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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/09/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2017 al n.3788 trattata dallo scrivente, a seguito di assegnazione del 5 giugno 2025, in applicazione dei criteri presidenziali di gestione dell'ex ruolo-TRITTO, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 19.09.2025, e vertente
TRA
, C.F: , Parte_1 CodiceFiscale_1
, C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_2
, C.F.: , Parte_3 CodiceFiscale_3
Parte_4 CodiceFiscale_4 tutti quali eredi di , nato il [...] in [...] e Persona_1 deceduto ivi il 9 aprile 2021, tutti elettivamente domiciliati in CASTELLAMMARE di STABIA alla via RAIOLA n.41, presso lo studio dell'avv. Rosa CASTELLANO che li rappresenta e difende giusta procura in atti versata RICORRENTI in prosecuzione del giudizio principale
E
in persona del legale Controparte_1 ia E. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Nicola DI RONZA RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione verbale di revisione Commissione Medica;
indebito; erogazione prestazione pensionistica di invalidità; querela di falso.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 5.6.2017 il dott. si rivolgeva al Parte_5
Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA rivendicando:
-- il diritto ad ottenere dall' convenuto il ripristino del trattamento pensionistico di CP_1 invalidità, cat. INV CIV, n. 07364620, di cui beneficiava dal mese di dicembre 2013, interrotto a seguito della visita di revisione della Commissione Medica competente per la valutazione dell'handicap, effettuata il 24 marzo 2017;
1 -- la conseguente erogazione dei ratei di spettanza;
-- l'annullamento -in realtà la sospensione- dell'indebito in data 20 aprile 2017 incentrato sull'asserita illegittima erogazione dei ratei di aprile e maggio 2017, già corrisposti nelle more della procedura di “riliquidazione”. Contestualmente il dott. proponeva querela di falso ex art. 221, 1° comma, Persona_1
c.p.c. avente ad oggetto il verbale di revisione del 24 marzo 2017, individuando due profili di falsità costituiti dal fatto che la visita venne eseguita da due sole persone, laddove dal verbale risulta la presenza di quattro persone, e dal fatto che il verbale risulta formato da quattro persone, due delle quali non presenti durante la revisione.
A seguito di notifica di ricorso e decreto del G.U.L. si costituiva in Giudizio l' con una prima memoria del tutto incoerente rispetto alle tematiche attoree. CP_1
Una seconda memoria di costituzione veniva veicolata tardivamente.
Il Giudice originariamente investito del contenzioso, sulla base delle argomentazioni svolte dalle parti in udienza e con le note autorizzate, rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale per l'ulteriore corso inerente la querela di falso.
Il Tribunale in composizione collegiale, formalmente investito della causa attraverso le determinazioni all'uopo assunte dal Presidente del Tribunale il 9 aprile 2018, dopo l'attività istruttoria ritenuta necessaria, emetteva sentenza di accoglimento della querela di falso proposta in via incidentale, dando atto che in corso di giudizio era intervenuta la costituzione degli eredi del dott. , nelle more deceduto. Persona_1
La sentenza veniva pubblicata il 21 novembre 2024 e, come da attestato di cancelleria, veniva notificata il 22 novembre 2024 per acquisire il passaggio in cosa giudicata il 24 dicembre 2024.
Con istanza di prosecuzione del giudizio principale a seguito di rimessione al giudice del lavoro> formalizzata il 22 maggio 2025 i ricorrenti, quali eredi del dott. Per_1
, evidenziato che il 21 maggio 2025 la cancelleria civile del Tribunale aveva
[...] sso alla cancelleria della sezione lavoro il fascicolo R.G. n.2370/2018, chiedevano la fissazione della prima udienza utile al fine di proseguire il giudizio.
Assegnato il contenzioso allo scrivente con decreto presidenziale del 5 giugno 2025, veniva emesso decreto di discussione e comparizione personale delle parti per l'udienza (in presenza) del 10 luglio 2025.
L' inoltrava note integrative il 27 giugno 2025. CP_1
Nel corso dell'udienza il G.U.L. sollevava di ufficio la questione del termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso sulla querela di falso e rinviava la causa concedendo termine per note illustrative.
Preso atto delle ulteriori argomentazioni sviluppate dalle parti e ritenuto il contenzioso maturo per la fase decisionale, l'Istruttore differiva la causa onde acquisire la memoria di costituzione degli eredi formalizzata durante il giudizio inerente la querela di falso e il certificato di morte del dott. . Persona_1
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 19 settembre 2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
= = = (2)
Il ricorso non può essere affrontato nel merito per la tardività della sua riassunzione -per vero desumibile, quest'ultima, solo per via interpretativa dalla istanza di prosecuzione del giudizio principale>- a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso sulla querela di falso.
Da una prospettiva storico-processuale il dato empirico, ampiamente documentato dalla stessa parte ricorrente, non è contestato.
