dall' a seguito della presentazione della domanda amministrativa del CP_1
13/02/2023, non trova giustificazione alcuna la mancata erogazione dell'assegno a partire da marzo 2024.
Ciò è tanto vero, che lo stesso ha riconosciuto che la decadenza è Controparte_2
stata disposta per un mero errore procedurale, senza tuttavia ripristinare i pagamenti
3 sospesi, nonostante il lungo tempo trascorso ed i plurimi rinvii delle udienze, disposti proprio al fine di attendere il ripristino dei pagamenti.
***
3. Le brevi considerazioni che precedono portano all'accoglimento del ricorso, con conseguente condanna dell' al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno CP_1
unico e universale per il figlio disabile con decorrenza dal 01/03/2024, oltre interessi legali dalla medesima data al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura CP_1
liquidata in dispositivo secondo le previsioni del D.M. n. 55/14 (cause di previdenza- scaglione da € 0,01 a € 1.100,00-valore medio per ciascuna fase con esclusione dell'istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del ricorrente CP_1 dell'assegno unico e universale per il figlio disabile con decorrenza dal 01/03/2024, oltre interessi legali dalla medesima data al saldo;
condanna l' al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano CP_1 in € 499,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Veronica Imparato.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 12/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ilaria Prozzo
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