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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
SI GI PAOLO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 291/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 92/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3 e pubblicata il 31/01/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024GE0039118 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 779/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza impugnata dalla società contribuente concerne l'avviso di accertamento catastale n.
2024GE0039118 del 29/03/2024 con cui l'Ufficio rettificava i dati di classamento della Pratica DOCFA del
22/03/2023, N. 043665.001/2023 (prot. N. GE0043665) relativa al locale commerciale posto al Piano
Terra dell'edificio residenziale sito a Santa Margherita Ligure (GE) nel
Luogo_1 e, conseguentemente, determinava una rendita catastale più alta di quella proposta.
La Corte di Giustizia Tributaria nel giudizio di primo grado aveva infatti respinto il ricorso di parte contribuente , compensando le spese .
Appella parte contribuente.
Resiste l' Ufficio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in merito agli atti depositati che la motivazione data dall'Ufficio nell'accertamento notificato: “valutate le caratteristiche intrinseche dell'UIU, nonché quelle estrinseche per confronto con le UIU riportate qui di seguito, si attribuisce la classe prevalente nel fabbricato. […]
Si rileva infatti che il nuovo classamento attribuito all'unità immobiliare indicata risulta quindi coerente con quello attribuito ad altre unità immobiliari limitrofe, simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche
(tipologia edilizia, schema distributivo, dotazioni impiantistiche, servizi e aree comuni)”.
L'immobile in questione è ubicato in Indirizzo_1, nel pieno centro cittadino di Santa Margherita Ligure, nelle vicinanze del lungomare e, per tale ragione, comodissimo a tutti i servizi che il centro città possa offrire in termini culturali e sociali.
A seguito delle modifiche apportate dalla proprietà ai locali, l'Ufficio ha accertato un accrescimento del valore a fronte di una migliore fruibilità di cui, indiscutibilmente, l'immobile ha giovato;
circostanza rilevabile anche dal raffronto tra planimetria presentata con il OC e quella precedente
Questa Corte concorda quindi con i giudici di primo grado i quali, nella parte motiva della sentenza, espressamente ritengono che “non appare ragionevole l'apporto di migliorie che comportino una importante riduzione della rendita in mancanza di giustificazione effettiva” e concludono ritenendo che gli elementi addotti in giudizio dai ricorrenti non risultano idonei ad accogliere il gravame dagli stessi lamentato. Infine, in relazione a quanto dedotto dalla parte contribuente nel terzo ed ultimo motivo di appello, a nulla vale la doglianza avanzata circa la mancanza di sopralluogo: infatti la procedura OC è stata ideata per snellire il procedimento che riguarda la presentazione della documentazione inerente alle variazioni riguardanti il catasto fabbricati, rendendo partecipe attivamente la parte dichiarante;
la stessa procedura, pertanto, non prevede una fase di contraddittorio preventivo né di sopralluogo prima di procedere all'accertamento catastale da parte dell'Ufficio.
Valore controversia indeterminato
Le spese possono essere compensate per giurisprudenza talvolta altalenante in materia di valutazione immobili.
P.Q.M.
La Corte respinge l' appello. Spese compensate
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
SI GI PAOLO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 291/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 92/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3 e pubblicata il 31/01/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024GE0039118 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 779/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza impugnata dalla società contribuente concerne l'avviso di accertamento catastale n.
2024GE0039118 del 29/03/2024 con cui l'Ufficio rettificava i dati di classamento della Pratica DOCFA del
22/03/2023, N. 043665.001/2023 (prot. N. GE0043665) relativa al locale commerciale posto al Piano
Terra dell'edificio residenziale sito a Santa Margherita Ligure (GE) nel
Luogo_1 e, conseguentemente, determinava una rendita catastale più alta di quella proposta.
La Corte di Giustizia Tributaria nel giudizio di primo grado aveva infatti respinto il ricorso di parte contribuente , compensando le spese .
Appella parte contribuente.
Resiste l' Ufficio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in merito agli atti depositati che la motivazione data dall'Ufficio nell'accertamento notificato: “valutate le caratteristiche intrinseche dell'UIU, nonché quelle estrinseche per confronto con le UIU riportate qui di seguito, si attribuisce la classe prevalente nel fabbricato. […]
Si rileva infatti che il nuovo classamento attribuito all'unità immobiliare indicata risulta quindi coerente con quello attribuito ad altre unità immobiliari limitrofe, simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche
(tipologia edilizia, schema distributivo, dotazioni impiantistiche, servizi e aree comuni)”.
L'immobile in questione è ubicato in Indirizzo_1, nel pieno centro cittadino di Santa Margherita Ligure, nelle vicinanze del lungomare e, per tale ragione, comodissimo a tutti i servizi che il centro città possa offrire in termini culturali e sociali.
A seguito delle modifiche apportate dalla proprietà ai locali, l'Ufficio ha accertato un accrescimento del valore a fronte di una migliore fruibilità di cui, indiscutibilmente, l'immobile ha giovato;
circostanza rilevabile anche dal raffronto tra planimetria presentata con il OC e quella precedente
Questa Corte concorda quindi con i giudici di primo grado i quali, nella parte motiva della sentenza, espressamente ritengono che “non appare ragionevole l'apporto di migliorie che comportino una importante riduzione della rendita in mancanza di giustificazione effettiva” e concludono ritenendo che gli elementi addotti in giudizio dai ricorrenti non risultano idonei ad accogliere il gravame dagli stessi lamentato. Infine, in relazione a quanto dedotto dalla parte contribuente nel terzo ed ultimo motivo di appello, a nulla vale la doglianza avanzata circa la mancanza di sopralluogo: infatti la procedura OC è stata ideata per snellire il procedimento che riguarda la presentazione della documentazione inerente alle variazioni riguardanti il catasto fabbricati, rendendo partecipe attivamente la parte dichiarante;
la stessa procedura, pertanto, non prevede una fase di contraddittorio preventivo né di sopralluogo prima di procedere all'accertamento catastale da parte dell'Ufficio.
Valore controversia indeterminato
Le spese possono essere compensate per giurisprudenza talvolta altalenante in materia di valutazione immobili.
P.Q.M.
La Corte respinge l' appello. Spese compensate