2 Il passaggio in giudicato della sentenza n.2995/2024, pubblicata il 21 novembre 2024 e notificata il 22 novembre 2024, è attestato dalla cancelleria della sezione civile al 24 dicembre 2024. Si legge nell'istanza di prosecuzione attorea: la suddetta sentenza veniva debitamente notificata alla controparte e decorso il CP_1 termine di giorni 30, passava in giudicato come da certificazione che si allega>. L'iniziativa successiva degli istanti risale al 22 maggio 2025. L'intervallo di tempo è pari quindi a quattro mesi e 28 giorni. Non risultano, pertanto, rispettati i tre mesi previsti dall'impianto normativo di riferimento, qualsiasi sia la chiave di lettura della sollecitazione attorea del 22 maggio 2025. Trattasi -ripetesi- di risultanza “pacifica” inter partes. (3)
Assumono, tuttavia, i ricorrenti che:
-- nessuna riassunzione tecnicamente intesa necessita(va) nel caso di specie in quanto difetta ab origine un provvedimento formale di sospensione del giudizio principale;
-- il procedimento principale risulta (non sospeso ma) “archiviato”, come dallo storico del
“fascicolo telematico”;
-- la cancelleria della sezione civile ha (ri)trasmesso il fascicolo in oggetto alla sezione lavoro solo il 21 maggio 2025;
-- nella sentenza che ha deciso sulla querela di falso si stabilisce la rimessione sul ruolo del Giudice del Lavoro al fine della prosecuzione del giudizio principale all'esito del passaggio in giudicato della sentenza stessa. Proprio alla luce di tale scenario parte ricorrente non ha “riassunto” la causa ma ha formalizzato istanza di prosecuzione del giudizio principale a seguito di rimessione al giudice del lavoro. Istanza -deve intendersi- che sarebbe sottratta a qualsiasi meccanismo temporale rispetto all'accadimento, o se si preferisce incentrato sull'evento, da cui si origina la possibilità di riattivare il contenzioso in stato di quiescenza. (4)
L'assunto attoreo non è condivisibile.
Possono ritenersi jus receptum i seguenti principi.
Una volta accertata, dal Giudice investito della controversia principale, la pregiudizialità di quella da decidersi in separato giudizio, questi ha l'obbligo, non la facoltà di disporre la sospensione del contenzioso (principale). Cfr. ex multis: Cass. n.9787/1998; Cass. n.8701/2007; Cass. n.858/2003; Cass. n.10268/2006.
Sussiste tale pregiudizialità nel caso in cui all'interno di un giudizio civile venga introdotto un giudizio incidentale di falso. In questo caso -appunto- vi è la “necessità” di sospendere il processo principale fino alla decisione di quello pregiudiziale di falso con sentenza (passata in giudicato). Cfr. in argomento Cass. n.4231/2007.
Il Giudice davanti al quale è proposta la querela di falso, anche se privo della competenza a conoscerne (fattispecie inerente q.d.f. presentata in contenzioso di
“competenza” del Giudice di Pace), ha il potere-dovere di autorizzare o meno la presentazione della querela sulla base del motivato esame delle condizioni di ammissibilità della stessa, a norma degli artt. 221 e 222 c.p.c. Se riconosce la rilevanza del documento impugnato di falso e se l'impugnazione è stata proposta nelle forme di Legge deve sospendere il Giudizio e deve rimettere gli atti davanti al Tribunale per il relativo procedimento. Cfr. in argomento Cass. n.21062/2006 e Cass. n.2626/2005.
3 (5)
Le dinamiche processuali e procedimentali di interesse possono essere sintetizzate nei seguenti, documentati, termini.
All'udienza del 20 marzo 2018 il G.U.L., acquisito l'esemplare del documento impugnato di falso, ne disponeva la custodia in cassaforte a cura della cancelleria e si riservava sulla valutazione dell'interesse e dell'ammissibilità della proposta querela.
All'esito della camera di consiglio il Giudice scioglieva la riserva decidendo di procedere alla rimessione degli atti dinanzi al tribunale competente previa acquisizione della volontà da parte del di volersi avvalere del documento impugnato>, all'uopo CP_1 rinviando la trattazione dell sa al 5 aprile 2018.
All'udienza di trattazione del 5 aprile 2018 il G.U.L. disponeva la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per la rimessione al collegio competente a decidere sulla querela di falso>.
Con decreto presidenziale n.178/2018 del 9 aprile 2018 il fascicolo n.3788/2017 RG Lavoro veniva devoluto alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale della … secondo le vigenti tabelle>. Il contenzioso assumeva il numero di RG 2370/2018.
Istruita -secondo le coordinate ritenute opportune- la controversia, la stessa esitava nella sentenza n.2995/2024, pubblicata, per come già evidenziato, il 21 novembre 2024.
Per quanto di attuale interesse, si legge nella pronuncia.
