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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/06/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3163/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 FEDERICA LUCCHESI e dall'Avv. SIMONA RAGGHIANTI, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo difensore a Lucca, Borgo Giannotti n. 199/n, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. FEDERICA CP_1 C.F._2
BIANCHI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Lucca in Piazza San Salvatore
n. 10, come da procura in atti;
CONVENUTO con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 09.04.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto pronunciarsi la separazione dal coniuge Parte_1 CP_1
alle seguenti condizioni: assegnare a sé la casa familiare, essendo la stessa affetta da parkinsonismo e risiedendo nell'immobile anche la figlia anch'ella Persona_1 invalida all'80%, e la di lei famiglia;
disporre la divisone dei beni in comunione legale.
si è costituito in giudizio chiedendo pronunciarsi la separazione personale CP_1
dei coniugi ed eccependo l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla coniuge per carenza dei presupposti di legge, nonché l'incompetenza del Tribunale adito in relazione della domanda di divisione della comunione dei beni, ovvero, in via subordinata, la sua inammissibilità.
All'udienza del 09.04.2025 le parti, presenti personalmente, ed i rispettivi procuratori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte, a definizione del procedimento:
“Voglia l'On. Tribunale adito:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1 con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca di procedere alle opportune annotazioni e trascrizioni del provvedimento nei registri dello stato civile, senza alcuna sua ingerenza o responsabilità;
- prendere atto che le parti rinunciano ad ogni reciproco contributo al mantenimento essendo autosufficienti economicamente e che la ricorrente rinuncia alle altre domande formulate;
- prendere atto che il sig. si impegna a collaborare con la sig.ra affinché la CP_1 Pt_1 stessa possa intestarsi l'autoveicolo Audi A1 targata EX782ZS oggi di sua proprietà e che le parti si accordano affinché l'autoveicolo RANGE ROVER targato FX749TZ rimanga invece di proprietà esclusiva del sig. CP_1
- il tutto a spese compensate”.
***
pagina 2 di 3 Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per dare corso alla pronuncia di separazione personale delle parti, apparendo allo stato insanabile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla volontà in tal senso manifestata dagli stessi, come risultante dagli scritti difensivi.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 09.04.2025. In particolare, in punto di statuizioni economiche, tenuto conto delle rispettive condizioni, nonché dell'assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, la soluzione indicata appare congrua e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva. Il Tribunale prende poi atto degli ulteriori impegni assunti dai coniugi.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vengono dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio a Lucca il 24.05.1969 con CP_1
atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 68, P. 2, S. A, anno 1969, alle condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del
09.04.2025 e sopra trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3163/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 FEDERICA LUCCHESI e dall'Avv. SIMONA RAGGHIANTI, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo difensore a Lucca, Borgo Giannotti n. 199/n, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. FEDERICA CP_1 C.F._2
BIANCHI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Lucca in Piazza San Salvatore
n. 10, come da procura in atti;
CONVENUTO con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 09.04.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto pronunciarsi la separazione dal coniuge Parte_1 CP_1
alle seguenti condizioni: assegnare a sé la casa familiare, essendo la stessa affetta da parkinsonismo e risiedendo nell'immobile anche la figlia anch'ella Persona_1 invalida all'80%, e la di lei famiglia;
disporre la divisone dei beni in comunione legale.
si è costituito in giudizio chiedendo pronunciarsi la separazione personale CP_1
dei coniugi ed eccependo l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla coniuge per carenza dei presupposti di legge, nonché l'incompetenza del Tribunale adito in relazione della domanda di divisione della comunione dei beni, ovvero, in via subordinata, la sua inammissibilità.
All'udienza del 09.04.2025 le parti, presenti personalmente, ed i rispettivi procuratori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte, a definizione del procedimento:
“Voglia l'On. Tribunale adito:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1 con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca di procedere alle opportune annotazioni e trascrizioni del provvedimento nei registri dello stato civile, senza alcuna sua ingerenza o responsabilità;
- prendere atto che le parti rinunciano ad ogni reciproco contributo al mantenimento essendo autosufficienti economicamente e che la ricorrente rinuncia alle altre domande formulate;
- prendere atto che il sig. si impegna a collaborare con la sig.ra affinché la CP_1 Pt_1 stessa possa intestarsi l'autoveicolo Audi A1 targata EX782ZS oggi di sua proprietà e che le parti si accordano affinché l'autoveicolo RANGE ROVER targato FX749TZ rimanga invece di proprietà esclusiva del sig. CP_1
- il tutto a spese compensate”.
***
pagina 2 di 3 Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per dare corso alla pronuncia di separazione personale delle parti, apparendo allo stato insanabile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla volontà in tal senso manifestata dagli stessi, come risultante dagli scritti difensivi.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 09.04.2025. In particolare, in punto di statuizioni economiche, tenuto conto delle rispettive condizioni, nonché dell'assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, la soluzione indicata appare congrua e viene pertanto recepita dal Collegio, come da parte dispositiva. Il Tribunale prende poi atto degli ulteriori impegni assunti dai coniugi.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vengono dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio a Lucca il 24.05.1969 con CP_1
atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 68, P. 2, S. A, anno 1969, alle condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del
09.04.2025 e sopra trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 3 di 3