Versione
16 settembre 1988
16 settembre 1988
>
Versione
13 marzo 1992
13 marzo 1992
>
Versione
14 giugno 1998
14 giugno 1998
>
Versione
18 dicembre 2025
18 dicembre 2025
>
Versione
20 febbraio 2026
20 febbraio 2026
>
Versione
21 aprile 2026
21 aprile 2026
Art. 172-bis.
(Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco).
1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui all'articolo 327, secondo comma, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale, l'autorita' marittima competente per il porto di partenza o nel quale si svolge il servizio puo' autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessita' di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale autorizzazione e' valida nell'ambito dei porti e delle rade nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi nella competenza di altre autorita' marittime. (102)
2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni. (102)
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere concessa anche:
a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi o galleggianti appartenenti al medesimo armatore e adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura;
b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura. ((104))
4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche in formato digitale, all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione, dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante. (102)
5. L'armatore puo' essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero piu' posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui al presente articolo e comunica settimanalmente all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione l'orario di lavoro effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1. (102)
------------ AGGIORNAMENTO (102)
La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Le disposizioni di cui all' articolo 172-bis del codice della navigazione , come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche al personale navigante addetto alla navigazione interna. L'autorizzazione all'esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco e' rilasciata dalla competente autorita' della navigazione interna, su istanza dell'armatore". ------------ AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 , convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2026, n. 50 , ha disposto (con l'art. 10, comma 5) che "Il comma 3 dell'articolo 172-bis del codice della navigazione si interpreta nel senso che il trasbordo, anche completo, del personale imbarcato tra unita' dello stesso armatore non comporta la messa in disarmo dell'unita' di provenienza, purche' essa rimanga ormeggiata".
(Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco).
1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui all'articolo 327, secondo comma, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale, l'autorita' marittima competente per il porto di partenza o nel quale si svolge il servizio puo' autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessita' di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale autorizzazione e' valida nell'ambito dei porti e delle rade nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi nella competenza di altre autorita' marittime. (102)
2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni. (102)
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere concessa anche:
a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi o galleggianti appartenenti al medesimo armatore e adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura;
b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura. ((104))
4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche in formato digitale, all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione, dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante. (102)
5. L'armatore puo' essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero piu' posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui al presente articolo e comunica settimanalmente all'autorita' marittima che ha rilasciato l'autorizzazione l'orario di lavoro effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1. (102)
------------ AGGIORNAMENTO (102)
La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Le disposizioni di cui all' articolo 172-bis del codice della navigazione , come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche al personale navigante addetto alla navigazione interna. L'autorizzazione all'esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco e' rilasciata dalla competente autorita' della navigazione interna, su istanza dell'armatore". ------------ AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 , convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2026, n. 50 , ha disposto (con l'art. 10, comma 5) che "Il comma 3 dell'articolo 172-bis del codice della navigazione si interpreta nel senso che il trasbordo, anche completo, del personale imbarcato tra unita' dello stesso armatore non comporta la messa in disarmo dell'unita' di provenienza, purche' essa rimanga ormeggiata".
Commentari • 3
- 1. Le modifiche al codice della navigazione ad opera del decreto semplificazioniSimone.Vernizzi@Unimore.It · https://www.dirittodeitrasporti.it/ · 16 marzo 2026 · 1
La legge 2 dicembre 2025 n. 182 relativa a «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese», entrata in vigore il 18 dicembre 2025, ha varato una serie di «Misure di semplificazione in materia di navigazione» (capo III). Tali misure sono volte alla realizzazione di un intervento puntuale su snodi procedimentali strategici, quali l'arruolamento, l'accettazione dell'incarico di comando, le annotazioni e la gestione documentale, al fine, dichiarato, di ridurre gli oneri procedimentali gravanti sugli operatori del settore marittimo e di consolidare, in via strutturale, alcune …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 21
- 1. TAR Bologna, sez. I, sentenza 20/01/2025, n. 61Provvedimento: […] non evidenzierebbe la sopravvenienza di un interesse pubblico contrario, né una diversa situazione di fatto rispetto al momento in cui le autorizzazioni erano state rilasciate; “ 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 172 bis del cod. nav. ”; la nota del 9.4.2024 violerebbe l'art. 172 bis cod. nav. che, al contrario, […] secondo cui “ articolo 19, introducendo l'articolo 172-ter (rimasto art. 172 bis nel Codice della Navigazione) del codice della navigazione, consente, con prassi accelerata, […] richiamato dalla parte ricorrente, atteso che l'Amministrazione aveva da tempo esplicitato le modalità di applicazione dell'art. 172 bis del Codice della Navigazione, […]Leggi di più...
- revoca autorizzazione·
- violazione art. 7 l. 241/1990·
- violazione art. 21 bis l. 241/1990·
- autorizzazione esenzione annotazioni imbarco/sbarco·
- violazione art. 21 quinquies l. 241/1990·
- comunicazione avvio procedimento·
- art. 172 bis cod. nav.·
- eccesso di potere·
- tabelle minime di armamento·
- principio di continuità amministrativa·
- difetto di motivazione