…Dalle considerazioni finora sviluppate, deve, pertanto, trovare accoglimento la querela di falso proposta in via incidentale da , stante la falsità del verbale numero Persona_1 posizione: 3930733801767 del 24 marz dotto dalla parte ricorrente, nella parte in cui esso contiene dichiarazioni non corrispondenti al vero allorchè fa riferimento alla presenza di quattro membri. Il documento contiene contenuti falsi, giacchè firmato da persone non presenti alla visita di controllo. … L'esecuzione di tale sentenza è però subordinata, come prescrive l'art. 227 c.p.c., al passaggio in giudicato della sentenza … La causa deve essere rimessa sul ruolo del G.L. al fine della prosecuzione del giudizio principale all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza.> (6)
Dunque.
Il G.U.L. originariamente titolare del contenzioso ha scrutinato la questione inerente la querela di falso ritenendo rilevante ai fini decisionali il carattere pregiudiziale della stessa rispetto alla controversia “principale”. Ha quindi trasmesso gli atti al Presidente del Tribunale per l'assegnazione al collegio del giudizio inerente la querela di falso.
Formalmente, a ben vedere, mancano sia l'esplicitazione positiva della rilevanza della impugnativa di falso, sia il provvedimento di sospensione. Se non che, nessuno ha mai dubitato che il provvedimento di trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale funzionale alla investitura del collegio muovesse dall'implicito riconoscimento della rilevanza della questione posta. Parimenti non è revocabile in dubbio che con la medesima determinazione il Giudice del Lavoro abbia implicitamente sospeso il giudizio principale. Della cui prosecuzione, infatti, non resta traccia alcuna nemmeno nello “storico” del fascicolo telematico.
Del resto, per come attestato dalla giurisprudenza di legittimità, la sospensione del giudizio principale è atto necessitato una volta accertata la rilevanza della pregiudizialità. Che, per come detto, è insita nella trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale.
4 Insomma, il G.U.L. ha sospeso il contenzioso nel momento in cui, e quindi attraverso il provvedimento con il quale, ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale senza, peraltro, nulla disporre circa la eventuale prosecuzione davanti a lui della controversia “lavoristica”.
Né in senso contrario depone l'annotazione contenuta nello “storico” del fascicolo telematico inerente un non meglio identificabile “passaggio in archivio”. Una tale annotazione riveste carattere puramente amministrativo, non processuale. Anche letteralmente essa non rimanda ad una men che improbabile “archiviazione” della controversia, sconosciuta nel sistema processuale di riferimento. E, naturalmente, mai disposta dal Giudice.
Parimenti carattere amministrativo connota il provvedimento di cancelleria con il quale veniva trasmessa alla sezione lavoro la controversia esitata nella sentenza n.2995/2024, per i conseguenziali adempimenti>. Che -appunto- non possono che avere pregnanza “amministrativa”. Ipotizzare che una tale trasmissione segni il dies a quo del termine per la riassunzione del contenzioso è operazione interpretativa non solo “a-sistemica”, perché non supportata da alcuna disposizione di Legge, ma anche contraria alla presa di posizione attorea, basata su una iniziativa di prosecuzione del giudizio principale cui gli istanti si sono determinati muovendo dal presupposto -errato- della mancata adozione della “sospensione” e della conseguente inesistenza dell'obbligo di riassumere il giudizio. Evidentemente nei termini imposti dal codice di rito.
Né, infine, resta condivisibile l'assunto a termini del quale -nella buona sostanza- i ricorrenti si sarebbero determinati ad una mera “istanza di prosecuzione” valorizzando alla lettera il dictum sentenziale, sopra richiamato testualmente. L'equivoco di fondo che si annida in una tale prospettazione sembra ben evidente. La “prosecuzione del giudizio principale” di cui si parla in sentenza non può che essere attivata attraverso i meccanismi processuali vigenti. Id est: attraverso la riassunzione del contenzioso da formalizzarsi nel termine perentorio di Legge. Tanto è vero che nello stesso passaggio motivazionale si precisa che la rimessione degli atti al G.U.L. sarebbe dovuta intervenire all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso la questione del falso. La rilevanza amministrativa della materiale trasmissione del fascicolo lascia impregiudicata la questione giuridica della riattivazione processuale del contenzioso.
Insomma. Non è la tempestività dell'adempimento di cancelleria a dettare i tempi della riassunzione ma la scansione degli accadimenti processuali indicati dalla Legge. Ora, nel caso di specie anche a voler interpretare l'istanza di “prosecuzione del giudizio principale” alla stregua di una riassunzione impropria resta non contestabile la sua evidente tardività. (7)
A margine. 7A) Mette conto di segnalare che alcun dubbio sembra residuare sulla -peraltro non contestata- rilevabilità di ufficio della questione inerente la tempestività della riassunzione e, quindi, del potere-dovere del Giudice di addivenire alle conseguenti conclusioni di Legge. Id est, nel caso in disamina, alla estinzione della controversia per inattività delle parti o per tardività della iniziativa attorea. Da una prospettiva eminentemente formale la fattispecie de qua sarebbe caratterizzata dalla vera e propria “inattività” delle parti avendo i ricorrenti preso espressamente posizione sulla inesistenza dell'obbligo di riassunzione (cfr. supra) e sulla conseguente diversa natura, mai per vero esplicitata, dell'istanza di “prosecuzione”.
