Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 8441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8441 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08441/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04349/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4349 del 2025, proposto da
EP SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento serbato dallo SUI c/o la Prefettura di Caserta sulla domanda di perfezionamento della procedura per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di soggiorno ed alla richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito del nulla-osta per lavoro subordinato prot. CE/L/Q/2024/102381 rilasciato dallo S.U.I. presso la Prefettura di Caserta in data 21.05.2024 e accertamento dell'obbligo dello Sportello Unico per l'Immigrazione c/o la Prefettura di Caserta di provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso sulla richiesta di convocazione del datore di lavoro e del lavoratore ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ex art. 35 e 36 DPR 394/1999 ovvero, in caso di mancata presentazione e sottoscrizione del contratto da parte del datore di lavoro, per la richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione al fine di regolarizzare la presenza in Italia del lavoratore entrato in Italia con visto d'ingresso per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa EL FO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Rappresenta il ricorrente di aver fatto ingresso sul territorio nazionale il 13. 3. 25 in virtù di un visto di ingresso rilasciato a suo favore nell’ambito del decreto flussi, al fin e di svolgere attività di lavoro subordinato.
2. Con diffida del 26.05.2025, notificata anche al promittente datore di lavoro, il ricorrente chiedeva allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Caserta di provvedere alla convocazione, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e la consegna del modello 209 per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ovvero, in caso di mancata presentazione e sottoscrizione del contratto da parte del datore di lavoro, per la richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione al fine di regolarizzare la presenza in Italia del lavoratore entrato in Italia con visto d’ingresso per lavoro subordinato.
La medesima diffida veniva reiterata con pec del 26.05.2025, del 04.07.2025, dell’11.07.2025 e del 14.07.2025.
Di qui la proposizione del ricorso all’odierno esame in cui è dedotta la violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 per la mancata conclusione del procedimento.
3. Si è costituita l’amministrazione intimata la quale ha rappresentato che in data 13.10.2025 è stata disposta la revoca del nulla osta e di tanto è stata data comunicazione alle parti interessate presso i domicili eletti.
4. Ritiene il Collegio che l’adozione del provvedimento di revoca determini la sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione della domanda volta alla sottoscrizione del contratto di soggiorno in quanto la revoca in parola fa venir meno il presupposto legittimante la permanenza del cittadino straniero nel territorio dello Stato e, di conseguenza, anche la possibilità per lo stesso di conseguire il titolo di soggiorno oggetto di istanza.
5. Le peculiari connotazioni della controversia consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN ER, Presidente
EL FO, Consigliere, Estensore
CO Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL FO | AN ER |
IL SEGRETARIO