Art. 22.
All'onere di lire 2.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 1.000 milioni, a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, anche in deroga a quanto stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , e, quanto a lire 1.000 milioni, con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1973.
All'onere di lire 9.428 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 2.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 1.000 milioni, a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, anche in deroga a quanto stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , e, quanto a lire 1.000 milioni, con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1973.
All'onere di lire 9.428 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.