5 Laddove, invece, si volesse interpretare in ottica sistemica l'istanza di prosecuzione alla stregua di una riassunzione sostanziale se ne dovrebbe rilevare la incontestata tardività.
Da ultimo sulla questione si è pronunciata la Corte Regolatrice a Sezioni Unite.
<È pur vero che la l. n. 69/2009 ha modificato il comma 4 dell'art. 307 cod. proc. civ., eliminando il pregresso riferimento alla necessità di un'eccezione di parte ai fini della produzione dell'effetto estintivo: nell'attuale formulazione, pertanto, la norma si limita a stabilire che l'estinzione opera di diritto, e produce i propri effetti appena si verificano i fatti, indicati dai precedenti commi dello stesso art. 307, produttivi della stessa. Tuttavia, deve trattarsi di
“inattività delle parti” ovvero di “inottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio” che può, evidentemente, essere rilevata d'ufficio … Non potendo, dunque, discutersi di “inattività delle parti” non si rientrava nell'ambito della previsione di cui all'art. 307 cod. proc. civ. con le conseguenze ad essa ricollegabili, compresa la non necessità dell'eccezione di parte. >> Così in termini parte motiva di Cass. Sez. UN. n.23101/2024. Nella stessa direttrice ermeneutica si cfr., altresì: Cass. ordin. n.18426/25; Cass. ordin. n.4684/2020. Si rammenta che il contenzioso principale è stato iscritto al R.G. in epoca successiva alla riforma del luglio 2009. 7B) Sulla questione centrale afferente la ineludibile sospensione del contenzioso principale e la chiave di lettura degli accadimenti caratterizzanti la consecutio processuale in scrutinio è opportuno, e concludente, richiamare i seguenti testuali passaggi motivazionali di Cass. Sez. 6^, ordin. n.12035/2017.
<Il passaggio in giudicato della sentenza resa sulla causa pregiudicante, previsto dall'art. 297, comma 1, affermano le Sezioni Unite, segna non già il termine di durata della sospensione, ma solo quello di inizio della decorrenza del termine ultimo oltre il quale il giudizio sulla causa pregiudicata si estingue se nessuna delle parti abbia assunto l'iniziativa richiesta per farlo proseguire. … La pregiudizialità della causa di falso ha carattere tipico in quanto è stabilita dalla legge in presenza del nesso di dipendenza da cui è avvinta la causa di merito. In base all'art. 225 c.p.c., comma 2, seconda parte, il giudice istruttore, su istanza di parte, può disporre la continuazione della causa davanti a sé relativamente a quelle domande che possono essere decise
“indipendentemente” dal documento impugnato, con ciò intendendosi che la causa non indipendente, e cioè “dipendente”, non può essere trattata e resta sospesa. Con riferimento alle controversie di falso vige pertanto una forma tipica di pregiudizialità-dipendenza la quale è prevista dalla norma alla condizione che ricorra la dipendenza della decisione della causa di merito dall'esistenza o meno dei fatti provati dal documento la cui genuinità è oggetto di accertamento. … Una volta che sia configurata la causa pregiudiziale non può negarsi l'applicazione dell'istituto della sospensione necessaria riconducibile all'area dell'art. 295 c.p.c. La sospensione presupposta dall'art. 225, comma 2, è proprio quella che mira alla prevenzione del conflitto logico fra giudicati, alla base della sospensione necessaria. … >>
Resta, pertanto, confermato che, una volta “configurata” la pregiudizialità si verte in materia di sospensione necessaria.
6 Nel caso di specie, la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale, per l'investitura del collegio competente a decidere sulla querela di falso, non accompagnata da provvedimenti interlocutori inerenti l'ulteriore corso del contenzioso davanti al G.U.L., riflette la decisione -necessitata- di sospendere la controversia. Che, quindi, avrebbe dovuto essere riassunta nei termini di Legge, pena l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite vanno compensate per l'intero avuto riguardo alla natura della decisione adottata e alla posizione all'uopo assunta dal resistente . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata dagli eredi del sig. in prosecuzione del giudizio principale letti ed Persona_1 applicati gli art 7 c.p.c.
1. dichiara l'estinzione del processo;
2. compensa interamente le spese di lite
TORRE ANNUNZIATA, 23/09/2025.
