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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 22/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. MURONI ANNA MARIA (c.f.
) con studio in Indirizzo Telematico C.F._2
(c.f. ) Parte_2 C.F._3 Difeso dall'avv. D'ANDREA ANDREA (c.f.
), con studio in C.F._4
– Ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico ministero –
Ruolo: n. 408/2025 r.g.v.g.
Conclusioni delle parti
I ricorrenti concludono come da dispositivo.
— 1 — Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
e si sono uniti in matrimonio il 27 Parte_1 Parte_2 febbraio 1993. Hanno due figli, maggiorenni e autosufficienti.
Si sono separati in via consensuale il 25 maggio 2021, preve- dendo come uniche condizioni un programma di scioglimento della co- munione. Il 12 febbraio 2025 hanno presentato ricorso per divorziare alle sesse condizioni, non avendo ancora attuato il programma di divisione a suo tempo concordato. Comparsi all'udienza del 21 febbraio 2025 i coniugi hanno con- fermato di voler divorziare alle condizioni sopra riportate. Essendo intercorso il tempo previsto dalla legge senza che sia in- tervenuta la riconciliazione, il ricorso deve essere accolto, prendendo atto dell'accordo da essi reiterato per lo scioglimento della comunione.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone: 1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- tratto da e (San Vero Milis, atto 2 del Parte_1 Parte_2 1993, parte II serie A), incaricando l'ufficiale dello stato civile di prov- vedere alle annotazioni di sua competenza. 2. Prende atto che ciascuno dei coniugi provvederà autonoma- mente al proprio mantenimento.
3. Prende atto che la casa coniugale sita in Riola Sardo via Martin
Luther King n.15, rimarrà nella disponibilità e verrà utilizzata in godi- mento ai coniugi - in attesa dello scioglimento della comunione sul bene
– nel modo seguente: la Sig.ra abiterà al piano primo in Parte_2 via autonoma ed esclusiva, mentre il abiterà in via au- Parte_1 tonoma ed esclusiva nel piano seminterrato e piano terra. Il cortile an- tistante la Via Martin Luter King, l'ingresso ed il disimpegno che con- duce ai due piani (terra e primo piano) saranno di uso comune. 4. Prende atto che i coniugi si obbligano a sciogliere la comu-
— 2 — nione nanti al notaio, dividendo la casa coniugale in due distinte e au- tonome unità abitative ed assegnando in proprietà esclusiva alla Sig.ra l'attuale porzione di casa coniugale sita al piano primo, Parte_2 scale comprese, ed al l'attuale porzione di casa coniu- Parte_1 gale posta al piano terra con seminterrato e cortile retrostante. Rimar- ranno parti di uso e proprietà comune unicamente l'ingresso sulla Via
Martin Luter King ed il disimpegno posto al piano terreno. 5. Prende atto che i coniugi si obbligano reciprocamente a confe- rire incarico ad un tecnico di loro fiducia al fine di procedere al frazio- namento catastale e divisione della casa coniugale nelle modalità pre- dette e prestano reciproco consenso a far eseguire fin d'ora tutte quelle opere necessarie ad ottenere l'abitabilità/agibilità dei due futuri appar- tamenti e a far costituire le eventuali servitù, sulle parti comuni o di futura proprietà esclusiva, per gli scoli, per le adduzioni delle acque, per i cavidotti e i contatori, per l'antenna e di quanto altro necessario si dovesse render utile allo scopo e necessario all'uso o alle richieste di adeguamento tecnico/normativo ; le spese di quanto stabilito nei punti 3 e 4 saranno divise equamente tra le parti in ragione del 50% ciascuno.
Attualmente le condizioni economiche dei coniugi non consentono di sostenere le spese necessarie per lo scioglimento della comunione sul bene immobile di comune proprietà (frazionamento, accatastamento, atto notarile ai fini della attribuzione in proprietà esclusiva a ciascun condividente della quota parte risultante dalla divisione della casa co- niugale) pertanto convengono e si obbligano acché si provveda a tali adempimenti entro due anni dalla data di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6. Prende atto che i ricorrenti, fin da ora prestano garanzia reci- proca sulla piena proprietà di quanto sarà oggetto di trasferimento in virtù dei titoli posseduti, sulla libertà degli immobili che verranno tra- sferiti liberi da pesi, vincoli, privilegi, iscrizioni e trascrizioni pregiudi- zievoli.
7. Prende atto che i ricorrenti si obbligano a recarsi dal Notaio per lo scioglimento della comunione sulla casa coniugale e la stipula dei suddetti trasferimenti appena sarà loro possibile e comunque entro i due anni dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio e dichiarano fin d'ora di voler beneficiare della esenzione delle imposte di bollo, di re- gistro e di ogni altra tassa come previsto dall'art.19 L.74/87. All'esito dovrà essere aggiornato il Certificato di stato di famiglia riguardo ai componenti del nucleo familiare.
— 3 — 8. Prende atto che i ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni rap- porto economico e patrimoniale e quindi nulla rimane da dividere o as- segnare, salvo quanto indicato ai superiori punti della presente esposi- tiva in ordine alla casa coniugale e di non avere nient'altro da preten- dere l'uno dall'altro.
9. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 4 —