Il Giudice
Dottor Dionigio VERASANI
7
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2017 al n.3788 trattata dallo scrivente, a seguito di assegnazione del 5 giugno 2025, in applicazione dei criteri presidenziali di gestione dell'ex ruolo-TRITTO, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 19.09.2025, e vertente
TRA
, C.F: , Parte_1 CodiceFiscale_1
, C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_2
, C.F.: , Parte_3 CodiceFiscale_3
Parte_4 CodiceFiscale_4 tutti quali eredi di , nato il [...] in [...] e Persona_1 deceduto ivi il 9 aprile 2021, tutti elettivamente domiciliati in CASTELLAMMARE di STABIA alla via RAIOLA n.41, presso lo studio dell'avv. Rosa CASTELLANO che li rappresenta e difende giusta procura in atti versata RICORRENTI in prosecuzione del giudizio principale
E
in persona del legale Controparte_1 ia E. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Nicola DI RONZA RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione verbale di revisione Commissione Medica;
indebito; erogazione prestazione pensionistica di invalidità; querela di falso.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 5.6.2017 il dott. si rivolgeva al Parte_5
Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA rivendicando:
-- il diritto ad ottenere dall' convenuto il ripristino del trattamento pensionistico di CP_1 invalidità, cat. INV CIV, n. 07364620, di cui beneficiava dal mese di dicembre 2013, interrotto a seguito della visita di revisione della Commissione Medica competente per la valutazione dell'handicap, effettuata il 24 marzo 2017;
1 -- la conseguente erogazione dei ratei di spettanza;
-- l'annullamento -in realtà la sospensione- dell'indebito in data 20 aprile 2017 incentrato sull'asserita illegittima erogazione dei ratei di aprile e maggio 2017, già corrisposti nelle more della procedura di “riliquidazione”. Contestualmente il dott. proponeva querela di falso ex art. 221, 1° comma, Persona_1
c.p.c. avente ad oggetto il verbale di revisione del 24 marzo 2017, individuando due profili di falsità costituiti dal fatto che la visita venne eseguita da due sole persone, laddove dal verbale risulta la presenza di quattro persone, e dal fatto che il verbale risulta formato da quattro persone, due delle quali non presenti durante la revisione.
A seguito di notifica di ricorso e decreto del G.U.L. si costituiva in Giudizio l' con una prima memoria del tutto incoerente rispetto alle tematiche attoree. CP_1
Una seconda memoria di costituzione veniva veicolata tardivamente.
Il Giudice originariamente investito del contenzioso, sulla base delle argomentazioni svolte dalle parti in udienza e con le note autorizzate, rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale per l'ulteriore corso inerente la querela di falso.
Il Tribunale in composizione collegiale, formalmente investito della causa attraverso le determinazioni all'uopo assunte dal Presidente del Tribunale il 9 aprile 2018, dopo l'attività istruttoria ritenuta necessaria, emetteva sentenza di accoglimento della querela di falso proposta in via incidentale, dando atto che in corso di giudizio era intervenuta la costituzione degli eredi del dott. , nelle more deceduto. Persona_1
La sentenza veniva pubblicata il 21 novembre 2024 e, come da attestato di cancelleria, veniva notificata il 22 novembre 2024 per acquisire il passaggio in cosa giudicata il 24 dicembre 2024.
Con istanza di prosecuzione del giudizio principale a seguito di rimessione al giudice del lavoro> formalizzata il 22 maggio 2025 i ricorrenti, quali eredi del dott. Per_1
, evidenziato che il 21 maggio 2025 la cancelleria civile del Tribunale aveva
[...] sso alla cancelleria della sezione lavoro il fascicolo R.G. n.2370/2018, chiedevano la fissazione della prima udienza utile al fine di proseguire il giudizio.
Assegnato il contenzioso allo scrivente con decreto presidenziale del 5 giugno 2025, veniva emesso decreto di discussione e comparizione personale delle parti per l'udienza (in presenza) del 10 luglio 2025.
L' inoltrava note integrative il 27 giugno 2025. CP_1
Nel corso dell'udienza il G.U.L. sollevava di ufficio la questione del termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso sulla querela di falso e rinviava la causa concedendo termine per note illustrative.
Preso atto delle ulteriori argomentazioni sviluppate dalle parti e ritenuto il contenzioso maturo per la fase decisionale, l'Istruttore differiva la causa onde acquisire la memoria di costituzione degli eredi formalizzata durante il giudizio inerente la querela di falso e il certificato di morte del dott. . Persona_1
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 19 settembre 2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
= = = (2)
Il ricorso non può essere affrontato nel merito per la tardività della sua riassunzione -per vero desumibile, quest'ultima, solo per via interpretativa dalla istanza di prosecuzione del giudizio principale>- a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso sulla querela di falso.
Da una prospettiva storico-processuale il dato empirico, ampiamente documentato dalla stessa parte ricorrente, non è contestato.
2 Il passaggio in giudicato della sentenza n.2995/2024, pubblicata il 21 novembre 2024 e notificata il 22 novembre 2024, è attestato dalla cancelleria della sezione civile al 24 dicembre 2024. Si legge nell'istanza di prosecuzione attorea: la suddetta sentenza veniva debitamente notificata alla controparte e decorso il CP_1 termine di giorni 30, passava in giudicato come da certificazione che si allega>. L'iniziativa successiva degli istanti risale al 22 maggio 2025. L'intervallo di tempo è pari quindi a quattro mesi e 28 giorni. Non risultano, pertanto, rispettati i tre mesi previsti dall'impianto normativo di riferimento, qualsiasi sia la chiave di lettura della sollecitazione attorea del 22 maggio 2025. Trattasi -ripetesi- di risultanza “pacifica” inter partes. (3)
Assumono, tuttavia, i ricorrenti che:
-- nessuna riassunzione tecnicamente intesa necessita(va) nel caso di specie in quanto difetta ab origine un provvedimento formale di sospensione del giudizio principale;
-- il procedimento principale risulta (non sospeso ma) “archiviato”, come dallo storico del
“fascicolo telematico”;
-- la cancelleria della sezione civile ha (ri)trasmesso il fascicolo in oggetto alla sezione lavoro solo il 21 maggio 2025;
-- nella sentenza che ha deciso sulla querela di falso si stabilisce la rimessione sul ruolo del Giudice del Lavoro al fine della prosecuzione del giudizio principale all'esito del passaggio in giudicato della sentenza stessa. Proprio alla luce di tale scenario parte ricorrente non ha “riassunto” la causa ma ha formalizzato istanza di prosecuzione del giudizio principale a seguito di rimessione al giudice del lavoro. Istanza -deve intendersi- che sarebbe sottratta a qualsiasi meccanismo temporale rispetto all'accadimento, o se si preferisce incentrato sull'evento, da cui si origina la possibilità di riattivare il contenzioso in stato di quiescenza. (4)
L'assunto attoreo non è condivisibile.
Possono ritenersi jus receptum i seguenti principi.
Una volta accertata, dal Giudice investito della controversia principale, la pregiudizialità di quella da decidersi in separato giudizio, questi ha l'obbligo, non la facoltà di disporre la sospensione del contenzioso (principale). Cfr. ex multis: Cass. n.9787/1998; Cass. n.8701/2007; Cass. n.858/2003; Cass. n.10268/2006.
Sussiste tale pregiudizialità nel caso in cui all'interno di un giudizio civile venga introdotto un giudizio incidentale di falso. In questo caso -appunto- vi è la “necessità” di sospendere il processo principale fino alla decisione di quello pregiudiziale di falso con sentenza (passata in giudicato). Cfr. in argomento Cass. n.4231/2007.
Il Giudice davanti al quale è proposta la querela di falso, anche se privo della competenza a conoscerne (fattispecie inerente q.d.f. presentata in contenzioso di
“competenza” del Giudice di Pace), ha il potere-dovere di autorizzare o meno la presentazione della querela sulla base del motivato esame delle condizioni di ammissibilità della stessa, a norma degli artt. 221 e 222 c.p.c. Se riconosce la rilevanza del documento impugnato di falso e se l'impugnazione è stata proposta nelle forme di Legge deve sospendere il Giudizio e deve rimettere gli atti davanti al Tribunale per il relativo procedimento. Cfr. in argomento Cass. n.21062/2006 e Cass. n.2626/2005.
3 (5)
Le dinamiche processuali e procedimentali di interesse possono essere sintetizzate nei seguenti, documentati, termini.
All'udienza del 20 marzo 2018 il G.U.L., acquisito l'esemplare del documento impugnato di falso, ne disponeva la custodia in cassaforte a cura della cancelleria e si riservava sulla valutazione dell'interesse e dell'ammissibilità della proposta querela.
All'esito della camera di consiglio il Giudice scioglieva la riserva decidendo di procedere alla rimessione degli atti dinanzi al tribunale competente previa acquisizione della volontà da parte del di volersi avvalere del documento impugnato>, all'uopo CP_1 rinviando la trattazione dell sa al 5 aprile 2018.
All'udienza di trattazione del 5 aprile 2018 il G.U.L. disponeva la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per la rimessione al collegio competente a decidere sulla querela di falso>.
Con decreto presidenziale n.178/2018 del 9 aprile 2018 il fascicolo n.3788/2017 RG Lavoro veniva devoluto alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale della … secondo le vigenti tabelle>. Il contenzioso assumeva il numero di RG 2370/2018.
Istruita -secondo le coordinate ritenute opportune- la controversia, la stessa esitava nella sentenza n.2995/2024, pubblicata, per come già evidenziato, il 21 novembre 2024.
Per quanto di attuale interesse, si legge nella pronuncia.
…Dalle considerazioni finora sviluppate, deve, pertanto, trovare accoglimento la querela di falso proposta in via incidentale da , stante la falsità del verbale numero Persona_1 posizione: 3930733801767 del 24 marz dotto dalla parte ricorrente, nella parte in cui esso contiene dichiarazioni non corrispondenti al vero allorchè fa riferimento alla presenza di quattro membri. Il documento contiene contenuti falsi, giacchè firmato da persone non presenti alla visita di controllo. … L'esecuzione di tale sentenza è però subordinata, come prescrive l'art. 227 c.p.c., al passaggio in giudicato della sentenza … La causa deve essere rimessa sul ruolo del G.L. al fine della prosecuzione del giudizio principale all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza.> (6)
Dunque.
Il G.U.L. originariamente titolare del contenzioso ha scrutinato la questione inerente la querela di falso ritenendo rilevante ai fini decisionali il carattere pregiudiziale della stessa rispetto alla controversia “principale”. Ha quindi trasmesso gli atti al Presidente del Tribunale per l'assegnazione al collegio del giudizio inerente la querela di falso.
Formalmente, a ben vedere, mancano sia l'esplicitazione positiva della rilevanza della impugnativa di falso, sia il provvedimento di sospensione. Se non che, nessuno ha mai dubitato che il provvedimento di trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale funzionale alla investitura del collegio muovesse dall'implicito riconoscimento della rilevanza della questione posta. Parimenti non è revocabile in dubbio che con la medesima determinazione il Giudice del Lavoro abbia implicitamente sospeso il giudizio principale. Della cui prosecuzione, infatti, non resta traccia alcuna nemmeno nello “storico” del fascicolo telematico.
Del resto, per come attestato dalla giurisprudenza di legittimità, la sospensione del giudizio principale è atto necessitato una volta accertata la rilevanza della pregiudizialità. Che, per come detto, è insita nella trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale.
4 Insomma, il G.U.L. ha sospeso il contenzioso nel momento in cui, e quindi attraverso il provvedimento con il quale, ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale senza, peraltro, nulla disporre circa la eventuale prosecuzione davanti a lui della controversia “lavoristica”.
Né in senso contrario depone l'annotazione contenuta nello “storico” del fascicolo telematico inerente un non meglio identificabile “passaggio in archivio”. Una tale annotazione riveste carattere puramente amministrativo, non processuale. Anche letteralmente essa non rimanda ad una men che improbabile “archiviazione” della controversia, sconosciuta nel sistema processuale di riferimento. E, naturalmente, mai disposta dal Giudice.
Parimenti carattere amministrativo connota il provvedimento di cancelleria con il quale veniva trasmessa alla sezione lavoro la controversia esitata nella sentenza n.2995/2024, per i conseguenziali adempimenti>. Che -appunto- non possono che avere pregnanza “amministrativa”. Ipotizzare che una tale trasmissione segni il dies a quo del termine per la riassunzione del contenzioso è operazione interpretativa non solo “a-sistemica”, perché non supportata da alcuna disposizione di Legge, ma anche contraria alla presa di posizione attorea, basata su una iniziativa di prosecuzione del giudizio principale cui gli istanti si sono determinati muovendo dal presupposto -errato- della mancata adozione della “sospensione” e della conseguente inesistenza dell'obbligo di riassumere il giudizio. Evidentemente nei termini imposti dal codice di rito.
Né, infine, resta condivisibile l'assunto a termini del quale -nella buona sostanza- i ricorrenti si sarebbero determinati ad una mera “istanza di prosecuzione” valorizzando alla lettera il dictum sentenziale, sopra richiamato testualmente. L'equivoco di fondo che si annida in una tale prospettazione sembra ben evidente. La “prosecuzione del giudizio principale” di cui si parla in sentenza non può che essere attivata attraverso i meccanismi processuali vigenti. Id est: attraverso la riassunzione del contenzioso da formalizzarsi nel termine perentorio di Legge. Tanto è vero che nello stesso passaggio motivazionale si precisa che la rimessione degli atti al G.U.L. sarebbe dovuta intervenire all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso la questione del falso. La rilevanza amministrativa della materiale trasmissione del fascicolo lascia impregiudicata la questione giuridica della riattivazione processuale del contenzioso.
Insomma. Non è la tempestività dell'adempimento di cancelleria a dettare i tempi della riassunzione ma la scansione degli accadimenti processuali indicati dalla Legge. Ora, nel caso di specie anche a voler interpretare l'istanza di “prosecuzione del giudizio principale” alla stregua di una riassunzione impropria resta non contestabile la sua evidente tardività. (7)
A margine. 7A) Mette conto di segnalare che alcun dubbio sembra residuare sulla -peraltro non contestata- rilevabilità di ufficio della questione inerente la tempestività della riassunzione e, quindi, del potere-dovere del Giudice di addivenire alle conseguenti conclusioni di Legge. Id est, nel caso in disamina, alla estinzione della controversia per inattività delle parti o per tardività della iniziativa attorea. Da una prospettiva eminentemente formale la fattispecie de qua sarebbe caratterizzata dalla vera e propria “inattività” delle parti avendo i ricorrenti preso espressamente posizione sulla inesistenza dell'obbligo di riassunzione (cfr. supra) e sulla conseguente diversa natura, mai per vero esplicitata, dell'istanza di “prosecuzione”.
5 Laddove, invece, si volesse interpretare in ottica sistemica l'istanza di prosecuzione alla stregua di una riassunzione sostanziale se ne dovrebbe rilevare la incontestata tardività.
Da ultimo sulla questione si è pronunciata la Corte Regolatrice a Sezioni Unite.
<È pur vero che la l. n. 69/2009 ha modificato il comma 4 dell'art. 307 cod. proc. civ., eliminando il pregresso riferimento alla necessità di un'eccezione di parte ai fini della produzione dell'effetto estintivo: nell'attuale formulazione, pertanto, la norma si limita a stabilire che l'estinzione opera di diritto, e produce i propri effetti appena si verificano i fatti, indicati dai precedenti commi dello stesso art. 307, produttivi della stessa. Tuttavia, deve trattarsi di
“inattività delle parti” ovvero di “inottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio” che può, evidentemente, essere rilevata d'ufficio … Non potendo, dunque, discutersi di “inattività delle parti” non si rientrava nell'ambito della previsione di cui all'art. 307 cod. proc. civ. con le conseguenze ad essa ricollegabili, compresa la non necessità dell'eccezione di parte. >> Così in termini parte motiva di Cass. Sez. UN. n.23101/2024. Nella stessa direttrice ermeneutica si cfr., altresì: Cass. ordin. n.18426/25; Cass. ordin. n.4684/2020. Si rammenta che il contenzioso principale è stato iscritto al R.G. in epoca successiva alla riforma del luglio 2009. 7B) Sulla questione centrale afferente la ineludibile sospensione del contenzioso principale e la chiave di lettura degli accadimenti caratterizzanti la consecutio processuale in scrutinio è opportuno, e concludente, richiamare i seguenti testuali passaggi motivazionali di Cass. Sez. 6^, ordin. n.12035/2017.
<Il passaggio in giudicato della sentenza resa sulla causa pregiudicante, previsto dall'art. 297, comma 1, affermano le Sezioni Unite, segna non già il termine di durata della sospensione, ma solo quello di inizio della decorrenza del termine ultimo oltre il quale il giudizio sulla causa pregiudicata si estingue se nessuna delle parti abbia assunto l'iniziativa richiesta per farlo proseguire. … La pregiudizialità della causa di falso ha carattere tipico in quanto è stabilita dalla legge in presenza del nesso di dipendenza da cui è avvinta la causa di merito. In base all'art. 225 c.p.c., comma 2, seconda parte, il giudice istruttore, su istanza di parte, può disporre la continuazione della causa davanti a sé relativamente a quelle domande che possono essere decise
“indipendentemente” dal documento impugnato, con ciò intendendosi che la causa non indipendente, e cioè “dipendente”, non può essere trattata e resta sospesa. Con riferimento alle controversie di falso vige pertanto una forma tipica di pregiudizialità-dipendenza la quale è prevista dalla norma alla condizione che ricorra la dipendenza della decisione della causa di merito dall'esistenza o meno dei fatti provati dal documento la cui genuinità è oggetto di accertamento. … Una volta che sia configurata la causa pregiudiziale non può negarsi l'applicazione dell'istituto della sospensione necessaria riconducibile all'area dell'art. 295 c.p.c. La sospensione presupposta dall'art. 225, comma 2, è proprio quella che mira alla prevenzione del conflitto logico fra giudicati, alla base della sospensione necessaria. … >>
Resta, pertanto, confermato che, una volta “configurata” la pregiudizialità si verte in materia di sospensione necessaria.
6 Nel caso di specie, la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale, per l'investitura del collegio competente a decidere sulla querela di falso, non accompagnata da provvedimenti interlocutori inerenti l'ulteriore corso del contenzioso davanti al G.U.L., riflette la decisione -necessitata- di sospendere la controversia. Che, quindi, avrebbe dovuto essere riassunta nei termini di Legge, pena l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite vanno compensate per l'intero avuto riguardo alla natura della decisione adottata e alla posizione all'uopo assunta dal resistente . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata dagli eredi del sig. in prosecuzione del giudizio principale letti ed Persona_1 applicati gli art 7 c.p.c.
1. dichiara l'estinzione del processo;
2. compensa interamente le spese di lite
TORRE ANNUNZIATA, 23/09/2025.
Il Giudice
Dottor Dionigio VERASANI
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